Sentenza 12 novembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2019, n. 45873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45873 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da rn UN MohYr—ned, nato in [...] il [...] RM HI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2019 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena previa declaratoria di irrevocabilità della responsabilità penale, e per l'inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Pistoia in data 05/03/2018, con la quale i ricorrenti sono stati condannati alle pene di giustizia per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, co.1, d.P.R. 309/90 per plurime cessioni e detenzioni a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina ed il RM Mohaffied anche per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, IM Mohàr%—ed ha proposto ricorso per cassazione articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge relativamente alla illegalità della pena irrogata sulla base della pena edittale prevista dall'art. 73, co.1, d.P.R.309/90, pari ad anni otto di reclusione, prima della declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta normativa conseguente alla sentenza n.40 del 2019 della Corte Costituzionale che ha ridotto la pena da otto a sei anni di reclusione. Pertanto, per effetto della sopravvenuta incostituzionalità della normativa sanzionatoria presa come riferimento ai fini della determinazione della pena da parte della Corte di appello, si richiede l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla pena.
2.2. Violazione di legge in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché motivato sulla base del rilievo che la confessione resa dall'imputato non poteva essere apprezzata a suo favore in quanto dettata dall'evidenza delle prove a suo carico e non da un sentimento sincero di resipiscenza, e per non essere stato dato alcun rilievo alla sua giovane età ed al suo stato di incensuratezza.
3. Tramite il proprio difensore di fiducia, RM HI ha proposto ricorso per cassazione articolando i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge per illegalità della pena irrogata sulla base della pena edittale prevista dall'art. 73, co.1, d.P.R.309/90, pari ad anni otto di reclusione, prima della declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta normativa conseguente alla sentenza n.40 del 2019 della Corte Costituzionale che ha ridotto la pena da otto a sei anni di reclusione. Pertanto, per effetto della sopravvenuta incostituzionalità della normativa sanzionatoria presa come riferimento ai fini della determinazione della pena da parte della Corte di appello, si richiede l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla pena.
3.2. Violazione di legge in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché motivata senza tenere del suo comportamento processuale, del ruolo subalterno rispetto al fratello ed in generale per l'omessa valutazione della sua personalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondati sono i motivi proposti dai ricorrenti in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali non sono da rinvenirsi elementi tali da accedere alla concessione dell'invocata attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte ne ha, infatti, confermato l'esclusione sulla base di una motivazione coerente alla ritenuta gravità dei fatti per il tipo di relazione stabile con il mercato della droga e l'esistenza di un assetto organizzativo complesso che consentiva agli imputati di smerciare in modo costante e continuativo quantitativi di droga di varia tipologia. Gli ulteriori riferimenti alla irrilevanza della confessione, per l'evidenza delle prove per OH, sono stati presi in considerazione per giustificare la prevalenza su detto elemento della oggettiva gravità dei fatti. Mentre per il ED si è tenuto conto per escludere le attenuanti generiche anche del suo precedente specifico e della rilevanza del ruolo svolto per i contatti con i fornitori. Si tratta, quindi, per entrambi i ricorrenti di una motivazione esaustiva. Sul punto è appena il caso di ricordare che «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e, ancora, che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
2. Fondato è, invece, il comune motivo proposto dai ricorrenti sulla determinazione della pena detentiva da ritenersi illegale perché operata sulla base della diversa cornice edittale prevista per le droghe pesanti prima della sentenza n. 40/2019 Corte Cost.3 Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince effettivamente che la pena detentiva è stata determinata tenuto conto della cornice edittale sanzionatoria oggetto della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con la nota sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata l'8 marzo 2019, pubblicata sulla G.U. del 13 marzo 2019, che ha modificato il minimo edittale per le cosiddette droghe pesanti di cui all'art. 73, co.1 d. P.R. 309/90, riducendolo da otto a sei anni di reclusione. In merito alla incidenza di siffatta pronuncia di incostituzionalità che investe il trattamento sanzionatorio, trovano applicazione i principi di diritto già affermati dalle Sez. Un. con la sentenza del 26 febbraio 2015, n. 33040, ric. Jazouli, con riguardo alla analoga problematica conseguente alla pronuncia di incostituzionalità della sentenza n.32/2014, che ugualmente ha comportato una modificazione dei limiti edittali di pena previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90. In particolare si è affermato che "E illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/90 come modificato dalla legge n. 49/2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32/2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità". Non potendosi, pertanto, dare esecuzione ad una pena determinata in forza di una norma penale non più vigente perché ritenuta incostituzionale, la conseguente illegalità della pena deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, e pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, limitatamente alla determinazione della pena detentiva nei confronti di entrambi i ricorrenti, fatta salva l'irrevocabilità delle statuizioni sulla penale responsabilità, sulla pena pecuniaria e nel merito delle questioni relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena detentiva, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Dichiara inammiss