Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01982/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2025, proposto dal sig. OR GR, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Mastrandrea e Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Violante e Adriano Giallauria dell’avvocatura civica, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
Co.Me.Ma. S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento a) della nota prot. 925 del 10.01.2025 con cui il Comune di Angri ha comunicato l’esito delle verifiche ex art. 27 D.P.R. 380/2001 disposte sull’immobile di proprietà della Co.Me.Ma s.r.l. a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 10185/2024; b) della relazione tecnica relativa al sopralluogo effettuato il 9 gennaio 2025, assunta al prot. n. 859 del 10 gennaio 2025; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, cognito e non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. GR è proprietario di un immobile sito in Angri, al foglio 1, p.lla 1267, sub 3-4-5. Riferisce il ricorrente che dopo aver scoperto nel 2022 la presenza sul fondo limitrofo al proprio di un immobile (f.llo 1, p.lla 1681, sub 1 e sub 2, intestato alla Co.Me.Ma. s.r.l.) si era rivolto al Comune per chiedere notizie in ordine ai titoli a fondamento della realizzazione del manufatto.
La necessità di conoscere gli atti del procedimento autorizzatorio veniva giustificata dall’interessato in ragione del fatto che la realizzazione di detto immobile aveva causato l’interruzione di un canale di irrigazione situato nelle vicinanze, che durante i periodi di pioggia avrebbe cagionato (e tuttora causerebbe) l’allagamento delle aree circostanti, tra cui anche dei terreni di proprietà dello stesso GR.
Segnatamente l’interessato aveva riferito di avere “contezza che la soc. Co.Me.Ma. S.r.l., all’atto della richiesta del permesso di costruire, ometteva di rappresentare, nei grafici di progetto, la presenza del canale di irrigazione sopra menzionato, nonché l’esistenza dei numerosi pozzi esistenti sul lotto da edificare. In tal modo fuorviando l’amministrazione nell’esame dell’ammissibilità dell’intervento edilizio richiesto; e) in data 7 luglio 2023, l’odierno ricorrente - riscontrato che la richiedente il permesso di costruire prot. 3424 del 12 maggio 2016, Co.Me.Ma. s.r.l., non aveva “rappresentato, nei grafici di progetto, la presenza né del canale di irrigazione sopra menzionato, né dei numerosi pozzi esistenti sul lotto da edificare, in tal modo fuorviando l'amministrazione nell'esame dell'ammissibilità dell'intervento edilizio richiesto”.
2. In base a detti presupposti il GR aveva quindi chiesto al Comune di adottare gli opportuni provvedimenti repressivi e sanzionatori correlati al potere di vigilanza edilizia di cui all’art. 27 TUED. In particolare aveva sottolineato che la difformità delle rappresentazioni grafiche a supporto del permesso di costruire avrebbe integrato ex sé un elemento sufficiente a disporre l’annullamento d’ufficio del titolo abilitativo edilizio.
In assenza di riscontro da parte del Comune il GR aveva quindi adito questo Tribunale con ricorso avverso il silenzio; essendo stato respinto il gravame aveva allora proposto ricorso in Consiglio di Stato, che con la sentenza n.10185/2024 aveva riformato la decisione di prime cure.
2.1 Nel merito dell’istanza il Consiglio di Stato aveva tra l’altro osservato che “13.Nel caso di specie, a fronte dell’esposto del privato l’amministrazione era (ed è) tenuta a svolgere le dovute verifiche trattandosi di esercitare poteri, non già di autotutela decisoria - ovvero avente ad oggetto la legittimità o meno di un provvedimento di primo grado - bensì, strumentali al controllo e alla vigilanza del territorio, come imposti dall’art. 27 del d.p.r. n. 380 del 2001”. Di conseguenza “ 15.Nel caso di specie, a prescindere dalla fondatezza e o meno dei rilievi di parte appellante in punto di erronea, incompleta o falsa rappresentazione dei grafici (circostanze che il Comune andrà ad accertare in piena autonomia e responsabilità), emerge l’inerzia del Comune rispetto all’esercizio doveroso, nell’an, dei poteri ex art. 27 del d.p.r. n. 380 del 2001”.
3. A seguito della sentenza il Comune, dietro inoltro di nuova sollecitazione del privato, ha allora effettuato un sopralluogo sui luoghi di causa; all’esito ha redatto la nota oggi impugnata con la quale ha confermato l’esistenza di un manufatto industriale che, tuttavia, ha ritenuto essere legittimamente realizzato in virtù del permesso di costruire n. 3424/2016; nel contempo ha negato la presenza di “canali nel lotto industriale”.
4. Il GR, a questo punto, ha impugnato l’atto comunale con l’attuale gravame, affidato a tre motivi così rubricati : “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.p.r. 380/2001 e degli artt. 97 cost., 1, 2, 3 e 6 della l. 241/1990; incompetenza; II. Eccesso di potere per insufficienza e difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.p.r. 380/2001 e degli artt. 97 cost., 1, 2, 3 e 6 della l. 241/1990 -violazione dell’art. 21 septies l. 241/1990; III. Violazione del principio di buon andamento e ragionevolezza; eccesso di potere per insufficienza e difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.p.r. 380/2001 e degli artt. 97 cost., 1, 2, 3 e 6 della l. 241/1990” .
4.1 Il Comune si è costituito in giudizio difendendo la legittimità del provvedimento impugnato e sostenendo, comunque, l’intangibilità del titolo. In particolare la difesa civica nel proprio scritto difensivo si è diffusa sulla disciplina normativa riguardante la realizzazione di corpi idrici, ribadendo che in tal caso non fossero stati realizzati in assenza di autorizzazione.
Non si è invece costituita in giudizio la controinteressata, nonostante la regolare notifica ricevuta.
5. Il ricorso è fondato sotto il dirimente e lamentato profilo dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria tecnica adeguata. Difatti, come evidenziato, in particolare, al terzo motivo, a fronte dell’istanza del privato doviziosamente articolata e munita di una relazione tecnica specifica, il Comune aveva risposto - in esecuzione della sentenza n.10185/2024 del Consiglio di Stato - con la nota impugnata, nella quale si era limitato a dare atto di un avvenuto sopralluogo dal quale non era emersa la presenza di opere abusivamente realizzate e segnatamente di “ canali nel lotto industriale ”.
Tuttavia l’oggetto specifico dell’istanza del privato era se vi fosse o meno un canale di irrigazione tra le opere autorizzate, avendone rilevato la presenza nella consulenza tecnica allegata già in sede procedimentale; ma su questo specifico elemento il Comune non ha fornito alcun riscontro nel provvedimento, men che meno dimostrando di aver svolto un’istruttoria adeguata rispetto alla circostanziata perizia, invece, presentata dall’interessato. Tantomeno si è occupato di verificare l’effettivo nesso eziologico tra la tipologia di canale eventualmente autorizzato e realizzato e le lamentate criticità individuate dal ricorrente e approfonditamente descritte nell’elaborato peritale depositato in atti.
6. Non giova alla tesi comunale quanto osservato nella memoria difensiva, peraltro tardiva, nella quale l’Ente ha richiamato la disciplina normativa in tema di “corpi idrici” . Difatti è ben noto che la difesa processuale non può integrare con motivazione postuma le carenze dell’attività di competenza dell’amministrazione attiva che, nel caso in esame, è risultata deficitaria proprio con riferimento all’elemento centrale su cui si chiedeva l’istruttoria comunale e costituito dalla verifica dell’esistenza e della legittima realizzazione di un canale di irrigazione.
6.1 Il tema della motivazione postuma conduce poi a ritenere ugualmente irrilevanti le considerazioni contenute nella nota istruttoria prot. n. 36002/2025 (anch’essa tardiva). Rispetto ad esse, richiamato quanto già osservato con riguardo ai contenuti della difesa in giudizio, va soggiunto, inoltre, che nemmeno rilevano, nella specifica situazione data, le considerazioni riguardanti la tardività dell’istanza presentata dal privato rispetto alla decadenza dall’esercizio del potere di annullamento in autotutela.
6.1.1. Il Collegio, in proposito, al di là che anche in tal caso si tratterebbe di una motivazione postuma, non reputa di dover prendere posizione in questa occasione sul corretto equilibrio tra esercizio del potere di vigilanza (art. 27 TUED) e scadenza del termine per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela (art. 21 nonies L. n. 241/1990). Difatti, quale che fosse l’avviso che s’intendesse esprimere in via generale sull’argomento esso non rileverebbe nella vicenda odierna, tenendo conto del giudicato amministrativo in forza del quale l’Amministrazione avrebbe dovuto, hic et nunc, svolgere un’effettiva istruttoria per riscontrare l’istanza del privato. Ciò che, quantomeno rispetto ai contenuti dell’atto impugnato, non è avvenuto.
Difatti, in quest’ultimo, come lamentato dal ricorrente, il Comune si è limitato a rilevare l’assenza di canali di irrigazione nel lotto industriale. Circostanza che, oltre a essere sostanzialmente smentita dall’articolata e già richiamata perizia di parte avrebbe, al più, potuto essere rilevata all’esito di un’istruttoria effettiva e compiuta.
7. Tanto basta al Collegio per accogliere il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato sotto il rilevato profilo dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Nel conformarsi alla presente decisione il Comune dovrà dunque svolgere un’effettiva istruttoria e solo all’esito, confermare le proprie determinazioni ovvero modificarle.
8. La peculiarità della vicenda conduce, in ogni caso, a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO