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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/09/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 785/2017 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ANTENUCCI ROBERTO Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSUCCI BRUNO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.2.2025.
pagina 1 di 21 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2017, il sig. , in qualità di intestatario Parte_1 del conto corrente affidato n. 14100.3 acceso il 15.2.1995, conveniva in giudizio la (poi CP_2 divenuta ) per sentirla condannare al pagamento della Controparte_3 somma di € 25.994,74, asseritamente percepita in violazione del divieto dell'anatocismo e comunque dell'applicazione ed addebito degli interessi passivi inter partes, previa declaratoria della illegittimità della prassi della capitalizzazione degli interessi a credito e dell'applicazione di tassi ultra legali, spese e commissioni applicate, con richiesta di accertamento delle somme effettivamente dovute alla convenuta e condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
A fondamento della propria domanda, rilevava di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito, che in corso di rapporto l'Istituto di Credito, seguendo la prassi del calcolo anatocistico degli interessi ed applicando tassi ultralegali con spese, commissioni di massimo scoperto e valute, aveva illegittimamente percepito maggiori somme rispetto a quelle dovute, contestando anche l'applicazione degli interessi usurari.
Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, chiedeva dichiararsi la nullità CP_1 dell'atto di citazione in quanto genericamente formulato, deduceva la decadenza dalla facoltà di impugnazione in virtù della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto inviati al correntista ed eccepiva la prescrizione estintiva decennale in relazione alle annotazioni contabili, ai pagamenti e al diritto alle restituzioni;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attore, deducendo altresì che in data 24/5/2007 il avesse approvato specifiche condizioni contrattuali conformi a Pt_1 quelle applicate al rapporto dall'istituto di credito ed evidenziava, infine, l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte dall'attore a titolo di interessi anatocistici poiché pagate in adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
A seguito della costituzione avversaria, il proponeva formale disconoscimento del Pt_1 documento di sintesi del 29.5.2007 per il quale dichiarava di non riconoscere le firme apposte su tutte le pagine (doc. sub 3 fasc. di parte convenuta), nonché della richiesta di variazione della convenzione di conto corrente del 24.5.2007 costituita da una pagina, per la quale riconosceva come propria la sola sigla in basso a sinistra e non quella spostata sulla destra (doc. sub 3 fasc. di parte convenuta).
Disposta c.t.u. grafologica finalizzata ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni asseritamente riferibili all'attore, il dott. , effettuate le analisi tecniche necessarie, identificava Persona_1 pagina 2 di 21 tutte le predette scritture come vergate dalla mano scrivente del Sig. , accertandone la Parte_1 riconducibilità a quest'ultimo.
Quindi, veniva disposta CTU contabile del rapporto di causa, nella quale venivano conseguentemente considerate ed esaminate anche le pattuizioni contenute nelle scritture disconosciute.
La causa giungeva all'udienza del 24.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
***
1. Questioni preliminari
Preliminarmente, si osserva, con riferimento all'eccezione di nullità della citazione, che questa risulta viceversa enunciare fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa, ed i titoli dai quali la pretesa medesima trae fondamento, salva ovviamente la verifica, attraverso il concreto riscontro che sarà offerto dalle emergenze processuali, delle doglianze specificamente illustrate.
Sempre in via preliminare, occorre chiarire che, diversamente da come sostenuto dalla banca, dalla mancata contestazione degli estratti conto non deriva alcuna preclusione alla possibilità per il correntista di eccepire l'indebita applicazione di commissioni, spese e interessi non previsti e, per tale via, impugnare in generale la pattuizione negoziale. Infatti, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto si riferisce agli accrediti ed agli addebiti in conto, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivino.
2. Delimitazione del thema decidendum e riparto dell'onere della prova.
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'attore ha agito al fine di ottenere il ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di causa alla luce delle dedotte invalidità, nonché per ottenere la condanna dell'istituto di credito al pagamento degli importi indebitamente versati. Per contro, l'istituto di credito ha dedotto l'infondatezza delle doglianze contenute nell'atto introduttivo.
pagina 3 di 21 Devesi inoltre ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice, in primo luogo, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass., 14 maggio 2012, n. 7501 secondo cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle”.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione ha argomentato come segue: “va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […]
In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi pagina 4 di 21 ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite CP_1 decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse
(n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare
d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare
d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015,
n. 9201).
3. Esame della documentazione in atti e risultanze della c.t.u.
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una c.t.u. contabile.
Mette conto evidenziare che risultano acquisiti agli atti i seguenti documenti:
a) Richiesta di concessione fido del 14/02/1995;
b) Contratto di conto corrente del 15/02/1995;
c) Richiesta di concessione fido del 21/09/1999;
d) Concessione fido del 25/10/1999;
e) Richiesta di concessione fido del 29/08/2000;
f) Concessione fido su apertura di credito in c/c del 17/04/2003;
g) Concessione fido per disponibilità assegni del 17/04/2003;
h) Contratto n. 6043/2004 – Documento sintesi n. 16 del 29/05/2007 e richiesta variazione convenzione conto corrente del 24/05/2007;
i) Richiesta di concessione fido del 29/05/2007;
pagina 5 di 21 j) Concessione fido su apertura di credito in c/c del 19/07/2007;
k) Concessione fido per disponibilità assegni del 19/07/2007;
l) Concessione fido per PROM. 3 Smob. Cred. Globale del 19/07/2007;
m) Concessione mutuo chirografo del 19/07/2007;
n) Richiesta di concessione fido del 16/01/2009;
o) Dichiarazione del garante del 16/01/2009;
p) Dichiarazione del garante del 29/05/2009;
q) Contratto di conto corrente del 06/04/2010;
r) Contratto n. 6043/2004 – Documento di sintesi n. 30 del 12/04/2010 (non firmato);
s) Dichiarazione del garante (senza data e senza firma del garante); nonché gli estratti conto dell'intero rapporto, ad eccezione di quelli dell'anno 2000, 2001, 2002, 1°, 2°
e 3° trimestre 2003, 1° e 2° trimestre 2016 (solo prospetto competenze). Pertanto, in aderenza ai quesiti posti dalla scrivente, il CTU, essendo il saldo iniziale del successivo periodo documentato (preceduto dall'intervallo non documentato – saldo al 31/12/1999 di Lire 61.506.251 e saldo al 30/09/2003 di € -
378,42), peggiorativo per il correntista, ha provveduto a mantenere tale saldo iniziale.
Passando all'esame delle contestazioni di merito dedotte da parte attrice in relazione al contratto di conto corrente ordinario, nelle conclusioni rassegnate, il correntista ha chiesto di accertare che la banca convenuta avesse addebitato interessi anatocistici, usurari, ultralegali, spese, commissioni, valute illegittime, con conseguente condanna alla rideterminazione del saldo effettivo e alla restituzione di quanto indebitamente versato.
4. Illegittima applicazione di interessi anatocistici
Con tale primo motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della clausola anatocistica.
Circa le questione relative all'anatocismo, per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
pagina 6 di 21 E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n.
342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib.
, a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa CP_4 periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). pagina 7 di 21 Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di
Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, alcuni Tribunali (come Roma e Milano) hanno ritenuto che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n.
342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014. pagina 8 di 21 Infine, oggi, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, la norma prevede che:
"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del apporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".
Sicché è stata apertamente reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
Ad oggi, quindi, in ambito bancario l'anatocismo è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità.
La norma, quindi, pare consentire che l'autorizzazione vi sia anche al momento della costituzione del rapporto, così in sostanza creando un'ampia possibilità di deroga alla regola generale ex art.1283 c.c.. Si ritiene che una autorizzazione siffatta, vertente su un punto decisivo del contratto, poi, non possa che derivare da forma scritta ex art.117 t.u.b. anche ove sia inserita successivamente alla costituzione del rapporto.
Infine, il 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante, “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. pagina 9 di 21 Orbene, calando i suddetti principi al caso di specie, va innanzitutto evidenziato che l'originario contratto di conto corrente stipulato il 15.2.1995, pur risultando sottoscritto dall'attore, non riporta l'indicazione delle condizioni economiche del rapporto, che risulta, di fatto, non regolamentato.
Pertanto, il CTU, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che:
-dall'origine del rapporto e fino alla data del 30/06/2000 la ha applicato la CP_1 capitalizzazione degli interessi debitori con cadenza trimestrale e degli interessi creditori con cadenza annuale;
- dall'01/07/2000 non sono stati rinvenuti in atti specifiche pattuizioni tra le parti;
- dal 29/05/2007 (primo documento recante l'indicazione delle condizioni negoziali) al
31/12/2013 risulta applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto è stata rinvenuta la reciprocità tra le parti, ma dall'01/01/2014 è stata applicata la capitalizzazione semplice in quanto in atti non sono stati rinvenuti documenti in cui il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 c.
5 della delibera CICR del 03/08/2016.
In definitiva, quindi, è stata applicata la capitalizzazione semplice fino al 28/05/2007, in difetto di previsioni negoziali sul punto (salvo i periodi prescritti, di cui si dirà a breve), la capitalizzazione trimestrale dal 29/05/2007 al 31/12/2013 e la capitalizzazione semplice dal 01/01/2014.
5. Illegittima applicazione di tassi usurari e tassi di interesse debitori.
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il
Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (art. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare,
è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e
pagina 10 di 21 dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte
Cost. 25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella specie, dall'esame dell'elaborato peritale versato in atti, emerge che, al momento della conclusione del contratto (15.2.1995) non risultava ancora vigente la legge 108/1996, all'indomani della quale si pose la questione se la nuova disciplina trovasse applicazione ai contratti conclusi in precedenza.
La Corte di Cassazione aveva ritenuto che la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996 dovesse considerarsi illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comportasse la sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito
(così Cass. 17 gennaio 2000, n. 14899, Foro it., 2001, I, 80).
La norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, 1° co. d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001 (norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 29/2002 della Corte costituzionale), ebbe però a stabilire che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° co. c.c. «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In seguito a questo intervento, la giurisprudenza di legittimità non ha espresso responsi univoci.
In alcune pronunce (per tutte: Cass. 27 settembre 2013, n. 22204; Cass. 19 gennaio 2016, n. 801) si è attribuito rilievo alla norma di interpretazione autentica affermandosi che i criteri fissati dalla legge n.
108 del 1996, non trovassero applicazioni con riguardo ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di detta legge. Altre decisioni (tra cui possono segnalarsi Cass. 11 gennaio 2013, nn. 602 e 603, Cass.
17 agosto 2016, n. 17150 e Cass. 12 aprile 2017, n. 9405) hanno invece ritenuto, con diverse sfumature argomentative, che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali con cui sono convenuti interessi superiori alle soglie dell'usura, pur non essendo retroattive, comportino l'inefficacia ex nunc,
pagina 11 di 21 per la parte eccedente le dette soglie, delle clausole dei contratti che siano stati conclusi prima della entrata in vigore della l. n. 108/1996.
Nella specie, tuttavia, la questione risulta irrilevante, non avendo il CTU riscontrato usura nel periodo antecedente alla legge n. 108/1996, bensì in quello successivo, come meglio indicato nella relazione peritale, alla quale si rimanda per una più compiuta individuazione dei periodi in cui i tassi debitori hanno superato il tasso soglia.
Quanto, invece, alla doglianza concernente la mancata pattuizione di tassi debitori ultralegali, occorre iniziare la disamina dall'art.1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente, troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto.
Nel caso in esame, come anticipato, nel contratto di conto corrente del 15/02/1995 non sono stati pattuiti i tassi d'interesse passivi, che risultano stabiliti, per la prima volta, nel contratto del
29/05/2007. Conseguentemente, il CTU ha applicato i tassi 117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10) fino al 28/05/2007, mentre dal 29/05/2007 sono stati applicati i tassi pattuiti con la banca.
6. Nullità della commissione di massimo scoperto pagina 12 di 21 Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente
- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti
22 ottobre 2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
pagina 13 di 21 Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente pagina 14 di 21 prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a
500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla pagina 15 di 21 banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Sulla base di tali considerazioni, la CMS è stata espunta nel ricalcolo effettuato dal CTU in quanto, dall'apertura del rapporto (15/2/1995) fino al 29/05/2007 non vi è alcuna valida pattuizione che la contempli e nel contratto del 29/5/2007 è stata prevista solo l'aliquota della commissione di massimo scoperto senza prevedere né le modalità di calcolo né le modalità di capitalizzazione, cui discende la sua nullità.
Parimenti, per il periodo successivo alla data del 01/10/2009, è stata esclusa la commissione di massimo scoperto per le seguenti plurime ragioni:
nel contratto del 06/04/2010 non è stata indicata la percentuale della cms;
la cms è stata applicata indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma o indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi;
il corrispettivo non è stato omnicomprensivo in quanto oltre alla cms, contemporaneamente, sono state applicate sia la commissione di messa a disposizione fondi sia la commissione di scoperto/sconfino (applicata nel: 4°trimestre 2009, 2° trimestre 2010 e 3° trimestre 2010).
Ne discende la sua nullità per indeterminatezza e per difetto di causa.
7. Valute.
pagina 16 di 21 Quanto alla contestazione avanzata in ordine alla pratica per cui le operazioni non vengono contabilizzate il giorno stesso in cui vengono effettuate, ma antergate (cioè contabilizzate prima della effettuazione) o postergate (cioè contabilizzate dopo la effettuazione), attesa l'assenza di pattuizioni fino alla regolamentazione contenuta nel contratto del 29.5.2007, il c.t.u. ha provveduto ad applicare dall'inizio del rapporto (30/06/1999) al 28/05/2007 la data contabile, mente dal 29/05/2007 si è applicata la valuta pattuita nel contratto citato.
8. Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione a tale rapporto deve ritenersi fondata nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, occorre chiarire che, in tema di rapporti di apertura di credito regolati in conto corrente, il termine prescrizionale decennale dell'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca decorre dalla chiusura del conto, per le rimesse che abbiano carattere ripristinatorio della provvista affidata, e dal singolo versamento, per le rimesse di carattere solutorio, vale a dire tendenti alla restituzione delle somme utilizzate oltre il limite di affidamento – o in assenza di affidamento -.
La Corte di Cassazione, nell'arresto a Sezioni Unite n. 24418/10, ha dedotto che, nell'ambito di un contratto di conto corrente al quale acceda una apertura di credito, le rimesse in genere devono presumersi tese a ripristinare le somme messe a disposizione dalla banca;
inoltre, la Corte di legittimità, con la sentenza 26 febbraio 2014 n. 4518, ha rilevato che i versamenti eseguiti sul c/c, in corso di rapporto, normalmente devono intendersi ripristinatori, corrispondendo allo schema causale tipico del contratto. Tali rimesse non integrano dei pagamenti, in quanto non assolvono alla funzione di ripianare un debito nei confronti della banca: pertanto, dalla data della loro effettuazione non può decorrere alcun termine di prescrizione. La prescrizione potrà decorrere solo a far data dalla chiusura del conto quando,
a fronte della estinzione del saldo negativo, si potrà configurare un pagamento.
La Corte, al contempo, ha individuato alcune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca: si tratta in particolare dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista
(cosiddetto “scoperto”) e dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nelle ipotesi di conto corrente passivo privo di fido e di conto il cui passivo abbia pagina 17 di 21 superato l'affidamento concesso dalla banca, i versamenti effettuati dal correntista o da terzi, sono qualificabili come pagamenti, con la conseguenza che, per gli stessi, il termine di prescrizione di una eventuale azione di ripetizione decorre dall'annotazione in conto e non dalla chiusura del medesimo.
Orbene, l'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte interessata, la quale deve allegare e provare gli elementi costitutivi (cfr. Cass. 16326/09).
Atteso che la giurisprudenza successiva alla sentenza Cass. n. 24418/2010 si è orientata nel senso della presunta natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto – in quanto corrispondente alla funzione tipica del contratto di conto corrente - la eventuale diversa natura solutoria delle rimesse, rappresentando uno specifico fatto costitutivo dell'eccezione in esame, prima ancora che provata, deve essere espressamente allegata dal soggetto che intende avvantaggiarsi dell'eccezione di prescrizione, nel rispetto delle preclusioni processuali (cfr. Cass. 17/09/2017 n. 20933).
