TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 1418 /2019
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. PI OL RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1489 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, c. f. nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.07.1989, residente a [...]in c. da Mercurio n. 71/A;
, nata a [...], il [...], ed Parte_2 ivi residente in c. da Mercurio n. 71/A; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosetta Carcione presso il cui studio, sito in Tortorici, c. da Mercurio n. 108, sono elettivamente domiciliati;
-ATTORI OPPONENTI -
CONTRO
C. F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via T. Campanella n. 46 presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese;
- CONVENUTA OPPOSTA –
, c. f. , nato a Controparte_2 CodiceFiscale_2
Grammichele il 10.08.1961 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura agli atti dagli Avv. ti Francesco Distefano e Giusy Virga, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Grammichele, via Vittorio Veneto, n. 221;
- TE CH -
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la per proporre opposizione avverso il
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 175/2019, emesso dal Tribunale di Patti il 05.05.2019, con il quale quest'ultima intimava a il pagamento della somma di € 9.264,95 (oltre onorari e Parte_1 spese di procedura) in solido con (quest'ultima nei limiti di € Parte_2
8.924,41).
Premettevano che nel ricorso per decreto ingiuntivo affermava che l'odierno Controparte_1 opponente aveva stipulato con Santander Consumer Bank S.p.A. il contratto di finanziamento n.
13167943, che le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto erano state assunte anche dalla signora in qualità di coobbligato e che aveva stipulato un altro Per_1 Parte_1 contratto di finanziamento con Findomestic Banca S.p.A., la quale poi aveva ceduto il credito a
Banca Ifis con atto del 19 settembre 2016, per il quale era maturato un saldo debitore di € 340,54.
Contestavano la domanda azionata dall'opponente e, in particolare, Parte_2
disconosceva tutte le firme ad essa riconducibili apposte sul contratto di
[...] finanziamento negando di averle mai apposte e di aver prestato garanzia per i suddetti finanziamenti.
Eccepivano altresì la prescrizione del credito essendo decorso il termine quinquennale dalla sottoscrizione del contratto avvenuta il 21 settembre 2012. Concludevano chiedendo, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio della signora e, nel merito, la prescrizione del credito portato in decreto ingiuntivo, con vittoria di Parte_2 spese e compensi.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando interamente Controparte_3 quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito.
Sosteneva l'inammissibilità del disconoscimento di sottoscrizione effettuato nell'atto introduttivo dalla signora poiché la sua formulazione risultava eccessivamente Parte_2 generica.
Sottolineava che prima del presente giudizio la signora non si era mai dichiarata Parte_2 estranea all'operazione di finanziamento pur avendo ricevuto diverse comunicazioni in merito.
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo nella Controparte_2 qualità di titolare dell'impresa individuale Auto Target di AN Francesco, in quanto intermediario dell'operazione di finanziamento per cui è causa.
Contestava l'eccezione di prescrizione poiché la rateizzazione di un unico debito in più versamenti periodici non comporta il frazionamento in molteplici rapporti obbligatori.
Spiegava che nel caso in specie non trova applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 comma4 c.c. ma, al contrario, risulta applicabile la prescrizione ordinaria, il cui termine decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
Insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale, con verbale del 21.01.2020, autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Si costituiva in giudizio il terzo contestando quanto dedotto Controparte_2 dall'opponente in merito al disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Esponeva di aver venduto, nel settembre 2012, un'autovettura al signor il quale Pt_1 stipulava un finanziamento con la Santander Consumer Bank.
Spiegava che la signora madre dell'opponente, si prestava quale garante del Parte_2 finanziamento e a tal fine sottoscriveva il contratto alla sua presenza.
Sosteneva la sua estraneità al giudizio.
Concludeva chiedendo essere dichiarato esente da alcuna responsabilità e condannarsi gli opponenti al risarcimento del danno per lite temeraria, con vittoria di spese e compensi. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza, previa lettura delle istanze e conclusioni rassegnate dalle parti nelle note conclusive e nelle note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .
2. Preliminarmente occorre esaminare l'istanza di disconoscimento della sottoscrizione, apposta sul contratto di finanziamento, avanzata dall'opponente Parte_2
e la relativa eccezione avversaria di inammissibilità della stessa.
[...]
Secondo l'art. 214, comma 1, colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, e così inficiarne la valenza probatoria, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Ciò premesso è necessario verificare se il disconoscimento può ritenersi validamente formulato o meno.
A tal fine appare utile richiamare una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “Ai sensi dell'art. 214, il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia
l'autore apparente del documento prodotto.” (Cass. III, n. 24456/2011).
Il disconoscimento deve, quindi, comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi.
Orbene, nel caso in specie il disconoscimento effettuato dalla signora appare Parte_2 sufficientemente circostanziato considerata la conformazione del documento che risulta composto da dodici pagine (alcune prive di sottoscrizione) con un solo allegato, vergato solo dall'opponente , non oggetto di disconoscimento. Parte_1
Ritenuto, dunque, validamente formulato il disconoscimento occorre osservare che ai sensi dell'art. 216 c.p.c. “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”; con la suddetta istanza il relativo onere della prova è posto in capo a chi la propone.
Del medesimo avviso è la Corte d'Appello di Reggio Calabria secondo la quale “La parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, e a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di chi intenda valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione.” (sent. n. 499.2022).
Risultando condivisibili i superiori principi, è necessario osservare che parte opposta non ha avanzato alcuna rituiale istanza di verificazione circa le firme disconosciute.
Tali considerazioni hanno condotto lo scrivente magistrato a revocare l'ordinanza istruttoria emssa dal GOP precedentemente assegnatario del fascicolo, con cui era stata disposta CTU grafologica invero sovrabbondante e non ammissibile per le ragioni sopra spiegate.
Il documento di cui si dibatte è, dunque, inutilizzabile ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e, di conseguenza, il credito vantato dall'opposta nei confronti di Parte_2 risulta privo di alcun fondamento giuridico.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, appare del tutto irrilevante la costituzione in causa del terzo.
In definitiva l'opposizione va in questi termini accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato nei confronti dell'opponente . Parte_2
2.1 Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Preliminarmente occorre osservare che il contratto sottoscritto dall'opponente
[...]
è un contratto di prestito finalizzato ovvero un finanziamento legato all'acquisto di un Pt_1 determinato bene o servizio, da restituire a rate che è possibile ottenere anche direttamente presso il venditore che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di solito gestisce la pratica per loro conto.
Ciò posto la fattispecie a cui fare riferimento è quella della prescrizione ordinaria (ex art. 2946
c.c.), atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. Cass. n. 17798/2011 in tema di mutuo, ma le cui considerazioni risultano estendibili per identità di ratio anche al contratto di prestito finalizzato con rimborso rateale rientrante nell'ambito del "credito al consumo").
La natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione;
a riguardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass. n.
4232/2023). Premessi tali principi, dunque, nel caso di specie il dies a quo non può essere individuato, come sostiene l'opponente, nella data di sottoscrizione del contratto ma come sopra spiegato dalla data di scadenza dell'ultima rata.
Cionondimeno, deve ritenersi anche che la comunicazione della cessione e la contestuale diffida ad adempiere, notificata all'opponente in data 21.5.2017 (cfr. doc.
5-6 monitorio), sia stata idonea, ex art. 2943 c.c., ad interrompere il termine di prescrizione.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
In definitiva, per le motivazioni sopra esposte, l'opposizione va accolta nei confronti dell'opponente e il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei Parte_2 suoi confronti;
mentre va rigettata in riferimento all'opponente nei cui confronti CP_4 il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione ed eccezione rimane assorbita.
4.- Stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico della parte opposta le spese in favore di e del terzo chiamato, e a carico dell'opponente Parte_2 Parte_1 quelle a favore dell'opposta Banca Ifis.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono invece poste a carico di e di Banca Ifis, in ragione del 50% ciascuna. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1489/2019 vertente tra
[...]
e (opponenti) contro (opposta) e Pt_1 Parte_2 Controparte_1
(terzo chiamato) disattesa e respinta ogni diversa istanza, Controparte_2 eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione con riferimento alle domande proposte da
[...]
e, per l'effetto, revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. Parte_2
175/2019 emesso dal Tribunale di Patti il 06.05.2019.
2. Dichiara che nulla deve a in forza Parte_2 Controparte_1
del decreto ingiuntivo sopra menzionato.
3. Rigetta l'opposizione con riferimento alle domande proposte da e, Parte_1
per l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 175/2019 emesso dal Tribunale di Patti il 06.05.2019. 4. Dichiara il decreto ingiuntivo n. 175/2019 emesso dal Tribunale di Patti il 06.05.2019 definitivamente esecutivo nei confronti di;
Parte_1
5. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore di: Controparte_1
- che liquida in € 270,00 per compensi relativi alla Parte_2 fase monitoria;
e in € 73,00 per spese vive ed € 1.700,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- , che liquida in € 1.700,00 per onorari oltre spese Controparte_2 generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
6. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 1.700,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CP_1
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
7. Pone defnitivamente a carico di e di Banca Ifis, in Parte_2
ragione del 50% ciascuna, le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Patti il 16/12/2025.
Il Giudice
PI OL RE