Art. 9. Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'Autorita' responsabile puo' sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di:
a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione;
b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attivita' spaziali stabilito dall'autorizzazione;
c) mancata stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione;
d) modifica sostanziale della finalita' delle attivita' spaziali oggetto di autorizzazione;
e) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita;
f) presentazione di documentazione o informazioni errate;
g) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonche' per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuita' delle relazioni internazionali;
h) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21;
i) diniego del rilascio, revoca o sospensione di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attivita' spaziale.
2. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera i), l'Autorita' responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l'operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall'Autorita' stessa, puo' fornire spiegazioni e produrre documentazione.
3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l'Autorita' responsabile puo' imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione delle attivita' spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera g). In casi eccezionali di necessita' e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorita' responsabile puo' altresi' trasferire il controllo delle attivita' spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione.
4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell'autorizzazione e' a carico dell'operatore.
a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione;
b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attivita' spaziali stabilito dall'autorizzazione;
c) mancata stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione;
d) modifica sostanziale della finalita' delle attivita' spaziali oggetto di autorizzazione;
e) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita;
f) presentazione di documentazione o informazioni errate;
g) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonche' per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuita' delle relazioni internazionali;
h) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21;
i) diniego del rilascio, revoca o sospensione di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attivita' spaziale.
2. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera i), l'Autorita' responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l'operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall'Autorita' stessa, puo' fornire spiegazioni e produrre documentazione.
3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l'Autorita' responsabile puo' imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione delle attivita' spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera g). In casi eccezionali di necessita' e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorita' responsabile puo' altresi' trasferire il controllo delle attivita' spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione.
4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell'autorizzazione e' a carico dell'operatore.