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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2024, n. 38428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38428 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR LE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità; Penale Sent. Sez. 1 Num. 38428 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia sopra indicata, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna di ES UE GR alla pena di mesi sei di arresto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in virtù del decreto definitivo emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 15/6/2011 - con conseguente revoca della patente di guida da parte del Prefetto in data 13 dicembre 2012 - reso esecutivo con verbale di sottoposizione del 9 settembre 2018 e valutazione di attualità della pericolosità sociale del preposto effettuata in data 28 novembre 2018, quindi sino al 17 giugno 2020, si era posto alla guida di un motociclo il 20 marzo 2020. 2. ES UE GR ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il difensore dell'interessato denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 73 d.lgs. n. 159 del 2011 perché il ricorrente non ha mai ricevuto comunicazione dell'esito del giudizio di persistenza della pericolosità sociale effettuato in data 28 novembre 2018 a cura del Questore, il quale aveva provveduto già in data antecedente (9 settembre 2018), quindi, la misura sarebbe inefficace e la guida senza patente dovrebbe essere considerata solo come un illecito amministrativo. È stata depositata anche una memoria di replica con cui si sostiene che la misura di prevenzione si dovrebbe considerare sospesa in assenza della comunicazione del Questore di ri-sottoposizione dopo il giudizio di persistente pericolosità sociale del preposto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento. 2. L'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, sulla decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale, al comma 1 stabilisce che "La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito...", quindi, al comma 2, aggiunge "Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non 1 debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena." e al comma 2-ter, è previsto che "L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo". 3. Ciò premesso, la decisione impugnata è viziata nella parte in cui, nel dare atto della sospensione della misura di prevenzione applicata e sospesa al ricorrente per l'intervenuta detenzione superiore a due anni, ha ritenuto che la necessaria rivalutazione della pericolosità sociale era stata positivamente effettuata prima dell'accertamento della guida senza patente, senza però accertarsi che il ricorrente fosse stato effettivamente nuovamente sottoposto a tale misura attraverso la necessaria comunicazione del decreto al ricorrente - insieme al verbale di sottoposizione a prescrizioni - per l'esecuzione di cui non si fa alcuna menzione. A tale proposito, appare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, «il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza decorre dalla notificazione del relativo decreto all'interessato, dovendo escludersi che abbia inizio dalla consegna della "carta precettiva" da parte degli organi di polizia» (in tal senso, Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009, Rv. 243489). Sull'ininfluenza della consegna della carta precettiva ai fini della decorrenza della misura di prevenzione si sono pronunciate anche Sez. 6, n. 2719 del 16/12/2008,'dep. 2009, Rv. 242691; Sez. 1, n. 47685 del 15/10/2004, Rv. 230561; Sez. 1, n. 3949 del 23/01/2004, Rv. 227331, pur dovendosi dare atto di un isolato e risalente precedente contrario con il quale è stato diversamente deciso che l'inizio della decorrenza della misura «coincide non già con la semplice notificazione del decreto applicativo della misura - che ha íl solo scopo di consentire al soggetto interessato l'esperimento delle varie impugnative - bensì con la consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le prescrizioni che alla misura stessa si accompagnano e alla cui osservanza tale soggetto è tenuto» (Sez. 1, n. 3794 del 26/06/2000, Rv. 216286). 2 4. La necessità di svolgere la verifica sopra evidenziata giustifica l'annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo gìudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 9/7/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d'inammissibilità; Penale Sent. Sez. 1 Num. 38428 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia sopra indicata, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna di ES UE GR alla pena di mesi sei di arresto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in virtù del decreto definitivo emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 15/6/2011 - con conseguente revoca della patente di guida da parte del Prefetto in data 13 dicembre 2012 - reso esecutivo con verbale di sottoposizione del 9 settembre 2018 e valutazione di attualità della pericolosità sociale del preposto effettuata in data 28 novembre 2018, quindi sino al 17 giugno 2020, si era posto alla guida di un motociclo il 20 marzo 2020. 2. ES UE GR ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il difensore dell'interessato denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 73 d.lgs. n. 159 del 2011 perché il ricorrente non ha mai ricevuto comunicazione dell'esito del giudizio di persistenza della pericolosità sociale effettuato in data 28 novembre 2018 a cura del Questore, il quale aveva provveduto già in data antecedente (9 settembre 2018), quindi, la misura sarebbe inefficace e la guida senza patente dovrebbe essere considerata solo come un illecito amministrativo. È stata depositata anche una memoria di replica con cui si sostiene che la misura di prevenzione si dovrebbe considerare sospesa in assenza della comunicazione del Questore di ri-sottoposizione dopo il giudizio di persistente pericolosità sociale del preposto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento. 2. L'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, sulla decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale, al comma 1 stabilisce che "La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito...", quindi, al comma 2, aggiunge "Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non 1 debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena." e al comma 2-ter, è previsto che "L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo". 3. Ciò premesso, la decisione impugnata è viziata nella parte in cui, nel dare atto della sospensione della misura di prevenzione applicata e sospesa al ricorrente per l'intervenuta detenzione superiore a due anni, ha ritenuto che la necessaria rivalutazione della pericolosità sociale era stata positivamente effettuata prima dell'accertamento della guida senza patente, senza però accertarsi che il ricorrente fosse stato effettivamente nuovamente sottoposto a tale misura attraverso la necessaria comunicazione del decreto al ricorrente - insieme al verbale di sottoposizione a prescrizioni - per l'esecuzione di cui non si fa alcuna menzione. A tale proposito, appare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, «il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza decorre dalla notificazione del relativo decreto all'interessato, dovendo escludersi che abbia inizio dalla consegna della "carta precettiva" da parte degli organi di polizia» (in tal senso, Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009, Rv. 243489). Sull'ininfluenza della consegna della carta precettiva ai fini della decorrenza della misura di prevenzione si sono pronunciate anche Sez. 6, n. 2719 del 16/12/2008,'dep. 2009, Rv. 242691; Sez. 1, n. 47685 del 15/10/2004, Rv. 230561; Sez. 1, n. 3949 del 23/01/2004, Rv. 227331, pur dovendosi dare atto di un isolato e risalente precedente contrario con il quale è stato diversamente deciso che l'inizio della decorrenza della misura «coincide non già con la semplice notificazione del decreto applicativo della misura - che ha íl solo scopo di consentire al soggetto interessato l'esperimento delle varie impugnative - bensì con la consegna della cosiddetta carta precettiva, la quale contiene in concreto le prescrizioni che alla misura stessa si accompagnano e alla cui osservanza tale soggetto è tenuto» (Sez. 1, n. 3794 del 26/06/2000, Rv. 216286). 2 4. La necessità di svolgere la verifica sopra evidenziata giustifica l'annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo gìudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 9/7/2024