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Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04604/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02198 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04604/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4604 del 2024, proposto da
PE SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quarta) n. 6575/2023 N. 04604/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. IA RI
IN e uditi per le parti l'avvocato Giacomo Pizza su delega dichiarata dell'avvocato Antonio Andreottola.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l'originario ricorso l'odierno appellante impugnava l'ordinanza di demolizione n. 151/A del 24 marzo 2021 adottata dal Comune di Napoli con la quale, a seguito dell'apposito sopralluogo della polizia municipale, veniva ingiunta la demolizione delle seguenti opere edilizie, eseguite sine titulo: All'interno dell'appartamento di circa mq 55 posto al secondo e ultimo piano del fabbricato sono state realizzate 1. per
l'intera superficie dell'unità immobiliare, solaio intermedio impostato a circa mt. 2,7 dal calpestio e a circa mt. 2,1 dalla copertura; 2. chiusura del ballatoio e traslazione della porta di accesso, con inglobamento della scala di riporto al lastrico solare e suo utilizzo come collegamento, tra i due livelli così ricavati dall'appartamento iniziale;
3. sulla tamponatura dell'appartamento, edificazione di un piccolo solaio munito di scala retrattile e scala in ferro di riporto al lastrico solare del cespite. 4. sul terrazzo di circa mq 400 posto a livello ed in aderenza all'appartamento: manufatto a forma di “elle” di circa mq 85, chiuso perimetralmente da muretto con sovrapposta struttura in alluminio e vetri, con copertura in lamiera coibentata impostata a circa mt. 3,0 dal calpestio, utilizzata come sala svago, con all'interno ricavo di un vano di circa mq 3, utilizzato come lavanderia; 5. copertura di circa mq 25 impostata a circa mt. 2,7 dal N. 04604/2024 REG.RIC.
calpestio, addossata all' appartamento, e aperta solo su di un lato; 6. su altra parte del terrazzo, tettoia in legno di circa mq 80.
Con la sentenza appellata il Tar respingeva il ricorso.
Il Giudice affermava con riferimento, in particolare, alla realizzazione del soppalco, stante le sue dimensioni e la sua conseguente attitudine ad incrementare la superficie dell'immobile cui accede, che era necessario munirsi del permesso di costruire.
Con riferimento alla realizzazione sul terrazzo di un edificio a forma di “L” della superficie di circa 80 mq, il Tar evidenziava che, all'evidenza, il descritto manufatto dava luogo a nuova superficie e nuova volumetria, essendo munito di chiusure laterali e di copertura, con la conseguente necessità del permesso di costruire.
Appellata ritualmente la sentenza resiste il Comune di Napoli.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello l'appellante deduce error in iudicando et in procedendo – violazione del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost. in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 39 co. 1 c.p.a e degli arrt. 99 e 112 cpc - error in iudicando et in procedendo in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 34. co.2 c.p.a - violazione dell'art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e 34 del d.p.r.
380/2001 – violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120 - violazione del principio della domanda – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – ultrapetizione – eccesso di potere giurisdizionale per surrogazione giudiziale della motivazione dell'atto impugnato.
Evidenzia che il Comune di Napoli aveva censurato la realizzazione “all'interno dell'appartamento di circa 55 mq posto al secondo e ultimo piano del fabbricato, per
l'intera superficie della unità immobilitare, solaio intermedio impostato a circa 2,7 N. 04604/2024 REG.RIC.
dal calpestio e a circa mt. 2,1 dalla copertura” (punto 1 provvedimento n. 151/A del
24 marzo 2021), mentre dalla lettura dell'ordinanza dirigenziale n.151/A del 24 marzo
2021, non era evincibile alcuna contestazione in ordine alla realizzazione di un soppalco con incremento di superficie abitativa (ma esclusivamente la realizzazione di “un solaio intermedio”).
Si sarebbe verificata, dunque, una inammissibile surrogazione giudiziale, priva di riscontri sulla base della motivazione del provvedimento impugnato.
2. Con il secondo motivo di appello l'appellante deduce error in iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. e), dell'art. 31 e
34 del d.p.r. 380/2001 – violazione del d.lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16 luglio 2020 n.
76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria sul punto 1) dell'ordinanza di demolizione 151/A del 24 marzo 2021.
Evidenzia che la sentenza di primo grado afferma che il ricorrente aveva realizzato un incremento di superficie utile “mediante la realizzazione di un ambiente abitativo che si diparte dal punto posto a mt. 2.70 dal piano di calpestio e si dipana fino a mt. 2,10 dalla volta [..] sostanziante un soppalco” e che, stante le sue dimensioni e la sua conseguente attitudine ad incrementare la superficie dell'immobile cui accede, era necessario munirsi del permesso di costruire mentre la realizzazione dell'opera interna, illegittimamente censurata, non aveva determinato alcun aumento volumetrico e della superficie utile del cespite.
2.1.Le censure suscettibili di trattazione congiunta per la loro stretta connessione non sono fondate.
Il soppalco è una partizione orizzontale interna, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso (voce n.24 Allegato A
Regolamento Edilizio Tipo 2016), ovvero lo spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale interponendovi un solaio. N. 04604/2024 REG.RIC.
La realizzazione di un solaio intermedio non è soggetta al rilascio del p.d.c. nel caso in cui i lavori siano tali da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, che non determina un aumento della superficie utile dell'unità né un aggravio del carico urbanistico.
L'abuso in contestazione è descritto nell'ordinanza come: 1. per l'intera superficie dell'unità immobiliare, solaio intermedio impostato a circa mt. 2,7 dal calpestio e a circa mt. 2,1 dalla copertura.
Descrivere un "solaio intermedio" che divide orizzontalmente un'unità immobiliare creando un nuovo livello significa tecnicamente descrivere un soppalco.
Un'opera come quella accertata non è inquadrabile come intervento di edilizia libera, in quanto la realizzazione di un soppalco interessa le parti strutturali dell'edificio, anche nelle ipotesi di esonero di pratiche strutturali e antisismiche (art. 6-bis comma
2 dpr 380/01). Ad ogni modo, la creazione di un soppalco comportante aumento di superficie accessoria non può rientrare neppure in manutenzione straordinaria, né
“leggera” né “pesante“, di cui agli articoli 3 e 22 del DPR 380/01: indubbiamente la costruzione di un soppalco, anche ad uso accessorio, non qualifica intervento
“manutentivo”, bensì innovativo in quanto si aggiunge ex novo un elemento sostanziale che rende diverso in tutto o in parte l'organismo edilizio preesistente.
Né, l'appellante ha mai presentato, la DIA o SCIA che egli stesso - al più - ritiene sarebbe stata necessaria per edificare le opere che oggi sono contestate, con la conseguenza che gli interventi sono senza titolo.
In relazione alla realizzazione dei soppalchi si è più volte espresso il Consiglio di
Stato: La disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale, di solito un'abitazione, interponendovi un solaio, va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. È necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, con incremento delle N. 04604/2024 REG.RIC.
superfici dell'immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico. Si rientra, invece, nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone (Consiglio di Stato, sez. VI ,
11 febbraio 2022, n. 1002; Consiglio di Stato , sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4780;
Consiglio di Stato , sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4166).
Nella specie il solaio-soppalco per cui è causa occupa l'intera superficie dell'appartamento, è accessibile a mezzo di scala, ha un'altezza utile di circa 2,10 mt, con idoneità dell'opera a ospitare la presenza umana.
Tali caratteristiche escludono, ictu oculi, sia le modeste dimensioni, che la natura pertinenziale del soppalco, in astratto idonee ad elidere l'incremento del carico urbanistico dell'opera realizzata.
3.Con il terzo motivo l'appellante deduce error in iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e 34 del d.p.r.
380/2001 – violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16.07.2020 n. 76, conv. in l.
11.09.2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria – sul punto 4) dell'ordinanza di demolizione 151/a del 24 marzo
2021 – omessa pronuncia.
Evidenzia che la sentenza di primo grado, con riferimento alla realizzazione su terrazzo di circa 400 mq di un edificio a forma di L della superficie di circa 80 mq munito di copertura ed utilizzato quale area svago, con annesso locale lavanderia
(punto 4 dell'ordine di demolizione de quo) afferma “il descritto manufatto dà luogo
a nuova superficie e nuova volumetria… era pertanto necessario, per la sua consentita realizzazione, munirsi del permesso di costruire”. N. 04604/2024 REG.RIC.
Lamenta che all'interno non vi è alcun requisito che garantisca l'abitabilità dei locali, bensì l'intera camera viene utilizzata come “sala svago”, testimoniata dalla presenza di un “tapis roulant”, di un “tavolo da ping pong”, di un “calcio balilla” e divanetti.
In un angolo, la proprietà ha pensato bene di ricavare una piccola lavanderia, come locale di sgombero, ma restando sempre come locale di servizio.
Afferma essere evidente che il manufatto, illegittimamente sanzionato, è del tutto inidoneo a determinare un incremento di superficie abitativa e volume utile.
La censura non è fondata.
Risulta di tutta evidenza che un'opera di 80 mq (superiore alla superficie dell'appartamento stesso), delimitata stabilmente nei suoi 4 lati e soffitto e destinata a sala svago e quindi ad essere abitabile ed abitata, non può essere considerata pertinenza urbanistica.
4.Con il quarto motivo di appello l'appellante deduce error in iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione del d.lgs. 43/2004 – violazione e falsa applicazione del dpr 31/2017 - art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e 34 del d.p.r. 380/2001
– violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16.07.2020 n. 76, conv. in l. 11.09.2020
n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria.
Lamenta che la sentenza di primo grado rileva il contrasto “delle opere per cui è causa con la disciplina vincolistica vigente”.
Richiama la natura vincolata del fabbricato ove insistono gli interventi de quibus evidenziando che i rilievi sono erronei e si pongono in contrasto con la normativa ex
d. p.r. 31/2017, che trova incontestata applicazione nel caso di specie. Invero, il fabbricato in cui insiste l'immobile in oggetto, ricade al di fuori delle tavole del Centro
Storico del Piano Regolatore Generale e all'interno delle tavole di zonizzazione dello stesso PRG in Zona “Bb” – Espansione Recente ed è classificato come area a bassa instabilità. N. 04604/2024 REG.RIC.
La censura deve essere disattesa.
L'area ove insistono le opere contestate ricade all'interno del perimetro delineato dal d.m. 20 maggio 1967 varato ai sensi delle L. n. 1497 del 1939 ed è pertanto soggetta al vincolo di notevole interesse pubblico, di cui al d.lgs. n. 42/2004.
L'area risulta classificata come area di rischio atteso e pericolosità e sottoposta alle prescrizioni del P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico) 2002 quale area suscettibile di allagamenti; inoltre rientra nel Piano stralcio di assetto idrogeologico approvato con
D.G.R. n. 466/2015 in quanto area di rischio idraulico elevato.
La sentenza ha correttamente rilevato che l'area è gravata non solo da vincolo paesaggistico, ma anche da rischio idraulico elevato e suscettibilità di allagamento. In tali zone, la realizzazione di nuovi volumi e superfici è preclusa o rigorosamente vincolata per ragioni di incolumità pubblica.
Il Tar ha legittimamente ritenuto, dunque, tale circostanza come ragione "sufficiente ed assorbente" per confermare la demolizione.
5.Con il quinto motivo di appello l'appellante deduce error in iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell' art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e
34 del d.p.r. 380/2001 – violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16 luglio 2020
n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria – sui punti 2,3,5,6 dell'ordinanza di demolizione 151/a del 24 marzo 2021 – omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia – violazione dell'art. 112 cpc.
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assorbite le censure relative ai punti 2, 3, 5 e 6 dell'ordinanza.
La censura è infondata.
In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente che sia legittima anche una sola delle ragioni giustificatrici per sorreggere l'intero provvedimento. Nel caso di specie, una volta accertata l'abusività delle "opere principali" (il soppalco integrale di 55 mq e il N. 04604/2024 REG.RIC.
manufatto di 85 mq), l'eventuale accoglimento delle doglianze su interventi minori non eliminerebbe comunque l'obbligo di demolizione e ripristino dell'intero immobile, che rimane privo di legittimazione urbanistica.
In considerazione di quanto sopra esposto, va disattesa la richiesta di verificazione o
CTU formulata dall'appellante.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
IA RI IN, Consigliere, Estensore N. 04604/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IA RI IN
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02198 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04604/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4604 del 2024, proposto da
PE SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quarta) n. 6575/2023 N. 04604/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. IA RI
IN e uditi per le parti l'avvocato Giacomo Pizza su delega dichiarata dell'avvocato Antonio Andreottola.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l'originario ricorso l'odierno appellante impugnava l'ordinanza di demolizione n. 151/A del 24 marzo 2021 adottata dal Comune di Napoli con la quale, a seguito dell'apposito sopralluogo della polizia municipale, veniva ingiunta la demolizione delle seguenti opere edilizie, eseguite sine titulo: All'interno dell'appartamento di circa mq 55 posto al secondo e ultimo piano del fabbricato sono state realizzate 1. per
l'intera superficie dell'unità immobiliare, solaio intermedio impostato a circa mt. 2,7 dal calpestio e a circa mt. 2,1 dalla copertura; 2. chiusura del ballatoio e traslazione della porta di accesso, con inglobamento della scala di riporto al lastrico solare e suo utilizzo come collegamento, tra i due livelli così ricavati dall'appartamento iniziale;
3. sulla tamponatura dell'appartamento, edificazione di un piccolo solaio munito di scala retrattile e scala in ferro di riporto al lastrico solare del cespite. 4. sul terrazzo di circa mq 400 posto a livello ed in aderenza all'appartamento: manufatto a forma di “elle” di circa mq 85, chiuso perimetralmente da muretto con sovrapposta struttura in alluminio e vetri, con copertura in lamiera coibentata impostata a circa mt. 3,0 dal calpestio, utilizzata come sala svago, con all'interno ricavo di un vano di circa mq 3, utilizzato come lavanderia; 5. copertura di circa mq 25 impostata a circa mt. 2,7 dal N. 04604/2024 REG.RIC.
calpestio, addossata all' appartamento, e aperta solo su di un lato; 6. su altra parte del terrazzo, tettoia in legno di circa mq 80.
Con la sentenza appellata il Tar respingeva il ricorso.
Il Giudice affermava con riferimento, in particolare, alla realizzazione del soppalco, stante le sue dimensioni e la sua conseguente attitudine ad incrementare la superficie dell'immobile cui accede, che era necessario munirsi del permesso di costruire.
Con riferimento alla realizzazione sul terrazzo di un edificio a forma di “L” della superficie di circa 80 mq, il Tar evidenziava che, all'evidenza, il descritto manufatto dava luogo a nuova superficie e nuova volumetria, essendo munito di chiusure laterali e di copertura, con la conseguente necessità del permesso di costruire.
Appellata ritualmente la sentenza resiste il Comune di Napoli.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello l'appellante deduce error in iudicando et in procedendo – violazione del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost. in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 39 co. 1 c.p.a e degli arrt. 99 e 112 cpc - error in iudicando et in procedendo in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 34. co.2 c.p.a - violazione dell'art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e 34 del d.p.r.
380/2001 – violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120 - violazione del principio della domanda – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – ultrapetizione – eccesso di potere giurisdizionale per surrogazione giudiziale della motivazione dell'atto impugnato.
Evidenzia che il Comune di Napoli aveva censurato la realizzazione “all'interno dell'appartamento di circa 55 mq posto al secondo e ultimo piano del fabbricato, per
l'intera superficie della unità immobilitare, solaio intermedio impostato a circa 2,7 N. 04604/2024 REG.RIC.
dal calpestio e a circa mt. 2,1 dalla copertura” (punto 1 provvedimento n. 151/A del
24 marzo 2021), mentre dalla lettura dell'ordinanza dirigenziale n.151/A del 24 marzo
2021, non era evincibile alcuna contestazione in ordine alla realizzazione di un soppalco con incremento di superficie abitativa (ma esclusivamente la realizzazione di “un solaio intermedio”).
Si sarebbe verificata, dunque, una inammissibile surrogazione giudiziale, priva di riscontri sulla base della motivazione del provvedimento impugnato.
2. Con il secondo motivo di appello l'appellante deduce error in iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. e), dell'art. 31 e
34 del d.p.r. 380/2001 – violazione del d.lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16 luglio 2020 n.
76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria sul punto 1) dell'ordinanza di demolizione 151/A del 24 marzo 2021.
Evidenzia che la sentenza di primo grado afferma che il ricorrente aveva realizzato un incremento di superficie utile “mediante la realizzazione di un ambiente abitativo che si diparte dal punto posto a mt. 2.70 dal piano di calpestio e si dipana fino a mt. 2,10 dalla volta [..] sostanziante un soppalco” e che, stante le sue dimensioni e la sua conseguente attitudine ad incrementare la superficie dell'immobile cui accede, era necessario munirsi del permesso di costruire mentre la realizzazione dell'opera interna, illegittimamente censurata, non aveva determinato alcun aumento volumetrico e della superficie utile del cespite.
2.1.Le censure suscettibili di trattazione congiunta per la loro stretta connessione non sono fondate.
Il soppalco è una partizione orizzontale interna, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso (voce n.24 Allegato A
Regolamento Edilizio Tipo 2016), ovvero lo spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale interponendovi un solaio. N. 04604/2024 REG.RIC.
La realizzazione di un solaio intermedio non è soggetta al rilascio del p.d.c. nel caso in cui i lavori siano tali da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, che non determina un aumento della superficie utile dell'unità né un aggravio del carico urbanistico.
L'abuso in contestazione è descritto nell'ordinanza come: 1. per l'intera superficie dell'unità immobiliare, solaio intermedio impostato a circa mt. 2,7 dal calpestio e a circa mt. 2,1 dalla copertura.
Descrivere un "solaio intermedio" che divide orizzontalmente un'unità immobiliare creando un nuovo livello significa tecnicamente descrivere un soppalco.
Un'opera come quella accertata non è inquadrabile come intervento di edilizia libera, in quanto la realizzazione di un soppalco interessa le parti strutturali dell'edificio, anche nelle ipotesi di esonero di pratiche strutturali e antisismiche (art. 6-bis comma
2 dpr 380/01). Ad ogni modo, la creazione di un soppalco comportante aumento di superficie accessoria non può rientrare neppure in manutenzione straordinaria, né
“leggera” né “pesante“, di cui agli articoli 3 e 22 del DPR 380/01: indubbiamente la costruzione di un soppalco, anche ad uso accessorio, non qualifica intervento
“manutentivo”, bensì innovativo in quanto si aggiunge ex novo un elemento sostanziale che rende diverso in tutto o in parte l'organismo edilizio preesistente.
Né, l'appellante ha mai presentato, la DIA o SCIA che egli stesso - al più - ritiene sarebbe stata necessaria per edificare le opere che oggi sono contestate, con la conseguenza che gli interventi sono senza titolo.
In relazione alla realizzazione dei soppalchi si è più volte espresso il Consiglio di
Stato: La disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale, di solito un'abitazione, interponendovi un solaio, va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. È necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, con incremento delle N. 04604/2024 REG.RIC.
superfici dell'immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico. Si rientra, invece, nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone (Consiglio di Stato, sez. VI ,
11 febbraio 2022, n. 1002; Consiglio di Stato , sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4780;
Consiglio di Stato , sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4166).
Nella specie il solaio-soppalco per cui è causa occupa l'intera superficie dell'appartamento, è accessibile a mezzo di scala, ha un'altezza utile di circa 2,10 mt, con idoneità dell'opera a ospitare la presenza umana.
Tali caratteristiche escludono, ictu oculi, sia le modeste dimensioni, che la natura pertinenziale del soppalco, in astratto idonee ad elidere l'incremento del carico urbanistico dell'opera realizzata.
3.Con il terzo motivo l'appellante deduce error in iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e 34 del d.p.r.
380/2001 – violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16.07.2020 n. 76, conv. in l.
11.09.2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria – sul punto 4) dell'ordinanza di demolizione 151/a del 24 marzo
2021 – omessa pronuncia.
Evidenzia che la sentenza di primo grado, con riferimento alla realizzazione su terrazzo di circa 400 mq di un edificio a forma di L della superficie di circa 80 mq munito di copertura ed utilizzato quale area svago, con annesso locale lavanderia
(punto 4 dell'ordine di demolizione de quo) afferma “il descritto manufatto dà luogo
a nuova superficie e nuova volumetria… era pertanto necessario, per la sua consentita realizzazione, munirsi del permesso di costruire”. N. 04604/2024 REG.RIC.
Lamenta che all'interno non vi è alcun requisito che garantisca l'abitabilità dei locali, bensì l'intera camera viene utilizzata come “sala svago”, testimoniata dalla presenza di un “tapis roulant”, di un “tavolo da ping pong”, di un “calcio balilla” e divanetti.
In un angolo, la proprietà ha pensato bene di ricavare una piccola lavanderia, come locale di sgombero, ma restando sempre come locale di servizio.
Afferma essere evidente che il manufatto, illegittimamente sanzionato, è del tutto inidoneo a determinare un incremento di superficie abitativa e volume utile.
La censura non è fondata.
Risulta di tutta evidenza che un'opera di 80 mq (superiore alla superficie dell'appartamento stesso), delimitata stabilmente nei suoi 4 lati e soffitto e destinata a sala svago e quindi ad essere abitabile ed abitata, non può essere considerata pertinenza urbanistica.
4.Con il quarto motivo di appello l'appellante deduce error in iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione del d.lgs. 43/2004 – violazione e falsa applicazione del dpr 31/2017 - art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e 34 del d.p.r. 380/2001
– violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16.07.2020 n. 76, conv. in l. 11.09.2020
n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria.
Lamenta che la sentenza di primo grado rileva il contrasto “delle opere per cui è causa con la disciplina vincolistica vigente”.
Richiama la natura vincolata del fabbricato ove insistono gli interventi de quibus evidenziando che i rilievi sono erronei e si pongono in contrasto con la normativa ex
d. p.r. 31/2017, che trova incontestata applicazione nel caso di specie. Invero, il fabbricato in cui insiste l'immobile in oggetto, ricade al di fuori delle tavole del Centro
Storico del Piano Regolatore Generale e all'interno delle tavole di zonizzazione dello stesso PRG in Zona “Bb” – Espansione Recente ed è classificato come area a bassa instabilità. N. 04604/2024 REG.RIC.
La censura deve essere disattesa.
L'area ove insistono le opere contestate ricade all'interno del perimetro delineato dal d.m. 20 maggio 1967 varato ai sensi delle L. n. 1497 del 1939 ed è pertanto soggetta al vincolo di notevole interesse pubblico, di cui al d.lgs. n. 42/2004.
L'area risulta classificata come area di rischio atteso e pericolosità e sottoposta alle prescrizioni del P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico) 2002 quale area suscettibile di allagamenti; inoltre rientra nel Piano stralcio di assetto idrogeologico approvato con
D.G.R. n. 466/2015 in quanto area di rischio idraulico elevato.
La sentenza ha correttamente rilevato che l'area è gravata non solo da vincolo paesaggistico, ma anche da rischio idraulico elevato e suscettibilità di allagamento. In tali zone, la realizzazione di nuovi volumi e superfici è preclusa o rigorosamente vincolata per ragioni di incolumità pubblica.
Il Tar ha legittimamente ritenuto, dunque, tale circostanza come ragione "sufficiente ed assorbente" per confermare la demolizione.
5.Con il quinto motivo di appello l'appellante deduce error in iudicando con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell' art. 3, co. 1, lett. e) dell'art. 31 e
34 del d.p.r. 380/2001 – violazione del d. lgs. 222 del 2016 e del d. l. 16 luglio 2020
n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – carente istruttoria – sui punti 2,3,5,6 dell'ordinanza di demolizione 151/a del 24 marzo 2021 – omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia – violazione dell'art. 112 cpc.
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assorbite le censure relative ai punti 2, 3, 5 e 6 dell'ordinanza.
La censura è infondata.
In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente che sia legittima anche una sola delle ragioni giustificatrici per sorreggere l'intero provvedimento. Nel caso di specie, una volta accertata l'abusività delle "opere principali" (il soppalco integrale di 55 mq e il N. 04604/2024 REG.RIC.
manufatto di 85 mq), l'eventuale accoglimento delle doglianze su interventi minori non eliminerebbe comunque l'obbligo di demolizione e ripristino dell'intero immobile, che rimane privo di legittimazione urbanistica.
In considerazione di quanto sopra esposto, va disattesa la richiesta di verificazione o
CTU formulata dall'appellante.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
IA RI IN, Consigliere, Estensore N. 04604/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IA RI IN
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO