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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3452/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13298/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Autonoleggi Di Ricorrente_2 AL ER S.n - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vico Equense - Corso Filangieri 80069 Vico Equense NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7762 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 566/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente
., con atto depositato, in data 11/07/2025, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, proponeva - tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio indicato in rubrica - ricorso avverso l'avviso di accertamento n.7762, avente ad oggetto tassa TARI 2020, per l'importo di €uro 4.954,00, incluso sanzioni ed interessi;
atto, questo, emesso il 14/04/2025 dal Comune di Vico Equense e notificatole, ad istanza di quest'ultimo, con PEC del 15/04/2025.
Invocava l'annullamento, in sede di pubblica udienza, dell'opposto provvedimento, previa sospensione dei suoi effetti, per il seguente motivo di doglianza, precisamente: illegittima liquidazione dell'utenza 8907 S.S. Sorrentina, quantificata, anche a titolo di sanzioni ed interessi in € 2.142,00 erroneamente, qualificata, come autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta, dal 1.01.2020 al 31.12.2020. Osservava, nello specifico - come unico motivo di doglianza - che l'opposto atto era da annullarsi, non sussistendo il presupposto impositivo, con riferimento al prefato cespite, in difetto di titolarità, così come assumeva che tale circostanza in punto di fatto e di diritto - ICTU OCULI – si poteva riscontrare dall'allegata visura catastale, estratta, per nominativo, dal sito dell'Agenzia delle Entrate -Territorio, donde, agevolmente, venivano individuate le aree di sua proprietà (terreni agricoli, prevalentemente di natura uliveto ed in parte incolti), a confine con la surriferita SS Sorrentina 145. Di conseguenza, evocava in giudizio la suindicata Amministrazione, per sentirsi emettere declaratoria di illegittimità del provvedimento de quo, in sede di pubblica udienza, fatte salve le spese di lite con attribuzione.
Resisteva il prefato Ente Impositore che - confermando, preliminarmente, la validità giuridica del suo operato
- contestava l'assunto avverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Osservava, a riguardo che, preventivamente all' emanazione dell'opposto accertamento, alla contribuente era stato notificato sollecito di pagamento a mezzo Pec del 03/05/2023, regolarmente consegnato nella sua casella;
provvedimento, giammai opposto dalla medesima. Deduceva, inoltre, che la pretesa tributaria de qua era stata confermata dalla ricorrente con una nota, contrassegnata con protocollo nr. 30909 dell'
01/08/2024 con cui si invocava “per tali aree” uno sgravio. Ulteriore legittimità di conferma del suo operato, la pendenza debitoria del tributo, secondo quanto testualmente dichiarato : “per altre annualità non oggetto di ricorso, circostanza che fa supporre che la riscossione del tributo sia oggettivamente a rischio”. Concludeva per il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese di giudizio, a carico della ricorrente società.
Nelle more, la difesa delle medesima depositava memorie illustrative, con le quali confutava, estensivamente, le argomentazioni della controparte, ininfluenti ed infondate Nominativo_2, nello specifico, l'erroneità delle medesime, sia perché non sussisteva alcuna debenza con riferimento ad altre annualità;, sia l' inconferenza del sollecito di pagamento, attesa la facultà dell'impugnazione da parte del contribuente e, pertanto, la sua omissione non poteva costituire “irretrattabilità del credito" oggetto del giudizio in esame.
Di conseguenza, la validità giuridica delle doglianze, postulate nel ricorso introduttivo e, per l'effetto,
l'accoglimento delle conclusioni, ivi rassegnate.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per quanto sarà appresso argomentato.
Osserva che il perimetro valutativo della materia del contendere, ai fini della decisione, si deve circoscrive alle circostanze in fatto, sulla base della disamina dei rilievi documentali che - ICTU OCULI - determinano la legittimità della tassa in parola, se essa sia dovuta o meno.
