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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa ex art. 6 D. LGS. 150/2010, formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 6 D. LGS. 150/2010
nella causa civile iscritta al n. 2752 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della , e Parte_1 CP_1
, con il patrocinio dell'avvocato BLOISE GENEROSO Parte_2
OPPONENTI
E
, con Controparte_2 il patrocinio del Dirigente dell'Ufficio CONTI VINCENZO
OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, in proprio ed in qualità di l.r. della ditta , Parte_1 CP_1 corrente in Lamezia Terme alla Via Coschi, 11, e , nella qualità di titolare Parte_2 della rivendita di Generi e di Monopolio n. 3 sita in Vibo Valentia alla Via Kennedy n. 19, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 25150 del 13.08.2024 – a loro rispettivamente notificata in data 13.08.2024 e 20.08.2024 - con cui l'
[...]
- ha loro intimato il pagamento, in solido, della somma di euro Controparte_2
60.000,00, oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa di cui all'art. 110, comma 9, lettera f-quater, del per avere la (nella qualità di proprietaria (quale utilizzatrice) CP_3 Pt_1 rispettivamente consentito l'utilizzo ed utilizzato, all'interno della predetta rivendita, n. 3 apparecchi di intrattenimento idonei a consentire vincite in denaro appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del non rispondenti alle caratteristiche di cui all'anzidetta norma poiché non CP_3 collegati alla rete telematica statale di raccolta del gioco di cui al comma 4 dell'art. 14 bis del DPR
26/10/1972 n. 640.
Le ricorrenti, premesso che in data 11.12.2019 funzionari appartenenti all'Amministrazione resistente, unitamente a militari appartenenti alla Guardia di Finanza - gruppo di Vibo Valentia - a seguito di accesso presso la Rivendita tabacchi della avevano proceduto a sequestro dei 3 Pt_2 apparecchi penale ai sensi dell'art. 640 ter c.p., hanno eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione per i seguenti motivi: 1) incompetenza dell'amministrazione ad emettere l'ordinanza ingiunzione e ad applicare la sanzione che, ai sensi dell'art. 24 della legge 689/1981 e degli artt. 38 della legge
388/2000, essendo pendente a carico delle ricorrenti procedimento penale e non avendo esse corrisposto il pagamento della sanzione in misura ridotta, spetterebbe al Giudice tenuto a conoscere del reato e l'illegittimità della clausola, inserita nel provvedimento impugnato, in virtù della quale:
“La presente ordinanza ingiunzione, qualora sia pendente un giudizio penale per un reato dipendente dall'accertamento della violazione amministrativa ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689/81, può essere sospesa previa presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione, in attesa di definizione del giudizio stesso”; 2) violazione della lettera c) del comma 9 dell'art. 110 del e CP_3 della lettera f-quater del medesimo art. 110 del - erronea applicazione dell'art. 15 delle preleggi CP_3
- Violazione art. 1 L. 689/1981 e dell'art. 12 delle preleggi essendo gli apparecchi asseritamente conformi a tutte le prescrizioni di cui al comma 6, lett. a), dell'art. 110 del salvo contrastare CP_3
(in caso di affermazione di penale responsabilità) con il Decreto Direttoriale dell'
[...] datato o4.12.2003 (Regole tecniche di produzione e di verifica tecnica degli Controparte_4 apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del – CP_3 circostanza inidonea ad integrare la sanzione amministrativa comminata;
3) erronea statuizione in ordine alla modalità di determinazione della sanzione irrogata in concreto – sproporzione ed eccessività – erronea applicazione dell'art. 11 della legge 689/1981.
Hanno chiesto, pertanto, al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di disporre “l'annullamento, anche parziale, ovvero la revoca, ovvero la riforma, la disapplicazione dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione;
in mero subordine, nel caso in cui non si ritenga di addivenire a quanto sostenuto nel presente ricorso, in ragione dei fatti come dimostrati, a rideterminare la sanzione irrogata fino al minimo edittale per ognuno dei ricorrenti”, vinti gli onorari e le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Contr Costituitasi in giudizio l' convenuta ha resistito alla domanda deducendo: 1) l'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra la violazione amministrativa e il reato contestato in sede penale alle opponenti e la conseguente inapplicabilità dell'art. 24 della Legge 689/1981; 2) il corretto inquadramento della fattispecie nella norma sanzionatoria contestata;
3) la congruità della sanzione applicata, avuto riguardo alla grave irregolarità riscontrata nel funzionamento degli apparecchi sequestrati ed al consequenziale grave danno prodottosi nei confronti dell'Erario.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di competenze e spese di lite.
Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che l'art. 24, comma 1 della legge 689/1981
(“Connessione obiettiva con un reato”) stabilisce che “qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”.
Come ha precisato sul punto la S.C. la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, determina lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, si configura solo nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo, nel senso che sussista la necessità di stabilire preventivamente, ai fini della cognizione penale, se il fatto amministrativamente sanzionato sia stato commesso o meno (cfr., tra le altre, Cass. pen., n.
2282/1989) mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno detta competenza (Cass. civ., n. 30319/2017).
La S.C., nei numerosi arresti resi in materia, ha pure specificato che la connessione di cui all'art. 24 della legge 689/1981 è da escludere in caso di identità della condotta sanzionata in sede penale ed in sede amministrativa poiché in tali casi il giudice penale non è tenuto logicamente ad accertare se vi sia violazione amministrativa prima di valutare la sussistenza del reato (Cass. civ., ordinanza n.
5341/2018 nonché sentenze n. 28381/2011e n. 30319/2017).
Va poi osservato che, quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 della legge
689/1981 resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza – ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 della l. n.
689/1981, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della P.A. ad emetterlo (Cass. civ., n. 4638/2000).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, si evince come la violazione amministrativa contestata nel caso di specie sia del tutto autonoma rispetto alla violazione della norma penale e come quest'ultima, non essendo stata contestata, in sede amministrativa, l'alterazione dei sistemi di gioco, prescinda del tutto dall'accertamento delle violazioni posto a fondamento del provvedimento impugnato.
E', infatti, contestato alle due ricorrenti, in concorso tra loro, il reato di cui agli artt. 110, 314 c.p. perché “manomettendo” i tre apparecchi in discorso “ed in particolare inserendo all'interno degli stessi una seconda scheda di gioco non collegata alla rete statale di raccolta del gioco, evadevano la contabilizzazione delle somme giocate e si appropriavano del Prelievo Erariale Unico e del relativo canone di concessione pari almeno al 13,5% di incassi non comunicati” Ebbene, nella specie, alcuna manomissione degli apparecchi da gioco è stata contestata alle ricorrenti con l'applicazione della odierna sanzione amministrativa, ad esse addebitandosi il solo fatto del mancato collegamento in rete dei tre macchinari, con conseguente difetto di connessione tra l'accertamento del reato oggetto di accertamento in sede penale e la violazione amministrativa comminata con l'ordinanza – ingiunzione qui opposta.
Con il secondo motivo di opposizione, le ricorrenti hanno eccepito la non applicabilità della lettera f- quater del comma 9 dell'art 110 del in ossequio al principio di riserva di legge di cui all'art. 1 CP_3 della legge 689/1981, sull'assunto che le sanzioni ivi stabilite si applicano per gli apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6, lettera a), dell'art. 110 del mentre gli CP_3 apparecchi rinvenuti e sequestrati nell'esercizio commerciale della sarebbero muniti di tutti i Pt_2 requisiti e che sarebbe piuttosto applicabile nel caso di specie la sanzione di cui all'art. 110, comma
9, lettera c) del CP_3
L'assunto è infondato.
Va premesso che l'art. 110, comma 9 f- quater del contestato dall'amministrazione alle odierne CP_3 opponenti nelle loro rispettive qualità, stabilisce che: “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce od installa o comunque mette a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6
e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
L'art. 110, comma 9 – c) del che le opponenti ritengono invece applicabile al caso di specie, CP_3 stabilisce a sua volta che: “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
I commi 6 e 7 dell'art. 110 del richiamato da entrambe le norme sanzionatorie, dispone: CP_3
“Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
(…)
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera” (Comma 6).
“Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
(..)
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo” (Comma 7).
Ciò posto, si osserva che la condotta addebitata dalla resistente amministrazione alle due ricorrenti consiste nella circostanza che i 3 apparecchi rinvenuti nella rivendita della di proprietà della Pt_2
in regola con le varie autorizzazioni amministrative, non erano collegati alla rete telematica Pt_1 statale di raccolta del gioco di cui al comma 4 dell'art. 14 bis del DPR 26/10/1972 n. 640.
La circostanza non è contestata dalle ricorrenti e, accertata a seguito di accesso nella ricevitoria della dalla p.g., è documentata nel verbale di accertamento e sequestro, munito, com'è noto, di Pt_2 efficacia probatoria privilegiata quanto alla veridicità dei fatti e delle attività che i pubblici ufficiali redigenti attestano essere avvenuti in loro presenza ovvero da essi eseguiti.
Nel verbale de quo gli operanti hanno dato atto, infatti, di avere “proceduto, a seguito di una giocata effettuata da un avventore, a contattare l' per la per verificare Controparte_2 CP_2
l'incremento dei contatori a video in contabilità sistema ADM” e che “il contatore è risultato invariato rispetto al dato contabilizzato il 10/12/2019”. Hanno, inoltre, attestato che
“successivamente, sono state effettuare due prove di gioco con inserimento di monete di € 1,00, ma le prove non hanno prodotto un incremento dei contatori né come TOTIN né come TOTOUT, così come accertato dal concessionario di rete CODERE NETWORK, contattato telefonicamente;
anche per gli altri due apparecchi aventi codice identificativo RN05623366Z e QN05200016P si è proceduto ad espletare prove di gioco, ad interloquire con il concessionario di rete CP_6
, che ha comunicato il mancato incremento dei contatori di gioco, nonostante l'effettuazione di
[...] giocate;
infine, si è tentato di effettuare la lettura dei contatori di gioco, mediante collegamento della porta seriale RS232 con esito negativo su tutti gli apparecchi sottoposti a controllo, per ragioni non Contr imputabili all'operato dei verificatori;
più precisamente, il software Scaams in dotazione segnalava il mancato collegamento con la specifica dicitura "Errore di comunicazione con il sistema di gioco" (v. processo verbale di constatazione di operazioni compiute, nonché l'ordinanza – ingiunzione impugnata).
Come ben si vede, dunque, la contestazione riguarda la sola circostanza dell'omesso collegamento degli apparecchi, per il resto in regola, con la rete di gioco nazionale previsto ex lege al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli sulle giocate degli utenti, necessari ai fini della tutela delle casse dell'Erario e dell'ordine pubblico.
Tale mancanza di collegamento rende i tre apparecchi non idonei al gioco lecito: l'art. 110 comma, 6 del come abbiamo visto, qualifica come “apparecchi idonei per il gioco lecito”, solo quelli CP_3 che, unitamente alle altre prescrizioni e caratteristiche ivi elencate, sono “obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640”.
Ciò appurato, resta da vedere se tale omissione integri violazione del comma 9 lett. c) o del comma
9 lett. f) quater dell'art. 110 – quest'ultimo introdotto dall'art. 39, comma 7-bis D.L. 269/2003, CP_3 convertito, con modificazioni, nella legge 326/2003.
Le due norme sanzionatorie, sopra riportate, sono infatti in parte sovrapponibili, ciò ponendo seri problemi di interpretazione e coordinamento che hanno portato anche a ritenere intervenuta una abrogazione del contenuto della lettera c) ad opera della successivamente introdotto lett. f) quater.
Ebbene, osserva, sul punto, il Tribunale - facendo propria e condividendo le considerazioni di cui alla sentenza n. 1316/2021 del Tribunale civile di Venezia (prodotta anche dal ricorrente) - che la circostanza che il legislatore abbia mantenuto in vita il disposto di cui alla lettera c), nonostante l'introduzione della nuova fattispecie sanzionatoria di cui alla lett. f) quater, con la sanzione meno grave dalla stessa prevista, porti a ritenere che sia intervenuta una abrogazione parziale della lett. c) limitatamente alle condotte aventi ad oggetto gli apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” (prima parte del primo capoverso) - che risultano, infatti, oggi punite
(esclusivamente) dalla lett. f) quater con la più grave sanzione economica e la penalizzante sanzione accessoria- mentre le condotte relative ad apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche … indicate
… nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” (seconda parte primo capoverso) debbano continuare ad essere punite con la più favorevole previsione di cui alla lett. c) e conseguente applicazione della sola sanzione pecuniaria in misura fissa ivi prevista. Si tratta, del resto, di interpretazione che, come ha ritenuto anche il Giudice veneziano con motivazione qui condivisa, appare coerente con il diverso trattamento sanzionatorio previsto rispettivamente dalla lett. c) e dalla lett. f) quater dell'art. 110 in commento, punendo, infatti, la lettera c) meno gravemente condotte violative di disposizioni secondarie e la disposizione della lettera f) quater in modo più grave (attraverso anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio) condotte volte a mettere in disponibilità apparecchi privi delle caratteristiche essenziali finalizzate a garantire le esigenze di sicurezza pubblica.
Anche il secondo motivo di opposizione deve essere, per queste ragioni, disatteso.
Quanto al terzo motivo d'impugnativa, premette il Tribunale che ai sensi dell'art. 11 della legge
689/1981 “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”
La norma violata stabilisce, come visto, la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00 per ogni apparecchio irregolare.
Nella specie, l'amministrazione ha comminato la sanzione di euro 20.000,00 per ciascun apparecchio, per un totale di euro 60.000,00.
Ritiene il Giudicante che la commisurazione della sanzione sia congrua ed adeguata alla concreta gravità delle violazioni accertate l'ordinanza impugnata atteso che il mancato collegamento alla rete dei tre apparecchi un ingente danno ha provocato all'Erario consentendo alle opponenti di evadere la contabilizzazione delle somme giocate con danno grave all'Erario. Si osservi poi che diversi sono i capi d'imputazione contestati alla in concorso anche con altri soggetti (v. avviso di Pt_1 conclusione indagini, in atti) mentre alcun elemnto è stato dalle ricorrenti fornito in odrdine alle risettive condizoni economiche in mdo da consentirne all'amministrazione prima e al Tribunale poi una loro valutazione ai fini che qui interessano.
Si tratta in ogni caso di sanzione che si colloca ben al di sotto del massimo edittale e rappresenta, alla luce degli elementi analizzati, contromisura congrua e proporzionata.
Per tutte le motivazioni esposte, dunque, l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese essendo stata l'amministrazione difesa da un suo funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- nulla sulle spese.
Cosenza, 06/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo