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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4282/2022
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4282/2022
promossa da: Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Flavio Mercatanti)
ATTRICE
Nei confronti di nata a [...] il [...] CP_1
(Avv. Sonia Tomei)
,nata a [...], il [...] Controparte_2
(Avv. Maria Carla Caprio)
nata a Camaiore (LU) il [...], in [...]. CP_3
LE BA
(Avv. LE BA)
CONVENUTE
avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo- Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
quali eredi di conveniva in giudizio CP_1 in proprio e Controparte_2 e CP_3
chiedendo che quest'ultime venissero condannate a restituire le somme Persona_1
dai conti correnti intestati alla cooperativa, quandoindebitamente prelevate da Persona_1
rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
A fondamento della propria domanda, Parte_1 deduceva che Per_1
[...] deceduto in data 09.06.2022, aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di و
Amministrazione della cooperativa dal 05.02.2008 al 06.06.2022 (a seguito di dimissioni dallo stesso presentate in data 03.02.2022 e ratificate dall'assemblea ordinaria della cooperativa in data
06.06.2022); che da un controllo bancario erano emersi ingenti prelievi, non autorizzati e non unico delegato adgiustificati, dai conti correnti della cooperativa effettuati dal Persona_1
operare su detti conti.
CP_1In particolare, relativamente alla posizione di rappresentava che, nell'anno 2019,
risultava trasferita, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530/72, presso Banca Monte
dei Paschi di Siena, agenzia di Viareggio, intestato a Parte_1 al conto corrente
presso Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Viareggio, cointestato tra Persona_1 e
CP_1 coniuge del Per_1 fino alla sentenza di divorzio n. 482/2021 del Tribunale di Lucca
pubblicata il 14.05.2021, la somma di euro 67.188,00; che, nel primo trimestre 2020, risultava trasferita, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530 / 72, intestato a Parte_1
[...] al conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena, cointestato tra Per_1
[...] e CP_1 la somma di euro 17.122,00; che, dunque, risultava trasferita dal conto Persona_1 e Rossi Milanocorrente intestato alla cooperativa al conto corrente cointestato tra la somma complessiva di euro 84.310,00; che, con raccomandata a/r del 25.08.2022 e e-mail del 12.09.2022, veniva richiesta alla CP_1 quale cointestataria del conto corrente sul quale erano confluite le somme sopraindicate, la restituzione a Coop. Sa. Ve. Parte_1 della somma di euro
42.155,00, pari alla metà degli importi illegittimamente prelevati negli anni 2019 e 2020 (67.188,00
; che
+ 17.122,00) da Persona_1 CP_1 a mezzo del proprio legale, con mail del
13.09.22, rispondeva che nulla era dovuto "avendo definito ogni questione economica con il marito in sede di separazione confermata in sede di divorzio tant'è che, dopo la separazione, si recò
in banca per formalizzare la sua posizione anche sul conto corrente che ci occupa. Infatti, il sig.
ha continuato ad utilizzare il conto cointestato in via del tutto autonoma, provvedendo alla Per_1
chiusura dello stesso solo nel mese di dicembre 2020 senza la partecipazione della mia assistita tale circostanza è ampiamente dimostrabile"; che inoltre, precisava “che le operazioni CP_1
poste in essere dal Per_1 e oggi da Voi contestate, risulterebbero del tutto giustificate essendo comunque acconti su compensi dovuti per la posizione rivestita da quest'ultimo nella società
cooperativa. Circostanza anche questa dimostrabile in via documentale"; che non risultava che la separazione e il divorzio avessero definito le questioni economiche dei coniugi in ordine al conto corrente personale cointestato, così come non risultava possibile che un conto corrente bancario cointestato potesse essere autonomamente chiuso da uno solo dei cointestatari;
che, nel caso in cui venisse dimostrata l'estraneità in fatto ed in diritto di dalla pretesa fatta valere inCP_1
giudizio, tale importo doveva essere restituito dalle eredi di Persona_1
Relativamente alla posizione delle convenute Controparte_2 e CP_3 figlie ed eredi
"parte attrice deduceva che: di Persona_1
nell'anno 2019, risultavano trasferite, a mezzo bonifici:
dal conto corrente bancario n. 631530 / 72, intestato Parte 1 al conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena, cointestato tra Per_1
[...] e CP_1 la somma di euro 67.188,00;
dal conto corrente bancario n. 631530 / 72, intestato Parte_1 al
conto corrente personale di Persona_1 la somma di euro 43.704,00 e dal conto corrente bancario n. 3591946, presso Fineco, agenzia di Viareggio, intestato Parte_1 la somma di euro 24.300,00, per l'importo complessivo di euro 68.004,00 (43.704,00 + 24.300,00), di cui, detratte le buste paga per l'anno
2019 per euro 33.610,00, risultano prelevati senza giustificato motivo euro 34.394,00
(68.004,00 -33.610,00);
nel primo trimestre 2020 risultava trasferita, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n.
al conto corrente presso Banca Monte631530 72, intestato Parte_1
dei Paschi di Siena, cointestato tra Persona_1 e CP_1 la somma di euro
17.122,00;
nel 2020 risultavano trasferite, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530 / 72,
intestato Parte_1 ai conti correnti personali di Persona_1 la
somma euro 177.926, 12 e dal conto corrente bancario n. 1000 / 2609, presso Intesa San Paolo,
agenzia di Viareggio, intestato Parte_1 la somma di euro 49.600,00,
per l'importo complessivo di euro 227.526,12 (177.926,12 + 49.600,00), di cui, detratte le buste paga per l'anno 2020 per euro 29.443,00, risultano prelevati senza giustificato motivo euro 198.083,12 (227.526,12 - 29.443,00);
nel 2021 risultavano trasferite, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530 / 72, intestato Parte_1 ai conti correnti personali di Persona_1 la
[...]somma di euro 59.246,60 e dal conto corrente bancario n. 1000 / 2609, intestato Parte_1 la somma di euro 12.900,00, per l'importo complessivo di euro 72.146,60
(59.246,60 + 12.900,00), di cui, detratte le buste paga per l'anno 2021 per euro 34.937,00,
risultavano prelevati senza giustificato motivo euro 37.209,60 (72.146,60 - 34.937,00);
nel 2022 risultavano trasferiti, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530 / 72,
intestato Parte_1 ai conti correnti personali di Persona_1 la
,
somma di euro 9.896,00 e dal conto corrente bancario n. 1000 / 2609, intestato [...]
Parte_1 la somma di euro 5.739,00, per l'importo complessivo di euro 15.635,00 (9.896,00 +5.739,00) e, dunque, essendo dovute buste paga per euro 36.503,72, risultava un credito in favore di di euro 20.868,72 (36.503,72 - 15.635,00).Persona_1
Parte attrice, inoltre, rappresentava che, con raccomandate a/r del 02.09.2022, veniva richiesta a
Controparte_2 e CP_3 la restituzione alla Parte_1 della somma di euro 42.155,00, pari alla metà degli importi illegittimamente prelevati negli anni 2019 e 2020
(67.188,00 17.122,00 per un totale di euro 84.310,00) da Persona_1 dal conto corrente
bancario della cooperativa e trasferiti, a mezzo bonifici, sul suo conto cointestato a Persona_1 e CP_1 nonché la somma di euro 248.818,00 pari agli importi illegittimamente prelevati negli anni 2019, 2020, 2021 (34.394,00 + 198.083.12 + 37.209,60 - 20.868,72) da Persona_1 dai conti correnti bancari della cooperativa e confluiti nei suoi conti correnti personali;
che le eredi di a mezzo del proprio legale, con mail del 30.09.22, rispondevano riservandosi Persona_1
"ogni diritto ed azione in merito alle pretese della società".