Invero, dal loro esame, scaturiscono presupposti, tanto soggettivi quanto oggettivi, costitutivi del credito in parola, con la conseguenza che se dovessero realmente sussistere, essi ricadrebbero nella sfera della contribuente società e, di seguito, il tributo con i relativi oneri accessori (sanzioni ed interessi), derivanti dall'omesso pagamento del medesimo.
Da qui, la delimitazione dell'assunto motivazionale!
Deduce, a riguardo - atteso l'esame dei documenti versati nel fascicolo telematico processuale -, che l'utenza 8907 non può ricadere nell' asse patrimoniale della ricorrente, per l'intervenuta insussistenza del presupposto impositivo e, di conseguenza, l'avviso de quo è viziato, nella sua contezza;
inoltre, non si evince alcuna documentazione che possa comprovare un titolo locatizio ovvero di godimento, non prescindendo dalla natura del cespite de quo: terreni agricoli non assoggettabili alla tassa in parola.
Ne discende la sua illegittimità; circostanza, questa, che, in punto di fatto ed in diritto, caduca gli effetti dell'opposto provvedimento, per l'insanabilità del vizio che lo coinvolge.
Osserva, altresì, per completezza di motivazione, che le ulteriori argomentazioni, formulate dalla resistente amministrazione – finalizzate a confermare, a suo dire, la validità giuridica del suo operato – sono da ritenersi ininfluenti, per quanto, sinteticamente, di seguito, si sottolinea:
1. SOLLECITO DI PAGAMENTO:
L'omessa impugnazione del sollecito di pagamento - secondo quanto assuma la resistente - determina di per sé, l'irretrattabilità del credito accertato, ovvero intimato.
Ma, sta di fatto, come in diritto che tale asserzione sia da ritenersi inesatta: la mancata contestazione, da parte del contribuente non equivale a riconoscimento tacito del debito, né preclude la possibilità di impugnare successivamente l'atto impositivo principale, salvo che non siano scaduti i termini di legge, per proporre ricorso.
Tuttavia, la notificazione del sollecito di pagamento ha l'effetto di interrompere i termini di prescrizione del diritto dell'Amministrazione Comunale a rivendicare la pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 2943 c.c., consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Unite, n. 23397/2016; Cass. civ. n.
16412/2015; Cass. civ. n. 12070/2020).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il sollecito di pagamento, purché notificato correttamente, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma non produce effetti vincolanti sulla definitività del credito, che resta soggetto a eventuale contestazione nei termini di legge. Pertanto, nella fattispecie, la notificazione del sollecito non genera irretrattabilità del credito, bensì la sola interruzione della prescrizione, permettendo all'Amministrazione di esercitare il proprio diritto nei confronti del contribuente per un nuovo periodo prescrizionale. (Cass. civ., Sez. II, n. 24289/2022; Cass. civ., Sez. V, n. 23274/2016).
2. LEGITIMITA' DELLA PRETESA DE QUA CON RIFERIMENTO A DEBITORIA (NON PROVATA MA
SEMPLICEMENTE DICHIARATA IN SEDE DI GIUDIZIO) INERENTE AD ALTRE GENERICHE
ANNUALITA', COMUNQUE NON ATTINENTI AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Si osserva, nello specifico, che qualsiasi debitoria - peraltro, genericamente, significata - seppure esistente ed afferente ad altre annualità, non può, per nessun titolo, ragione ed azione, essere, in sede di giudizio, correlata, all'opposto avviso di accertamento, per giustificare la legittimità della pretesa tributaria.
A tal proposito, occorre richiamare il principio di buona fede che deve costantemente tutelare i rapporti tra
Pubblica Amministrazione e contribuente, quale corollario degli articoli 97 e 117 della Costituzione.
La giurisprudenza amministrativa e di legittimità ha più volte sottolineato come la chiarezza e la specificità degli atti impositivi costituiscano espressione del principio di trasparenza e correttezza, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con il principio sovra ordinamentale delle Direttive Europee
(Corte Cost. sent. n. 170/1984; Cass. civ., Sez. V, n. 22803/2014).
Un avviso di accertamento che non indichi in modo puntuale le annualità di riferimento può integrare un vizio di legittimità, in quanto impedisce al contribuente una piena difesa e conoscibilità della pretesa, configurando un potenziale abuso di potere per sviamento della funzione amministrativa e violazione del principio di buona fede (Associazione_1 Stato, Sez. IV, n. 1663/2018). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, inoltre, ha chiarito che il rispetto delle direttive in materia di tutela dei diritti fondamentali impone agli Stati membri di garantire la certezza del diritto e la tutela dell'affidamento legittimo del contribuente (CGUE, causa C-349/07). Pertanto, un comportamento della Pubblica Amministrazione che si discosti da tali principi, omettendo informazioni essenziali e determinando un pregiudizio per il contribuente, si pone in contrasto sia con il diritto interno, sia con quello europeo, con le relative conseguenze di illegittimità dell'atto.
Gli ultimi arresti giurisprudenziali hanno ulteriormente rafforzato il principio secondo cui la motivazione degli atti impositivi deve essere completa, esplicita e idonea a garantire al contribuente la piena comprensione della pretesa tributaria.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che l'omessa indicazione delle annualità e degli elementi essenziali dell'accertamento costituisce motivo di illegittimità dell'atto, in quanto pregiudica il diritto di difesa e la trasparenza amministrativa (Associazione_1 Stato, Sez. IV, n. 1663/2018). Recentemente, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in tema di tributi locali, la motivazione dell'avviso di accertamento deve essere tale da consentire al destinatario di individuare con precisione l'imponibile e le ragioni della pretesa, evidenziando che ogni carenza in tal senso è suscettibile di comportare la nullità dell'atto (Cass. civ., Sez. V, n. 27416/2023).
Tali orientamenti consolidano il ruolo della motivazione quale presidio di legalità e di tutela dell'affidamento legittimo del contribuente, in coerenza con la giurisprudenza europea e nazionale più recente.
Ma vi è di più: la resistente amministrazione, nelle sue controdeduzioni paventa - senza nulla provare - una presunta mancata garanzia a tutela del proprio credito e, pertanto l'impossibilità materiale a recuperarlo, laddove la difesa della ricorrente, invece, afferma, nelle memorie illustrative, che il Comune non vanta alcuna creditoria, con riferimento al tributo de quo, asserendo financo che la tale dichiarazione non sia veritiera;
dunque, mendace, in difetto di riscontro probatorio.
Ciò posto, sotto il profilo giuridico, si configura un abuso da parte dell'Amministrazione Comunale, con possibili conseguenze penali.
Invero, la circostanza fattuale di una dichiarazione mendace - se comprovata tale condotta - è stata oggetto di recenti arresti giurisprudenziali di legittimità, anche in ambito penale, che hanno sottolineato la rilevanza della veridicità e trasparenza nell'azione amministrativa, in conformità ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (artt. 97 e 111 Cost.), nonché alle direttive europee in materia di tutela del contribuente e di effettività della giustizia amministrativa.
In particolare, la Cassazione penale ha ribadito che le dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici (nel caso di specie, quelli oggetto di giudizio) ovvero procedimenti amministrativi possono integrare il reato di falso ideologico, rafforzando la necessità di un controllo rigoroso sull'operato degli enti locali.
Invero, in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, si evidenzia come la Cassazione penale abbia ribadito che l'azione amministrativa non può prescindere dai principi di veridicità e trasparenza, sanciti dagli articoli 97 e 111 della Costituzione, così come la giurisprudenza amministrativa, infatti, si è spesso richiamata ai valori fondanti dell'ordinamento sovranazionale, sottolineando che ogni atto della Pubblica
Amministrazione deve essere conforme al principio di legalità e al rispetto del giusto processo, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Di particolare rilievo, le recenti pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno sottolineato che la violazione dei precetti costituzionali, radicati nelle direttive europee, può integrare non solo l'illegittimità amministrativa, ma anche profili di responsabilità penale, specie nei casi di dichiarazioni mendaci, ovvero di abuso di potere.
Questi arresti rafforzano un sistema di garanzie a tutela del cittadino, dove la trasparenza e la motivazione degli atti sono condizioni imprescindibili per la legalità dell'azione amministrativa, in armonia con il quadro normativo europeo e sovraordinato. Osserva, altresì, che l'assunto dello sgravio, richiesto dalla contribuente, non si attaglia alla materia del contendere, che ha ad oggetto TARI 2020.
In fatto, la nota redatta dalla contribuente e versata in atti dalla resistente, a supporto della legittimità della pretesa, riconosciuta dalla ricorrente, si riferisce al periodo 2024. La richiesta dell'esonero dal pagamento, come si evince dalla sua disamina, trova la sua "ratio" nell'intervenuto sopralluogo da parte della Guardia di Finanza Nucleo Navale di Napoli con un tecnico del Comune, che - motivando l'esistenza di manufatti abusivi, nell'area oggetto della contesa - hanno emesso verbale di sequestro in data 13/04/2023; di seguito, convalidato dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata il 21/04/2023, provvedimento successivamente revocato per inesistenza delle violazioni ammnistrative, addì 12/07/2024. Ne discende che tale circostanza fattuale, non può trovare ingresso, nel giudizio de quo. Alla stregua di quanto fin qui dedotto, ogni altra questione è da ritenersi assorbita;
sussistono le condizioni oggettive, per censurare il provvedimento de quo, illegittimo, sia in punto di fatto che in diritto e, pertanto, esso è da annullarsi. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 13298/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco, in carica pro tempe, al pagamento della somma di €uro mille/00 (€ 1000,00), spese generali del 15%, oltre oneri di legge, nonché il rimborso del contributo unificato a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi, antistatario.
Così deciso, in Napoli, in data, 16 febbraio 2026.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13298/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Autonoleggi Di Ricorrente_2 AL ER S.n - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vico Equense - Corso Filangieri 80069 Vico Equense NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7762 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 566/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente
., con atto depositato, in data 11/07/2025, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, proponeva - tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio indicato in rubrica - ricorso avverso l'avviso di accertamento n.7762, avente ad oggetto tassa TARI 2020, per l'importo di €uro 4.954,00, incluso sanzioni ed interessi;
atto, questo, emesso il 14/04/2025 dal Comune di Vico Equense e notificatole, ad istanza di quest'ultimo, con PEC del 15/04/2025.
Invocava l'annullamento, in sede di pubblica udienza, dell'opposto provvedimento, previa sospensione dei suoi effetti, per il seguente motivo di doglianza, precisamente: illegittima liquidazione dell'utenza 8907 S.S. Sorrentina, quantificata, anche a titolo di sanzioni ed interessi in € 2.142,00 erroneamente, qualificata, come autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta, dal 1.01.2020 al 31.12.2020. Osservava, nello specifico - come unico motivo di doglianza - che l'opposto atto era da annullarsi, non sussistendo il presupposto impositivo, con riferimento al prefato cespite, in difetto di titolarità, così come assumeva che tale circostanza in punto di fatto e di diritto - ICTU OCULI – si poteva riscontrare dall'allegata visura catastale, estratta, per nominativo, dal sito dell'Agenzia delle Entrate -Territorio, donde, agevolmente, venivano individuate le aree di sua proprietà (terreni agricoli, prevalentemente di natura uliveto ed in parte incolti), a confine con la surriferita SS Sorrentina 145. Di conseguenza, evocava in giudizio la suindicata Amministrazione, per sentirsi emettere declaratoria di illegittimità del provvedimento de quo, in sede di pubblica udienza, fatte salve le spese di lite con attribuzione.
Resisteva il prefato Ente Impositore che - confermando, preliminarmente, la validità giuridica del suo operato
- contestava l'assunto avverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Osservava, a riguardo che, preventivamente all' emanazione dell'opposto accertamento, alla contribuente era stato notificato sollecito di pagamento a mezzo Pec del 03/05/2023, regolarmente consegnato nella sua casella;
provvedimento, giammai opposto dalla medesima. Deduceva, inoltre, che la pretesa tributaria de qua era stata confermata dalla ricorrente con una nota, contrassegnata con protocollo nr. 30909 dell'
01/08/2024 con cui si invocava “per tali aree” uno sgravio. Ulteriore legittimità di conferma del suo operato, la pendenza debitoria del tributo, secondo quanto testualmente dichiarato : “per altre annualità non oggetto di ricorso, circostanza che fa supporre che la riscossione del tributo sia oggettivamente a rischio”. Concludeva per il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese di giudizio, a carico della ricorrente società.
Nelle more, la difesa delle medesima depositava memorie illustrative, con le quali confutava, estensivamente, le argomentazioni della controparte, ininfluenti ed infondate Nominativo_2, nello specifico, l'erroneità delle medesime, sia perché non sussisteva alcuna debenza con riferimento ad altre annualità;, sia l' inconferenza del sollecito di pagamento, attesa la facultà dell'impugnazione da parte del contribuente e, pertanto, la sua omissione non poteva costituire “irretrattabilità del credito" oggetto del giudizio in esame.
Di conseguenza, la validità giuridica delle doglianze, postulate nel ricorso introduttivo e, per l'effetto,
l'accoglimento delle conclusioni, ivi rassegnate.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva, in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per quanto sarà appresso argomentato.
Osserva che il perimetro valutativo della materia del contendere, ai fini della decisione, si deve circoscrive alle circostanze in fatto, sulla base della disamina dei rilievi documentali che - ICTU OCULI - determinano la legittimità della tassa in parola, se essa sia dovuta o meno.
Invero, dal loro esame, scaturiscono presupposti, tanto soggettivi quanto oggettivi, costitutivi del credito in parola, con la conseguenza che se dovessero realmente sussistere, essi ricadrebbero nella sfera della contribuente società e, di seguito, il tributo con i relativi oneri accessori (sanzioni ed interessi), derivanti dall'omesso pagamento del medesimo.
Da qui, la delimitazione dell'assunto motivazionale!
Deduce, a riguardo - atteso l'esame dei documenti versati nel fascicolo telematico processuale -, che l'utenza 8907 non può ricadere nell' asse patrimoniale della ricorrente, per l'intervenuta insussistenza del presupposto impositivo e, di conseguenza, l'avviso de quo è viziato, nella sua contezza;
inoltre, non si evince alcuna documentazione che possa comprovare un titolo locatizio ovvero di godimento, non prescindendo dalla natura del cespite de quo: terreni agricoli non assoggettabili alla tassa in parola.
Ne discende la sua illegittimità; circostanza, questa, che, in punto di fatto ed in diritto, caduca gli effetti dell'opposto provvedimento, per l'insanabilità del vizio che lo coinvolge.
Osserva, altresì, per completezza di motivazione, che le ulteriori argomentazioni, formulate dalla resistente amministrazione – finalizzate a confermare, a suo dire, la validità giuridica del suo operato – sono da ritenersi ininfluenti, per quanto, sinteticamente, di seguito, si sottolinea:
1. SOLLECITO DI PAGAMENTO:
L'omessa impugnazione del sollecito di pagamento - secondo quanto assuma la resistente - determina di per sé, l'irretrattabilità del credito accertato, ovvero intimato.
Ma, sta di fatto, come in diritto che tale asserzione sia da ritenersi inesatta: la mancata contestazione, da parte del contribuente non equivale a riconoscimento tacito del debito, né preclude la possibilità di impugnare successivamente l'atto impositivo principale, salvo che non siano scaduti i termini di legge, per proporre ricorso.
Tuttavia, la notificazione del sollecito di pagamento ha l'effetto di interrompere i termini di prescrizione del diritto dell'Amministrazione Comunale a rivendicare la pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 2943 c.c., consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Unite, n. 23397/2016; Cass. civ. n.
16412/2015; Cass. civ. n. 12070/2020).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il sollecito di pagamento, purché notificato correttamente, costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma non produce effetti vincolanti sulla definitività del credito, che resta soggetto a eventuale contestazione nei termini di legge. Pertanto, nella fattispecie, la notificazione del sollecito non genera irretrattabilità del credito, bensì la sola interruzione della prescrizione, permettendo all'Amministrazione di esercitare il proprio diritto nei confronti del contribuente per un nuovo periodo prescrizionale. (Cass. civ., Sez. II, n. 24289/2022; Cass. civ., Sez. V, n. 23274/2016).
2. LEGITIMITA' DELLA PRETESA DE QUA CON RIFERIMENTO A DEBITORIA (NON PROVATA MA
SEMPLICEMENTE DICHIARATA IN SEDE DI GIUDIZIO) INERENTE AD ALTRE GENERICHE
ANNUALITA', COMUNQUE NON ATTINENTI AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Si osserva, nello specifico, che qualsiasi debitoria - peraltro, genericamente, significata - seppure esistente ed afferente ad altre annualità, non può, per nessun titolo, ragione ed azione, essere, in sede di giudizio, correlata, all'opposto avviso di accertamento, per giustificare la legittimità della pretesa tributaria.
A tal proposito, occorre richiamare il principio di buona fede che deve costantemente tutelare i rapporti tra
Pubblica Amministrazione e contribuente, quale corollario degli articoli 97 e 117 della Costituzione.
La giurisprudenza amministrativa e di legittimità ha più volte sottolineato come la chiarezza e la specificità degli atti impositivi costituiscano espressione del principio di trasparenza e correttezza, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con il principio sovra ordinamentale delle Direttive Europee
(Corte Cost. sent. n. 170/1984; Cass. civ., Sez. V, n. 22803/2014).
Un avviso di accertamento che non indichi in modo puntuale le annualità di riferimento può integrare un vizio di legittimità, in quanto impedisce al contribuente una piena difesa e conoscibilità della pretesa, configurando un potenziale abuso di potere per sviamento della funzione amministrativa e violazione del principio di buona fede (Associazione_1 Stato, Sez. IV, n. 1663/2018). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, inoltre, ha chiarito che il rispetto delle direttive in materia di tutela dei diritti fondamentali impone agli Stati membri di garantire la certezza del diritto e la tutela dell'affidamento legittimo del contribuente (CGUE, causa C-349/07). Pertanto, un comportamento della Pubblica Amministrazione che si discosti da tali principi, omettendo informazioni essenziali e determinando un pregiudizio per il contribuente, si pone in contrasto sia con il diritto interno, sia con quello europeo, con le relative conseguenze di illegittimità dell'atto.
Gli ultimi arresti giurisprudenziali hanno ulteriormente rafforzato il principio secondo cui la motivazione degli atti impositivi deve essere completa, esplicita e idonea a garantire al contribuente la piena comprensione della pretesa tributaria.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che l'omessa indicazione delle annualità e degli elementi essenziali dell'accertamento costituisce motivo di illegittimità dell'atto, in quanto pregiudica il diritto di difesa e la trasparenza amministrativa (Associazione_1 Stato, Sez. IV, n. 1663/2018). Recentemente, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in tema di tributi locali, la motivazione dell'avviso di accertamento deve essere tale da consentire al destinatario di individuare con precisione l'imponibile e le ragioni della pretesa, evidenziando che ogni carenza in tal senso è suscettibile di comportare la nullità dell'atto (Cass. civ., Sez. V, n. 27416/2023).
Tali orientamenti consolidano il ruolo della motivazione quale presidio di legalità e di tutela dell'affidamento legittimo del contribuente, in coerenza con la giurisprudenza europea e nazionale più recente.
