Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2023, proposto da
TA ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 5927/2023 del 22.12.2023 del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa LA FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta la ricorrente che con la sentenza n. 5927/2022 del 22.12.2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, il Giudice del Lavoro, così statuiva:<< -accerta il diritto della ricorrente, assunta con contratti a tempo determinato, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo determinato dai CCNL succedutisi nel tempo; -condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 18.478,56 a titolo di differenze retributive spettanti alla ricorrente al lordo delle ritenute di legge, in ragione del riconoscimento dell’anzianità di servizio, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi dell’art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 dalle singole scadenze fino al saldo; […] >> .
La sentenza rimaneva ineseguita e veniva proposto giudizio di ottemperanza innanzi al TAR Campania che lo accoglieva con la sentenza n. 980/2024 pubblicata in data 09.02.2024 e contestualmente nominava quale commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione con facoltà di delega . Con la sentenza di ottemperanza il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato a corrispondere a parte ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
A seguito della notifica di tale sentenza avvenuta in data 09.02.2024, stante il perdurare dell’inadempienza dell’Amministrazione resistente, veniva proposta, in data 11.04.2024, istanza di nomina del Commissario ad Acta al Ministero dell’Istruzione - Risorse Umane e Finanziarie che, a sua volta, delegava il dr. TT RR (Direttore Generale U.S.R. per la Campania) all’esecuzione della sentenza.
Il nominato commissario ad acta, con il provvedimento del 4 giugno 2024, ha disposto che venisse data esecuzione alla sentenza mediante ricostruzione della carriera della docente e che a suo favore venissero liquidate le spese di giustizia, come quantificate in sentenza.
L’amministrazione, tuttavia, ha dato esecuzione al giudicato solo parzialmente in quanto non è stata corrisposta alla ricorrente la somma ad essa spettante.
In data 21 maggio 2025, la ricorrente, stante la perdurante inadempienza della amministrazione e del commissario ad acta, ha chiesto a questo Tribunale che lo stesso venisse sostituito.
Con l’ordinanza n. 6048 del 2025, è stato confermato l’incarico al commissario ad acta già nominato, per ragioni di economia processuale e sono state impartite direttive ai fini della esecuzione del giudicato da compiersi entro quindici giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza.
Con il mezzo in esame, la ricorrente, rappresentando di aver sollecitato il commissario ad acta e di non aver ricevuto positivo riscontro, chiede che lo stesso venga sostituito e che, in ragione della perdurante ingiustificata inerzia dell’amministrazione, la stessa sia condannata per lite temeraria.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza camerale del 21 gennaio 2026.
Il reclamo è fondato.
La ricorrente, parte vittoriosa nel giudizio dinanzi al giudice del lavoro e nel giudizio di ottemperanza, ha pieno diritto a che la sentenza ottemperanda sia integralmente eseguita dall’amministrazione.
Nel caso di specie, con la sentenza n. 980 del 2024, questo Tribunale, al fine di assicurare la pienezza e la effettività della tutela, ha disposto la nomina di un commissario ad acta.
Quest’ultimo, tuttavia, non ha adempiuto con completezza all’incarico né ha chiarito le ragioni per le quali non abbia provveduto nei tempi stabiliti dal TAR alla adozione del provvedimento di liquidazione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il dottor TT RR debba essere rimosso dall’incarico commissariale e che lo stesso debba essere assunto dal Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza facoltà di delega.
Il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà dare esecuzione alla sentenza ottemperanda mediante adozione del provvedimento di liquidazione a favore della ricorrente degli importi riconosciuti come alla stessa spettanti, eventualmente adottando il relativo atto in sostituzione del funzionario competente e comunque non oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
18. Non può essere accolta, invece, la richiesta di condanna della parte resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
È, infatti, principio consolidato che «Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 26 c.p.a., una azione o difesa può considerarsi temeraria solo quando, oltre a essere erronea in diritto, riveli la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4384): in tali ipotesi, emergono atti caratterizzati dall’esercizio dell’azione in forme manifestamente eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento» (Cons. Stato, VI, 21 settembre 2022, n. 8120).
Nel caso di specie, ancorché la condotta dell’amministrazione e del commissario ad acta sia palesemente in spregio delle decisioni di giustizia, non si ravvisano i (gravi) presupposti di quel conclamato ostruzionismo che solo può giustificare una condanna per resistenza temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il reclamo e per l’effetto dispone che l’incarico di Commissario ad acta debba essere svolto dal Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza facoltà di delega, che dovrà dare esecuzione alla sentenza ottemperanda entro quindi giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Respinge la domanda di condanna della parte resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LE, Presidente
LA FO, Consigliere, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA FO | NT LE |
IL SEGRETARIO