Decreto cautelare 12 marzo 2026
Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 21/04/2026, n. 7161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7161 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03003/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3003 del 2026, proposto da:
KA NC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione delle più idonee misure cautelari
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250037584, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 22 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 28 gennaio 2026
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;
e per la condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. GO BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 11.3.2026, depositato in pari data, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250037584, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 22 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 28 gennaio 2026;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti,
e per la condanna al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del Consolato di Istanbul in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessato in data 17.10.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare la facoltà universitaria di “Medicina e Chirurgia ” presso l’Università privata Unicamillus di Roma per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha ritenuto che la condizione finanziaria del ricorrente e dei suoi genitori, complessivamente valutata, non rappresenti garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessato durante l’eventuale soggiorno in Italia ed alla copertura delle spese.
In particolare, il Consolato ha evidenziato che:
- l’importo disponibile sul conto corrente personale del ricorrente assomma ad 11.100,00 euro;
- i redditi mensili dichiarati dai genitori, pari a 3.300 euro, non sarebbero coerenti con i saldi bancari;
- le tasse universitarie sono pari a 21.000,00 euro;
- la durata del corso è sessennale;
- le risorse finanziarie dimostrate non sarebbero quindi sufficienti alla copertura delle spese di soggiorno nonché al pagamento delle tasse universitarie.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso nell’ambito di un unico motivo:
VIOLAZIONE DELL’ART. 39 DEL D.LGS. N. 286/1998. VIOLAZIONE DELL’ART. 44-BIS DEL D.P.R. N. 394/1999. VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 850/2011. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Si contesta il deficit istruttorio in cui sarebbe incorsa la p.a. procedente, la quale non avrebbe adeguatamente considerato che il ricorrente soddisfa per intero i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia, come ulteriormente declinati dal punto 15 dell’Allegato A del decreto interministeriale 11.5.2011, n.850.
In particolare, a dispetto di quanto rilevato erroneamente rilevato nel provvedimento, il Consolato non avrebbe adeguatamente considerato che:
- il ricorrente ha allegato alla domanda il saldo del proprio conto corrente, recante l’importo di euro 11.829,00, superiore a quello previsto dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell'interno del 1° marzo 2000;
- quanto ai redditi dei genitori, la capacità reddituale mensile, inclusi i ricavi da entrate locative, è pari, nel complesso, ad euro 5.292,89; ad abundantiam, il ricorrente, ove mai necessario, potrebbe ricorrere, quale ulteriore sponsor, al fratello, che possiede redditi mensili pari ad euro 4.794,04;
- quanto alle spese universitarie, il ricorrente ha già pagato l’intero importo di euro 21.000,00;
- la durata sessennale del corso non rappresenta un ostacolo per il richiedente, fermo restando che, come affermato dalla più recente giurisprudenza, la valutazione sulla disponibilità di mezzi finanziari va rapportata ad una durata annuale, coerente con la necessità di ottenere l’immatricolazione.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 30.3.2026, per resistere al ricorso.
5. Seguiva il deposito di ampia documentazione nonché di memorie a cura delle parti. Inter alias, la difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per nullità della procura speciale, giacchè non munita di apostille.
6. Alla camera di consiglio del giorno 15.4.2026, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con avviso ex officio del Collegio alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
7. In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione dell’Avvocatura erariale di possibile inammissibilità del ricorso in relazione alla paventata nullità della procura speciale.
L’eccezione in parola è palesemente inconferente, atteso che la procura speciale (cfr. all.to agli atti) è stata rilasciata per atto pubblico (e non per scrittura privata autenticata dal difensore) formato da notaio in Turchia, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore alla sua presenza, e quindi debitamente apostillata ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961.
Nel merito, il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
Il provvedimento assume che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessato non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso l’Università (privata) Unicamillus di Roma. Allo scopo, si valorizza negativamente il fatto che l’interessato dovrà sostenere, per l’immatricolazione, le ingenti spese universitarie (euro 21.000,00) oltre a quelle di sostentamento, e che i redditi dichiarati dai genitori (euro 3.300,00 mensili) non troverebbero riscontro nei saldi bancari esibiti.
La valutazione compiuta dal Consolato non tiene tuttavia adeguatamente conto delle evidenze probatorie addotte nel presente giudizio dalla parte ricorrente, non efficacemente controdedotte dalla parte resistente, che meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati:
- il richiedente è un ragazzo di ventidue anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso l’ateneo privato romano, si avvale- come prevedibile non avendo redditi autonomi- della garanzia dei genitori. Lo stesso ha esibito documentazione bancaria esponente un deposito di oltre 11.000 euro, importo superiore a quello previsto dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1.3.2000, adottata ai sensi dell’art.4, co.3 D.Lgs.n.286/98. Sul punto, il provvedimento di diniego non espone alcuna considerazione sulla rilevanza di tale obiettiva circostanza. Non appare peraltro ragionevole, in difetto di ulteriori elementi, escludere la rilevanza di tale disponibilità, come assunto dall’Amministrazione (esclusivamente) nel rapporto esibito in sede difensiva, per il solo fatto che non fossero stati allegati estratti comprovanti lo storico dei saldi e/o dei movimenti, non potendosi peraltro escludere che, anche in ragione della giovane età del ricorrente, l’accredito sia stato disposto allorchè è insorta la necessità di mettere a disposizione/comprovare la disponibilità delle somme utili alla ricezione del visto;
- quanto ai redditi dichiarati dai genitori, che espongono cifre significative (oltre 3.000 mensili complessivi), appare evidente che, oltre i redditi da pensione, gli stessi vantino (oltre ad ulteriori investimenti) entrate derivanti da contratti di locazione (anche se, a quanto pare, non alimentanti i saldi dei rispettivi conti correnti), i quali sono stati ritenuti irrilevanti essenzialmente perché non registrati. Sul punto, non appare dirimente la circostanza della mancata registrazione, in assenza di un puntuale obbligo di legge nello Stato di riferimento, fermo restando la possibilità, per il Consolato, di approfondire ulteriormente la tematica dell’effettività di tali ricavi e della loro ragionevole continuità;
- quanto alle spese universitarie, indubbiamente significative (euro 21.000,00), parte ricorrente ha comprovato in atti di avere integralmente provveduto al relativo versamento e tale circostanza aggrava senza dubbio il rilevato deficit istruttorio, avendo la parte dato prova di solvibilità;
- quanto al rapporto fra prova dei mezzi finanziari e durata del corso, di durata sessennale, si rammenta che il visto per motivi di studio (Visto “D”) è rilasciato per un orizzonte temporale annuale, spettando poi alla Questura, negli anni successivi al primo, il compito di provvedere in ordine alla domanda di rinnovo del titolo che legittima la permanenza in Italia per motivi di studio (permesso di soggiorno per motivi di studio).
8. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento del provvedimento impugnato;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica.
Il rilevato deficit istruttorio dell’atto impugnato e la conseguente necessità di riesercitare il potere precludono, allo stato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art.34, co.2 cpa, l’accoglimento della domanda di condanna all’adozione del provvedimento di rilascio.
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
ER RO, Presidente
GO BI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO BI | ER RO |
IL SEGRETARIO