Ma vi è di più: la resistente amministrazione, nelle sue controdeduzioni paventa - senza nulla provare - una presunta mancata garanzia a tutela del proprio credito e, pertanto l'impossibilità materiale a recuperarlo, laddove la difesa della ricorrente, invece, afferma, nelle memorie illustrative, che il Comune non vanta alcuna creditoria, con riferimento al tributo de quo, asserendo financo che la tale dichiarazione non sia veritiera;
dunque, mendace, in difetto di riscontro probatorio.
Ciò posto, sotto il profilo giuridico, si configura un abuso da parte dell'Amministrazione Comunale, con possibili conseguenze penali.
Invero, la circostanza fattuale di una dichiarazione mendace - se comprovata tale condotta - è stata oggetto di recenti arresti giurisprudenziali di legittimità, anche in ambito penale, che hanno sottolineato la rilevanza della veridicità e trasparenza nell'azione amministrativa, in conformità ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (artt. 97 e 111 Cost.), nonché alle direttive europee in materia di tutela del contribuente e di effettività della giustizia amministrativa.
In particolare, la Cassazione penale ha ribadito che le dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici (nel caso di specie, quelli oggetto di giudizio) ovvero procedimenti amministrativi possono integrare il reato di falso ideologico, rafforzando la necessità di un controllo rigoroso sull'operato degli enti locali.
Invero, in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, si evidenzia come la Cassazione penale abbia ribadito che l'azione amministrativa non può prescindere dai principi di veridicità e trasparenza, sanciti dagli articoli 97 e 111 della Costituzione, così come la giurisprudenza amministrativa, infatti, si è spesso richiamata ai valori fondanti dell'ordinamento sovranazionale, sottolineando che ogni atto della Pubblica
Amministrazione deve essere conforme al principio di legalità e al rispetto del giusto processo, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Di particolare rilievo, le recenti pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno sottolineato che la violazione dei precetti costituzionali, radicati nelle direttive europee, può integrare non solo l'illegittimità amministrativa, ma anche profili di responsabilità penale, specie nei casi di dichiarazioni mendaci, ovvero di abuso di potere.
Questi arresti rafforzano un sistema di garanzie a tutela del cittadino, dove la trasparenza e la motivazione degli atti sono condizioni imprescindibili per la legalità dell'azione amministrativa, in armonia con il quadro normativo europeo e sovraordinato. Osserva, altresì, che l'assunto dello sgravio, richiesto dalla contribuente, non si attaglia alla materia del contendere, che ha ad oggetto TARI 2020.
In fatto, la nota redatta dalla contribuente e versata in atti dalla resistente, a supporto della legittimità della pretesa, riconosciuta dalla ricorrente, si riferisce al periodo 2024. La richiesta dell'esonero dal pagamento, come si evince dalla sua disamina, trova la sua "ratio" nell'intervenuto sopralluogo da parte della Guardia di Finanza Nucleo Navale di Napoli con un tecnico del Comune, che - motivando l'esistenza di manufatti abusivi, nell'area oggetto della contesa - hanno emesso verbale di sequestro in data 13/04/2023; di seguito, convalidato dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata il 21/04/2023, provvedimento successivamente revocato per inesistenza delle violazioni ammnistrative, addì 12/07/2024. Ne discende che tale circostanza fattuale, non può trovare ingresso, nel giudizio de quo. Alla stregua di quanto fin qui dedotto, ogni altra questione è da ritenersi assorbita;
sussistono le condizioni oggettive, per censurare il provvedimento de quo, illegittimo, sia in punto di fatto che in diritto e, pertanto, esso è da annullarsi. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 13298/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna il Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco, in carica pro tempe, al pagamento della somma di €uro mille/00 (€ 1000,00), spese generali del 15%, oltre oneri di legge, nonché il rimborso del contributo unificato a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi, antistatario.
Così deciso, in Napoli, in data, 16 febbraio 2026.