Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2198
CS
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost. in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 39 co. 1 c.p.a e degli arrt. 99 e 112 cpc

    La Corte ha ritenuto che la descrizione di un 'solaio intermedio' che divide orizzontalmente un'unità immobiliare creando un nuovo livello equivale tecnicamente a descrivere un soppalco.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. e), dell'art. 31 e 34 del d.p.r. 380/2001 – violazione del d.lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria sul punto 1) dell'ordinanza di demolizione 151/A del 24 marzo 2021

    La realizzazione di un solaio intermedio non è soggetta a permesso di costruire solo se non crea una superficie accessoria utilizzabile per il soggiorno, non incrementa la superficie utile e non aggrava il carico urbanistico. Nel caso di specie, il soppalco occupa l'intera superficie dell'appartamento, è accessibile tramite scala, ha un'altezza utile di circa 2,10 mt ed è idoneo ad ospitare persone, escludendo modeste dimensioni e natura pertinenziale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e 34 del d.p.r. 380/2001 – violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16.07.2020 n. 76, conv. in l. 11.09.2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria – sul punto 4) dell'ordinanza di demolizione 151/a del 24 marzo 2021 – omessa pronuncia

    Un'opera di 80 mq, stabilmente delimitata sui quattro lati e dal soffitto e destinata a sala svago, non può essere considerata pertinenza urbanistica.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 43/2004 – violazione e falsa applicazione del dpr 31/2017 - art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e 34 del d.p.r. 380/2001 – violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16.07.2020 n. 76, conv. in l. 11.09.2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria

    L'area ove insistono le opere contestate ricade all'interno del perimetro delineato dal d.m. 20 maggio 1967, soggetta a vincolo di notevole interesse pubblico. L'area risulta classificata come area di rischio atteso e pericolosità e sottoposta alle prescrizioni del P.A.I. quale area suscettibile di allagamenti, nonché rientra nel Piano stralcio di assetto idrogeologico come area di rischio idraulico elevato. La realizzazione di nuovi volumi e superfici è preclusa o rigorosamente vincolata per ragioni di incolumità pubblica.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell' art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e 34 del d.p.r. 380/2001 – violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria – sui punti 2,3,5,6 dell'ordinanza di demolizione 151/a del 24 marzo 2021 – omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia – violazione dell'art. 112 cpc.

    In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente che sia legittima anche una sola delle ragioni giustificatrici per sorreggere l'intero provvedimento. Una volta accertata l'abusività delle 'opere principali' (il soppalco integrale di 55 mq e il manufatto di 85 mq), l'eventuale accoglimento delle doglianze su interventi minori non eliminerebbe comunque l'obbligo di demolizione e ripristino dell'intero immobile, che rimane privo di legittimazione urbanistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2198
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2198
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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