Rappresentava, infine, che Parte_1 a mezzo dei componenti del consiglio di amministrazione, aveva chiesto più volte chiarimenti a Persona_1 il quale si era rifiutato di rispondere, così come non si era presentato alle richieste di chiarimenti e confronto con i consiglieri in sede di assemblee ordinarie della cooperativa del 23.02.2022, 11.05.22 e del 06.06.2022.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2 nella sua qualità di erede di Per_1
[...] contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. "
Persona_1 ed eredi dello stesso In particolare, deduceva che, in data 09.06.2022, era deceduto erano le due figlie CP_3 nata a [...] il [...], ed CP_2 nata a Pietrasanta il 04.08.1998;
Controparte_2 e CP_1 quest'ultima in nome e per conto della minore [...] che avevano accettato con beneficio di inventario l'eredità di Persona_1 ; che la CP_3
redazione dell'inventario era ancora in corso e tale procedura, obbligatoria per la minore CP_3 si era resa necessaria per ricostruire l'asse ereditario e tutelare i diritti successori di entrambi gli eredi;
che parte attrice aveva posto a sostegno della propria pretesa i bonifici bancari effettuati dal Per_2 [...] dai conti della Parte_1 verso i suoi conti personali negli anni 2019,
2020 e 2021, senza nulla dire se tali prelievi fossero o meno giustificati dai rapporti in essere tra la società ed il. Per_1 (poteva trattarsi di prelievi legittimi per pagamento emolumenti, ovvero rimborsi di anticipazioni fatte dall'amministrato alla società, ecc.) e, pertanto, senza fornire dimostrazione alcuna di una condotta indebita;
che i prelievi effettuati dal Per_1 non erano mai
stati oggetto di contestazione da parte del consiglio di amministrazione, nonché dai soci della cooperativa;
che, a conferma di ciò, nei bilanci di esercizio, regolarmente approvati e depositata, non vi era traccia dei crediti vantati dalla cooperativa verso Persona_2 crediti che sarebbero
,
inevitabilmente maturati se i prelievi fossero avvenuti in assenza di rapporti sottostanti;
che i bilanci venivano predisposti dall'organo amministrativo e successivamentedi Parte 1
venivano approvati dall'assemblea dei soci;
che l'organo amministrativo, al tempo dei fatti per cui è
causa, era composto dal Presidente Persona_1 dal vicepresidente Controparte_4 e dai
Controparte_5 e Controparte_6 ; che, inoltre, il professionista incaricato era il dottore consiglieri commercialista Persona_3 oggi vicepresidente;
che i soci della cooperativa, nonché il professionista incaricato, avevano tra loro stretti legami di amicizia e/o di parentela ed erano praticamente gli stessi da sempre;
che, infatti, Controparte_4 era il fratello del de cuius e Per_3
[...] era cugino del de cuius;
che i soggetti che chiedevano la restituzione erano i medesimi che,
come membri del consiglio di amministrazione e come professionista incaricato, oltre ad essere a conoscenza della gestione di Persona_1 avevano predisposto la bozza dei bilanci d'esercizio
,
e avevano approvato i bilanci nei vari anni, senza mai sollevare alcuna obiezione o evidenziando errori contabili o ammanchi;
che, prima del decesso del Per_1 nessuna azione era stata promossa nei confronti dello stesso, tant'è che le sue dimissioni per motivi personali, formalizzate in data
02.03.2022, erano state ratificate solo il giorno 06.06.2022; che il bilancio relativo all'anno 2021, alla cui preparazione ed approvazione non aveva partecipato il de cuius non essendo più in vita, veniva predisposto da un consiglio di amministrazione di cui faceva parte anche un dottore commercialista senza che in esso venisse evidenziato alcunché in merito all'ipotesi distrattivaPersona_3 paventata da parte attrice;
che, se fossero esistite ipotesi distrattive perpetrate negli anni precedenti,
in tale bilancio, alla cui redazione non aveva partecipato il de cuius, avrebbero dovuto essere regolarizzate tali criticità, iscrivendo un credito verso il precedente amministratore ed un correlativo fondo rischi, dando notizia dell'indebita appropriazione nella nota integrativa;
che, invece,
nell'ultimo bilancio approvato e depositato, non vi era alcuna traccia di un credito pari ad euro
353.996,72 vantato nei confronti dell'ex presidente, nonostante tale bilancio fosse stato predisposto da un consiglio di amministrazione che annoverava al suo interno la presenza di un dottore commercialista, che, quale figura particolarmente qualificata, avrebbe dovuto evidenziare eventuali situazioni di distrazione o anomalie, che, nel caso di specie, ammontavano asseritamente ad euro
353.996,00; che, nei bilanci di esercizio relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, regolarmente approvati dai soci, non si rinvenivano voci di credito pari ai prelievi asseritamente indebiti effettuati da
Persona_1
Rappresentava, infine, che dalla somma di euro 353.996, 12, richiesta da parte attrice, doveva essere ulteriormente detratto l'importo di euro 20.868,72, essendo questo un credito del de cuius maturato nell'anno 2022 e, quindi, la somma complessiva effettivamente richiesta nell'atto di citazione era pari ad euro 333.127,40.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
CP_3 rappresentata dal curatore speciale Avv.Si costituiva ritualmente in giudizio
LE BA, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, oltre a richiamare le difese svolte da Controparte_2 deduceva che appariva evidente la responsabilità di tutti i soci, individualmente chiamati o a vario titolo incaricati, del vicepresidente, dei consiglieri e dell'assemblea dei soci, che non avevano vigilato sull'attività svolta dall'allora presidente del consiglio di amministrazione Persona_1 che, infatti, appariva ben 114 bonifici, in inverosimile che fossero stati operati sui conti correnti intestati alla Parte_2
un arco di tempo di ben 4 anni, per il considerevole importo di € 353.996,72, senza destare in nessuno dei soci alcun sospetto;
che i prelievi non erano mai stati contestati, perché i documenti da n. 21 a n. 23, depositati da parte attrice, riportavano soltanto, ai punti 1) dell'ordine del giorno, una generica voce di confronto sulla “..situazione patrimoniale/finanziaria della società.”, senza specificare altro e, dunque, non vi era prova di alcuna condotta indebita.
Rappresentava, inoltre, che nei bilanci d'esercizio regolarmente approvati non vi era traccia dei crediti richiamando sul punto quanto dedotto nellavantati dalla cooperativa verso Persona_1
comparsa di costituzione e risposta di Controparte_2
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio CP_1 che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, oltre a richiamare le difese svolte dalle altre convenute, deduceva che era onere di parte attrice dare prova della pretesa creditoria azionata in giudizio;
che nei relativi bilanci di esercizio
2019-2020-2021 non vi era traccia di un credito vantato dalla Coop. SA.VE. soc. coop. a r.
1. nei confronti del presidente dimissionario che parte attrice nulla aveva dedotto inPersona_1
merito alla giustificazione causale dei prelievi effettuati da Persona_1 e, in particolare, se tali trasferimenti di denaro fossero giustificati dai rapporti in essere tra la cooperativa e l'allora presidente del consiglio di amministrazione e, dunque, parte attrice non aveva fornito la prova della condotta indebita posta in essere dallo stesso.
Contestava, inoltre, la fondatezza della pretesa creditoria formulata da parte attrice nei propri confronti, rilevando che sin dalla separazione personale dei coniugi, avvenuta nel 2016, erano stati definiti tutti i rapporti di ordine economico;
che CP_1 due giorni prima dell'udienza presidenziale per la separazione e, precisamente, il 09.03.2016, si era recata presso la banca [...]
CP_7 agenzia di Viareggio, per trasferire dal conto cointestato con il Per_1 la somma concordata
con il medesimo di euro 15.000,00 sul nuovo conto corrente acceso presso la BPM S.p.a. a
-
Viareggio, con l'intesa di procedere poi alla chiusura del conto;
che, stante il tergiversare del Per_1 nei primi mesi del 2017 si era nuovamente recata presso la filiale del Controparte_8
[...] e aveva chiesto di poter definire la sua posizione con la predetta banca, atteso che dal giorno 10.03.2016 non aveva più utilizzato il conto cointestato;
che aveva firmato dei moduli per la
CP_9 che ilchiusura del conto corrente e l'operazione era avvenuta alla presenza di
Per_1 circa tre anni dopo, nel 2020, aveva chiuso il conto corrente cointestato senza la presenza della ex moglie;
che il Per_1 dal terzo trimestre 2016, aveva cambiato l'indirizzo di invio degli estratti conti, trasferendolo alla sua nuova residenza e/o domicilio sita in Viareggio, via Di
Montramito n.287 e, inoltre, ogni singola operazione, non solo quelle di cui parte attrice chiedeva la ripetizione dell'indebito, era stata posta in essere dal sig. Per_1 I che ha aveva il conto come suo
personale; che nessuna operazione era stata mai tempestivamente contestata al Per_1 né tanto
CP_1 negli anni passati;
che, inoltre, la “formale cointestazione" del conto corrente meno a con l'ex moglie avrebbe dovuto indurre i soci, a conoscenza dei rapporti tesi tra i coniugi, ad un ma anche con CP_1 che, pertanto, alla luce confronto tempestivo non solo con il Per_1
delle circostanze sopraindicate, CP_1 era estranea ai fatti per cui è causa.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU contabile.
Con ordinanza del 29.04.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_3 è fondataLa domanda formulata da parte attrice nei confronti di Controparte_2 e
e, dunque, è meritevole di accoglimento, mentre deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice nei confronti di CP_1 per le ragioni di seguito precisate.
Dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze dell'istruttoria espletata sono emersi numerosi prelievi indebitamente effettuati da , quando rivestiva la carica di Presidente del Persona_1
Consiglio di Amministrazione di dai conti correnti intestati a quest'ultima. Parte_1
In particolare, nell'atto di citazione, Parte_1 ha dedotto che Persona_1
unico delegato ad operare sui conti correnti intestati alla cooperativa, aveva effettuato numerosi prelievi, non autorizzati e non giustificati, trasferendo le somme prelevate su conti correnti personali, nonché sul conto corrente cointestato tra lo stesso e CP_1 producendo copiosa documentazione a sostegno di tale prospettazione (v. doc. 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16 atto di citazione).
Dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice, risultano numerosi bonifici effettuati dai 66conti correnti della cooperativa taluni in favore di " Persona_1 "ed altri in favore di Per_1
[...] و CP_10
Tale circostanza, inoltre, è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 12.01.2024 da Testimone_1 (commercialista) e Testimone_2 (ragioniera), che si sono occupati della contabilità della cooperativa e rispetto ai quali non sussiste alcun dubbio in merito alla loro capacità a testimoniare, non rivestendo la qualità di soci della cooperativa, né di amministratori della stessa e, dunque, trattandosi di soggetti non aventi interesse nella presente causa.
Nelle comparse di costituzione e risposta, nonché nelle memorie ex art. 183 c.p.c., depositate dalle parti convenute, quest'ultime non hanno negato che, tramite i bonifici contestati da parte attrice, le somme di denaro in questione siano state trasferite dal conto corrente della cooperativa al conto corrente personale di Persona_1 e al conto cointestato tra quest'ultimo e CP_1
Le parti convenute, piuttosto, hanno eccepito che controparte non aveva dedotto se i prelievi contestati fossero giustificabili alla luce dei rapporti intercorrenti tra la cooperativa e Per_1
[...] (potendosi trattare di prelievi legittimi per pagamento emolumenti, ovvero rimborsi di anticipazioni fatte dall'amministratore alla società ecc.) e, dunque, non poteva ritenersi provato da parte attrice il carattere indebito dei trasferimenti di denaro oggetto di contestazione. non eranoLe convenute, inoltre, hanno rilevato che le operazioni contabili effettuate dal Per_1
mai state contestate allo stesso da parte del consiglio di amministrazione e dai soci della cooperativa e che nei bilanci di esercizio, regolarmente approvati e depositati, non vi era traccia di crediti vantati dalla cooperativa verso il Per_1 dovendosi, dunque, considerare tali prelievi come legittimi.
Ebbene, non avendo le parti convenute tempestivamente contestato quanto ex adverso dedotto in merito al trasferimento delle somme di denaro in esame sul conto corrente personale di Per_1 [...] e su quello cointestato tra quest'ultimo e CP_1 tale circostanza deve ritenersi
pacifica ex art. 115 c.p.c.
Deve, pertanto, considerarsi tardiva la contestazione, sollevata prima dal CTP delle convenute e poi da quest'ultime per la prima volta nelle comparse conclusionali, secondo cui parte attrice non aveva provato l'accredito delle somme in questione sui conti correnti personali di Persona_1 e su
quello cointestato tra quest'ultimo e CP_1 non avendo prodotto le contabili dei bonifici effettuati e, dunque, non potendosi risalire al titolare del conto corrente sul quale erano state accreditate le somme di cui ai bonifici in contestazione.
Oltre a risultare tardiva, tale contestazione appare smentita dal tenore dell'e-mail inoltrata dal legale di CP_1 alla cooperativa (doc. 8 atto di citazione), da cui risulta che "per mero scrupolo difensivo, si fa altresì presente che le operazioni poste in essere dal Per_1 e oggi da Voi
contestate, risulterebbero del tutto giustificate essendo comunque acconti su compensi dovuti per la posizione rivestita da quest'ultimo nella società cooperativa. Circostanza anche questa dimostrabile in via documentale".
Ebbene, tale dichiarazione costituisce una chiara ammissione del trasferimento di denaro dai conti correnti societari al conto corrente cointestato tra Persona_1 e CP_1
Accertato il trasferimento delle somme di denaro dai conti correnti della cooperativa a quelli nella disponibilità del Per_1 in merito alla quantificazione delle somme trasferite si richiamano gli accertamenti effettuati dal CTU Rag. Persona_4 che sono da ritenersi condivisibili, in quanto esenti da vizi logici, complete, esaurienti, prive di ogni considerazione aprioristica e compiutamente motivate, anche nelle risposte alle osservazioni dei CCTTPP.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice, ha accertato che:
le somme trasferite sui conti correnti intestati a
- Persona_1 ammontavano ad euro
363.409,28 e quelle trasferite sul conto corrente intestato a Persona_1 e CP_1
ad euro 107.893,00, per la somma complessiva di euro 471.302,28; le somme percepite da Persona_1 a titolo di compenso per le attività svolte in favore della Cooperativa e di cui alle buste paga prodotte in atti ammontano ad euro 139.659,65;
- la differenza tra le somme trasferite sui conti correnti in uso a Persona_1 e quelle corrisposte a quest'ultimo a titolo di compenso (e, dunque, giustificate sotto il profilo causale)
ammontano ad euro 321.553,85.
Alla luce delle deduzioni di parte attrice e delle risultanze dell'istruttoria espletata, si ritiene che la somma residuale pari ad euro 321.553,85 sia stata indebitamente trasferita da Persona_1 sui suoi conti correnti personali e sul conto corrente cointestato con CP_1
Al riguardo, occorre premettere che l'approvazione del bilancio senza osservazioni non implica l'impossibilità per la cooperativa di recuperare le somme indebitamente percepite dall'allora presidente del consiglio di amministrazione, ben potendo la società venire a conoscenza dell'illeceità
della condotta posta in essere dagli amministratori dopo l'approvazione dei bilanci.
Il convincimento di questo Giudice in merito all'assenza di giustificazione causale dei prelievi trova fondamento nella circostanza che la somma di euro 321.553,85effettuati da Persona_1
non costituisce il corrispettivo per l'attività professionale svolta dal Per_1 in favore della
cooperativa, avendo egli percepito a tal fine l'ulteriore somma di euro 139.659,65, né risulta altrimenti giustificata alla luce dei rapporti tra il Per_1 e la cooperativa.
Sul punto, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU: "il bilancio annuale depositato al registro imprese espone una partita creditoria denominata "anticipazione emolumenti "questa voce che compare nel 2020 è valorizzata al 31.12.2020 in euro 353.381,33, al 31.12.2021 in euro 367.954,24
e al 31.12.2022 in euro 377.169,22. La cifra è compatibile benche' non identica al credito asseritamente vantato nei confronti di Persona_1 (richiamo i bonifici di cui al risposta lettera a) che precede e anche paragrafo 2 della presente relazione) nonche' le cifre riportate nella contabilita' della cooperativa conto dipendenti c/retribuzione che espone euro 461.213,50 (vedi par
04 della presente relazione) quale saldo dei pagamenti al solo Persona_1 (dato estrapolato dal mastrino contabile generale). Detti pagamenti al netto delle buste paga del Persona_1 (euro 139.659,65 vedi par 03 della presente relazione) determinano un importo per differenza di euro
321.553,85 che potrebbe indicare, ad una prima analisi, una cifra residuale carente sotto il profilo documentale. In conclusione potrebbe sussistere un credito della cooperativa di importo elevato nei confronti di anche perché' nella sostanza sono defluiti copiosamente denari dal Persona_1
c/c della Cooperativa a quello del Per_1 e questo è un elemento senz'altro oggettivo e significativo al di la' di questioni contabili e tecniche di un bilancio (che talvolta ha qualche margine di orientamento). Anche volendo ipotizzare l'utilizzo di queste somme, in mano al Per_1 per esigenze o spese o extra costi (o costi commessa necessari per poter lavorare) della cooperativa la cifra, valutato il "giro" della cooperativa, pare eccessiva rispetto alle somme ipoteticamente
"spendibili" per tali motivazioni. In particolare a fronte di un fatturato medio del quadriennio di circa 3,8 milioni si potrebbero stabilire le spese citate in una percentuale dell'1% max del fatturato,
con la conseguenza che potrebbe emergere una cifra di circa 150 mila euro quale di cui del prelievo totale utilizzato non per scopi personali (fatturati: 2022 3,3 mln, 2021 4,5 mln, 2020 3,3 mln e 2019
---- =150 mila circa). Si tratta ovviamente di ipotesi dettate 4,3 mln media 3,8 mln x 1% x4
dall'esperienza pratica legata a quello che, talvolta, accade nelle piccole e medie aziende come quella oggetto di ctu dove proprieta' e amministratori si identificano nelle stesse persone".
