Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO Udienza del 25.3.2025
Causa n. 323/2023
Sono comparsi
Il giudice dato atto della costituzione della L&P revoca la dichiarazione di contumacia della stessa resa all'udienza del 14.11.2023.
La difesa di parte ricorrente eccepisce la tardività della costituzione della L&P. Rileva comunque che ci sono in ricorso tutti gli elementi relativi ai conteggi, quindi contesta l'eccepita nullità; quanto all'elemento perequativo contesta la ricostruzione effettuata dalla resistente, rilevando che l'art. 38 CCNL parla di rinnovo e procedura di rinnovo dando termini ben scanditi;
contesta che il parere Legacoop richiamato e non prodotto è il parare di una parte firmataria e che come tale non possa avere valore di interpretazione autentica o comunque cogente per l'interpretazione del CCNL.
L'avv. Biancardi, riportandosi a quanto già dedotto in atti, sull'elemento perequativo, osserva che la contrattazione di secondo livello richiamata dall'art. 38 CCNL, è comunque un contratto che presuppone una proposta;
se c'è già una disposizione nel CCNL relativa ai premi di produttività, le parti hanno ritenuto di non doverlo disciplinare. Peraltro, nel lavoro cooperativo sono previsti i ristorni. Non era onere del datore di lavoro attivare nulla e pertanto l'elemento perequativo non è dovuto.
Contr L'avv. Pizzolo si riporta a quanto dedotto, condividendo le difese di
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 25.3.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 323 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 23/02/2023 avente ad oggetto: socio lavoratore cooperativa/CCNL Logistica/differenze retributive/elemento perequativo (art. 38 CCNL) /maggiorazione lavoro del sabato (art. 9 CCNL)
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTEGA Parte_1 C.F._1
PABLO e dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIGOLI Controparte_3 P.IVA_2
ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_4
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 23.2.2023, ha convenuto in giudizio le suindicate Parte_1
società esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della società L&P dal 1.10.2013 al
1 30.6.2022 in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
che al rapporto di lavoro trovava applicazione il C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
di aver sempre prestato la propria attività nell'ambito di un appalto presso l'unità locale della società
[...]
; di essere stato sempre adibito all'esecuzione delle Parte_2
Contr opere/attività di logistica appaltate da a . Esponeva in fatto di aver Controparte_3
svolto l'attività lavorativa, anche nella giornata di sabato (dalle 14 alle 20 o dalle 11 alle 15:30
così per una media di per 5 ore e 15 minuti) e chiedeva pertanto l'accertamento del diritto alla maggiorazione ex art. 9 CCNL e la condanna al pagamento a tale titolo di Euro 3.528,54 lordi,
oltre all'incidenza della predetta somma sul TFR.
Il ricorrente chiedeva altresì che fosse accertato il diritto al pagamento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. Secondo parte ricorrente, il C.C.N.L. prevedeva che in mancanza di accordi territoriali ai lavoratori doveva essere corrisposta a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato. Tale corresponsione veniva qualificata dal C.C.N.L. come provvisoria ed assorbibile per effetto di aumenti derivanti da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. L'elemento perequativo doveva essere calcolato sulla retribuzione annua maturata dal ricorrente, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità nonché sul TFR;
parte ricorrente quantificava l'elemento perequativo in complessivi € 2.618,44 lordi, oltre alla relativa incidenza sul calcolo del TFR.
La parte ricorrente invocava la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della quale committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e 1676 c.c.
2.Si costituiva la committente esponendo che la società datrice di lavoro aveva stipulato un contratto di appalto avente per oggetto le attività relative alla movimentazione delle merci presso lo stabilimento di . Tale contratto aveva avuto decorrenza dal Parte_2
1.10.2013 ed era cessato il 30 giugno 2022.
Contestava lo svolgimento del lavoro nella giornata di sabato così come dedotto in ricorso e comunque riteneva la disposizione contrattual-collettiva invocata non applicabile alle cooperative.
2 La società esponeva di non essere a conoscenza della sussistenza o meno di accordi di secondo livello riguardanti la questione relativa all'elemento perequativo. Pertanto chiedeva che fosse ordinato alla società di produrre qualsiasi accordo stipulato ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L.
logistica trasporto merci e spedizione ovvero qualsivoglia documento attestante il versamento favore del ricorrente di erogazioni previste dal medesimo articolo. In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale di parte delle somme pretese, con riferimento ai crediti maturati prima del quinquennio anteriore al deposito del ricorso,
La società invocava inoltre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatrice, quantomeno per le somme richieste per il periodo anteriore alla modifica introdotta dal Dl n. 25/2017, che ha modificato l'art. 29 del dlg. n. 276/2003 (17 marzo 2017).
Contr
3. In data 23.1.2025, si costituiva tardivamente ed eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito, l'infondatezza nel merito delle pretese ed in via subordinata rispetto alla domanda di rigetto eccepiva la compensazione delle somme spettanti con i ristorni.
Con riguardo all'elemento perequativo, osservava che a mente dell'art. 38 CCNL invocato da parte ricorrente le richieste di rinnovo degli accordi aziendali “devono” essere presentate due mesi prima la scadenza degli stessi e ciò implicherebbe che, in caso di inerzia delle parti sindacali, come verificatasi nel caso di specie, non si potrebbe invocare il diritto al riconoscimento dell'elemento perequativo.
In merito alla questione del lavoro svolto nella giornata di sabato, L&P richiamava l'art. 9 del
CCNL nella parte in cui demanda al regolamento la distribuzione dell'orario settimanale e sottolineava che il regolamento all'art. 14 articola su sei giorni l'orario settimanale, facendo venir meno la premessa logica dalla quale muova la domanda di riconoscimento della maggiorazione prevista dalla parte ricorrente.
4. Il giudizio si è svolto nella contumacia di L&P alle udienze del 14.11.2023, 12.3.2024 (nel corso della quale sono state assunte le testimonianze relativa al lavoro svolto nella giornata di sabato) e 8.5.2024 (nel corso della quale è stato acquisito con l'accordo delle parti il verbale delle testimonianze di e sentiti in analogo procedimento). La causa è stata quindi Tes_1 Tes_2
rinviata per la discussione con termine per note, successivamente al termine dell'applicazione
3 dello scrivente magistrato in Corte d'Appello di Venezia. Prima della discussione, si è costituita
L&P e pertanto è stata revocata la contumacia della stessa.
5.Il ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del suo rapporto di lavoro con la società
convenuta mediante la produzione del contratto di lavoro contemplante l'assunzione a tempo indeterminato come socio lavoratore con decorrenza dal 1° ottobre 2013 e con applicazione del
C.C.N.L. trasporti logistica (doc. 6) e dei prospetti paga (doc. 5). Nel contratto di assunzione è
indicata quale sede di lavoro “AIA San Martino Buon Albergo”.
Contr Il ricorrente ha pertanto dimostrato di aver lavorato alle dipendenze della società
Contr nell'appalto pacificamente intercorso tra ed per lo svolgimento di Controparte_3
attività di movimentazione merci all'interno dello stabilimento della committente CP_3
a San Martino Buon Albergo (Vr).
[...]
6. Sul tema dell'elemento perequativo ai sensi dell'art. 38, questo giudice intende dare continuità all'orientamento già espresso in materia dal suintestato Tribunale in casi del tutto analoghi (sent. 667/2024, 668/2024, 128/2025, 139/2025; sul punto numerosi anche i precedenti del Tribunale di Treviso, sent. 195/2024, 622/2024, 810/2024).
L'art.38 del CCNL applicato in azienda (CCNL 2013 e CCNL 2017 docc. 2 e 3) prevede:
“1. Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie
stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure
ivi indicate. Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione,
concordano che al secondo livello di contrattazione si possano sottoscrivere accordi che
consentano di favorire la crescita e la competitività delle imprese. Gli accordi di secondo livello
stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale hanno durata triennale e
sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazioni economiche. Le
richieste di rinnovo degli accordi aziendali/territoriali di cui al presente articolo devono essere
presentate all'azienda e/o all'associazione datoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. L'azienda e/o l'associazione
4 datoriale dovranno procedere a convocare un apposito incontro entro 20 giorni dalla data di
ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e concludere entro i successivi
70 giorni. Nelle more dell'espletamento della procedura le parti sono tenute ad astenersi dall'assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
3. Le erogazioni derivanti dalla
contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali
da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi vigenti. Gli importi
di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di
contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività,
miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa
ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di
produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza
comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le
condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo
conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque
denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti,
nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa. I parametri
ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti
contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna
unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS.
territoriali stipulanti il presente CCNL;
le imprese forniranno annualmente le informazioni
necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale
entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicare l'accordo
territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di
elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di
5 secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente
le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un
accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai
lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al
1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo livello
sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e
non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di
secondo livello. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle
organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma
sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della
confederazione di riferimento”.
6.1 L&P non ha negato l'assenza di accordi di secondo livello e in punto di diritto ha sostenuto che tali accordi non furono conclusi per l'inerzia delle parti sindacali che non avrebbero comunicato a tempo debito (due mesi prima della scadenza degli accordi collettivi) la richiesta di rinnovo degli accordi stessi. La difesa di parte convenuta L&P non è condivisibile (come già
affermato da questo Tribunale in casi analoghi, v. da ultimo sent. 139/2025 del 6.3.2025) sotto plurimi profilli.
In primo luogo, la clausola del CCNL nella parte in cui prevede che le richieste di rinnovo
“devono” essere presentate in un dato termine non pare avere altro significato letterale che imporre un termine all'eventuale richiesta di rinnovo, così da evitare vane trattative “sotto data”.
Parte resistente interpreta tale termine come indicativo di un onere, nel senso che il diritto all'elemento perequativo verrebbe meno, ove la richiesta di rinnovo non fosse presentata nei termini o non fosse affatto presentata. Una lettura ermeneutica siffatta, oltre che ultronea rispetto alla lettera, non pare logica sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti collettive le quali espressamente pattuirono di riconoscere l'elemento perequativo “laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo”, ossia quale emolumento a copertura di qualsiasi evento ostativo all'accordo (compresa la mancata richiesta).
6 Sotto il profilo fattuale va precisato che i fatti dai quali la convenuta trae il ragionamento in diritto, ossia l'inerzia delle parti sindacali, non è supportata da alcuna prova documentale né da alcuna richiesta di prova testimoniale, rispetto alle quali comunque la parte risulta decaduta essendosi costituita tardivamente.
6.2 Pertanto, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate all'erogazione dell'elemento perequativo previsto dall'Art. 38 citato del
CCNL. La parte ricorrente ha depositato conteggi delle differenze retributive per tale titolo come documento 7, che non sono stati adeguatamente contestati sotto il profilo delle voci retributive considerate e dello sviluppo aritmetico. Il ricorrente ha pertanto dimostrato il diritto al pagamento della somma richiesta in ricorso. Nel conteggio l'incidenza sul TFR dell'elemento perequativo è stata calcolata separatamente ed è pari ad Euro 193,93, che deve essere aggiunta alla somma di Euro 2.618,13 (così come risultante dal totale dei conteggi allegati), così per un totale di Euro 2.812,06 lorde.
7. Sul tema della maggiorazione per il lavoro svolto di sabato, questo Tribunale si è già
pronunciato in numerosi precedenti a cui si intende dare continuità (sent. 668/2024, 688/2023,
687/2023, 722/2023; in senso contrario Trib. Treviso sent. 810/2024).
8.1 I testi e hanno riferito che il ricorrente lavorava di regola anche al Tes_3 Tes_4
sabato, con turni di almeno sette ore e con orario articolato su sei giorni. I testi di parte convenuta e hanno confermato che l'attività presso la piattaforma di Tes_2 Tes_1 [...]
, ove operava il ricorrente richiede la copertura dal lunedì al sabato. Pt_2
8.2 Tuttavia il diritto alla maggiorazione rivendicato dal ricorrente non può essere riconosciuto.
Il ricorrente in sostanza invoca l'art. 9 del CCNL per dedurre che l'articolazione della settimana lavorativa su sei giorni non è legittima perché essa presuppone un accordo sindacale previsto dall'art. 9 comma cinque. Chiede pertanto che le ore svolte al sabato e rientranti nell'orario di
39 ore settimanali vengano retribuite con la maggiorazione del 18% prevista dal comma 1. Non
si rivendica pertanto il compenso per ore di lavoro straordinarie. La maggiorazione è prevista per le ore svolte al sabato che rientrano nel limite delle 39 ore settimanali previsto dal CCNL. Si
deve premettere che la maggiorazione del 18% è prevista dall'art. 9 per le ore svolte al sabato in
7 regime di legittima “flessibilità” concordata con le OOSS. Pertanto, ai fini del solo riconoscimento della maggiorazione, nessuna rilevanza ha la mancanza dell'accordo sindacale.
Infatti si deve ritenere che a maggior ragione la percentuale di aumento spetti anche nel caso in cui non vi sia l'accordo sull'articolazione del lavoro su sei giorni.
8.3 Ciò premesso, le parti convenute hanno rilevato tuttavia la non applicabilità dell'art. 9 del
CCNL invocato dalla parte ricorrente in quanto l'orario di lavoro e l'articolazione sulla settimana per i soci delle cooperative sono oggetto di una disciplina speciale contenuta nella
Sezione Cooperative del CCNL Logistica: “Le Parti concordano che la presente sezione si
applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici
cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di
trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle
realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni”.
Nella sezione dedicata alle Cooperative è previsto che “gli articoli di cui alla presente sezione
integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente”.
Nella sezione cooperative è stato inserito un articolo 9, che corrisponde all'art. 9 della parte generale del CCNL: “Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art.11 –
Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento
retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale,
e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti
interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive
modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale.
Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato
l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi
aggiuntivi”.
8 Secondo la previsione sopra riportata gli articoli della Sezione Cooperative “integrano” e non sostituiscono i corrispondenti articoli del CCNL parte generale. Tuttavia, le parti hanno demandato integralmente alla regolamentazione interna la disciplina dell'articolazione settimanale e gli altri aspetti “definiti dai presenti articoli”. In questo modo hanno attribuito alle cooperative (evidentemente tenendo conto delle esigenze di variabilità e flessibilità del lavoro negli appalti) la possibilità programmare il lavoro dei soci nell'arco della settimana senza le limitazioni imposte dall'art. 9 della parte generale.
Ci si deve chiedere pertanto se la maggiorazione del compenso orario per il lavoro ordinario al sabato debba implicitamente ritenersi richiamata anche per le cooperative. La risposta deve essere negativa. Infatti, per i lavoratori ordinari vige la regola dell'articolazione settimanale su cinque giorni. La possibilità di estendere la settimana lavorativa su sei giorni richiede una verifica e un accordo con le RSU e le OOSS, con una limitazione di norma a 26 dei sabati lavorativi annui. La maggiorazione del lavoro al sabato si giustifica proprio per un presumibile maggiore disagio rispetto agli altri lavoratori per i quali invece l'articolazione rimane quella ordinaria dal lunedì al venerdì. La ratio della maggiorazione non vale per i soci delle cooperative. Per questi ultimi infatti la cooperativa, con il proprio regolamento, può stabilire l'articolazione su sei giorni senza le limitazioni previste dall'art. 9 della sezione ordinaria del
CCNL e quindi il lavoro al sabato per i soci delle cooperative non può essere qualificato come una eccezione rispetto alla regola e quindi non giustifica la maggiorazione del 18% .
In sintesi, la contrattazione collettiva ha demandato ai regolamenti delle cooperative la determinazione dell'articolazione del lavoro nell'arco della settimana ed il regolamento (art. 14)
legittimamente prevede che il lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni;
da ciò consegue,
quale logica conseguenza, l'esclusione della maggiorazione per il lavoro di sabato (così già
questo Tribunale, ex multis sent. 139/2025 del 6.3.2025, sent. 104/2025 del 19.2.2025, sent.
667/2024, sent.).
9. Il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive maturate nel periodo 2013-2022.
Le parti convenute eccepiscono la prescrizione quinquennale.
9 9.1 L'eccezione di prescrizione non è fondata. Si richiama e si intende dare continuità al più
recente orientamento del Tribunale di Verona (cfr. ex mulits sent. n. 710/2023, 206/2024,
668/2024, 669/2024, 139/2025) sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i
soci lavoratori delle cooperative, pur nella consapevolezza del contrasto giurisprudenziale in materia (in senso contrario Corte d'Appello Venezia, sent. 712/2024 del 27.12.2024; Corte
d'Appello Torino, sent. 378/2024 del 31.10.2024). La sentenza della Cassazione richiamata dalla difesa di parte ricorrente (26246/2022, così come anche la successiva 25477/2023) pur facendo applicazione del nuovo principio di diritto vivente ad una cooperativa, non affronta espressamente nelle motivazioni la questione, né tantomeno prende posizione sui suoi stessi precedenti di senso contrario (sent. 17989/2018 e ord. 27783/2022, camera di consiglio del
14.6.2022, che richiama la precedente) anteriori alla pronuncia 26246/2022, camera di consiglio
6.7.2022.
Si riporta parte della motivazione del precedente di questo Tribunale (sent. 296/2024 del
26.4.2024): “Tuttavia, nel presente contenzioso (rispetto al quale non sono ancora intervenute
sentenze di secondo grado, per quanto consta al decidente e per cui non si pongono questioni di
coerenza e di uniformità delle decisioni relative al medesimo contenzioso) si rende necessario
un ripensamento dello stesso principio, così come affermato nella sentenza di questo Tribunale
n. 710/2023 del 27.2.2024 (RG 92/2021), poi ribadito in altri casi del filone “L&P” (sentenza
227/2024 del 26.3.2024, RG 10/2021, 243/2024 del 4.4.2024, RG 1423/2021), di cui si riporta la condivisa motivazione: “Non è fondata l'eccezione di prescrizione.
La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d. lgs. n. 23
del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di
risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per
tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 il
termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art 2948 c.c. n. 4 e art.
2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav. sent. 26246/2022).
Il ragionamento della Corte di Cassazione nei suoi esiti conclusivi è così riassumibile:
10 laddove non sussista certezza circa la tutela nei confronti del licenziamento, persiste il metus del lavoratore e con esso, l'assenza di un regime di stabilità reale con la conseguente
decorrenza della prescrizione dal termine del rapporto di lavoro.
Nulla la Corte di Cassazione ha specificato in merito al rapporto di lavoro presso le
cooperative che, secondo una parte consistente della giurisprudenza, sarebbe sottratto a tale
criterio e dunque la prescrizione decorrerebbe in costanza di rapporto di lavoro.
Tale conclusione, secondo parte della giurisprudenza sarebbe avallata dalla stessa Corte di
cassazione che con la pronuncia, resa a sezioni unite, n. 27436/2017, risolvendo un contrasto
giurisprudenziale, statuì che ove sia contestualmente risolto il rapporto di lavoro e il
rapporto associativo, il socio-lavoratore impugnando entrambi può conseguire un risultato
totalmente ripristinatorio del rapporto, tanto di quello associativo, quanto di quello
lavorativo e, dunque, nello specifico frangente del rapporto di lavoro cooperativistico
sussisterebbe il regime di stabilità reale.
Ma, a ben vedere, la possibilità di ottenere una tutela ripristinatoria piena discende da una
combinazione di circostanze sottratte alla volontà del lavoratore e rientranti invece nella
sfera negoziale del datore di lavoro, cui è dato di decidere se recidere uno o entrambi i
rapporti, di lavoro e associativi, giacché nel caso di risoluzione solo del rapporto di lavoro, al lavoratore resterebbe la ordinaria tutela di cui alla legge 605/1966 o all'art. 18 versione
Fornero o al d. lvo 23/2015 (Cass. 35678/2022).
Viene quindi a porsi la medesima situazione descritta dalla Suprema Corte nell'esposizione del principio di diritto di cui si è testé detto, ossia l'indeterminazione “delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata”, con l'ulteriore precisazione che tale
indeterminazione appare ancora più evidente, in quanto discende, non solo dalla previsione
variegata delle tutele, bensì anche dalla facoltà in capo al datore di lavoro di deliberare o
meno l'esclusione dal vincolo cooperativistico;
non può dunque non ravvisarsi la persistenza,
allo stato attuale del diritto vivente, di un metus del lavoratore, socio e dipendente della
cooperativa, la cui tutela in caso di licenziamento dipende dalle imprevedibili scelte del
11 datore di lavoro, sua controparte contrattuale”. In senso analogo anche Tribunale di Torino, sentenza 290/2024 del 2.4.2024 (RG 6450/2021)”.
10.Non può essere accolta l'eccezione di compensazione fra i c.d. ristorni e le somme retributive spettanti al ricorrente. A prescindere dalla diversa natura di tali elementi (l'uno previsto a titolo di partecipazione agli utili, in quanto socio, l'altro quale differenza retributiva in quanto lavoratore subordinato) non è ravvisabile alcun collegamento fra l'una e l'altro, ossia non è
sussistente e neppure allegata la prova che la corretta esecuzione degli obblighi retributivi in capo alla datrice di lavoro avrebbe inciso sugli utili in modo speculare e diretto così da azzerare i ristorni corrisposti a parte ricorrente.
Contr 11. La società quale ex datrice di lavoro e la società convenuta quale obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, devono essere condannate in via solidale a versare le somme sopra indicate al ricorrente oltre accessori di legge. La parte convenuta costituita, che ha svolto la rituale eccezione, ha diritto al beneficio della preventiva escussione per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del DL 25/2017 (17.3.2017).
12.Le spese di lite, stante la parziale soccombenza devono essere compensate per un mezzo e per la restante metà vanno poste a carico delle parti resistenti e si liquidano in dispositivo in base al valore (scaglione 1100-5200) ed alla natura (lavoro) della causa, considerata l' attività
difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) e il carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento delle domande svolte dal ricorrente condanna in solido le società
convenute a corrispondere in suo favore la somma lorda di € 2.812,06 a titolo di elemento perequativo comprensivo di relativa incidenza sul tfr, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) riconosce alla il beneficio della preventiva Parte_3
escussione del debitore principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017;
12 3) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna le parti convenute in solido a rifondere la restante metà che liquida nella predetta quota in € 1.300,00 per compensi oltre rimb.
forf. 15%, oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1bis DM 55/14, oltre Iva e Cpa.
Verona, 25.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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