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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'NI Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV CA AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2095/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDO Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCANI Controparte_1 P.IVA_2
IO , PEC: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
- reiectis adversis, per la forma accogliere il presente atto di impugnazione e per i motivi spiegati dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato in data 28 febbraio 2019 e comunicato il 03.04.2019 dal
Pag. 1 di 7 Collegio Arbitrale nominato presso la Camera Arbitrale della CCIAA di Palermo-Enna nell'ambito del giudizio promosso da
contro
Parte_1 Controparte_1
- nel merito, accertare i fatti dedotti dalla quantificando il danno complessivo Parte_1 subito dalla medesima in relazione all'inadempimento contrattuale e all'ingiusto maggior guadagno di in via di esecuzione dell'accordo contrattuale intercorrente tra Controparte_1 le parti;
- per gli effetti condannare al pagamento dell'importo di € 25.000,00 o di Controparte_1 quell'altra maggiore o minore somma che l'adita Autorità vorrà stabilire quale ristoro del danno patito dalla Parte_1 con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e della procedura di arbitrato intercorsa tra le parti, con puntuale ristoro di quanto già corrisposte dalla a Parte_1 parte avversaria in esecuzione del lodo impugnato;
- in via subordinata e sin d'ora si chiede che, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi su esposti, ritenesse doversi integrare il contraddittorio nei confronti di
[...] disponga fissarsi nuova udienza di comparizione delle parti, Controparte_2 assegnando all'odierna istante termine per la notificazione del presente atto e del provvedimento giudiziale;
- in detta ipotesi di integrazione del contraddittorio, intendendosi estese e spiegate le difese e le domande di questa istante anche nei confronti di Controparte_2 ritenere detta ultima società responsabile ex sé e/o in solido con la per i fatti Controparte_1 per cui è causa, condannandola conseguentemente, anche in solido con al Controparte_1 risarcimento del danno cagionato alla come indicato in parte motiva, Parte_1 nell'ammontare precedentemente detto e/o in quello stabilito dall'Ecc.ma Corte d'Appello. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e delle spese processuali relative alla fase di arbitrato già sopportate da . Parte_1
Per l'appellato
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
IN SEDE RESCINDENTE
- accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al presente atto, l'inammissibilità dell'atto e/o
l'infondatezza dell'impugnazione per nullità della Parte_1
Pag. 2 di 7 - accertare e dichiarare la natura temeraria ex art. 96 c.p.c. della lite introdotta e condannare la alla compensazione pecuniaria ritenuta di giustizia. Parte_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
IN SEDE RESCISSORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione,
- in via pregiudiziale, nel rito, accertare e dichiarare il difetto di competenza della Corte
d'Appello di Palermo, in favore del Tribunale di Catania
- in via pregiudiziale, nel rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_1
- in via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto,
l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande ex adverso formulate e, per l'effetto, rigettarle.
- In ogni caso, con accertamento della natura temeraria ex art. 96 c.p.c. della lite introdotta e condanna della alla compensazione pecuniaria ritenuta di giustizia nonché Parte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con Lodo arbitrale sottoscritto in data 26.2.2019 il Collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale della di Palermo - nell'ambito della procedura CP_3
arbitrale promossa da il 28.06.2017 nei confronti della Parte_1 CP_1
– rigettava le domande della , condannandola al pagamento delle
[...] Parte_1 spese di lite e degli arbitri, avendo ritenuto il difetto di legittimazione passiva della
Parte_2
2. Con atto di citazione notificato il 31.10.2019 e depositato in data 8.11.2019, la
[...]
società ha impugnato per nullità il predetto chiedendo Parte_1 CP_4
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituita la società che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Sostituita l'udienza del 16 aprile 2025 con il deposito di note ex art. 127ter
c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in
Pag. 3 di 7 deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. A sostegno dell'impugnazione la società ha premesso: Parte_1
- di aver stipulato, in data 18.7.2011, con la “ un Controparte_2
accordo di collaborazione per la fornitura di torroni e torroncini da commercializzare con il marchio e che tale accordo, tra l'altro, Parte_1 prevedeva che i prodotti dovessero presentare determinate caratteristiche e in particolare una quantità minima di materia prima (mandorle e pistacchi), fornita dalla . L'accordo prevedeva, qualora la variazione fosse stata Parte_1
superiore al 5%, la risoluzione dello stesso e l'applicazione di una penale;
- che, nel prosieguo del rapporto di collaborazione, la “ Controparte_2
aveva comunicato il cambio della ragione sociale e delle coordinate
[...]
bancarie e il rapporto era quindi proseguito con la “ ; Controparte_1
- che, a seguito di alcuni controlli di qualità, era emerso che nel periodo settembre 2015-giugno 2016 nei prodotti forniti era stata riscontrata una variazione superiore al 5% della quantità minima di materia prima, sicchè, con nota del 9.8.2016, formalizzava la volontà di non proseguire il rapporto di collaborazione;
- che alla predetta nota la “ rispondeva che l'accordo del Controparte_1
18.7.2011 avrebbe dovuto considerarsi “rescisso per reciproca volontà delle parti”;
- che aveva avanzato richiesta di accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Termini Imerese, il quale tuttavia lo aveva dichiarato inammissibile, poiché
l'accordo prevedeva una clausola compromissoria che devolveva agli arbitri eventuali controversie;
- che aveva chiesto la costituzione del Collegio Arbitrale al fine di ottenere la condanna della “ (che essa riteneva legittimata passiva, per Controparte_1 effetto di una sostanziale trasformazione della società “ Controparte_2
) al risarcimento dei danni;
[...]
Pag. 4 di 7 - che, costituito il Collegio Arbitrale, con decisione sottoscritta in data 26.2.2019, veniva respinta la domanda della;
Parte_1
- che, in particolare, gli arbitri avevano accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della “ , in quanto società diversa Controparte_1
dalla “ , così come provavano le visure camerali, Controparte_2
dalle quali emergeva che si trattava di due distinte società, entrambe operative.
6. Così premessi i fatti, la società ha impugnato il lodo, in via Parte_1
rescindente, per la sussistenza di disposizioni contraddittorie tra i motivi della decisione e il dispositivo, per la violazione delle regole di diritto in procedendo et in iudicando, per la mancata osservanza del principio del contraddittorio e mancata pronuncia della domanda in conformità alla convenzione di arbitrato.
7. In via rescissoria, ha chiesto la condanna delle “ al Controparte_1
risarcimento del danno, da quantificarsi in € 25.000,00, in ragione della condotta inadempiente della medesima avendo la stessa utilizzato una quantità significativamente inferiore di materia prima fornita dalla . Parte_1
8. Secondo i criteri di priorità logico-giuridica, occorre verificare la tempestività dell'impugnazione.
9. Invero, l'art. 828 c.p.c. dispone che l'impugnazione si propone nel termine di novanta giorni dalla notificazione e, al comma 2, che l'impugnazione non è comunque proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.
10. Nel caso di specie, non risultando dagli atti che il lodo sia stato notificato, si applica il termine di sei mesi che decorre, secondo l'espressa previsione dell'art. 828
c.p.c., dalla data dell'ultima sottoscrizione.
11. In punto di decorrenza del termine di sei mesi, le Sezioni Unite si sono di recente pronunciate ribadendo che detto termine decorre non già dalla comunicazione del lodo o dal suo deposito, bensì dalla data dell'ultima sottoscrizione: “Il disposto di cui all'art. 828, comma 2, deve essere interpretato nel senso che il c.d. termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione - e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell'intero sistema dell'arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto
Pag. 5 di 7 dall'art. 825 ai fini dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato” (Cass. S.U.,
n. 8776/2021).
12. Nel caso in esame, il lodo risulta sottoscritto da tutti gli arbitri contestualmente in data 26.2.2019, come risulta dall'indicazione in calce alla decisione (in verità è indicata la data del 26.2.2018, ma subito dopo è indicata la data 26.2.2019, di tal che è chiaro che l'indicazione dell'anno 2018 è un semplice refuso di stampa).
13. L'atto di citazione è stato poi notificato a mezzo PEC in data 31.10.2019 e dunque oltre il termine semestrale che, applicata la sospensione feriale, scadeva il
26.9.2019.
14. Risulta quindi evidente la tardività dell'impugnazione, cui consegue la declaratoria di inammissibilità.
15. Preme precisare che siffatta inammissibilità non rientra tra le questioni che devono essere sottoposte al previo contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di ammissibilità della domanda, la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (ex multis Cass. 29803/2019; Cass.
8776/2021).
16. La circostanza che siano intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito al dies a quo dell'impugnazione nel corso del presente giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto in data
26.2.2019 dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale della di Palermo proposta da nei confronti di CP_3 Parte_1 [...]
CP_1
Pag. 6 di 7 - Compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 26 novembre 2025
Il Consigliere est.
IV CA AN
Il Presidente
IO D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'NI e dal Consigliere relatore IV CA AN, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att. c.p.c.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. IO D'NI Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV CA AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2095/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDO Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCANI Controparte_1 P.IVA_2
IO , PEC: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
- reiectis adversis, per la forma accogliere il presente atto di impugnazione e per i motivi spiegati dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato in data 28 febbraio 2019 e comunicato il 03.04.2019 dal
Pag. 1 di 7 Collegio Arbitrale nominato presso la Camera Arbitrale della CCIAA di Palermo-Enna nell'ambito del giudizio promosso da
contro
Parte_1 Controparte_1
- nel merito, accertare i fatti dedotti dalla quantificando il danno complessivo Parte_1 subito dalla medesima in relazione all'inadempimento contrattuale e all'ingiusto maggior guadagno di in via di esecuzione dell'accordo contrattuale intercorrente tra Controparte_1 le parti;
- per gli effetti condannare al pagamento dell'importo di € 25.000,00 o di Controparte_1 quell'altra maggiore o minore somma che l'adita Autorità vorrà stabilire quale ristoro del danno patito dalla Parte_1 con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e della procedura di arbitrato intercorsa tra le parti, con puntuale ristoro di quanto già corrisposte dalla a Parte_1 parte avversaria in esecuzione del lodo impugnato;
- in via subordinata e sin d'ora si chiede che, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi su esposti, ritenesse doversi integrare il contraddittorio nei confronti di
[...] disponga fissarsi nuova udienza di comparizione delle parti, Controparte_2 assegnando all'odierna istante termine per la notificazione del presente atto e del provvedimento giudiziale;
- in detta ipotesi di integrazione del contraddittorio, intendendosi estese e spiegate le difese e le domande di questa istante anche nei confronti di Controparte_2 ritenere detta ultima società responsabile ex sé e/o in solido con la per i fatti Controparte_1 per cui è causa, condannandola conseguentemente, anche in solido con al Controparte_1 risarcimento del danno cagionato alla come indicato in parte motiva, Parte_1 nell'ammontare precedentemente detto e/o in quello stabilito dall'Ecc.ma Corte d'Appello. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e delle spese processuali relative alla fase di arbitrato già sopportate da . Parte_1
Per l'appellato
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
IN SEDE RESCINDENTE
- accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui al presente atto, l'inammissibilità dell'atto e/o
l'infondatezza dell'impugnazione per nullità della Parte_1
Pag. 2 di 7 - accertare e dichiarare la natura temeraria ex art. 96 c.p.c. della lite introdotta e condannare la alla compensazione pecuniaria ritenuta di giustizia. Parte_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
IN SEDE RESCISSORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione,
- in via pregiudiziale, nel rito, accertare e dichiarare il difetto di competenza della Corte
d'Appello di Palermo, in favore del Tribunale di Catania
- in via pregiudiziale, nel rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_1
- in via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto,
l'inammissibilità e/o infondatezza delle domande ex adverso formulate e, per l'effetto, rigettarle.
- In ogni caso, con accertamento della natura temeraria ex art. 96 c.p.c. della lite introdotta e condanna della alla compensazione pecuniaria ritenuta di giustizia nonché Parte_1 con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con Lodo arbitrale sottoscritto in data 26.2.2019 il Collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale della di Palermo - nell'ambito della procedura CP_3
arbitrale promossa da il 28.06.2017 nei confronti della Parte_1 CP_1
– rigettava le domande della , condannandola al pagamento delle
[...] Parte_1 spese di lite e degli arbitri, avendo ritenuto il difetto di legittimazione passiva della
Parte_2
2. Con atto di citazione notificato il 31.10.2019 e depositato in data 8.11.2019, la
[...]
società ha impugnato per nullità il predetto chiedendo Parte_1 CP_4
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituita la società che ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Sostituita l'udienza del 16 aprile 2025 con il deposito di note ex art. 127ter
c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in
Pag. 3 di 7 deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
5. A sostegno dell'impugnazione la società ha premesso: Parte_1
- di aver stipulato, in data 18.7.2011, con la “ un Controparte_2
accordo di collaborazione per la fornitura di torroni e torroncini da commercializzare con il marchio e che tale accordo, tra l'altro, Parte_1 prevedeva che i prodotti dovessero presentare determinate caratteristiche e in particolare una quantità minima di materia prima (mandorle e pistacchi), fornita dalla . L'accordo prevedeva, qualora la variazione fosse stata Parte_1
superiore al 5%, la risoluzione dello stesso e l'applicazione di una penale;
- che, nel prosieguo del rapporto di collaborazione, la “ Controparte_2
aveva comunicato il cambio della ragione sociale e delle coordinate
[...]
bancarie e il rapporto era quindi proseguito con la “ ; Controparte_1
- che, a seguito di alcuni controlli di qualità, era emerso che nel periodo settembre 2015-giugno 2016 nei prodotti forniti era stata riscontrata una variazione superiore al 5% della quantità minima di materia prima, sicchè, con nota del 9.8.2016, formalizzava la volontà di non proseguire il rapporto di collaborazione;
- che alla predetta nota la “ rispondeva che l'accordo del Controparte_1
18.7.2011 avrebbe dovuto considerarsi “rescisso per reciproca volontà delle parti”;
- che aveva avanzato richiesta di accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Termini Imerese, il quale tuttavia lo aveva dichiarato inammissibile, poiché
l'accordo prevedeva una clausola compromissoria che devolveva agli arbitri eventuali controversie;
- che aveva chiesto la costituzione del Collegio Arbitrale al fine di ottenere la condanna della “ (che essa riteneva legittimata passiva, per Controparte_1 effetto di una sostanziale trasformazione della società “ Controparte_2
) al risarcimento dei danni;
[...]
Pag. 4 di 7 - che, costituito il Collegio Arbitrale, con decisione sottoscritta in data 26.2.2019, veniva respinta la domanda della;
Parte_1
- che, in particolare, gli arbitri avevano accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della “ , in quanto società diversa Controparte_1
dalla “ , così come provavano le visure camerali, Controparte_2
dalle quali emergeva che si trattava di due distinte società, entrambe operative.
6. Così premessi i fatti, la società ha impugnato il lodo, in via Parte_1
rescindente, per la sussistenza di disposizioni contraddittorie tra i motivi della decisione e il dispositivo, per la violazione delle regole di diritto in procedendo et in iudicando, per la mancata osservanza del principio del contraddittorio e mancata pronuncia della domanda in conformità alla convenzione di arbitrato.
7. In via rescissoria, ha chiesto la condanna delle “ al Controparte_1
risarcimento del danno, da quantificarsi in € 25.000,00, in ragione della condotta inadempiente della medesima avendo la stessa utilizzato una quantità significativamente inferiore di materia prima fornita dalla . Parte_1
8. Secondo i criteri di priorità logico-giuridica, occorre verificare la tempestività dell'impugnazione.
9. Invero, l'art. 828 c.p.c. dispone che l'impugnazione si propone nel termine di novanta giorni dalla notificazione e, al comma 2, che l'impugnazione non è comunque proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.
10. Nel caso di specie, non risultando dagli atti che il lodo sia stato notificato, si applica il termine di sei mesi che decorre, secondo l'espressa previsione dell'art. 828
c.p.c., dalla data dell'ultima sottoscrizione.
11. In punto di decorrenza del termine di sei mesi, le Sezioni Unite si sono di recente pronunciate ribadendo che detto termine decorre non già dalla comunicazione del lodo o dal suo deposito, bensì dalla data dell'ultima sottoscrizione: “Il disposto di cui all'art. 828, comma 2, deve essere interpretato nel senso che il c.d. termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione - e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell'intero sistema dell'arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto
Pag. 5 di 7 dall'art. 825 ai fini dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato” (Cass. S.U.,
n. 8776/2021).
12. Nel caso in esame, il lodo risulta sottoscritto da tutti gli arbitri contestualmente in data 26.2.2019, come risulta dall'indicazione in calce alla decisione (in verità è indicata la data del 26.2.2018, ma subito dopo è indicata la data 26.2.2019, di tal che è chiaro che l'indicazione dell'anno 2018 è un semplice refuso di stampa).
13. L'atto di citazione è stato poi notificato a mezzo PEC in data 31.10.2019 e dunque oltre il termine semestrale che, applicata la sospensione feriale, scadeva il
26.9.2019.
14. Risulta quindi evidente la tardività dell'impugnazione, cui consegue la declaratoria di inammissibilità.
15. Preme precisare che siffatta inammissibilità non rientra tra le questioni che devono essere sottoposte al previo contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di ammissibilità della domanda, la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (ex multis Cass. 29803/2019; Cass.
8776/2021).
16. La circostanza che siano intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito al dies a quo dell'impugnazione nel corso del presente giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto in data
26.2.2019 dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale della di Palermo proposta da nei confronti di CP_3 Parte_1 [...]
CP_1
Pag. 6 di 7 - Compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 26 novembre 2025
Il Consigliere est.
IV CA AN
Il Presidente
IO D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. IO D'NI e dal Consigliere relatore IV CA AN, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att. c.p.c.
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