Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02880/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05829/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5829 del 2025, proposto da NC SP, AR PP, RI UM, LL ME, LE ME, GI RE, ZI NT, ER NE, NA Da IL, RO CI, MA VE, LA IO, ID UO, DO PA, LL CA, NO EL, MA BE, IR OG, LA SA, AR LA, IA CI, SE VA, CL LD SO, rappresentati e difesi dall’Avv. Enrico Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. AR Accattatis Chalons D’Oranges, dall’Avv. Antonio Andreottola, dall’Avv. Bruno Crimaldi, dall’Avv. Annalisa Cuomo, dall’Avv. Giacomo Pizza, dall’Avv. Bruno Ricci, dall’Avv. LE Carpentieri, dall’Avv. Anna Ivana Furnari e dall’Avv. Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
nei confronti
SIMONE HOUSE HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. e RA RO, rappresentati e difesi dall’Avv. ER Saggiomo, dall’Avv. Fabio Nobili e dall’Avv. SC Spina con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della Disposizione Dir. N. 45 del 4/5/25 del Dir. Area Urbanistica, Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli, non conosciuta perché mai comunicata, con la quale è stato assentito al Sig. RO MA ed al Sig. SC SI, n.q. di legale rapp.te p.t della SI HO IN srl il permesso di costruire oneroso”, al fine della realizzazione di un intervento di nuova edificazione consistente in un parcheggio a raso su di un’area verde inedificata, ubicata in Napoli, Via Bonito 27, dell’estensione di circa 2400 mq, indicata in Catasto Terreni al Foglio 31, particella 358, al fine del parcamento di 64 automobili ed otto motorini;
b) del parere favorevole della U.O Attività Tecniche della V Municipalità (Arenella Vomero) reso con Nota PG/2867742 del 27/3/24;
c) del parere favorevole (con prescrizioni) del Servizio Difesa Idrogeologica, del Territorio e Bonifiche reso con Nota PG 348481 del 18/4/24;
d) del parere favorevole (con prescrizioni) reso con Nota PG/454888 del 17/5/24 dal Servizio Verde Pubblico;
e) dalla Autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n. 5 del 3/2/25 emessa dal Servizio Tutela dell’Ambiente della Salute e del Paesaggio;
f) del parere della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Napoli n. 111/24 di cui al PG/2024/542955 del 14/6/24;
g) del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 34.09/3948/24 del 24/12/24;
h) della proposta di provvedimento a firma del RUP del 14/5/25;
i) di ogni altro atto procedimento, connesso, conseguenziale, comunque lesivo dell’interesse dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, di SC SI e della SI HO IN S.r.l. e di RO RA;
Vista l’ordinanza cautelare n. 2943 del 21 novembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa RI LE MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 21 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre 2025, i ricorrenti – proprietari (nonché residenti) di unità immobiliari ubicate in un complesso residenziale sito in Napoli, Vomero, via G. Bonito 27 e 29 – impugnavano il provvedimento (P.d.c. n. 458 del 6 maggio 2025), con cui il Comune di Napoli aveva infine assentito il progetto, presentato dai controinteressati, per la realizzazione, nell’adiacente area incolta di 2400 mq (indicata in catasto terreni del Comune di Napoli al foglio 31, particella 358), di un “parcheggio a raso per il parcamento di 64 autovetture e 8 motocicli”, oltre ad opere accessorie di sistemazione a verde, di collegamento e di contenimento. A sostegno del gravame, i ricorrenti articolavano plurime censure con cui in sintesi eccepivano: 1) la non conformità del progetto alle norme di attuazione del P.R.G. (in particolare, art. 114 N.T.A.) che non avrebbero consentito la realizzazione dell’opera, per di più prescrivendo la conservazione dell’area verde; 2) l’erronea qualificazione del fondo come “area incolta”, riflesso di una carente istruttoria, “illogicità e contraddittorietà interna”; 3) la sensibile trasformazione del sito (con il declivio naturale trasformato in terrazzamento) e la sostanziale violazione dell’indice di piantumazione (con la messa a dimora di piante non equivalenti agli alberi esistenti, quali rampicanti, cespugli ed assimilabili); 4) la violazione dell’art. 11 D.lgs. 380/01, per non aver il Comune considerato che la società controinteressata non era proprietaria dell’unica strada di accesso all’area da trasformare di proprietà privata e chiusa da un cancello (e già gravata da servitù di passaggio in loro favore); strada che avrebbe subito, peraltro, un significativo incremento di passaggio. Il Comune non avrebbe neanche considerato che per la realizzazione del varco di accesso al parcheggio, si sarebbe dovuto intervenire sul muro di confine posto tra l’area incolta e la strada di accesso, anch’esso di proprietà aliena; 5) l’omessa istruttoria quanto al sensibile incremento del traffico nella strada dianzi menzionata, tenuto conto anche della careggiata ristretta; 6) l’erronea qualificazione dell’intervento come “di manutenzione straordinaria”, senza considerazione, peraltro, anche dell’impatto ambientale; 7) l’omessa considerazione del vincolo di cui al “D.M 22.12.56 [che] ha sottoposto a tutela, introducendo disposizioni particolarmente rigorose, l’area per cui è causa, caratterizzata dalla sua vicinanza al Castel S. LM ed alla Certosa di San Martino”.
2. – Si costituivano in giudizio la Soprintendenza ed il Comune di Napoli (6 novembre 2025), quest’ultimo depositando documenti e memoria (15 novembre 2026) in vista della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare.
3. – Con ordinanza n. 2943 del 21 novembre 2025, era accolta la domanda di tutela cautelare.
4. – Il 14 gennaio 2026 si costituivano i controinteressati SI HO IN S.R.L., e RA RO (proprietari del terreno), depositando memoria con cui resistevano al ricorso. Il 3 febbraio 2026 la Soprintendenza depositava documenti ed il 4 febbraio 2026 la controinteressata faceva altrettanto. In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente e la controinteressata depositavano memorie e repliche (12 e 25 febbraio 2026).
5. – All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Viene all’esame del Collegio il P.d.c., rilasciato in favore dei controinteressati, con cui il Comune di Napoli ha assentito il progetto presentato per la trasformazione di un’area inedificata di 2400 mq (indicata in catasto terreni del Comune di Napoli al foglio 31, particella 358 ed adiacente al complesso residenziale sito in Napoli, Vomero, via G. Bonito 27 e 29) in un parcheggio “a raso”, in atti così meglio descritto: “l’intervento proposto, riguarda la trasformazione del suolo incolto di 2400 mq, finalizzata alla realizzazione di un parcheggio a raso per il parcamento di 64 autovetture e 8 motocicli, insieme alla sistemazione a verde mediante la realizzazione di un parco arboreo composto prevalentemente da un vigneto ed altre piantumazioni ornamentali e la conservazione di quelle presenti in loco. All’area si accede tramite un percorso pedonale previsto su via Bonito e mediante un accesso carrabile esistente dal viale interno, sul quale verrà installato un cancello metallico scorrevole. Il collegamento tra la quota di via Bonito e la quota dell’area a parcheggio sottostante è garantito sia da una scala metallica, sia da un ascensore al quale si accede mediante una passerella metallica. Infine sono previste opere di contenimento del suolo, dei terrazzamenti e delle scarpate, secondo tecniche di ingegneria naturalistica, tramite l’impiego di pali di castagno”. In tali termini circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi doverosamente procedere, in via preliminare, al vaglio della questione (proposta dall’Amministrazione e dai controinteressati nelle rispettive difese), della sussistenza delle condizioni dell’azione impugnatoria, procedendo in concreto all’accertamento dell’esistenza, in capo ai ricorrenti, di un interesse “qualificato e differenziato, rispetto all'interesse della generalità”, a contrastare il P.d.c. (atto ampliativo) rilasciato dal Comune di Napoli in favore dei controinteressati. A tal fine, soccorrono i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa ed affermati dall’A.P. del Consiglio di Stato nella decisione del 09 dicembre 2021, n. 22 e tali per cui: “nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio [rilasciato, come nel caso di specie, in favore di terzi], riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato”. Ciò posto - e ricavato, da quanto precede, che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessaria, oltre alla vicinitas , anche l’individuazione di un concreto pregiudizio in capo all’attore - ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, tale pregiudizio non sia stato indicato, né sia altrimenti evincibile dagli atti di causa. Gli stessi ricorrenti ammettono infatti di agire, al fine di arginare una generica “situazione di pericolo, almeno potenziale, determinata dalla realizzazione del parcheggio in prossimità delle abitazioni” (cfr., memoria del 12 febbraio 2026, successivamente ripresa nelle repliche), che aggraverebbe il transito sulla via di accesso, estremamente stretta, e che “non consente il transito contemporaneo di due veicoli provenienti da direzioni opposte di marcia”, con potenziali rischi, anche in caso di necessità di accesso di mezzi di soccorso. Tali affermazioni – oltreché sfornite di una qualche apprezzabile concretezza, basandosi su considerazioni meramente ipotetiche – non tengono in alcun conto, in realtà, della possibilità, tutt’altro che remota, che il realizzando parcheggio, comporti, in effetti, uno sgravio della congestionata situazione di sosta nella zona, ivi inclusa la contestata strada gravata da servitù, ove, a quanto si legge in ricorso, è riscontrabile la “ordinaria presenza di veicoli parcheggiati”, questa sì potenzialmente all’origine delle attuali difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso (per come riportata in sede di discussione all’udienza pubblica). Ed anzi non è ragionevole escludere che l’esistenza di un parcheggio nelle immediate adiacenze dell’immobile – a prescindere dalla scelta individuale della sua utilizzazione o meno, da parte dei condomini – possa, in linea teorica, comportare, anziché un pregiudizio, un utile strumento a servizio del complesso residenziale unitariamente considerato e delle singole abitazioni. In siffatto quadro ed in disparte ogni considerazione, pur rilevante, in ordine all’evidente riqualificazione della zona, incidente anche in melius sul valore degli immobili, ritiene il Collegio di non ravvisare gli estremi di quell’interesse diretto, concreto ed attuale che, unitamente alla vicinitas , deve sussistere ai fini dell’impugnativa.
6.1. - In adesione all’eccezione in tal senso formulata dall’Amministrazione comunale e dai controinteressati nelle rispettive difese, il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
6.1.2. - Le spese di lite possono compensarsi stante la peculiarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
RI LE MI, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RI LE MI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO