CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2023, n. 29306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29306 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, SIMONE PERELLI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29306 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 26/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe in data 21 ottobre 2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza presentata nell'interesse di AN RA di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di La Spezia in data 2 dicembre 2021, irrevocabile il 19 gennaio 2022, che condannava l'istante alla pena di anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 5 e 7, cod. pen., commesso a La Spezia il 19 aprile 2017; 2) sentenza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29 giugno 2018, irrevocabile il 16 febbraio 2022, che condannava l'istante alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 bis e 337 cod. pen., commessi in Francolise e in Casal di Principe 1'8 marzo 2018. A motivo del rigetto il decidente ha posto l'accento sull'assenza di qualsivoglia elemento di collegamento tra i predetti fatti di reato che appaiono del tutto slegati tra di loro, oltre che sulla distanza temporale di circa un anno tra la data della loro commissione, sulla lontananza geografica dei luoghi di realizzazione e sulla diversa compagine soggettiva. 2. RA, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e contestuale vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione, sulla scorta di una motivazione illogica, ha rigettato l'istanza volta alla concessione del beneficio in parola nonostante la presenza di molteplici indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale, le modalità esecutive. La difesa osserva che il ricorrente ha perpetrato i reati in un lasso temporale inferiore ad un anno e, come si evince dalla lettura delle sentenze di condanna, in concorso con altri suoi connazionali albanesi, nell'ambito di una banda organizzata dedita alla commissione di furti, mediante ricorso a condotte sistematiche e reiterative di uno specifico modus operandi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione risulta infondata e deve essere respinta. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio- temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, è stato a più riprese affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022). 3. Ciò premesso, il Tribunale ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati di cui alle sopracitate sentenze legati dal medesimo disegno criminoso, evidenziando come l'evenienza del predetto vincolo sia esclusa da una serie di circostanze in sé escludenti la loro riconducibilità ad un preventivo, seppur rudimentale, progetto unitario. D'altro canto, il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale. Invero, la difesa si limita ad affermare che i reati in esame sono stati commessi da una banda di cui RA faceva parte;
ciò, tuttavia, non risulta idoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato il quale ha illustrato, in ossequio ai principi sopradetti, che non vi è prova di una originaria e comune ideazione criminosa. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale, SIMONE PERELLI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29306 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 26/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe in data 21 ottobre 2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza presentata nell'interesse di AN RA di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di La Spezia in data 2 dicembre 2021, irrevocabile il 19 gennaio 2022, che condannava l'istante alla pena di anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 5 e 7, cod. pen., commesso a La Spezia il 19 aprile 2017; 2) sentenza del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 29 giugno 2018, irrevocabile il 16 febbraio 2022, che condannava l'istante alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 bis e 337 cod. pen., commessi in Francolise e in Casal di Principe 1'8 marzo 2018. A motivo del rigetto il decidente ha posto l'accento sull'assenza di qualsivoglia elemento di collegamento tra i predetti fatti di reato che appaiono del tutto slegati tra di loro, oltre che sulla distanza temporale di circa un anno tra la data della loro commissione, sulla lontananza geografica dei luoghi di realizzazione e sulla diversa compagine soggettiva. 2. RA, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e contestuale vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione, sulla scorta di una motivazione illogica, ha rigettato l'istanza volta alla concessione del beneficio in parola nonostante la presenza di molteplici indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale, le modalità esecutive. La difesa osserva che il ricorrente ha perpetrato i reati in un lasso temporale inferiore ad un anno e, come si evince dalla lettura delle sentenze di condanna, in concorso con altri suoi connazionali albanesi, nell'ambito di una banda organizzata dedita alla commissione di furti, mediante ricorso a condotte sistematiche e reiterative di uno specifico modus operandi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione risulta infondata e deve essere respinta. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio- temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, è stato a più riprese affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022). 3. Ciò premesso, il Tribunale ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati di cui alle sopracitate sentenze legati dal medesimo disegno criminoso, evidenziando come l'evenienza del predetto vincolo sia esclusa da una serie di circostanze in sé escludenti la loro riconducibilità ad un preventivo, seppur rudimentale, progetto unitario. D'altro canto, il ricorrente, nel censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati - quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo - almeno nella loro linea essenziale. Invero, la difesa si limita ad affermare che i reati in esame sono stati commessi da una banda di cui RA faceva parte;
ciò, tuttavia, non risulta idoneo ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato il quale ha illustrato, in ossequio ai principi sopradetti, che non vi è prova di una originaria e comune ideazione criminosa. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente