Articolo 19 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
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26 agosto 2005
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8 maggio 2010
Art. 19. Commissione centrale per gli attuari.

Presso il ((Ministero della giustizia)) e' costituita la Commissione centrale per gli attuari, la quale e' composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore al quarto che ha le funzioni di presidente;

b) del capo dell'ufficio delle professioni presso il ((Ministero della giustizia)) o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vice presidente;

c) di due componenti designati, rispettivamente, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per l'educazione nazionale;

d) di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria. La Commissione e' nominata con decreto Reale su proposta del ((Ministro della giustizia)) di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale. (1)

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 .

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 .

Il ((Ministro della giustizia)) provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento, approvato dal ((Ministro della giustizia)) le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro la decisione della Commissione centrale e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o per eccesso di potere.

------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera e)) che al primo comma del presente articolo sono abrogate le parole da «, il quale e' composto» fino alla parola «categoria».
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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