La banca che sollevi l'eccezione, quindi, è gravata dall'onere di allegare espressamente che i versamenti effettuati dal correntista, essendo confluiti in conto passivo e non affidato o con fido incapiente, hanno rappresentato dei veri e propri pagamenti (funzione solutoria delle rimesse), con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui tali versamenti sono stati effettuati.
In ordine al grado di specificità e determinatezza dell'onere di allegazione di tale eccezione, la recente giurisprudenza è orientata nel senso di valutare tale onere in un'ottica simmetrica rispetto a quello gravante sull'attore in ripetizione, ritenendo sufficiente l'allegazione del decorso del termine e l'inerzia del titolare del diritto.
Sulla questione si è espressa la Suprema Corte, affermando che “in tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”
(cfr. Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
In definitiva, l'esistenza, o no, di una apertura di credito incide sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, comportando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. Pertanto, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura pagina 18 di 21 ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto 'passivo', e non 'scoperto'. Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (Cass. 6 dicembre 2019 n. 31927).
A margine dei rilievi che precedono, si evidenzia un recente orientamento della Cassazione, secondo cui la prova dell'esistenza di affidamenti in conto corrente può essere fornita per il tramite di prove indirette, ossia presunzioni gravi, precise e concordanti da cui è possibile evincere il consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, ad es. valorizzando gli estratti conto e altri documenti bancari attestanti le linee di credito concesse (Cass. 14 dicembre 2023 n. 34997: in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito;
Cass. 15 dicembre 2023 n. 35189, Cass. 14 aprile 2023
n. 10026 nonché la recente da ultimo Cass. 24 gennaio 2023 n. 2338, la quale ha ritenuto provato l'affidamento valorizzando la produzione degli estratti conto o dei riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, e la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia).
Nel caso di specie, il CTU, ritenuto sussistente e incontestato un conto corrente affidato, ha elaborato un duplice conteggio avendo individuato le rimesse solutorie considerando i periodi temporalmente collocati oltre il decennio che precede la comunicazione dell'atto di costituzione in mora stragiudiziale avvenuto in data 22/07/2016 (Allegato 4 alle note di udienza del 03/05/2021 di parte attrice).
Conseguentemente la verifica si è svolta anteriormente al 22/07/2006.
Ritiene il Tribunale di condividere il calcolo fondato attraverso il richiamo al quesito “10”, il quale risulta appositamente formulato per il computo delle valute, diversamente dal quesito “7”, e, pertanto, idoneo ad individuare i criteri di calcolo da osservare nelle ipotesi in cui, come nella specie, manchi qualsiasi pattuizione negoziale sul punto nel periodo d'interesse, antecedente al 22/7/2006.
pagina 19 di 21 Pertanto, il saldo al 14/07/2016 del conto corrente risulta essere pari a € 23.994,14 a favore di Pt_1
.
[...]
9. Ricalcolo del saldo finale
Va, infine, disattesa l'eccezione di irripetibilità delle somme indebitamente versate dal correntista sull'assunto dell'adempimento di un'obbligazione naturale poiché, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, l'odierno giudicante ritiene che debba escludersi che ricorrano i caratteri di cui all'art. 2034 c.c. in relazione alle somme indebitamente trattenute dalla banca
(a titolo di capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, ecc.) difettando sia il requisito dell'adempimento spontaneo sia quello dell'esistenza di un dovere morale o sociale che abbia indotto il correntista a corrispondere le predette somme.
Come evidenziato sia in dottrina che giurisprudenza, tali addebiti si collocano nel quadro di un rapporto economico e di un meccanismo impositivo che vede almeno la passività come una sorta di sostanziale soggezione del cliente, per cui l'acquiescenza del cliente non può essere qualificata come obbligazione naturale, sia per il difetto della spontaneità che della configurabilità di un obbligo morale e sociale (cfr., ex multis: Trib. Nola 20 dicembre 2011; Trib. Mantova 21 gennaio 2005; Corte
d'appello di Lecce, 17 dicembre 2004 e, da ultimo, Trib. Pistoia 20 marzo 2012).
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va, pertanto, dichiarato che il saldo finale del conto corrente in esame alla data del 14/7/2016 è pari ad € 23.994,14 a favore di . Parte_1
Di conseguenza, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento di tale importo nei confronti dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite e di CTU contabile seguono la soccombenza della convenuta. Al contrario, le spese della CTU grafologica vanno poste a carico dell'attore, stante l'infondatezza del disconoscimento operato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: pagina 20 di 21 - dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 14100.3 acceso il 15.2.1995, la nullità delle clausole relative alla misura del tasso degli interessi debitori, alla capitalizzazione dei medesimi interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione delle valute, nei limiti esposti in motivazione;
- dichiara che il saldo finale del medesimo conto corrente alla data del 14/7/2016 è pari ad € 23.994,14 a favore di;
Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attore della somma di €
23.994,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano nella somma di euro 324,33 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica contabile, liquidate con decreto dell'8.11.2024, definitivamente a carico della convenuta;
- pone le spese della consulenza tecnica grafologica, liquidate con decreto del
15.9.2022, definitivamente a carico dell'attore.
Teramo, 16.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 785/2017 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ANTENUCCI ROBERTO Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSUCCI BRUNO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.2.2025.
pagina 1 di 21 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2017, il sig. , in qualità di intestatario Parte_1 del conto corrente affidato n. 14100.3 acceso il 15.2.1995, conveniva in giudizio la (poi CP_2 divenuta ) per sentirla condannare al pagamento della Controparte_3 somma di € 25.994,74, asseritamente percepita in violazione del divieto dell'anatocismo e comunque dell'applicazione ed addebito degli interessi passivi inter partes, previa declaratoria della illegittimità della prassi della capitalizzazione degli interessi a credito e dell'applicazione di tassi ultra legali, spese e commissioni applicate, con richiesta di accertamento delle somme effettivamente dovute alla convenuta e condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
A fondamento della propria domanda, rilevava di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito, che in corso di rapporto l'Istituto di Credito, seguendo la prassi del calcolo anatocistico degli interessi ed applicando tassi ultralegali con spese, commissioni di massimo scoperto e valute, aveva illegittimamente percepito maggiori somme rispetto a quelle dovute, contestando anche l'applicazione degli interessi usurari.
Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, chiedeva dichiararsi la nullità CP_1 dell'atto di citazione in quanto genericamente formulato, deduceva la decadenza dalla facoltà di impugnazione in virtù della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto inviati al correntista ed eccepiva la prescrizione estintiva decennale in relazione alle annotazioni contabili, ai pagamenti e al diritto alle restituzioni;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attore, deducendo altresì che in data 24/5/2007 il avesse approvato specifiche condizioni contrattuali conformi a Pt_1 quelle applicate al rapporto dall'istituto di credito ed evidenziava, infine, l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte dall'attore a titolo di interessi anatocistici poiché pagate in adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
A seguito della costituzione avversaria, il proponeva formale disconoscimento del Pt_1 documento di sintesi del 29.5.2007 per il quale dichiarava di non riconoscere le firme apposte su tutte le pagine (doc. sub 3 fasc. di parte convenuta), nonché della richiesta di variazione della convenzione di conto corrente del 24.5.2007 costituita da una pagina, per la quale riconosceva come propria la sola sigla in basso a sinistra e non quella spostata sulla destra (doc. sub 3 fasc. di parte convenuta).
Disposta c.t.u. grafologica finalizzata ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni asseritamente riferibili all'attore, il dott. , effettuate le analisi tecniche necessarie, identificava Persona_1 pagina 2 di 21 tutte le predette scritture come vergate dalla mano scrivente del Sig. , accertandone la Parte_1 riconducibilità a quest'ultimo.
Quindi, veniva disposta CTU contabile del rapporto di causa, nella quale venivano conseguentemente considerate ed esaminate anche le pattuizioni contenute nelle scritture disconosciute.
La causa giungeva all'udienza del 24.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
***
1. Questioni preliminari
Preliminarmente, si osserva, con riferimento all'eccezione di nullità della citazione, che questa risulta viceversa enunciare fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa, ed i titoli dai quali la pretesa medesima trae fondamento, salva ovviamente la verifica, attraverso il concreto riscontro che sarà offerto dalle emergenze processuali, delle doglianze specificamente illustrate.
Sempre in via preliminare, occorre chiarire che, diversamente da come sostenuto dalla banca, dalla mancata contestazione degli estratti conto non deriva alcuna preclusione alla possibilità per il correntista di eccepire l'indebita applicazione di commissioni, spese e interessi non previsti e, per tale via, impugnare in generale la pattuizione negoziale. Infatti, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto si riferisce agli accrediti ed agli addebiti in conto, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivino.
2. Delimitazione del thema decidendum e riparto dell'onere della prova.
Giova precisare, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che l'attore ha agito al fine di ottenere il ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di causa alla luce delle dedotte invalidità, nonché per ottenere la condanna dell'istituto di credito al pagamento degli importi indebitamente versati. Per contro, l'istituto di credito ha dedotto l'infondatezza delle doglianze contenute nell'atto introduttivo.
pagina 3 di 21 Devesi inoltre ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice, in primo luogo, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass., 14 maggio 2012, n. 7501 secondo cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle”.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione ha argomentato come segue: “va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […]
In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi pagina 4 di 21 ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite CP_1 decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse
(n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare
d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare
d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015,
n. 9201).
3. Esame della documentazione in atti e risultanze della c.t.u.
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una c.t.u. contabile.
Mette conto evidenziare che risultano acquisiti agli atti i seguenti documenti:
a) Richiesta di concessione fido del 14/02/1995;
b) Contratto di conto corrente del 15/02/1995;
c) Richiesta di concessione fido del 21/09/1999;
d) Concessione fido del 25/10/1999;
e) Richiesta di concessione fido del 29/08/2000;
f) Concessione fido su apertura di credito in c/c del 17/04/2003;
g) Concessione fido per disponibilità assegni del 17/04/2003;
h) Contratto n. 6043/2004 – Documento sintesi n. 16 del 29/05/2007 e richiesta variazione convenzione conto corrente del 24/05/2007;
i) Richiesta di concessione fido del 29/05/2007;
pagina 5 di 21 j) Concessione fido su apertura di credito in c/c del 19/07/2007;
k) Concessione fido per disponibilità assegni del 19/07/2007;
l) Concessione fido per PROM. 3 Smob. Cred. Globale del 19/07/2007;
m) Concessione mutuo chirografo del 19/07/2007;
n) Richiesta di concessione fido del 16/01/2009;
o) Dichiarazione del garante del 16/01/2009;
p) Dichiarazione del garante del 29/05/2009;
q) Contratto di conto corrente del 06/04/2010;
r) Contratto n. 6043/2004 – Documento di sintesi n. 30 del 12/04/2010 (non firmato);
s) Dichiarazione del garante (senza data e senza firma del garante); nonché gli estratti conto dell'intero rapporto, ad eccezione di quelli dell'anno 2000, 2001, 2002, 1°, 2°
e 3° trimestre 2003, 1° e 2° trimestre 2016 (solo prospetto competenze). Pertanto, in aderenza ai quesiti posti dalla scrivente, il CTU, essendo il saldo iniziale del successivo periodo documentato (preceduto dall'intervallo non documentato – saldo al 31/12/1999 di Lire 61.506.251 e saldo al 30/09/2003 di € -
378,42), peggiorativo per il correntista, ha provveduto a mantenere tale saldo iniziale.
Passando all'esame delle contestazioni di merito dedotte da parte attrice in relazione al contratto di conto corrente ordinario, nelle conclusioni rassegnate, il correntista ha chiesto di accertare che la banca convenuta avesse addebitato interessi anatocistici, usurari, ultralegali, spese, commissioni, valute illegittime, con conseguente condanna alla rideterminazione del saldo effettivo e alla restituzione di quanto indebitamente versato.
4. Illegittima applicazione di interessi anatocistici
Con tale primo motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della clausola anatocistica.
Circa le questione relative all'anatocismo, per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
pagina 6 di 21 E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n.
342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib.
, a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa CP_4 periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati). pagina 7 di 21 Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di
Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, alcuni Tribunali (come Roma e Milano) hanno ritenuto che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n.
342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014. pagina 8 di 21 Infine, oggi, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, la norma prevede che:
"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del apporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".
Sicché è stata apertamente reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
Ad oggi, quindi, in ambito bancario l'anatocismo è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità.
La norma, quindi, pare consentire che l'autorizzazione vi sia anche al momento della costituzione del rapporto, così in sostanza creando un'ampia possibilità di deroga alla regola generale ex art.1283 c.c.. Si ritiene che una autorizzazione siffatta, vertente su un punto decisivo del contratto, poi, non possa che derivare da forma scritta ex art.117 t.u.b. anche ove sia inserita successivamente alla costituzione del rapporto.
Infine, il 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante, “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. pagina 9 di 21 Orbene, calando i suddetti principi al caso di specie, va innanzitutto evidenziato che l'originario contratto di conto corrente stipulato il 15.2.1995, pur risultando sottoscritto dall'attore, non riporta l'indicazione delle condizioni economiche del rapporto, che risulta, di fatto, non regolamentato.
Pertanto, il CTU, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che:
-dall'origine del rapporto e fino alla data del 30/06/2000 la ha applicato la CP_1 capitalizzazione degli interessi debitori con cadenza trimestrale e degli interessi creditori con cadenza annuale;
- dall'01/07/2000 non sono stati rinvenuti in atti specifiche pattuizioni tra le parti;
- dal 29/05/2007 (primo documento recante l'indicazione delle condizioni negoziali) al
31/12/2013 risulta applicata la capitalizzazione trimestrale in quanto è stata rinvenuta la reciprocità tra le parti, ma dall'01/01/2014 è stata applicata la capitalizzazione semplice in quanto in atti non sono stati rinvenuti documenti in cui il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 c.
5 della delibera CICR del 03/08/2016.
In definitiva, quindi, è stata applicata la capitalizzazione semplice fino al 28/05/2007, in difetto di previsioni negoziali sul punto (salvo i periodi prescritti, di cui si dirà a breve), la capitalizzazione trimestrale dal 29/05/2007 al 31/12/2013 e la capitalizzazione semplice dal 01/01/2014.
5. Illegittima applicazione di tassi usurari e tassi di interesse debitori.
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il
Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (art. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare,
è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e
pagina 10 di 21 dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte
Cost. 25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella specie, dall'esame dell'elaborato peritale versato in atti, emerge che, al momento della conclusione del contratto (15.2.1995) non risultava ancora vigente la legge 108/1996, all'indomani della quale si pose la questione se la nuova disciplina trovasse applicazione ai contratti conclusi in precedenza.
La Corte di Cassazione aveva ritenuto che la pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996 dovesse considerarsi illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comportasse la sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito
(così Cass. 17 gennaio 2000, n. 14899, Foro it., 2001, I, 80).
La norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, 1° co. d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001 (norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 29/2002 della Corte costituzionale), ebbe però a stabilire che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° co. c.c. «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
In seguito a questo intervento, la giurisprudenza di legittimità non ha espresso responsi univoci.
In alcune pronunce (per tutte: Cass. 27 settembre 2013, n. 22204; Cass. 19 gennaio 2016, n. 801) si è attribuito rilievo alla norma di interpretazione autentica affermandosi che i criteri fissati dalla legge n.
108 del 1996, non trovassero applicazioni con riguardo ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di detta legge. Altre decisioni (tra cui possono segnalarsi Cass. 11 gennaio 2013, nn. 602 e 603, Cass.
17 agosto 2016, n. 17150 e Cass. 12 aprile 2017, n. 9405) hanno invece ritenuto, con diverse sfumature argomentative, che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali con cui sono convenuti interessi superiori alle soglie dell'usura, pur non essendo retroattive, comportino l'inefficacia ex nunc,
pagina 11 di 21 per la parte eccedente le dette soglie, delle clausole dei contratti che siano stati conclusi prima della entrata in vigore della l. n. 108/1996.
Nella specie, tuttavia, la questione risulta irrilevante, non avendo il CTU riscontrato usura nel periodo antecedente alla legge n. 108/1996, bensì in quello successivo, come meglio indicato nella relazione peritale, alla quale si rimanda per una più compiuta individuazione dei periodi in cui i tassi debitori hanno superato il tasso soglia.
Quanto, invece, alla doglianza concernente la mancata pattuizione di tassi debitori ultralegali, occorre iniziare la disamina dall'art.1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente, troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto.
Nel caso in esame, come anticipato, nel contratto di conto corrente del 15/02/1995 non sono stati pattuiti i tassi d'interesse passivi, che risultano stabiliti, per la prima volta, nel contratto del
29/05/2007. Conseguentemente, il CTU ha applicato i tassi 117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10) fino al 28/05/2007, mentre dal 29/05/2007 sono stati applicati i tassi pattuiti con la banca.
6. Nullità della commissione di massimo scoperto pagina 12 di 21 Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente
- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti
22 ottobre 2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
pagina 13 di 21 Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente pagina 14 di 21 prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a
500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla pagina 15 di 21 banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Sulla base di tali considerazioni, la CMS è stata espunta nel ricalcolo effettuato dal CTU in quanto, dall'apertura del rapporto (15/2/1995) fino al 29/05/2007 non vi è alcuna valida pattuizione che la contempli e nel contratto del 29/5/2007 è stata prevista solo l'aliquota della commissione di massimo scoperto senza prevedere né le modalità di calcolo né le modalità di capitalizzazione, cui discende la sua nullità.
Parimenti, per il periodo successivo alla data del 01/10/2009, è stata esclusa la commissione di massimo scoperto per le seguenti plurime ragioni:
nel contratto del 06/04/2010 non è stata indicata la percentuale della cms;
la cms è stata applicata indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma o indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi;
il corrispettivo non è stato omnicomprensivo in quanto oltre alla cms, contemporaneamente, sono state applicate sia la commissione di messa a disposizione fondi sia la commissione di scoperto/sconfino (applicata nel: 4°trimestre 2009, 2° trimestre 2010 e 3° trimestre 2010).
Ne discende la sua nullità per indeterminatezza e per difetto di causa.
7. Valute.
pagina 16 di 21 Quanto alla contestazione avanzata in ordine alla pratica per cui le operazioni non vengono contabilizzate il giorno stesso in cui vengono effettuate, ma antergate (cioè contabilizzate prima della effettuazione) o postergate (cioè contabilizzate dopo la effettuazione), attesa l'assenza di pattuizioni fino alla regolamentazione contenuta nel contratto del 29.5.2007, il c.t.u. ha provveduto ad applicare dall'inizio del rapporto (30/06/1999) al 28/05/2007 la data contabile, mente dal 29/05/2007 si è applicata la valuta pattuita nel contratto citato.
8. Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione a tale rapporto deve ritenersi fondata nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, occorre chiarire che, in tema di rapporti di apertura di credito regolati in conto corrente, il termine prescrizionale decennale dell'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca decorre dalla chiusura del conto, per le rimesse che abbiano carattere ripristinatorio della provvista affidata, e dal singolo versamento, per le rimesse di carattere solutorio, vale a dire tendenti alla restituzione delle somme utilizzate oltre il limite di affidamento – o in assenza di affidamento -.
La Corte di Cassazione, nell'arresto a Sezioni Unite n. 24418/10, ha dedotto che, nell'ambito di un contratto di conto corrente al quale acceda una apertura di credito, le rimesse in genere devono presumersi tese a ripristinare le somme messe a disposizione dalla banca;
inoltre, la Corte di legittimità, con la sentenza 26 febbraio 2014 n. 4518, ha rilevato che i versamenti eseguiti sul c/c, in corso di rapporto, normalmente devono intendersi ripristinatori, corrispondendo allo schema causale tipico del contratto. Tali rimesse non integrano dei pagamenti, in quanto non assolvono alla funzione di ripianare un debito nei confronti della banca: pertanto, dalla data della loro effettuazione non può decorrere alcun termine di prescrizione. La prescrizione potrà decorrere solo a far data dalla chiusura del conto quando,
a fronte della estinzione del saldo negativo, si potrà configurare un pagamento.
La Corte, al contempo, ha individuato alcune ipotesi in cui la rimessa effettuata dal correntista comporta uno spostamento patrimoniale a favore della banca: si tratta in particolare dei versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista
(cosiddetto “scoperto”) e dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nelle ipotesi di conto corrente passivo privo di fido e di conto il cui passivo abbia pagina 17 di 21 superato l'affidamento concesso dalla banca, i versamenti effettuati dal correntista o da terzi, sono qualificabili come pagamenti, con la conseguenza che, per gli stessi, il termine di prescrizione di una eventuale azione di ripetizione decorre dall'annotazione in conto e non dalla chiusura del medesimo.
Orbene, l'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte interessata, la quale deve allegare e provare gli elementi costitutivi (cfr. Cass. 16326/09).
Atteso che la giurisprudenza successiva alla sentenza Cass. n. 24418/2010 si è orientata nel senso della presunta natura ripristinatoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto – in quanto corrispondente alla funzione tipica del contratto di conto corrente - la eventuale diversa natura solutoria delle rimesse, rappresentando uno specifico fatto costitutivo dell'eccezione in esame, prima ancora che provata, deve essere espressamente allegata dal soggetto che intende avvantaggiarsi dell'eccezione di prescrizione, nel rispetto delle preclusioni processuali (cfr. Cass. 17/09/2017 n. 20933).
La banca che sollevi l'eccezione, quindi, è gravata dall'onere di allegare espressamente che i versamenti effettuati dal correntista, essendo confluiti in conto passivo e non affidato o con fido incapiente, hanno rappresentato dei veri e propri pagamenti (funzione solutoria delle rimesse), con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui tali versamenti sono stati effettuati.
In ordine al grado di specificità e determinatezza dell'onere di allegazione di tale eccezione, la recente giurisprudenza è orientata nel senso di valutare tale onere in un'ottica simmetrica rispetto a quello gravante sull'attore in ripetizione, ritenendo sufficiente l'allegazione del decorso del termine e l'inerzia del titolare del diritto.
Sulla questione si è espressa la Suprema Corte, affermando che “in tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”
(cfr. Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
In definitiva, l'esistenza, o no, di una apertura di credito incide sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, comportando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. Pertanto, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura pagina 18 di 21 ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto 'passivo', e non 'scoperto'. Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (Cass. 6 dicembre 2019 n. 31927).
A margine dei rilievi che precedono, si evidenzia un recente orientamento della Cassazione, secondo cui la prova dell'esistenza di affidamenti in conto corrente può essere fornita per il tramite di prove indirette, ossia presunzioni gravi, precise e concordanti da cui è possibile evincere il consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, ad es. valorizzando gli estratti conto e altri documenti bancari attestanti le linee di credito concesse (Cass. 14 dicembre 2023 n. 34997: in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito;
Cass. 15 dicembre 2023 n. 35189, Cass. 14 aprile 2023
n. 10026 nonché la recente da ultimo Cass. 24 gennaio 2023 n. 2338, la quale ha ritenuto provato l'affidamento valorizzando la produzione degli estratti conto o dei riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, e la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia).
Nel caso di specie, il CTU, ritenuto sussistente e incontestato un conto corrente affidato, ha elaborato un duplice conteggio avendo individuato le rimesse solutorie considerando i periodi temporalmente collocati oltre il decennio che precede la comunicazione dell'atto di costituzione in mora stragiudiziale avvenuto in data 22/07/2016 (Allegato 4 alle note di udienza del 03/05/2021 di parte attrice).
Conseguentemente la verifica si è svolta anteriormente al 22/07/2006.
Ritiene il Tribunale di condividere il calcolo fondato attraverso il richiamo al quesito “10”, il quale risulta appositamente formulato per il computo delle valute, diversamente dal quesito “7”, e, pertanto, idoneo ad individuare i criteri di calcolo da osservare nelle ipotesi in cui, come nella specie, manchi qualsiasi pattuizione negoziale sul punto nel periodo d'interesse, antecedente al 22/7/2006.
pagina 19 di 21 Pertanto, il saldo al 14/07/2016 del conto corrente risulta essere pari a € 23.994,14 a favore di Pt_1
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[...]
9. Ricalcolo del saldo finale
Va, infine, disattesa l'eccezione di irripetibilità delle somme indebitamente versate dal correntista sull'assunto dell'adempimento di un'obbligazione naturale poiché, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, l'odierno giudicante ritiene che debba escludersi che ricorrano i caratteri di cui all'art. 2034 c.c. in relazione alle somme indebitamente trattenute dalla banca
(a titolo di capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, ecc.) difettando sia il requisito dell'adempimento spontaneo sia quello dell'esistenza di un dovere morale o sociale che abbia indotto il correntista a corrispondere le predette somme.
Come evidenziato sia in dottrina che giurisprudenza, tali addebiti si collocano nel quadro di un rapporto economico e di un meccanismo impositivo che vede almeno la passività come una sorta di sostanziale soggezione del cliente, per cui l'acquiescenza del cliente non può essere qualificata come obbligazione naturale, sia per il difetto della spontaneità che della configurabilità di un obbligo morale e sociale (cfr., ex multis: Trib. Nola 20 dicembre 2011; Trib. Mantova 21 gennaio 2005; Corte
d'appello di Lecce, 17 dicembre 2004 e, da ultimo, Trib. Pistoia 20 marzo 2012).
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va, pertanto, dichiarato che il saldo finale del conto corrente in esame alla data del 14/7/2016 è pari ad € 23.994,14 a favore di . Parte_1
Di conseguenza, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento di tale importo nei confronti dell'attore, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite e di CTU contabile seguono la soccombenza della convenuta. Al contrario, le spese della CTU grafologica vanno poste a carico dell'attore, stante l'infondatezza del disconoscimento operato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: pagina 20 di 21 - dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 14100.3 acceso il 15.2.1995, la nullità delle clausole relative alla misura del tasso degli interessi debitori, alla capitalizzazione dei medesimi interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto, all'applicazione delle valute, nei limiti esposti in motivazione;
- dichiara che il saldo finale del medesimo conto corrente alla data del 14/7/2016 è pari ad € 23.994,14 a favore di;
Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attore della somma di €
23.994,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano nella somma di euro 324,33 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica contabile, liquidate con decreto dell'8.11.2024, definitivamente a carico della convenuta;
- pone le spese della consulenza tecnica grafologica, liquidate con decreto del
15.9.2022, definitivamente a carico dell'attore.
Teramo, 16.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè
(atto sottoscritto digitalmente)
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