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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 865/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1427/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 16/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6769 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/7/2021 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 6769 notificato in data 27/1/2021 emesso dal Comune di Messina per l'importo di € 4.741,00
a titolo di Imu 2015.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1427/2022 del 16/6/2022 mediante la quale si riteneva adeguata la motivazione e corretta la tassazione delle aree edificabili.
Avverso la sentenza proponeva appello – decisamente privo dei requisiti di sintesi – Ricorrente_1 riproponendo le medesime questioni di cui al ricorso introduttivo (difetto di motivazione, infondatezza della pretesa).
Si costituiva il comune di Messina insistendo per l'adeguatezza della motivazione e la corretta determinazione del valore dell'area edificabile.
Il ricorrente depositava memorie, nonché copia della sentenza 4897/24 del 30/9/2024 della Corte di Giustizia di primo grado relativa ad altra annualità con relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
L'accertamento è emesso dal comune di Messina per insufficiente versamento dell'imposta (€ 47,00 a fronte di un'imposta di € 3.648,00 come determinata dal Comune) con riferimento a 3 fabbricati (in regime di esenzione quali abitazione principale e relative pertinenze), quattro terreni agricoli ed un terreno edificabile individuato alla Catasto_1, superficie 1.139,60 mq., prezzo € 300,00/ mq, valore € 341.880,00, imposta € 3.623,93, aliquota 10,60‰.
L'avviso è contestato limitatamente a tale terreno.
Palesemente infondata è l'eccezione di difetto di motivazione. L'avviso, infatti, come sopra elencato, indica in maniera analitica gli elementi a individuare i presupposti della pretesa e gli elementi di calcolo.
Infondata è anche l'eccezione di merito.
Deve osservarsi come ai sensi dell'art. 5 c. 5 d.lv. 504/92 per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per area fabbricabile, come noto, deve intendersi quella che tale è qualificata dallo strumento urbanistico, indipendentemente dall'approvazione dello strumento stesso e dall'approvazione degli strumenti attuativi (cfr. Cass. SS.UU. 28/9/2006, 25506). Discende l'assoggettamento ad imposta dei terreni fabbricabili secondo il loro valore venale. A nulla rileva la circostanza che l'edificazione possa richiedere la realizzazione di sbancamenti o di opere di sostegno, atteso che ciò non determina una impossibilità assoluta ad edificare.
Va, poi, evidenziato come, ai sensi dell'art. 59 c. 1 d.Lv. 446/97 è attribuito ai comuni il potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. Tali delibere costituiscono fonti di presunzione analoghe al cosiddetto redditometro;
consegue che è onere del contribuente, a maggior ragione in ipotesi di omessa dichiarazione, fornire la prova in ordine ad un diverso valore del terreno (cfr. Cass. Tr. 27/6/2019, 17248).
Nella specie il Comune resistente ha documentato l'adozione della delibera in questione (918 del 3/12/2009).
Ovviamente non trattasi di motivazione postuma, dal momento che la delibera è anteriore all'accertamento e costituisce atto normativo a conoscenza legale, applicato in sede di adozione dell'accertamento, senza necessità di ulteriore specificazione, sia perché la delibera in questione, come qualsiasi atto normativo, compresi quelli dell'ente locale, sono soggetti a conoscenza legale;
sia perché, comunque, in mancanza di specifica dichiarazione di imposta e di valore dell'immobile, sarebbe onere del contribuente specificare un diverso valore del terreno edificabile.
Priva di rilevanza appare, sul punto, la consulenza di parte. Invero l'asserita inedificabilità contingente dell'area è irrilevante ai fini della tassazione, dal momento che, come sopra osservato, ciò che rileva ai fini della tassazione è l'edificabilità potenziale. Nella specie in perizia si assume che non sarebbe possibile
“ampliare il fabbricato”, evidentemente riferendosi ad un immobile contiguo e ricadente in altra particella, per raggiunto limite di altezza. Tale circostanza è, ovviamente, irrilevante, dal momento che ciò che rileva ai fini della tassazione è l'edificabilità del terreno esaminato, non quella di terreni o fabbricati più o meno contigui. Quanto alla non edificabilità dell'“intera area” per la forma del terreno e le distanze “dal confine di altra proprietà”, trattasi di affermazione per un verso apodittica (in quanto non dimostrata), per altro verso non rilevante, dal momento che ciò che rileva è la possibilità di edificare sull'area, nulla vietando di impiegare l'intera cubatura solo su una parte dell'area medesima;
per ulteriore verso apparentemente imprecisa, dal momento che a termini di codice civile (genericamente richiamato dal tecnico) la costruzione è possibile distanziandosi dal confine, ma anche in aderenza.
Gli elementi dedotti, dunque, non sarebbero dunque, idonei a inficiare la validità dell'atto di accertamento, dunque a giustificare l'accoglimento dell'appello.
Tuttavia, il ricorrente ha documentato l'esistenza di pronuncia della corte di primo grado (4897/2024 del
30/9/2024), asseritamente definitiva, mediante la quale, sulla scorta di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio, con riferimento ad altra annualità, il valore del terreno in esame veniva rideterminato in
€ 136.752,00.
Tale pronuncia da luogo, a tutti gli effetti, ad un giudicato esterno, vincolante la presente decisione. Invero, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass.
9996/2025).
L'appello, pertanto, deve essere accolto nei limiti predetti, rideterminando il valore del terreno in esame, quale base impositiva, in € 136.752,00 (piuttosto che € 341.880,00), con conseguente rideterminazione dell'imposta e delle relative sanzioni.
Le spese di lite, conseguentemente, avuto riguardo alla soccombenza reciproca, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, rettifica l'avviso di accertamento impugnato con riferimento al terreno edificabile individuato alla Catasto_1 rideterminandone il valore in valore € 136.752,00 (piuttosto che € 341.880,00) e la relativa imposta netta in € 1.449,57 (piuttosto che € 3.623,93). Rigetta quanto al resto l'appello. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1427/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 16/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6769 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/7/2021 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 6769 notificato in data 27/1/2021 emesso dal Comune di Messina per l'importo di € 4.741,00
a titolo di Imu 2015.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 1427/2022 del 16/6/2022 mediante la quale si riteneva adeguata la motivazione e corretta la tassazione delle aree edificabili.
Avverso la sentenza proponeva appello – decisamente privo dei requisiti di sintesi – Ricorrente_1 riproponendo le medesime questioni di cui al ricorso introduttivo (difetto di motivazione, infondatezza della pretesa).
Si costituiva il comune di Messina insistendo per l'adeguatezza della motivazione e la corretta determinazione del valore dell'area edificabile.
Il ricorrente depositava memorie, nonché copia della sentenza 4897/24 del 30/9/2024 della Corte di Giustizia di primo grado relativa ad altra annualità con relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
L'accertamento è emesso dal comune di Messina per insufficiente versamento dell'imposta (€ 47,00 a fronte di un'imposta di € 3.648,00 come determinata dal Comune) con riferimento a 3 fabbricati (in regime di esenzione quali abitazione principale e relative pertinenze), quattro terreni agricoli ed un terreno edificabile individuato alla Catasto_1, superficie 1.139,60 mq., prezzo € 300,00/ mq, valore € 341.880,00, imposta € 3.623,93, aliquota 10,60‰.
L'avviso è contestato limitatamente a tale terreno.
Palesemente infondata è l'eccezione di difetto di motivazione. L'avviso, infatti, come sopra elencato, indica in maniera analitica gli elementi a individuare i presupposti della pretesa e gli elementi di calcolo.
Infondata è anche l'eccezione di merito.
Deve osservarsi come ai sensi dell'art. 5 c. 5 d.lv. 504/92 per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per area fabbricabile, come noto, deve intendersi quella che tale è qualificata dallo strumento urbanistico, indipendentemente dall'approvazione dello strumento stesso e dall'approvazione degli strumenti attuativi (cfr. Cass. SS.UU. 28/9/2006, 25506). Discende l'assoggettamento ad imposta dei terreni fabbricabili secondo il loro valore venale. A nulla rileva la circostanza che l'edificazione possa richiedere la realizzazione di sbancamenti o di opere di sostegno, atteso che ciò non determina una impossibilità assoluta ad edificare.
Va, poi, evidenziato come, ai sensi dell'art. 59 c. 1 d.Lv. 446/97 è attribuito ai comuni il potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. Tali delibere costituiscono fonti di presunzione analoghe al cosiddetto redditometro;
consegue che è onere del contribuente, a maggior ragione in ipotesi di omessa dichiarazione, fornire la prova in ordine ad un diverso valore del terreno (cfr. Cass. Tr. 27/6/2019, 17248).
Nella specie il Comune resistente ha documentato l'adozione della delibera in questione (918 del 3/12/2009).
Ovviamente non trattasi di motivazione postuma, dal momento che la delibera è anteriore all'accertamento e costituisce atto normativo a conoscenza legale, applicato in sede di adozione dell'accertamento, senza necessità di ulteriore specificazione, sia perché la delibera in questione, come qualsiasi atto normativo, compresi quelli dell'ente locale, sono soggetti a conoscenza legale;
sia perché, comunque, in mancanza di specifica dichiarazione di imposta e di valore dell'immobile, sarebbe onere del contribuente specificare un diverso valore del terreno edificabile.
Priva di rilevanza appare, sul punto, la consulenza di parte. Invero l'asserita inedificabilità contingente dell'area è irrilevante ai fini della tassazione, dal momento che, come sopra osservato, ciò che rileva ai fini della tassazione è l'edificabilità potenziale. Nella specie in perizia si assume che non sarebbe possibile
“ampliare il fabbricato”, evidentemente riferendosi ad un immobile contiguo e ricadente in altra particella, per raggiunto limite di altezza. Tale circostanza è, ovviamente, irrilevante, dal momento che ciò che rileva ai fini della tassazione è l'edificabilità del terreno esaminato, non quella di terreni o fabbricati più o meno contigui. Quanto alla non edificabilità dell'“intera area” per la forma del terreno e le distanze “dal confine di altra proprietà”, trattasi di affermazione per un verso apodittica (in quanto non dimostrata), per altro verso non rilevante, dal momento che ciò che rileva è la possibilità di edificare sull'area, nulla vietando di impiegare l'intera cubatura solo su una parte dell'area medesima;
per ulteriore verso apparentemente imprecisa, dal momento che a termini di codice civile (genericamente richiamato dal tecnico) la costruzione è possibile distanziandosi dal confine, ma anche in aderenza.
Gli elementi dedotti, dunque, non sarebbero dunque, idonei a inficiare la validità dell'atto di accertamento, dunque a giustificare l'accoglimento dell'appello.
Tuttavia, il ricorrente ha documentato l'esistenza di pronuncia della corte di primo grado (4897/2024 del
30/9/2024), asseritamente definitiva, mediante la quale, sulla scorta di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio, con riferimento ad altra annualità, il valore del terreno in esame veniva rideterminato in
€ 136.752,00.
Tale pronuncia da luogo, a tutti gli effetti, ad un giudicato esterno, vincolante la presente decisione. Invero, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass.
9996/2025).
L'appello, pertanto, deve essere accolto nei limiti predetti, rideterminando il valore del terreno in esame, quale base impositiva, in € 136.752,00 (piuttosto che € 341.880,00), con conseguente rideterminazione dell'imposta e delle relative sanzioni.
Le spese di lite, conseguentemente, avuto riguardo alla soccombenza reciproca, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, rettifica l'avviso di accertamento impugnato con riferimento al terreno edificabile individuato alla Catasto_1 rideterminandone il valore in valore € 136.752,00 (piuttosto che € 341.880,00) e la relativa imposta netta in € 1.449,57 (piuttosto che € 3.623,93). Rigetta quanto al resto l'appello. Compensa le spese di lite tra le parti.