Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi le ricorrenti con l'Avv. Romano Maria Cristina. Il difensore delle ricorrenti rappresenta di aver versato nel fascicolo telematico prova della notifica a mezzo PEC del ricorso e chiede che sia dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Nessuno compare per il . CP_1
Il Giudice ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e pedissequo decreto dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
Il Giudice
Il procuratore delle ricorrenti discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 710/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F./P.I. ), (C.F./P.I. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO MARIA C.F._3
CRISTINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Pubblico impiego - accertamento diritto al godimento delle ferie maturate e non godute o in subordine al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione il procuratore delle ricorrenti concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 15/03/2024, Parte_1 [...]
E hanno citato in giudizio avanti al Tribunale Parte_2 Parte_3 di Monza, giudice del lavoro, formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“In via principale:
a) Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al godimento delle ferie maturate e non godute nel profilo professionale precedentemente ricoperto ai sensi dell'art. 23
2 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, come modificato dal d.lgs. n. 213/2004 e dell'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 pari a 13 giorni, nel caso della ricorrente , 16 giorni nel caso della ricorrente;
9 giorni, nel caso Pt_3 Parte_2 della ricorrente e, conseguentemente Pt_1
a1) Condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 consentire la fruizione di dette ferie.
In subordine:
b) Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie, maturate e non godute nel precedente profilo professionale e, conseguentemente,
b1) condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel precedente profilo di appartenenza dei seguenti importi: - € 1.000,78, alla ricorrente;
- € 1.336,45, alla ricorrente;
- € 662,85, alla Parte_3 Parte_2 ricorrente o delle diverse somme di giustizia, che verranno accertate in Pt_1 corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere del credito fino alla data del presente atto, nonché interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data del presente atto fino al saldo.”
Con vittoria di spese da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 23.01.2025, la parte costituita ha discusso la causa e il Giudice ha dato lettura del dispositivo della sentenza unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2) Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Sono documentate le seguenti circostanze di fatto:
- le tre ricorrenti sono tutte dipendenti del presso gli Uffici Controparte_1 giudiziari di Monza che, a seguito di concorsi per funzionario e per direttore indetti dall'Amministrazione nel 2020, nel corso del 2021 hanno preso servizio in nuovo ruolo e cui l'Amministrazione della Giustizia ha rifiutato sia il godimento delle ferie residue maturate nel precedente inquadramento che la monetizzazione delle stesse;
- in particolare, la OR , inquadrata come Assistente Parte_3 giudiziario Area II F4 presso la Procura della Repubblica di Monza fino al 21.6.21, a seguito di superamento di concorso è stata inquadrata quale Funzionario giudiziario Area III F1 senza soluzione di continuità; in data 17.5.21, prima di prendere servizio con il nuovo ruolo, ha presentato domanda di fruizione delle ferie dell'anno allora corrente, per un periodo pari a 13 giorni, rigettata per prevalenti esigenze di servizio in data 19.5.21 (doc. 4); in data 29.11.21, ha presentato domanda di monetizzazione
3 delle ferie non godute maturate nel profilo di assistente, contestualmente alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro con il precedente profilo (doc. 5), senza ricevere risposta;
ha rinnovato l'istanza di monetizzazione delle ferie non godute nel precedente profilo in data 26.8.22 (doc. 6) e in data 29.5.23, la Direzione generale del personale e della formazione del della Giustizia ha rigettato CP_1
l'istanza (doc. 7);
- ancora in particolare, la OR , già Funzionario giudiziario – Parte_2
Area III F3 presso il Tribunale di Monza è entrata in ruolo quale Direttore con identico inquadramento Area III F3 in data 12.4.21 (comunicazione e contratto sub doc. 9; era unico funzionario addetto alla Cancelleria Unica dell'esecuzione penale Irrevocabilità I grado/Schede/FUG/Corpi di reato;
in seguito, entrata in ruolo quale Direttore del Settore Penale Cancellerie dibattimento/GIP/Uffici post-definizione, ha comunque continuato a svolgere le precedenti mansioni di funzionario, in aggiunta a quelle derivanti dal ruolo, fino all'arrivo nel giugno 2021 di un nuovo funzionario (doc. 9bis e 9ter); in data 9.6.2021, la Presidente del Tribunale di Monza ha inviato al richiesta di monetizzazione delle ferie maturate dalla dott.ssa nel CP_1 Parte_2 precedente profilo per complessivi 16 giorni, rappresentando che la lavoratrice non aveva potuto usufruire delle suddette ferie a causa di “confliggenti esigenze di servizio”, poiché la stessa risultava “Responsabile della cancelleria unica dell'esecuzione penale, settore del Tribunale che versa in condizioni di criticità particolari a causa della carenza cronica del personale” (doc. 10); in data 5.10.21, la ricorrente ha presentato personalmente domanda di monetizzazione delle ferie maturate e non godute (doc. 11) che veniva rigettata in data 22.11.22 (doc. 12);
- sempre in particolare, la OR già Assistente giudiziario Parte_1 presso il Tribunale di Monza – Area II F4, a seguito di concorso è entrata in ruolo quale Funzionario giudiziario Area III F1 in data 21.6.21 (comunicazione e contratto sub doc.14); che in data 12.5.21, la dott.ssa aveva presentato domanda di Pt_1 godimento di 7 giorni di ferie, rigettata dall'amministrazione per “ragioni connesse al carico di lavoro dell'Ufficio” in data 17.5.21 (doc. 15); in data 7.4.22, ha chiesto il pagamento delle ferie maturate e non godute nel profilo professionale di Assistente giudiziario, pari a 9 giorni (doc. 18), come attestato altresì dalla nota della Procuratrice aggiunta del 13.12.22 (doc. 19) e l'istanza è stata rigettata dall'Amministrazione in data 11.4.23 (doc. 20).
Per la decisione della causa viene in rilievo l'art. 5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135), che così dispone:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
4 Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”
Come evidenziato dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 95/2016 le finalità del divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute sono quelle di “reprimere il ricorso incontrollato alla
“monetizzazione” delle ferie non godute”, di “riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”.
In questa sentenza la Corte dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 in quanto dalla disposizione impugnata si deduceva un'interpretazione normativa diversa da quella desunta dal giudice a quo secondo il quale detta norma non contemplava, alcuna facoltà di “monetizzazione” per le ferie non godute per causa non imputabile alle parti del rapporto di lavoro.
In sintesi, il giudice delle leggi considera che il diritto alle ferie riconosciuto al lavoratore senza distinzioni di sorta “sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.” e che
“non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.” che aveva richiamato al punto 4 e 5 della stessa sentenza.
Ebbene, l'interpretazione offerta dal giudice delle leggi deve essere presa in considerazione per la decisione della presente causa.
Per tutte e tre le ricorrenti la mancata fruizione delle ferie che avevano maturato nei rapporti di lavoro con il che hanno immediatamente Controparte_1 preceduto i servizi in nuovo ruolo descritti nel ricorso è dipesa da causa a loro non
5 imputabile. Ed infatti è documentato che per tutte e tre la mancata fruizione è stata la conseguenza del rigetto delle rispettive istanze prontamente presentate per fruire le ferie e che tali rigetti sono stati motivati dalle condizioni di criticità particolari degli uffici alle quali erano addette o da ragioni connesse al carico di lavoro degli stessi.
Ne consegue, in accoglimento della domanda subordinata, il diritto delle ricorrenti a ricevere una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel precedente profilo professionale che viene quantificata moltiplicando il numero di giorni delle ferie non godute per la retribuzione giornaliera pari ai sensi dell'art. 46 CCNL funzioni centrali 2019 -2021 ad 1/30 della retribuzione mensile (cfr. doc. 25).
Tenuto conto di questo criterio risulta corretto il calcolo esposto nel ricorso a pagina 11 che viene richiamato in questa sede.
Ne consegue la condanna del al pagamento a titolo di Controparte_1 indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel precedente profilo di appartenenza dei seguenti importi: € 1.000,78, alla ricorrente;
€ Parte_3
1.336,45, alla ricorrente;
€ 662,85, alla ricorrente oltre Parte_2 Pt_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino alla data del deposito del ricorso, nonché interessi al tasso ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso fino al saldo.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda principale di condanna del a fruire delle ferie non godute nel precedente profilo professionale in CP_1 quanto i rapporti di lavoro iniziati a seguito dei concorsi per funzionario e per direttore indetti nel 2021 non sono una prosecuzione dei precedenti rapporto di lavoro, ma nuovi rapporti di lavoro.
3) In applicazione del principio di soccombenza, il deve essere condannato CP_1 alla refusione in favore delle ricorrenti delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, alla semplicità delle questioni trattate e all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alla definizione della causa alla prima udienza di comparizione delle parti, - vengono liquidate, sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022, come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie, maturate e non godute nel precedente profilo professionale e, conseguentemente,
2) condanna il al pagamento a titolo di indennità Controparte_1 sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel precedente profilo di appartenenza
6 dei seguenti importi: € 1.000,78 alla ricorrente;
€ 1.336,45 alla Parte_3 ricorrente;
€ 662,85 alla ricorrente oltre rivalutazione Parte_2 Pt_1 monetaria e interessi legali dal dovuto sino alla data del deposito del ricorso, nonché interessi al tasso ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso fino al saldo;
3) rigetta per il resto;
4) condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 1.100,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 23/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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