Versione
18 aprile 1993
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2490-bis.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO VII, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO VII, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2019, n. 12994Provvedimento: […] Non dissimile tale ratio da quella dell'abrogato art. 2490-bis c.c., il quale escludeva peraltro solo l'efficacia delle cause di prelazione per i crediti del socio unico verso la società, laddove il legislatore della riforma societaria ha inteso dettare una norma di maggior rigore e più vasto ambito applicativo.Leggi di più...
- finanziamento dei soci in favore della società·
- situazione di crisi·
- natura sostanziale·
- fondamento·
- rilievo d'ufficio·
- inesigibilità temporanea del diritto del socio al rimborso·
- valutazione del giudice del merito·
- azione del socio per la restituzione·
- postergazione legale ex art. 2467 c.c·
- sussistenza della situazione di crisi al momento del finanziamento e della decisione·
- necessità·
- riscontro da parte dell'organo gestorio·
- capitale sociale·
- societa'·
- conferimenti