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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5258 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.O.P. dr. Francesco Saverio Caiazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9513/2024 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
, CF nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Piccininno
- Opponente -
CONTRO
con socio unico, p.iva con sede in Conegliano Controparte_1 P.IVA_1
(Tv), via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica ZO e
BE ZO
- Opposta contumace -
NONCHÉ
limitata con socio unico, CF Controparte_2 P.IVA_2
- Interventrice volontaria –
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto notificato in data 10.12.2024 l'odierno opponente proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1037/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 16.03.2017 (R.G. 2449/2017) su ricorso di deducendone: l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. per tardiva Controparte_1 notificazione oltre i sessanta giorni;
l'inesistenza/irritualità della notifica per erronea applicazione dell'art. 143 c.p.c. in luogo dell'art. 140 c.p.c.; il difetto di legittimazione attiva della ricorrente monitoria e la carenza dei requisiti ex art. 106 T.U.B.; deduceva la necessità di controllo officioso su eventuali clausole abusive in conformità a Cass. SS.UU. n. 9479/2023, con istanza di CTU.
Concludeva: in via preliminare dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1037/2017, R.G.N. 2449/2017, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., in quanto non notificato entro il termine di sessanta giorni dalla sua pronuncia, con conseguente revoca della dichiarazione di esecutorietà resa in data 17 febbraio
2019; dichiararsi l'inesistenza della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto ingiuntivo, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. anziché dell'art. 140 c.p.c. Nel merito dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo alla società non avendo il sig. intrattenuto Controparte_1 Parte_1
alcun rapporto commerciale con detta società ovvero ai sensi del art. 106
T.U.B.; revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto;
La convenuta opposta non si costituiva, rimanendo contumace. CP_1
Con comparsa di costituzione si costituiva la per il tramite Controparte_2
di eccependo in via preliminare: la nullità dell'atto di citazione Controparte_3
per errata vocatio in ius, avendo l'opponente evocato non più Controparte_1
titolare del credito;
la nullità dell'atto per carenza di esposizione chiara e specifica dei fatti e del diritto ex artt. 163, co. 3, n. 4), e 164 c.p.c.;
l'inammissibilità/tardività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., essendo la notifica del Decreto ingiuntivo ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio e successiva esecutorietà dichiarata in data 22.02.2019.
Concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contradditorio, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, con decreto del 18/10/2025, la causa veniva assegnata allo scrivente, che fissava innanzi a sé l'udienza del 26/11/2015, ove la causa veniva discussa mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la stessa veniva riservata in decisione con termini di gg. 30, per il deposito della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., co. 3.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'atto di citazione ha evocato soggetto non più titolare del Controparte_1
credito azionato in sede monitoria, a seguito di cessioni in blocco pubblicate in G.U. e della costituzione ex art. 111 c.p.c. nel fascicolo monitorio di
Dalla documentazione in atti emerge la successione a Controparte_2
titolo particolare nel diritto di credito, da a Controparte_4 Controparte_1
e infine a Controparte_2
L'errore di vocatio, pur rilevante, non impone in questa sede rinnovazione della citazione, atteso che l'opposizione risulta inammissibile e comunque infondata, sì da rendere recessivo il profilo e comunque sanato dalla tempestiva costituzione in giudizio della effettiva Controparte_2
legittimata passiva.
L'opponente deduceva la tardività e irritualità della notifica. Dagli atti risulta che l'ingiunzione è stata emessa in data 16.03.2017 e vi è stata l'immediata attivazione del procedimento notificatorio presso la residenza anagrafica dell'opponente in Eboli, Contrada Monte di Eboli, con esito negativo per irreperibilità; ne seguiva l'acquisizione di certificati di residenza e la riattivazione tempestiva del procedimento con la consegna degli atti all'Ufficiale Giudiziario, che dopo laboriose ricerche con attestazione di irreperibilità in loco, notificava ex art. 143 c.p.c., la notifica si perfezionava in data 24.07.2017. In applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione e della salvaguardia dalla decadenza in caso di fallimento incolpevole del primo tentativo, ove l'istante riattivi il procedimento entro un termine ragionevole (Cass. SS.UU. 15.07.2016, n. 14594; conformi Cass.
23399/2015), la notificazione non è tardiva ai fini dell'art. 644 c.p.c. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione: la notifica è stata ritualmente perfezionata nel medesimo procedimento, con scelte conformi al disposto dell'art. 143 c.p.c., a fronte di irreperibilità accertata sul luogo di residenza anagrafica dopo ricerche e informazioni in loco da parte dell' L'assunto Pt_2
dell'opponente circa la necessaria adozione dell'art. 140 c.p.c. è, dunque, privo di base, avendo l'ufficiale giudiziario legittimamente fatto ricorso al rito di cui all'art. 143 c.p.c.
L'opposizione tardiva presuppone il difetto di tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito/forza maggiore
(art. 650 c.p.c.). Poiché nel caso in esame la notifica è stata regolare (art. 143
c.p.c.) e l'esecutorietà è stata dichiarata, previa verifica giudiziale della ritualità, l'opponente avrebbe dovuto esperire opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c. nel termine di quaranta giorni dalla notifica. L'esperita opposizione ex art. 650 c.p.c. risulta, pertanto, inammissibile per difetto dei presupposti e tardiva. In tal senso, la giurisprudenza afferma che, ove il decreto sia notificato, ancorché l'opponente ne deduca l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore possono essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria e non mediante gli strumenti di cui agli artt. 188 disp. att. e 650
c.p.c. (Cass. 24.11.2021, n. 36496).
Pe quanto afferente alla richiesta di controllo officioso e di CTU in relazione a clausole abusive, giova rilevare che la pronuncia delle SS.UU. n. 9479/2023 riguarda il potere - dovere del giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio la non abusività delle clausole nei contratti con il consumatore quando l'esecuzione si fondi su decreto non opposto e non motivato sul punto;
essa scandisce un percorso incidentale nell'ambito dell'esecuzione forzata e non stabilisce, di per sé, una via generale di recupero per l'opposizione tardiva fuori dai presupposti tipici dell'art. 650 c.p.c. Nel presente giudizio, peraltro,
l'opponente non ha specificato le clausole asseritamente abusive né ha articolato allegazioni circostanziate idonee a fondare ammissione di mezzi istruttori. La richiesta di CTU si risolve in un'indagine esplorativa volta a supplire alle carenze probatorie, e pertanto è inammissibile.
Le deduzioni relative a difetto di legittimazione attiva e a requisiti ex art. 106
T.U.B. sono generiche e non supportate da prova;
comunque, l'originaria legittimazione di ad agire in monitorio discende dalla cessione Controparte_1
in blocco del credito (L. n. 130/1999), ampiamente documentata. La titolarità attuale del credito in capo a è pacifica in atti. Controparte_2 Per quanto sopra, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1
rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente e liquidate, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in complessivi € 2.906,00 (€
851,00 per fase di studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 1.453 per fase decisionale) oltre spese generali, CPA e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione Parte_1
e difesa, così provvede:
1)Dichiara infondata ed inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. e per l'effetto la rigetta;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1037/2017 emesso in data 16.03.2017;
3) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.906,00 Controparte_2
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% come per legge oltre iva se dovuta;
Così deciso in Salerno, il 19/12/2025.
Il G.O.P.
dr. Francesco Saverio Caiazzo