Ebbene, dalle condivisibili valutazioni espresse dall'Ausiliario del Giudice emerge che le somme prelevate dal Per_1 dal conto corrente societario risultano eccessive rispetto ad ipotetiche (in quanto non allegate e non provate) spese o costi dallo stesso sostenuti per conto della cooperativa e,
dunque, il trasferimento dell'importo complessivo di euro 321.553,85 sui conti correnti personali del appare privo di giustificazionePer_1 e su quello cointestato tra quest'ultimo e CP_1
causale.
Inoltre, il carattere indebito dei prelievi effettuati da Persona_1 trova conferma anche nelle Testimone_2 (rispetto alla quale, perdichiarazioni rese, all'udienza del 12.01.2024, dalla teste le motivazioni già espresse in precedenza, non sussiste l'incapacità a testimoniare), che, sentita sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha così risposto: Sul cap. 3: "Non credo che tali prelievi fossero stati autorizzati dal consiglio di amministrazione della Pt_1 lo posso dire perché' in occasione delle le riunioni che sono state fatte nella fine del 2021 gli animi dei partecipanti erano piuttosto accesi . Io non partecipavo a tali riunioni ma sentivo dalla mia scrivania ciò che avveniva durante la riunione perché' la stanza del commercialista ove si teneva la riunione era proprio di fronte alla mia scrivania e nonostante la porta fosse chiusa attesa la vicinanza della stessa alla mia postazione io potevo sentire che i partecipanti a queste riunioni urlavano, io sentivo urlare ma non sentivo cosa si dicevano. Io sapevo a grandi linea quale fosse l'argomento trattato in queste riunioni perché'
l'elaborazione delle buste paga e l'inserimento in contabilità dei movimenti deli estratti cinto veniva fatto da anche da me. Mi e' capitato come con tutti i clienti di aver contatti sia con benedetti Per_1 che con alti dipendenti della cooperativa, può succedere se c'e' bisogno che io abbia dei contatti con i clienti dello studio."
Sul cap. 8 "Si e' vero confermo la circostanza perché' io inserivo i dati degli estratti conto
-
nella prima nota del programma che ci veniva sottoposta alla visione del commercialista e quindi io trasferivo f gli importi che vedevo gli estratti conto in questa prima nota del programma, non poso ricordare a distanza di tempo gli importi esatti .. Non ricordo ogni quanto tempo veniva effettuato questo adempimento. Ricordo che vedevo che gli importi bonificati a Persona_1 ed alcuni anche al conto cointestato non coincidevano con gli importi di cui alla busta paga del Persona_1 perché le somme bonificate erano maggiori rispetto alla busta paga".
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato che la somma complessiva di e sul conto correnteeuro 321.553,85, confluita sul conto corrente personale di Persona_1
cointestata tra quest'ultimo e CP_1 è stata indebitamente prelevata dall'allora Presidente del
Consiglio di Amministrazione, con conseguente diritto alla ripetizione in capo alla cooperativa.
Fermo restando quanto sopra, ad avviso di questo Giudice, è infondata e, dunque, deve essere rigettata la domanda avanzata da parte attrice nei confronti di quale cointestataria del contoCP_1 corrente sul quale Persona_1 aveva trasferito le somme di denaro indebitamente prelevate dai conti correnti societari.
Invero, nonostante sia stato accertato il trasferimento della somma sopraindicata sul conto corrente cointestato tra Persona_2 e CP_1 non vi è prova che quest'ultima abbia percepito la somma di cui parte attrice chiede la restituzione (pari al 50% delle somme illegittimamente prelevate da Persona_1 e confluite sul conto corrente cointestato).
È pacifico, infatti, che:
- le operazioni contestate da parte attrice risalgono all'anno 2019 e al primo trimestre dell'anno
2020;
Persona_1 e CP_1 si sono separati nell'anno 2016;
in data 22.10.2020, Persona_1 ha notificato a CP_1 ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la chiusura del conto corrente cointestato è avvenuta in data 09.12.2020.
Ebbene, nonostante CP_1 risultasse co-titolare del conto corrente insieme a Per_1
[...] dal momento che le operazioni contestate da parte attrice sono state effettuate a partire و
dall'anno 2019 e, dunque, successivamente alla separazione dei coniugi, non vi è prova che CP_1
[...] abbia utilizzato in tale periodo il conto corrente cointestato e, dunque, non vi sono evidenze probatorie idonee a dimostrare che CP_1 abbia effettivamente percepito parte delle somme indebitamente prelevate da Persona 1 dai conti correnti societari.
Ad avviso di questo Giudice, l'obbligazione restitutoria grava soltanto su Persona_1 quale autore della condotta illecita e, dunque, in conseguenza del suo decesso, sulle eredi CP_2 e
CP_3 (che hanno accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario), nei confronti delle quali parte attrice ha esteso la domanda restitutoria delle somme confluite sul conto corrente cointestato tra il de cuius e CP_1 avendo rassegnato le seguenti conclusioni “... nel caso in cui venga dimostrata la estraneità di CP_1 alla richiesta di ripetizione della somma di euro
42,155,00, pari alla metà degli importi prelevati negli anni 2019 e 2020 (67.188,00 + 17.122,00 per un totale di euro 84.310,00) da Persona_1 dal conto corrente bancario n. 631530/72, presso
Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Viareggio, Via Garibaldi 20, intestato [...] Parte_1 e trasferiti, a mezzo bonifici, sul conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di
Siena, agenzia di Viareggio, Via Garibaldi 20, cointestato Persona_1 e CP_1
condannare Controparte_2 e CP_3 quali eredi di Persona_ 1 alla restituzione و
in favore della Coop. Sa. Ve. Parte_1 della somma complessiva di euro 84.310,00
Persona_1 dal conto della cooperativa e corrispondente al totale degli importi prelevati da traferiti sul suo conto cointestato negli anni 2019 e 2020 (67.188,00 + 17.122,00), ovvero nella minore o maggiore somma che verrà determinata dalle risultanze processuali, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi legali;
...".
Alla luce delle considerazioni che precedono, Controparte_2 e CP_3 rappresentata dal Curatore speciale Avv. LE BA, devono essere condannate a corrispondere a parte attrice la somma di euro 321.553,85, oltre (trattandosi di debito di valuta) gli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, ferma restando la limitazione dell'obbligazione entro i limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa, avendo le obbligate accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e conseguentemente:
Controparte_2 e CP_3 rappresentata dal Curatore speciale Avv. LE
BA, devono essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, applicando le tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00) con aumento del 30% pre difesa nei confronti di più persone, trattandosi di causa che non ha comportato la disamina di questioni giuridiche di particolare complessità;
Stante il rigetto della domanda formulata da parte attrice nei confronti di CP_1 parte le spese di lite del presente giudizio, attrice deve essere condannata a rifondere a CP_1
che si liquidano come in dispositivo, applicando le tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento tenuto conto della domanda formulata nei confronti della stessa (da euro
26.001,00 a euro 52.000,00), trattandosi di causa che non ha comportato la disamina di questioni giuridiche di particolare complessità.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di Controparte_2 e CP_3
ntro i limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da parte attrice nei confronti di Controparte_2 e CP_3
[...] quali eredi di
,e, per l'effetto, condanna Controparte_2 e CP_3 Persona_1
[...] rappresentata dal Curatore speciale Avv. LE BA, a corrispondere a parte attrice la somma di euro 321.553,85 a titolo di restituzione, oltre interessi come in parte motiva, nei limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa;
2) rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti di CP_1
3) Condanna Controparte_2 e CP_3 rappresentata dal Curatore speciale Avv.
LE BA, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 14597,70 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nei limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa,
4) Condanna parte attrice a rifondere a CP_1 le spese di lite del presente procedimento,
che liquida in euro 3.809,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
5) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di CP_11 CP_3 nei limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa;
Lucca, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4282/2022
promossa da: Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv. Flavio Mercatanti)
ATTRICE
Nei confronti di nata a [...] il [...] CP_1
(Avv. Sonia Tomei)
,nata a [...], il [...] Controparte_2
(Avv. Maria Carla Caprio)
nata a Camaiore (LU) il [...], in [...]. CP_3
LE BA
(Avv. LE BA)
CONVENUTE
avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo- Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
quali eredi di conveniva in giudizio CP_1 in proprio e Controparte_2 e CP_3
chiedendo che quest'ultime venissero condannate a restituire le somme Persona_1
dai conti correnti intestati alla cooperativa, quandoindebitamente prelevate da Persona_1
rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
A fondamento della propria domanda, Parte_1 deduceva che Per_1
[...] deceduto in data 09.06.2022, aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di و
Amministrazione della cooperativa dal 05.02.2008 al 06.06.2022 (a seguito di dimissioni dallo stesso presentate in data 03.02.2022 e ratificate dall'assemblea ordinaria della cooperativa in data
06.06.2022); che da un controllo bancario erano emersi ingenti prelievi, non autorizzati e non unico delegato adgiustificati, dai conti correnti della cooperativa effettuati dal Persona_1
operare su detti conti.
CP_1In particolare, relativamente alla posizione di rappresentava che, nell'anno 2019,
risultava trasferita, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530/72, presso Banca Monte
dei Paschi di Siena, agenzia di Viareggio, intestato a Parte_1 al conto corrente
presso Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Viareggio, cointestato tra Persona_1 e
CP_1 coniuge del Per_1 fino alla sentenza di divorzio n. 482/2021 del Tribunale di Lucca
pubblicata il 14.05.2021, la somma di euro 67.188,00; che, nel primo trimestre 2020, risultava trasferita, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530 / 72, intestato a Parte_1
[...] al conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena, cointestato tra Per_1
[...] e CP_1 la somma di euro 17.122,00; che, dunque, risultava trasferita dal conto Persona_1 e Rossi Milanocorrente intestato alla cooperativa al conto corrente cointestato tra la somma complessiva di euro 84.310,00; che, con raccomandata a/r del 25.08.2022 e e-mail del 12.09.2022, veniva richiesta alla CP_1 quale cointestataria del conto corrente sul quale erano confluite le somme sopraindicate, la restituzione a Coop. Sa. Ve. Parte_1 della somma di euro
42.155,00, pari alla metà degli importi illegittimamente prelevati negli anni 2019 e 2020 (67.188,00
; che
+ 17.122,00) da Persona_1 CP_1 a mezzo del proprio legale, con mail del
13.09.22, rispondeva che nulla era dovuto "avendo definito ogni questione economica con il marito in sede di separazione confermata in sede di divorzio tant'è che, dopo la separazione, si recò
in banca per formalizzare la sua posizione anche sul conto corrente che ci occupa. Infatti, il sig.
ha continuato ad utilizzare il conto cointestato in via del tutto autonoma, provvedendo alla Per_1
chiusura dello stesso solo nel mese di dicembre 2020 senza la partecipazione della mia assistita tale circostanza è ampiamente dimostrabile"; che inoltre, precisava “che le operazioni CP_1
poste in essere dal Per_1 e oggi da Voi contestate, risulterebbero del tutto giustificate essendo comunque acconti su compensi dovuti per la posizione rivestita da quest'ultimo nella società
cooperativa. Circostanza anche questa dimostrabile in via documentale"; che non risultava che la separazione e il divorzio avessero definito le questioni economiche dei coniugi in ordine al conto corrente personale cointestato, così come non risultava possibile che un conto corrente bancario cointestato potesse essere autonomamente chiuso da uno solo dei cointestatari;
che, nel caso in cui venisse dimostrata l'estraneità in fatto ed in diritto di dalla pretesa fatta valere inCP_1
giudizio, tale importo doveva essere restituito dalle eredi di Persona_1
Relativamente alla posizione delle convenute Controparte_2 e CP_3 figlie ed eredi
"parte attrice deduceva che: di Persona_1
nell'anno 2019, risultavano trasferite, a mezzo bonifici:
dal conto corrente bancario n. 631530 / 72, intestato Parte 1 al conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena, cointestato tra Per_1
[...] e CP_1 la somma di euro 67.188,00;
dal conto corrente bancario n. 631530 / 72, intestato Parte_1 al
conto corrente personale di Persona_1 la somma di euro 43.704,00 e dal conto corrente bancario n. 3591946, presso Fineco, agenzia di Viareggio, intestato Parte_1 la somma di euro 24.300,00, per l'importo complessivo di euro 68.004,00 (43.704,00 + 24.300,00), di cui, detratte le buste paga per l'anno
2019 per euro 33.610,00, risultano prelevati senza giustificato motivo euro 34.394,00
(68.004,00 -33.610,00);
nel primo trimestre 2020 risultava trasferita, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n.
al conto corrente presso Banca Monte631530 72, intestato Parte_1
dei Paschi di Siena, cointestato tra Persona_1 e CP_1 la somma di euro
17.122,00;
nel 2020 risultavano trasferite, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530 / 72,
intestato Parte_1 ai conti correnti personali di Persona_1 la
somma euro 177.926, 12 e dal conto corrente bancario n. 1000 / 2609, presso Intesa San Paolo,
agenzia di Viareggio, intestato Parte_1 la somma di euro 49.600,00,
per l'importo complessivo di euro 227.526,12 (177.926,12 + 49.600,00), di cui, detratte le buste paga per l'anno 2020 per euro 29.443,00, risultano prelevati senza giustificato motivo euro 198.083,12 (227.526,12 - 29.443,00);
nel 2021 risultavano trasferite, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530 / 72, intestato Parte_1 ai conti correnti personali di Persona_1 la
[...]somma di euro 59.246,60 e dal conto corrente bancario n. 1000 / 2609, intestato Parte_1 la somma di euro 12.900,00, per l'importo complessivo di euro 72.146,60
(59.246,60 + 12.900,00), di cui, detratte le buste paga per l'anno 2021 per euro 34.937,00,
risultavano prelevati senza giustificato motivo euro 37.209,60 (72.146,60 - 34.937,00);
nel 2022 risultavano trasferiti, a mezzo bonifici, dal conto corrente bancario n. 631530 / 72,
intestato Parte_1 ai conti correnti personali di Persona_1 la
,
somma di euro 9.896,00 e dal conto corrente bancario n. 1000 / 2609, intestato [...]
Parte_1 la somma di euro 5.739,00, per l'importo complessivo di euro 15.635,00 (9.896,00 +5.739,00) e, dunque, essendo dovute buste paga per euro 36.503,72, risultava un credito in favore di di euro 20.868,72 (36.503,72 - 15.635,00).Persona_1
Parte attrice, inoltre, rappresentava che, con raccomandate a/r del 02.09.2022, veniva richiesta a
Controparte_2 e CP_3 la restituzione alla Parte_1 della somma di euro 42.155,00, pari alla metà degli importi illegittimamente prelevati negli anni 2019 e 2020
(67.188,00 17.122,00 per un totale di euro 84.310,00) da Persona_1 dal conto corrente
bancario della cooperativa e trasferiti, a mezzo bonifici, sul suo conto cointestato a Persona_1 e CP_1 nonché la somma di euro 248.818,00 pari agli importi illegittimamente prelevati negli anni 2019, 2020, 2021 (34.394,00 + 198.083.12 + 37.209,60 - 20.868,72) da Persona_1 dai conti correnti bancari della cooperativa e confluiti nei suoi conti correnti personali;
che le eredi di a mezzo del proprio legale, con mail del 30.09.22, rispondevano riservandosi Persona_1
"ogni diritto ed azione in merito alle pretese della società".
Rappresentava, infine, che Parte_1 a mezzo dei componenti del consiglio di amministrazione, aveva chiesto più volte chiarimenti a Persona_1 il quale si era rifiutato di rispondere, così come non si era presentato alle richieste di chiarimenti e confronto con i consiglieri in sede di assemblee ordinarie della cooperativa del 23.02.2022, 11.05.22 e del 06.06.2022.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2 nella sua qualità di erede di Per_1
[...] contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. "
Persona_1 ed eredi dello stesso In particolare, deduceva che, in data 09.06.2022, era deceduto erano le due figlie CP_3 nata a [...] il [...], ed CP_2 nata a Pietrasanta il 04.08.1998;
Controparte_2 e CP_1 quest'ultima in nome e per conto della minore [...] che avevano accettato con beneficio di inventario l'eredità di Persona_1 ; che la CP_3
redazione dell'inventario era ancora in corso e tale procedura, obbligatoria per la minore CP_3 si era resa necessaria per ricostruire l'asse ereditario e tutelare i diritti successori di entrambi gli eredi;
che parte attrice aveva posto a sostegno della propria pretesa i bonifici bancari effettuati dal Per_2 [...] dai conti della Parte_1 verso i suoi conti personali negli anni 2019,
2020 e 2021, senza nulla dire se tali prelievi fossero o meno giustificati dai rapporti in essere tra la società ed il. Per_1 (poteva trattarsi di prelievi legittimi per pagamento emolumenti, ovvero rimborsi di anticipazioni fatte dall'amministrato alla società, ecc.) e, pertanto, senza fornire dimostrazione alcuna di una condotta indebita;
che i prelievi effettuati dal Per_1 non erano mai
stati oggetto di contestazione da parte del consiglio di amministrazione, nonché dai soci della cooperativa;
che, a conferma di ciò, nei bilanci di esercizio, regolarmente approvati e depositata, non vi era traccia dei crediti vantati dalla cooperativa verso Persona_2 crediti che sarebbero
,
inevitabilmente maturati se i prelievi fossero avvenuti in assenza di rapporti sottostanti;
che i bilanci venivano predisposti dall'organo amministrativo e successivamentedi Parte 1
venivano approvati dall'assemblea dei soci;
che l'organo amministrativo, al tempo dei fatti per cui è
causa, era composto dal Presidente Persona_1 dal vicepresidente Controparte_4 e dai
Controparte_5 e Controparte_6 ; che, inoltre, il professionista incaricato era il dottore consiglieri commercialista Persona_3 oggi vicepresidente;
che i soci della cooperativa, nonché il professionista incaricato, avevano tra loro stretti legami di amicizia e/o di parentela ed erano praticamente gli stessi da sempre;
che, infatti, Controparte_4 era il fratello del de cuius e Per_3
[...] era cugino del de cuius;
che i soggetti che chiedevano la restituzione erano i medesimi che,
come membri del consiglio di amministrazione e come professionista incaricato, oltre ad essere a conoscenza della gestione di Persona_1 avevano predisposto la bozza dei bilanci d'esercizio
,
e avevano approvato i bilanci nei vari anni, senza mai sollevare alcuna obiezione o evidenziando errori contabili o ammanchi;
che, prima del decesso del Per_1 nessuna azione era stata promossa nei confronti dello stesso, tant'è che le sue dimissioni per motivi personali, formalizzate in data
02.03.2022, erano state ratificate solo il giorno 06.06.2022; che il bilancio relativo all'anno 2021, alla cui preparazione ed approvazione non aveva partecipato il de cuius non essendo più in vita, veniva predisposto da un consiglio di amministrazione di cui faceva parte anche un dottore commercialista senza che in esso venisse evidenziato alcunché in merito all'ipotesi distrattivaPersona_3 paventata da parte attrice;
che, se fossero esistite ipotesi distrattive perpetrate negli anni precedenti,
in tale bilancio, alla cui redazione non aveva partecipato il de cuius, avrebbero dovuto essere regolarizzate tali criticità, iscrivendo un credito verso il precedente amministratore ed un correlativo fondo rischi, dando notizia dell'indebita appropriazione nella nota integrativa;
che, invece,
nell'ultimo bilancio approvato e depositato, non vi era alcuna traccia di un credito pari ad euro
353.996,72 vantato nei confronti dell'ex presidente, nonostante tale bilancio fosse stato predisposto da un consiglio di amministrazione che annoverava al suo interno la presenza di un dottore commercialista, che, quale figura particolarmente qualificata, avrebbe dovuto evidenziare eventuali situazioni di distrazione o anomalie, che, nel caso di specie, ammontavano asseritamente ad euro
353.996,00; che, nei bilanci di esercizio relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, regolarmente approvati dai soci, non si rinvenivano voci di credito pari ai prelievi asseritamente indebiti effettuati da
Persona_1
Rappresentava, infine, che dalla somma di euro 353.996, 12, richiesta da parte attrice, doveva essere ulteriormente detratto l'importo di euro 20.868,72, essendo questo un credito del de cuius maturato nell'anno 2022 e, quindi, la somma complessiva effettivamente richiesta nell'atto di citazione era pari ad euro 333.127,40.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
CP_3 rappresentata dal curatore speciale Avv.Si costituiva ritualmente in giudizio
LE BA, che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, oltre a richiamare le difese svolte da Controparte_2 deduceva che appariva evidente la responsabilità di tutti i soci, individualmente chiamati o a vario titolo incaricati, del vicepresidente, dei consiglieri e dell'assemblea dei soci, che non avevano vigilato sull'attività svolta dall'allora presidente del consiglio di amministrazione Persona_1 che, infatti, appariva ben 114 bonifici, in inverosimile che fossero stati operati sui conti correnti intestati alla Parte_2
un arco di tempo di ben 4 anni, per il considerevole importo di € 353.996,72, senza destare in nessuno dei soci alcun sospetto;
che i prelievi non erano mai stati contestati, perché i documenti da n. 21 a n. 23, depositati da parte attrice, riportavano soltanto, ai punti 1) dell'ordine del giorno, una generica voce di confronto sulla “..situazione patrimoniale/finanziaria della società.”, senza specificare altro e, dunque, non vi era prova di alcuna condotta indebita.
Rappresentava, inoltre, che nei bilanci d'esercizio regolarmente approvati non vi era traccia dei crediti richiamando sul punto quanto dedotto nellavantati dalla cooperativa verso Persona_1
comparsa di costituzione e risposta di Controparte_2
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio CP_1 che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
In particolare, oltre a richiamare le difese svolte dalle altre convenute, deduceva che era onere di parte attrice dare prova della pretesa creditoria azionata in giudizio;
che nei relativi bilanci di esercizio
2019-2020-2021 non vi era traccia di un credito vantato dalla Coop. SA.VE. soc. coop. a r.
1. nei confronti del presidente dimissionario che parte attrice nulla aveva dedotto inPersona_1
merito alla giustificazione causale dei prelievi effettuati da Persona_1 e, in particolare, se tali trasferimenti di denaro fossero giustificati dai rapporti in essere tra la cooperativa e l'allora presidente del consiglio di amministrazione e, dunque, parte attrice non aveva fornito la prova della condotta indebita posta in essere dallo stesso.
Contestava, inoltre, la fondatezza della pretesa creditoria formulata da parte attrice nei propri confronti, rilevando che sin dalla separazione personale dei coniugi, avvenuta nel 2016, erano stati definiti tutti i rapporti di ordine economico;
che CP_1 due giorni prima dell'udienza presidenziale per la separazione e, precisamente, il 09.03.2016, si era recata presso la banca [...]
CP_7 agenzia di Viareggio, per trasferire dal conto cointestato con il Per_1 la somma concordata
con il medesimo di euro 15.000,00 sul nuovo conto corrente acceso presso la BPM S.p.a. a
-
Viareggio, con l'intesa di procedere poi alla chiusura del conto;
che, stante il tergiversare del Per_1 nei primi mesi del 2017 si era nuovamente recata presso la filiale del Controparte_8
[...] e aveva chiesto di poter definire la sua posizione con la predetta banca, atteso che dal giorno 10.03.2016 non aveva più utilizzato il conto cointestato;
che aveva firmato dei moduli per la
CP_9 che ilchiusura del conto corrente e l'operazione era avvenuta alla presenza di
Per_1 circa tre anni dopo, nel 2020, aveva chiuso il conto corrente cointestato senza la presenza della ex moglie;
che il Per_1 dal terzo trimestre 2016, aveva cambiato l'indirizzo di invio degli estratti conti, trasferendolo alla sua nuova residenza e/o domicilio sita in Viareggio, via Di
Montramito n.287 e, inoltre, ogni singola operazione, non solo quelle di cui parte attrice chiedeva la ripetizione dell'indebito, era stata posta in essere dal sig. Per_1 I che ha aveva il conto come suo
personale; che nessuna operazione era stata mai tempestivamente contestata al Per_1 né tanto
CP_1 negli anni passati;
che, inoltre, la “formale cointestazione" del conto corrente meno a con l'ex moglie avrebbe dovuto indurre i soci, a conoscenza dei rapporti tesi tra i coniugi, ad un ma anche con CP_1 che, pertanto, alla luce confronto tempestivo non solo con il Per_1
delle circostanze sopraindicate, CP_1 era estranea ai fatti per cui è causa.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU contabile.
Con ordinanza del 29.04.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_3 è fondataLa domanda formulata da parte attrice nei confronti di Controparte_2 e
e, dunque, è meritevole di accoglimento, mentre deve essere rigettata la domanda proposta da parte attrice nei confronti di CP_1 per le ragioni di seguito precisate.
Dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze dell'istruttoria espletata sono emersi numerosi prelievi indebitamente effettuati da , quando rivestiva la carica di Presidente del Persona_1
Consiglio di Amministrazione di dai conti correnti intestati a quest'ultima. Parte_1
In particolare, nell'atto di citazione, Parte_1 ha dedotto che Persona_1
unico delegato ad operare sui conti correnti intestati alla cooperativa, aveva effettuato numerosi prelievi, non autorizzati e non giustificati, trasferendo le somme prelevate su conti correnti personali, nonché sul conto corrente cointestato tra lo stesso e CP_1 producendo copiosa documentazione a sostegno di tale prospettazione (v. doc. 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16 atto di citazione).
Dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice, risultano numerosi bonifici effettuati dai 66conti correnti della cooperativa taluni in favore di " Persona_1 "ed altri in favore di Per_1
[...] و CP_10
Tale circostanza, inoltre, è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 12.01.2024 da Testimone_1 (commercialista) e Testimone_2 (ragioniera), che si sono occupati della contabilità della cooperativa e rispetto ai quali non sussiste alcun dubbio in merito alla loro capacità a testimoniare, non rivestendo la qualità di soci della cooperativa, né di amministratori della stessa e, dunque, trattandosi di soggetti non aventi interesse nella presente causa.
Nelle comparse di costituzione e risposta, nonché nelle memorie ex art. 183 c.p.c., depositate dalle parti convenute, quest'ultime non hanno negato che, tramite i bonifici contestati da parte attrice, le somme di denaro in questione siano state trasferite dal conto corrente della cooperativa al conto corrente personale di Persona_1 e al conto cointestato tra quest'ultimo e CP_1
Le parti convenute, piuttosto, hanno eccepito che controparte non aveva dedotto se i prelievi contestati fossero giustificabili alla luce dei rapporti intercorrenti tra la cooperativa e Per_1
[...] (potendosi trattare di prelievi legittimi per pagamento emolumenti, ovvero rimborsi di anticipazioni fatte dall'amministratore alla società ecc.) e, dunque, non poteva ritenersi provato da parte attrice il carattere indebito dei trasferimenti di denaro oggetto di contestazione. non eranoLe convenute, inoltre, hanno rilevato che le operazioni contabili effettuate dal Per_1
mai state contestate allo stesso da parte del consiglio di amministrazione e dai soci della cooperativa e che nei bilanci di esercizio, regolarmente approvati e depositati, non vi era traccia di crediti vantati dalla cooperativa verso il Per_1 dovendosi, dunque, considerare tali prelievi come legittimi.
Ebbene, non avendo le parti convenute tempestivamente contestato quanto ex adverso dedotto in merito al trasferimento delle somme di denaro in esame sul conto corrente personale di Per_1 [...] e su quello cointestato tra quest'ultimo e CP_1 tale circostanza deve ritenersi
pacifica ex art. 115 c.p.c.
Deve, pertanto, considerarsi tardiva la contestazione, sollevata prima dal CTP delle convenute e poi da quest'ultime per la prima volta nelle comparse conclusionali, secondo cui parte attrice non aveva provato l'accredito delle somme in questione sui conti correnti personali di Persona_1 e su
quello cointestato tra quest'ultimo e CP_1 non avendo prodotto le contabili dei bonifici effettuati e, dunque, non potendosi risalire al titolare del conto corrente sul quale erano state accreditate le somme di cui ai bonifici in contestazione.
Oltre a risultare tardiva, tale contestazione appare smentita dal tenore dell'e-mail inoltrata dal legale di CP_1 alla cooperativa (doc. 8 atto di citazione), da cui risulta che "per mero scrupolo difensivo, si fa altresì presente che le operazioni poste in essere dal Per_1 e oggi da Voi
contestate, risulterebbero del tutto giustificate essendo comunque acconti su compensi dovuti per la posizione rivestita da quest'ultimo nella società cooperativa. Circostanza anche questa dimostrabile in via documentale".
Ebbene, tale dichiarazione costituisce una chiara ammissione del trasferimento di denaro dai conti correnti societari al conto corrente cointestato tra Persona_1 e CP_1
Accertato il trasferimento delle somme di denaro dai conti correnti della cooperativa a quelli nella disponibilità del Per_1 in merito alla quantificazione delle somme trasferite si richiamano gli accertamenti effettuati dal CTU Rag. Persona_4 che sono da ritenersi condivisibili, in quanto esenti da vizi logici, complete, esaurienti, prive di ogni considerazione aprioristica e compiutamente motivate, anche nelle risposte alle osservazioni dei CCTTPP.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice, ha accertato che:
le somme trasferite sui conti correnti intestati a
- Persona_1 ammontavano ad euro
363.409,28 e quelle trasferite sul conto corrente intestato a Persona_1 e CP_1
ad euro 107.893,00, per la somma complessiva di euro 471.302,28; le somme percepite da Persona_1 a titolo di compenso per le attività svolte in favore della Cooperativa e di cui alle buste paga prodotte in atti ammontano ad euro 139.659,65;
- la differenza tra le somme trasferite sui conti correnti in uso a Persona_1 e quelle corrisposte a quest'ultimo a titolo di compenso (e, dunque, giustificate sotto il profilo causale)
ammontano ad euro 321.553,85.
Alla luce delle deduzioni di parte attrice e delle risultanze dell'istruttoria espletata, si ritiene che la somma residuale pari ad euro 321.553,85 sia stata indebitamente trasferita da Persona_1 sui suoi conti correnti personali e sul conto corrente cointestato con CP_1
Al riguardo, occorre premettere che l'approvazione del bilancio senza osservazioni non implica l'impossibilità per la cooperativa di recuperare le somme indebitamente percepite dall'allora presidente del consiglio di amministrazione, ben potendo la società venire a conoscenza dell'illeceità
della condotta posta in essere dagli amministratori dopo l'approvazione dei bilanci.
Il convincimento di questo Giudice in merito all'assenza di giustificazione causale dei prelievi trova fondamento nella circostanza che la somma di euro 321.553,85effettuati da Persona_1
non costituisce il corrispettivo per l'attività professionale svolta dal Per_1 in favore della
cooperativa, avendo egli percepito a tal fine l'ulteriore somma di euro 139.659,65, né risulta altrimenti giustificata alla luce dei rapporti tra il Per_1 e la cooperativa.
Sul punto, si richiamano le valutazioni espresse dal CTU: "il bilancio annuale depositato al registro imprese espone una partita creditoria denominata "anticipazione emolumenti "questa voce che compare nel 2020 è valorizzata al 31.12.2020 in euro 353.381,33, al 31.12.2021 in euro 367.954,24
e al 31.12.2022 in euro 377.169,22. La cifra è compatibile benche' non identica al credito asseritamente vantato nei confronti di Persona_1 (richiamo i bonifici di cui al risposta lettera a) che precede e anche paragrafo 2 della presente relazione) nonche' le cifre riportate nella contabilita' della cooperativa conto dipendenti c/retribuzione che espone euro 461.213,50 (vedi par
04 della presente relazione) quale saldo dei pagamenti al solo Persona_1 (dato estrapolato dal mastrino contabile generale). Detti pagamenti al netto delle buste paga del Persona_1 (euro 139.659,65 vedi par 03 della presente relazione) determinano un importo per differenza di euro
321.553,85 che potrebbe indicare, ad una prima analisi, una cifra residuale carente sotto il profilo documentale. In conclusione potrebbe sussistere un credito della cooperativa di importo elevato nei confronti di anche perché' nella sostanza sono defluiti copiosamente denari dal Persona_1
c/c della Cooperativa a quello del Per_1 e questo è un elemento senz'altro oggettivo e significativo al di la' di questioni contabili e tecniche di un bilancio (che talvolta ha qualche margine di orientamento). Anche volendo ipotizzare l'utilizzo di queste somme, in mano al Per_1 per esigenze o spese o extra costi (o costi commessa necessari per poter lavorare) della cooperativa la cifra, valutato il "giro" della cooperativa, pare eccessiva rispetto alle somme ipoteticamente
"spendibili" per tali motivazioni. In particolare a fronte di un fatturato medio del quadriennio di circa 3,8 milioni si potrebbero stabilire le spese citate in una percentuale dell'1% max del fatturato,
con la conseguenza che potrebbe emergere una cifra di circa 150 mila euro quale di cui del prelievo totale utilizzato non per scopi personali (fatturati: 2022 3,3 mln, 2021 4,5 mln, 2020 3,3 mln e 2019
---- =150 mila circa). Si tratta ovviamente di ipotesi dettate 4,3 mln media 3,8 mln x 1% x4
dall'esperienza pratica legata a quello che, talvolta, accade nelle piccole e medie aziende come quella oggetto di ctu dove proprieta' e amministratori si identificano nelle stesse persone".
Ebbene, dalle condivisibili valutazioni espresse dall'Ausiliario del Giudice emerge che le somme prelevate dal Per_1 dal conto corrente societario risultano eccessive rispetto ad ipotetiche (in quanto non allegate e non provate) spese o costi dallo stesso sostenuti per conto della cooperativa e,
dunque, il trasferimento dell'importo complessivo di euro 321.553,85 sui conti correnti personali del appare privo di giustificazionePer_1 e su quello cointestato tra quest'ultimo e CP_1
causale.
Inoltre, il carattere indebito dei prelievi effettuati da Persona_1 trova conferma anche nelle Testimone_2 (rispetto alla quale, perdichiarazioni rese, all'udienza del 12.01.2024, dalla teste le motivazioni già espresse in precedenza, non sussiste l'incapacità a testimoniare), che, sentita sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice, ha così risposto: Sul cap. 3: "Non credo che tali prelievi fossero stati autorizzati dal consiglio di amministrazione della Pt_1 lo posso dire perché' in occasione delle le riunioni che sono state fatte nella fine del 2021 gli animi dei partecipanti erano piuttosto accesi . Io non partecipavo a tali riunioni ma sentivo dalla mia scrivania ciò che avveniva durante la riunione perché' la stanza del commercialista ove si teneva la riunione era proprio di fronte alla mia scrivania e nonostante la porta fosse chiusa attesa la vicinanza della stessa alla mia postazione io potevo sentire che i partecipanti a queste riunioni urlavano, io sentivo urlare ma non sentivo cosa si dicevano. Io sapevo a grandi linea quale fosse l'argomento trattato in queste riunioni perché'
l'elaborazione delle buste paga e l'inserimento in contabilità dei movimenti deli estratti cinto veniva fatto da anche da me. Mi e' capitato come con tutti i clienti di aver contatti sia con benedetti Per_1 che con alti dipendenti della cooperativa, può succedere se c'e' bisogno che io abbia dei contatti con i clienti dello studio."
Sul cap. 8 "Si e' vero confermo la circostanza perché' io inserivo i dati degli estratti conto
-
nella prima nota del programma che ci veniva sottoposta alla visione del commercialista e quindi io trasferivo f gli importi che vedevo gli estratti conto in questa prima nota del programma, non poso ricordare a distanza di tempo gli importi esatti .. Non ricordo ogni quanto tempo veniva effettuato questo adempimento. Ricordo che vedevo che gli importi bonificati a Persona_1 ed alcuni anche al conto cointestato non coincidevano con gli importi di cui alla busta paga del Persona_1 perché le somme bonificate erano maggiori rispetto alla busta paga".
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato che la somma complessiva di e sul conto correnteeuro 321.553,85, confluita sul conto corrente personale di Persona_1
cointestata tra quest'ultimo e CP_1 è stata indebitamente prelevata dall'allora Presidente del
Consiglio di Amministrazione, con conseguente diritto alla ripetizione in capo alla cooperativa.
Fermo restando quanto sopra, ad avviso di questo Giudice, è infondata e, dunque, deve essere rigettata la domanda avanzata da parte attrice nei confronti di quale cointestataria del contoCP_1 corrente sul quale Persona_1 aveva trasferito le somme di denaro indebitamente prelevate dai conti correnti societari.
Invero, nonostante sia stato accertato il trasferimento della somma sopraindicata sul conto corrente cointestato tra Persona_2 e CP_1 non vi è prova che quest'ultima abbia percepito la somma di cui parte attrice chiede la restituzione (pari al 50% delle somme illegittimamente prelevate da Persona_1 e confluite sul conto corrente cointestato).
È pacifico, infatti, che:
- le operazioni contestate da parte attrice risalgono all'anno 2019 e al primo trimestre dell'anno
2020;
Persona_1 e CP_1 si sono separati nell'anno 2016;
in data 22.10.2020, Persona_1 ha notificato a CP_1 ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la chiusura del conto corrente cointestato è avvenuta in data 09.12.2020.
Ebbene, nonostante CP_1 risultasse co-titolare del conto corrente insieme a Per_1
[...] dal momento che le operazioni contestate da parte attrice sono state effettuate a partire و
dall'anno 2019 e, dunque, successivamente alla separazione dei coniugi, non vi è prova che CP_1
[...] abbia utilizzato in tale periodo il conto corrente cointestato e, dunque, non vi sono evidenze probatorie idonee a dimostrare che CP_1 abbia effettivamente percepito parte delle somme indebitamente prelevate da Persona 1 dai conti correnti societari.
Ad avviso di questo Giudice, l'obbligazione restitutoria grava soltanto su Persona_1 quale autore della condotta illecita e, dunque, in conseguenza del suo decesso, sulle eredi CP_2 e
CP_3 (che hanno accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario), nei confronti delle quali parte attrice ha esteso la domanda restitutoria delle somme confluite sul conto corrente cointestato tra il de cuius e CP_1 avendo rassegnato le seguenti conclusioni “... nel caso in cui venga dimostrata la estraneità di CP_1 alla richiesta di ripetizione della somma di euro
42,155,00, pari alla metà degli importi prelevati negli anni 2019 e 2020 (67.188,00 + 17.122,00 per un totale di euro 84.310,00) da Persona_1 dal conto corrente bancario n. 631530/72, presso
Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Viareggio, Via Garibaldi 20, intestato [...] Parte_1 e trasferiti, a mezzo bonifici, sul conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di
Siena, agenzia di Viareggio, Via Garibaldi 20, cointestato Persona_1 e CP_1
condannare Controparte_2 e CP_3 quali eredi di Persona_ 1 alla restituzione و
in favore della Coop. Sa. Ve. Parte_1 della somma complessiva di euro 84.310,00
Persona_1 dal conto della cooperativa e corrispondente al totale degli importi prelevati da traferiti sul suo conto cointestato negli anni 2019 e 2020 (67.188,00 + 17.122,00), ovvero nella minore o maggiore somma che verrà determinata dalle risultanze processuali, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi legali;
...".
Alla luce delle considerazioni che precedono, Controparte_2 e CP_3 rappresentata dal Curatore speciale Avv. LE BA, devono essere condannate a corrispondere a parte attrice la somma di euro 321.553,85, oltre (trattandosi di debito di valuta) gli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo, ferma restando la limitazione dell'obbligazione entro i limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa, avendo le obbligate accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza e conseguentemente:
Controparte_2 e CP_3 rappresentata dal Curatore speciale Avv. LE
BA, devono essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, applicando le tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00) con aumento del 30% pre difesa nei confronti di più persone, trattandosi di causa che non ha comportato la disamina di questioni giuridiche di particolare complessità;
Stante il rigetto della domanda formulata da parte attrice nei confronti di CP_1 parte le spese di lite del presente giudizio, attrice deve essere condannata a rifondere a CP_1
che si liquidano come in dispositivo, applicando le tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento tenuto conto della domanda formulata nei confronti della stessa (da euro
26.001,00 a euro 52.000,00), trattandosi di causa che non ha comportato la disamina di questioni giuridiche di particolare complessità.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di Controparte_2 e CP_3
ntro i limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da parte attrice nei confronti di Controparte_2 e CP_3
[...] quali eredi di
,e, per l'effetto, condanna Controparte_2 e CP_3 Persona_1
[...] rappresentata dal Curatore speciale Avv. LE BA, a corrispondere a parte attrice la somma di euro 321.553,85 a titolo di restituzione, oltre interessi come in parte motiva, nei limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa;
2) rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti di CP_1
3) Condanna Controparte_2 e CP_3 rappresentata dal Curatore speciale Avv.
LE BA, a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente procedimento, che liquida in euro 14597,70 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nei limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa,
4) Condanna parte attrice a rifondere a CP_1 le spese di lite del presente procedimento,
che liquida in euro 3.809,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
5) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di CP_11 CP_3 nei limiti dell'attivo ereditario pervenuto loro a titolo di successione mortis causa;
Lucca, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli