Art. 20. Abrogazione di norme
Le disposizioni di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte, incompatibili con le norme della presente legge, sono abrogate.
Le disposizioni di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte, incompatibili con le norme della presente legge, sono abrogate.