TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/12/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice del lavoro dott.ssa PA Di EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 681/2023 R.G. Lav. tra
- (C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
17047 – Quiliano (SV), via Cerri n. 7, rappresentato e difeso in modo congiunto e disgiunto dagli avv.ti Francesco Mineo (C.F. e (C.F. C.F._2 Parte_2
) elettivamente domiciliato presso il loro Studio in 20122 – Milano (MI), via C.F._3
LO PP LO n. 1, come da procura allegata al ricorso ricorrente
e
. iva/c.f. con sede legale in 17100 Savona (SV), via ONroparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 94, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Parte_3 elettivamente domiciliata in Milano, Corso XXII Marzo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Laura Latini del Foro di Milano convenuto e
(C.F. , con sede ONroparte_2 P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu, ( ), giusta procura C.F._4 generale alle liti in data 26.01.2023
convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, , premesso di aver prestato Parte_1 attività lavorativa per di essere stato assunto dal 1°.11.2015 sino al 13.04.2016, CP_1 dapprima con contratto a tempo determinato inquadrato nel 4° livello del CCNL Turismo e poi nel
3°; quindi, dal 01.05.2016, con contratto a tempo indeterminato e inquadramento, da ultimo, nel 2° livello e con mansioni di “resident manager”, ha chiesto il riconoscimento del livello superiore quadro A alla voce e le conseguenti differenze retributive, anche con riguardo Parte_4 alla contribuzione.
In particolare chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del IG. al Parte_1 riconoscimento del livello “quadro” del CCNL del settore Turismo, con decorrenza dall'01.11.2015
e sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022, o quel diverso inquadramento e/o periodo temporale che dovesse emergere in corso di causa, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento della somma lorda di Euro 52.975,56 in favore del
IG. in conseguenza dell'accertamento delle mansioni di direttore, corrispondenti alla Parte_1 qualifica del livello di Quadro come livello economico giuridico ai sensi del CCNL del settore
Turismo, con decorrenza a far data dall'01.11.2015 e sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022,
o a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, con ogni conseguenza di legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
inoltre, per l'effetto, chiedeva di condannare, altresì, la resistente al versamento in favore dell dei CP_2 contributi previdenziali risultanti dal mancato corretto inquadramento contrattuale e mancate retribuzioni dovute al ricorrente. Con vittoria di spese competenze di lite da distrarre a favore dei procuratori costituiti che si dichiaravano antistatari.
La convenuta resisteva al ricorso e contestava la fondatezza delle domande.
All'udienza di discussione l'avv.to Mineo per il ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da atti ed in particolare per il riconoscimento del livello superiore richiesto in ricorso, con vittoria o in subordine parziale compensazione delle spese e delle spese di CTU.
L'avv.to Latini si richiamava alle proprie deduzioni e domande, insisteva per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di causa e di CTU, anche in
2 considerazione della mancata adesione del ricorrente ai plurimi tentativi di composizione bonaria della controversia.
Nessuno presenziava per CP_2
************
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
Il ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa per di essere stato dapprima CP_1 assunto dal 1°.11.2015 sino al 13.04.2016, con contratto a tempo determinato inquadrato nel 4° livello del CCNL Turismo e quindi, dal 01.05.2016, con contratto a tempo indeterminato, ed inquadrato da ultimo nel 2° livello e con mansioni di “resident manager”.
Afferma di aver invece svolto mansioni di Direttore della struttura dove operava e, contestando l'inquadramento contrattuale, rivendica l'inquadramento citato e differenze retributive per €
52.975,56, oltre ad € 11.000,00 circa a titolo di contribuzione.
ONroparte costituendosi contesta tali rivendicazioni sostenendo che il ricorrente, sia con riferimento al primo che al secondo periodo, svolgeva mansioni di “addetto alla reception” con attività prettamente operative.
In particolare, secondo la resistente, la sua attività riguardava esclusivamente la gestione delle richieste e delle prenotazioni delle camere pervenute via telefono, online o e-mail; la gestione e la registrazione degli arrivi e delle partenze degli ospiti;
il servizio informazioni anche turistiche e gestione delle richieste degli ospiti durante il soggiorno;
fra le funzioni amministrative contabili: tenuta della cassa, redazione del conto ai clienti in transito;
rapporti operativi con vari reparti interfacciandosi con la governante (cui competeva la gestione di tutto il reparto sistemazione e pulizia camere) con lo chef che presiedeva il reparto ristorazione e si confrontava con l'amministrazione e l'ufficio del personale, per le questioni di loro competenza.
Veniva esperita istruttoria con l'audizione di numerosi testimoni all'esito della quale veniva disposta CTU contabile.
***********
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali
3 siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. n. 8025/03).
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, poi, deve svilupparsi “in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 8589/15; nello stesso senso Cass. n. 18943/16, Cass.
n. 30580/19; Cass. 12039/20).
Ciò premesso, giova riportare le declaratorie del CCNL quadro A alla voce
[...]
, applicabile al rapporto in esame rivendicato dal ricorrente, che così recita Parte_4
“Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.
Appartengono, invece, al secondo livello, da ultimo applicato al lavoratore “i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale”
Venendo al merito, l'istruttoria esperita ha consentito di accertare che nell' intero periodo
1.11.2015 -16.12.2022, svolgeva mansioni inquadrabili nel livello 2° CCNL Turismo Parte_1
– Alberghi.
Ed invero i testi escussi hanno dichiarato quanto segue :
La ES , cameriera di sala, premesso di aver lavorato con il ricorrente Testimone_1 all' IDEA Hotel in Via Stalingrado a dal giugno '21 a fine maggio '23, ha dichiarato di aver CP_1 visto occuparsi dei siti web e della organizzazione dei rapporti con i clienti quale “revenue Pt_1 manager;
che quando venne assunta era stato lui a farle vedere dove fossero i dispositivi di protezione individuale;
che per qualunque problema in struttura si faceva riferimento a sia Pt_1 per questioni di piccola manutenzione per la quale aveva anche autonomia di spesa: se serviva
4 qualcosa - una lampadina o dei piatti - si rivolgevano a lui che provvedeva immediatamente. Non sapeva se per tali spese dovesse chiedere l'autorizzazione ai superiori. Ha confermato che Pt_1 fosse addetto alla organizzazione del personale precisando che dava direttive sia verbali che scritte al personale, come ad esempio accadeva per i turni e all'organizzazione degli orari. Ha affermato avere fatto con lui il colloquio di assunzione e di aver saputo da lui l'esito positivo del colloquio;
di non sapere se inviasse giornalmente all'ufficio paghe il conto delle ore lavorate, ma che senz'altro lo faceva a fine mese;
che programmava il piano ferie di tutto il personale;
predisponeva i corsi di aggiornamento;
verificava anche il buon andamento dei vari reparti;
che era molto presente in struttura;
aveva anche rapporti diretti con i fornitori del ristorante;
che era lui a decidere gli orari di apertura, di chiusura e di riposo anche se non sapeva dire se fosse sempre lui ad inviare la relativa comunicazione al Comune. Ha precisato che a fine giornata gli incassi venivano lasciati al receptionist di turno e di non sapere se avesse o meno la delega per i Pt_1 versamenti, nè deleghe fiscali per l'Agenzia delle Entrate nè se predisponesse o meno i rendiconti da inviare in amministrazione;
ha confermato che era a rapportarsi con il pubblico in caso Pt_1 di lamentele, ma di non sapere se fosse lui a rispondere alle recensioni pervenute via web.
La ES ha poi affermato che si occupava anche dei turni per la pulizia delle camere e Pt_1 degli spazi comuni pur non ricordando se queste ultime fossero o meno affidate ad una ditta esterna;
alla pulizia delle camere provvedevano invece dipendenti dell'hotel; non sapeva dire se si occupasse di tutte le attività sopra citate su incarico diretto della proprietà; sicuramente, Pt_1 per quel che vedeva, riteneva che agisse in autonomia non risultandole che dovesse chiedere autorizzazioni ad alcuno. Ha poi dichiarato di non sapere se si occupasse anche della gestione delle richieste dei clienti e delle prenotazioni, se fosse addetto ai check-in e ai check-out e se fornisse anche informazioni agli ospiti durante il soggiorno;
spesso l'aveva visto in reception;
parimenti non era certa che fosse sua la responsabilità della tenuta della cassa e della predisposizione del conto ai clienti in transito, o che desse ai clienti anche informazioni relative ad attrazioni turistiche ma riteneva che lo fosse in quanto era lui “il referente un po' per tutto in hotel: era lui l'unico puto di riferimento che avevamo”. Confermava infine che si interfacciava con la Pt_1 governante e con lo chef ed anche con la responsabile dell'Ufficio del personale dott.ssa , e Per_1 che inoltre era il responsabile del reparto pulizia delle camere e del reparto ristorazione;
per la reception l'unico referente era ed a lui facevano riferimento tutti gli addetti a tale servizio;
Pt_1
5 si occupava anche di amministrare il reparto piani in quanto lo vedeva interfacciarsi con le varie governanti;
si rapportava con tutti i fornitori, non solo con quelli del reparto ristorante, circostanza a lei nota per essersi rivolta a lui non solo per questioni relative al ristorante ma anche per altro.
Precisava infine di aver visto coordinare i vari reparti sin dal giugno 2021. Pt_1
La ES , che ha lavorato presso Idea Hotel di dal marzo 2018 Testimone_2 CP_1 al settembre 2020 come addetta al ricevimento, ha dichiarato di aver conosciuto come
Pt_1 direttore dell'hotel, di aver fatto con lui il colloquio per essere assunta come receptionist;
di aver ricevuto direttive da che disponeva anche il cambiamento delle tariffe e gliele
Pt_1 comunicava. Sempre si occupava del sito web e teneva i contatti con i clienti acquisiti e
Pt_1 con i nuovi clienti. Occupava l'ufficio del direttore, dove lei lo vedeva lavorare tutti i giorni. Ha confermato di ritenere che fosse il responsabile della sicurezza, perché era stato lui a farle
Pt_1 firmare i relativi fogli all'atto dell'assunzione di cui pure si era occupato personalmente;
ha altresì confermato che teneva i contatti con lo studio TR di Cagliari proprio valendosi di
Pt_1
aveva organizzato un corso on line sulla sicurezza. Gli attestati le erano stati inviati Pt_1 proprio da con una mail da lui firmata. Era ancora che provvedeva Pt_1 Pt_1 immediatamente, su loro richiesta, alla piccola manutenzione senza necessità di autorizzazione e confermava di aver assistito in alcune occasioni alla gestione da parte sua anche di problemi di manutenzione straordinaria;
non era invece a conoscenza dell'esistenza di speciali procedure di autorizzazione che lui dovesse seguire. Ha poi dichiarato che per quanto a sua conoscenza era che si occupava della organizzazione, amministrazione e gestione del personale inviando Pt_1 mail, facendo i colloqui dopo aver ricevuto personalmente i curricula e decidendo sulle assunzioni.
si occupava poi di gestire i turni e le ferie, aveva rapporti con l'amministrazione, Pt_1 programmava il piano ferie di tutto il personale della reception e della ristorazione, e forse, ma la ES non ne era sicura, programmava anche quelle degli addetti alle camere;
era ad Pt_1 occuparsi di verificare il buon andamento e l' efficienza dei reparti, era sempre presente ed ogni giorno si informava su come procedesse il lavoro.
Era ancora a tenere i contatti con i fornitori del ristorante, era lui che firmava le Pt_1 bolle;
sempre lui gestiva gli orari di apertura e di chiusura del ristorante anche se la ES non sapeva dire se tali orari fossero anche da lui stesso decisi o indicati dall'amministrazione;
6 confermava che fosse ad effettuare i versamenti precisando che gli incassi li Pt_1 consegnavano sempre a lui che a tal fine aveva anche una cassaforte del suo ufficio.
Era sempre che controllava i pagamenti, inviava fatture e solleciti e gestiva Pt_1 eventuali contestazioni su addebiti e carte di credito;
gestiva anche i rapporti con i clienti in caso di lamentele;
si occupava del sito web della struttura, della gestione della pulizia delle camere e degli spazi comuni e della manutenzione all'interno dell'hotel. Tutte le attività descritte erano esercitate da in autonomia. Pt_1
La ES ha invece negato di aver mai conosciuto né sentito nominare il IG.
[...]
, che la convenuta indica quale proprio dirigente, mentre aveva visto in struttura il IG Per_2
(altra figura apicale) una sola volta. Parte_5
Ha negato che fosse addetto alla reception o si occupasse lui di gestire richieste e Pt_1 prenotazioni effettuate via telefono, via email ovvero on line, in quanto tale attività era demandata a chi come lei faceva la receptionist mentre lui faceva il direttore;
idem per le operazioni di check-in e check-out; non era lui che forniva agli ospiti le informazioni durante il soggiorno e neppure si occupava dei pagamenti e della redazione del conto ai clienti , che erano sempre attività proprie del ricevimento: al più controllava la cassa. Neppure era lui a fornire ai Pt_1 clienti informazioni per le attrazioni o i luoghi di interesse turistico né provvedeva per i clienti all'acquisto di biglietti per eventi vari.
Il ricorrente si rapportava con la governante, con lo chef e con l'ufficio personale. Lei lo vedeva prendere abitualmente decisioni riguardo alla ristorazione, non sapeva dire se lo facesse anche per il reparto pulizia delle camere. Ha affermato di non aver mai visto la dott.ssa , di Per_1 aver visto solo una volta in Hotel la signora la sig e la sig. , quest'ultima Pt_6 CP_3 unitamente al IG. Pt_3
ON La ES , consulente esterno e direttore del personale per dal 2012, ha Tes_3 confermato che nel periodo 2015 – 2022 tutti i reparti dell'hotel erano sottoposti a controllo e gestione del direttore generale mentre gestiva il settore Persona_2 Parte_5 commerciale. era presente in struttura circa una volta al mese, alternandosi con la Per_2 dott.ssa mentre era presente in struttura più raramente;
lei stessa era CP_3 Pt_3 presente in struttura più o meno ogni mese;
in qualità di addetto alla reception, in concreto, Pt_1 aveva svolto prevalentemente le seguenti mansioni: - gestione delle richieste e prenotazioni delle
7 camere effettuate al telefono, online o via email;
- gestione, registrazione degli arrivi (check-in) e delle partenze (check out); - fornire le informazioni richieste dall'ospite durante il soggiorno;
- funzioni amministrative contabili come la tenuta della cassa, la redazione del conto ai clienti in transito;
- fornire informazioni riguardo le attrazioni del posto, dei luoghi di interesse e in caso occuparsi dell'acquisto di biglietti per spettacoli teatrali, concerti, prenotazioni escursioni, etc;
- rapporti operativi con vari reparti e figure che operano all'interno della struttura: in particolare si interfacciava con la governante addetta alla gestione di tutto il reparto sistemazione e pulizia camere e si interfacciava altresì con lo chef che presiedeva il reparto ristorazione;
inoltre era solito interloquire con l'amministrazione e l'ufficio del personale che lei stessa dirigeva.
Mai il sig. era stato nominato responsabile del reparto “pulizie delle camere” o
Pt_1 della ristorazione;
non era lui che si occupava della gestione delle prenotazioni che era gestita da un apposito ufficio booking a Milano;
si occupava dei check-in e dei check-out, forniva
Pt_1 indicazioni agli ospiti, teneva la cassa e redigeva il conto ai clienti, forniva informazioni per attrazioni e luoghi di interesse e acquistava biglietti per eventi;
come per tutti gli addetti alla reception anche si rapportava con la governante, con lo chef e con lei come responsabile
Pt_1 dell'ufficio personale;
non era mai stato nominato responsabile del reparto pulizia delle
Pt_1 camere e della ristorazione;
la pulizia camere era affidata ad una ditta esterna. Il menù veniva definito dalla IG. e dallo chef mentre si limitava a comunicarlo ai clienti. Da CP_3 Pt_1 remoto era possibile controllare lo svolgimento dell'attività della struttura in quanto esisteva un ufficio a Roma che permetteva di effettuare controlli tramite il programma PR .
Negava che a che era stato assunto come addetto alla reception fosse stato Pt_1 richiesto di svolgere funzioni ulteriori e aggiungeva che semmai lui aveva spontaneamente fatto il cameriere in sala per aiutare la fidanzata che lavorava al ristornate.
Le era capitato di telefonare al numero fisso dell'hotel (presente in reception e anche in un ufficio attiguo usato per la parte amministrativa) e talvolta aveva risposto dalla reception o Pt_1 dall' ufficio destinato al “referente”, figura ricoperta da negli ultimi due anni di lavoro Pt_1 mentre in precedenza dalla IG e quindi dalla IG CP_3 Per_3 era privo di autonomia ed ogni decisone doveva essere condivisa ed approvata da Pt_1 per la parte commerciale ovvero da per la parte operativa o ancora dalla IG Pt_3 Per_2
8 per la parte amministrativa e da lei stessa per le questioni relative al personale: lui Parte_7 doveva interfacciarsi con tutti questi soggetti.
Negli ultimi due anni faceva da tramite diretto con i vari referenti;
in precedenza i Pt_1 contatti venivano tenuti tramite una mail aziendale alla quale peraltro potevano accedere tutti. non era mai stato nominato “revenue manager” perché non aveva autonomia decisionale Pt_1 sulle tariffe. Per qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali esposte doveva sempre interfacciarsi con il sig. e/o con il Direttore Generale IG. che davano Parte_8 Per_2
o negavano l'autorizzazione. non aveva mai avuto alcuna autonomia di spesa, neppure per quelle minime;
Pt_1 doveva acquisire i preventivi che venivano sottoposti alla o a e CP_3 Per_2
l'autorizzazione di spesa arrivava da loro;
la ES escludeva che coordinasse le attività di Pt_1 manutenzionein quanto per tali problematiche esisteva un responsabile della manutenzione di una società esterna, il signor . non si occupava di amministrare il reparto piani, Testimone_4 Pt_1 che era sempre stato gestito dalla responsabile delle risorse umane, sig.ra , oppure Persona_4 dalle varie governanti che si erano avvicendate. predisponeva i turni di lavoro per gli addetti alla reception e le inviava le presenze a Pt_1 fine mese per la predisposizione delle buste paga. I rapporti con i fornitori invece erano sempre stati tenuti direttamente dal Direttore Generale sig. . Era la stessa ES a Persona_2 decidere con riguardo alle assunzioni , peraltro confrontandosi comunque sempre con la proprietà. si limitava a raccogliere i curricula e a fare i colloqui, poi inviava tutto a lei. Pt_1
Per quanto riguarda gli incassi era che andava in banca ma con deleghe già firmate
Pt_1 da che gli venivano inviate dalla signora Pt_3 Pt_7 non è mai diventato assistente alla direzione, ruolo che in azienda non esiste;
Pt_1 piuttosto negli ultimi due anni era diventato “referente in loco” e cioè tramite tra reception ed azienda. non è mai stato revenue manager per l'azienda; delle tariffe si occupava l'ufficio
Pt_1 booking di Milano;
non si era mai occupato della sicurezza, di cui si occupava la stessa
Pt_1 ES insieme a studi esterni, in particolare con lo studio TR di Cagliari. negli ultimi due anni le inviava il dettaglio delle ore lavorate dagli addetti alla
Pt_1 reception mensilmente e non più giornalmente. Non era ad occuparsi del buon andamento
Pt_1
e della efficienza dei piani: se ne occupava la e dopo di lei la gli ordini per CP_3 Per_3
9 il ristorante li faceva lo chef e li inviava all'ufficio acquisti che era a Roma;
per tutte le attività di cui si è occupato non aveva autonomia di scelta nè di operatività. Pt_1
La ES , ha lavorato all'Idea Hotel di prima come cameriera Testimone_5 CP_1 poi come governante da fine ottobre 2013 fino a fine maggio 2019, non quale dipendente della ON ma sempre di ditte esterne.
Ha dichiarato di aver sentito i nomi e ma di non averli mai visti in Per_2 Pt_3 struttura;
era addetto alla reception, l'aveva visto ricevimento come gli altri addetti alla Pt_1 reception;
si rivolgeva alla reception per avere informazioni sulla situazione delle camere per capire ad esempio se qualche ospite si fermava oppure no, ed erano ovvero qualunque Pt_1 altro dei ragazzi del ricevimento a darle le necessarie indicazioni.
Per tutto quanto riguardava la manutenzione c'era il IG , dipendente di Testimone_4 una ditta esterna. Non era ad occuparsi di verificare che le camere fossero agibili;
se ne Pt_1 occupava lei stessa. Era sempre lei la referente delle cameriere ai piani;
per quanto riguardvaa i turni e le ferie li decideva insieme a loro e poi mandava il prospetto all'ufficio personale.
Il colloquio per l'assunzione l'aveva fatto con la governante che c'era prima di lei e lei stessa faceva i colloqui per assumere le cameriere ai piani così come al governante che ha preso il suo posto.
Aveva sentito parlare dello studio TR, che era stato presente in struttura solo una volta.
Il ES , assistente di direzione in albergo, ha lavorato Testimone_6
ON alle dipendenze di dall'aprile 2018 al settembre 2024.
Premesso di essere stato collega di conosceva che credeva
Pt_1 Persona_2 essere una sorta di amministratore delegato che teneva i contatti con la proprietà; non conosceva il sig l'aveva visto in hotel un paio di volte all'anno; sapeva che in alcune Parte_5 Per_2 occasioni determinati clienti avessero chiesto di per farsi riservare una camera ovvero
Pt_1 una sala riunioni;
c'era un solo cellulare aziendale a disposizione del direttore e nessuno di loro lo usava. In reception c'era il telefono fisso;
capitava non raramente che coprisse dei turni in
Pt_1 reception, al mattino, molto più raramente al pomeriggio, ed allora effettivamente provvedeva lui ai check-in o ai check-out; chi si trova in reception fornisce informazioni agli ospiti: gli era capitato di essere presente in occasioni nelle quali era in reception e forniva le informazioni che un
Pt_1 cliente gli chiedeva;
per la reception la figura di riferimento era quanto alla cassa ad ogni
Pt_1
10 fine turno c'era una chiusura e, se era presente, anche vi provvedeva;
sempre si Pt_1 Pt_1 occupava del conto dei clienti in transito;
confermava che il rapporto con la dott.ssa era Per_1 continuo nel tempo anche se non ne sapeva specificare la frequenza;
si interfacciava sia Pt_1 con la governante sia con lo chef, anche se tutti gli addetti alla reception si interfacciavano con tali figure;
ogni reparto aveva un suo responsabile e era il collegamento con i reparti. Pt_1
Ricordava che inizialmente la dott.ssa era presente in hotel una volta ogni due o tre Per_1 mesi, in seguito una o due volte al mese;
referenti della reception erano state la signora
[...]
prima e duccessivamente la signora per quanto riguardava le spese CP_3 Per_3 occorreva l'approvazione della direzione;
la direttiva generale sulle tariffe era fornita da un apposito ufficio revenue a Milano oppure direttamente da era capitato che Pt_3 Pt_1 procedesse a delle modifiche “sotto data” ad esempio per un giorno ma non di più.
Per la scelta dei portali sui quali veicolare le informazioni sicuramente c'era uno scambio tra e proprietà/revenue; sulle spese occorreva sempre l'approvazione della proprietà, Pt_1 anche per quelle di minima entità; per i lavori da fare riceveva il preventivo e lo girava alla Pt_1 proprietà e poi prendeva l'appuntamento per l'esecuzione dei lavori e relazionava sulla esecuzione delle opere. Se c'era qualche disservizio noi lo segnalavamo a ed era lui stesso che diceva Pt_1 che doveva ricevere l'avallo della proprietà: se c'era da fare qualche lavoro lui diceva che dovevamo attendere l'assenso della proprietà, salvo che per acquisti davvero minimi.
Per ogni reparto c'era un responsabile;
era la figura di collegamento;
era Pt_1 Pt_1 anche il riferimento del ricevimento e i turni li faceva lui;
gli ordini partivano dai reparti, venivano girati a e lui li trasmetteva alla proprietà; per quanto riguarda ricevimento e ristorazione era Pt_1 che provvedeva ai colloqui per le assunzioni, la decisone era poi delle risorse umane e cioè Pt_1 della dott.ssa ; Per_1
ON Il ES , receptionist, ha lavorato alle dipendenze di dal 2016 al 2018 e da Tes_7 giugno 2021 a maggio 2023 e ha dichiarato quanto segue: era stato collega di che era il Pt_1 direttore;
come receptionist non aveva mai cambiato le tariffe, neppure sapeva come si facesse per cui se c'erano problemi mi rivolgeva a che era in un suo ufficio. Ciò accadeva Pt_1 quotidianamente.
Aveva partecipato a corsi sulla sicurezza e sull'aspetto sanitario tenuti dallo studio TR e gli aveva fornito il link per accedervi. Se c'era qualche disservizio (aria condizionata ovvero Pt_1
11 un forno in cucina) aveva visto parlare con le ditte che dovevano intervenire, Pt_1 accompagnandole anche a verificare le varie situazioni ma nulla sapeva circa i preventivi di spesa e le necessarie autorizzazioni;
quanto alla piccola manutenzione invece c'era una “cassa direzione”
a cui accedeva solo L'aveva visto prendere dei contanti da lì per andare a comprare ad Pt_1 esempio delle pile: era certo che sulle spese per la piccola manutenzione avesse Pt_1 autonomia.
*********
Tali le dichiarazioni testimoniali, non smentite dalle prove documentali, la descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente che ne emerge porta ad escludere che avesse funzioni Pt_1 direttive con attribuzione di alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa e contribuisse alla definizione degli obiettivi dell'azienda, né risulta che egli avesse svolto, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi.
E' pure carente la prova della sua effettiva autonomia decisionale e dell'avvenuta attribuzione al ricorrente, anche solo in fatto, della gestione, del coordinamento e del controllo di diversi settori e servizi dell'azienda con ampi poteri discrezionali.
Per contro deve escludersi che i testimoni abbiano descritto mansioni prettamente operative nel comparto della reception, come sostenuto dalla convenuta, in quanto dalle loro dichiarazioni è emerso che a per tutto il periodo erano attribuite sia iniziativa che Pt_1 autonomia operativa in determinati settori, oltre a funzioni di coordinamento e controllo su taluni reparti (reception in primis), pur nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute dai superiori;
parimenti è emerso che per tali attività era era richiesta una particolare competenza professionale, riconosciuta al ricorrente dalla convenuta solo da ultimo.
A fronte delle specifiche allegazioni in tal senso controparte si è infatti limitata a dedurre
(offrendo la relativa prova) che l'odierno ricorrente, addetto alla reception, avesse svolto anche attività di coordinamento ma solo di contorno, mentre dalle dichiarazioni dei testi è emerso come, pur in un naturale percorso di crescita professionale, tali attività di coordinamento e controllo fossero presenti sin dall'origine e con carattere di prevalenza su quelle di receptionist, pure svolte da in modo occasionale. Pt_1
12 Appare dunque corretto l'inquadramento del ricorrente al 2° livello del CCNL del settore
Turismo, con decorrenza dall'01.11.2015 sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022 ed è in astratto fondata la domanda volta ad ottenere il relativo trattamento retributivo.
E' stata, quindi, disposta CTU contabile al fine di quantificare le differenze retributive spettanti al ricorrente, inquadrato al 2° livello del CCNL del settore Turismo, con decorrenza dall'01.11.2015 sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022.
I conteggi del CTU, di cui alla nota di deposito del 11.9.2025, in questa sede non contestati quanto ad accuratezza matematica, possono essere recepiti in sede di decisione e conducono alla conclusione dell'assenza di differenze retributive.
La relativa domanda pertanto deve essere respinta.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate e gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna con il vincolo della solidarietà.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- Accerta e dichiara il diritto del IG. al riconoscimento del 2° livello del CCNL Parte_1 del settore Turismo, con decorrenza dall'01.11.2015 e sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022
- Rigetta nel resto il ricorso.
- Compensa tra le parti le spese di lite e pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, e in via solidale tra loro, le spese di CTU, come liquidate in atti.
- Termine di giorni sessanta per deposito motivazione.
Savona, 30/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
PA TO Di EN
13
in persona del Giudice del lavoro dott.ssa PA Di EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 681/2023 R.G. Lav. tra
- (C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
17047 – Quiliano (SV), via Cerri n. 7, rappresentato e difeso in modo congiunto e disgiunto dagli avv.ti Francesco Mineo (C.F. e (C.F. C.F._2 Parte_2
) elettivamente domiciliato presso il loro Studio in 20122 – Milano (MI), via C.F._3
LO PP LO n. 1, come da procura allegata al ricorso ricorrente
e
. iva/c.f. con sede legale in 17100 Savona (SV), via ONroparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 94, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Parte_3 elettivamente domiciliata in Milano, Corso XXII Marzo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Laura Latini del Foro di Milano convenuto e
(C.F. , con sede ONroparte_2 P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu, ( ), giusta procura C.F._4 generale alle liti in data 26.01.2023
convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, , premesso di aver prestato Parte_1 attività lavorativa per di essere stato assunto dal 1°.11.2015 sino al 13.04.2016, CP_1 dapprima con contratto a tempo determinato inquadrato nel 4° livello del CCNL Turismo e poi nel
3°; quindi, dal 01.05.2016, con contratto a tempo indeterminato e inquadramento, da ultimo, nel 2° livello e con mansioni di “resident manager”, ha chiesto il riconoscimento del livello superiore quadro A alla voce e le conseguenti differenze retributive, anche con riguardo Parte_4 alla contribuzione.
In particolare chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del IG. al Parte_1 riconoscimento del livello “quadro” del CCNL del settore Turismo, con decorrenza dall'01.11.2015
e sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022, o quel diverso inquadramento e/o periodo temporale che dovesse emergere in corso di causa, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto condannare la società resistente al pagamento della somma lorda di Euro 52.975,56 in favore del
IG. in conseguenza dell'accertamento delle mansioni di direttore, corrispondenti alla Parte_1 qualifica del livello di Quadro come livello economico giuridico ai sensi del CCNL del settore
Turismo, con decorrenza a far data dall'01.11.2015 e sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022,
o a quella diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, con ogni conseguenza di legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
inoltre, per l'effetto, chiedeva di condannare, altresì, la resistente al versamento in favore dell dei CP_2 contributi previdenziali risultanti dal mancato corretto inquadramento contrattuale e mancate retribuzioni dovute al ricorrente. Con vittoria di spese competenze di lite da distrarre a favore dei procuratori costituiti che si dichiaravano antistatari.
La convenuta resisteva al ricorso e contestava la fondatezza delle domande.
All'udienza di discussione l'avv.to Mineo per il ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da atti ed in particolare per il riconoscimento del livello superiore richiesto in ricorso, con vittoria o in subordine parziale compensazione delle spese e delle spese di CTU.
L'avv.to Latini si richiamava alle proprie deduzioni e domande, insisteva per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di causa e di CTU, anche in
2 considerazione della mancata adesione del ricorrente ai plurimi tentativi di composizione bonaria della controversia.
Nessuno presenziava per CP_2
************
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
Il ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa per di essere stato dapprima CP_1 assunto dal 1°.11.2015 sino al 13.04.2016, con contratto a tempo determinato inquadrato nel 4° livello del CCNL Turismo e quindi, dal 01.05.2016, con contratto a tempo indeterminato, ed inquadrato da ultimo nel 2° livello e con mansioni di “resident manager”.
Afferma di aver invece svolto mansioni di Direttore della struttura dove operava e, contestando l'inquadramento contrattuale, rivendica l'inquadramento citato e differenze retributive per €
52.975,56, oltre ad € 11.000,00 circa a titolo di contribuzione.
ONroparte costituendosi contesta tali rivendicazioni sostenendo che il ricorrente, sia con riferimento al primo che al secondo periodo, svolgeva mansioni di “addetto alla reception” con attività prettamente operative.
In particolare, secondo la resistente, la sua attività riguardava esclusivamente la gestione delle richieste e delle prenotazioni delle camere pervenute via telefono, online o e-mail; la gestione e la registrazione degli arrivi e delle partenze degli ospiti;
il servizio informazioni anche turistiche e gestione delle richieste degli ospiti durante il soggiorno;
fra le funzioni amministrative contabili: tenuta della cassa, redazione del conto ai clienti in transito;
rapporti operativi con vari reparti interfacciandosi con la governante (cui competeva la gestione di tutto il reparto sistemazione e pulizia camere) con lo chef che presiedeva il reparto ristorazione e si confrontava con l'amministrazione e l'ufficio del personale, per le questioni di loro competenza.
Veniva esperita istruttoria con l'audizione di numerosi testimoni all'esito della quale veniva disposta CTU contabile.
***********
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali
3 siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. n. 8025/03).
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, poi, deve svilupparsi “in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 8589/15; nello stesso senso Cass. n. 18943/16, Cass.
n. 30580/19; Cass. 12039/20).
Ciò premesso, giova riportare le declaratorie del CCNL quadro A alla voce
[...]
, applicabile al rapporto in esame rivendicato dal ricorrente, che così recita Parte_4
“Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.
Appartengono, invece, al secondo livello, da ultimo applicato al lavoratore “i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale”
Venendo al merito, l'istruttoria esperita ha consentito di accertare che nell' intero periodo
1.11.2015 -16.12.2022, svolgeva mansioni inquadrabili nel livello 2° CCNL Turismo Parte_1
– Alberghi.
Ed invero i testi escussi hanno dichiarato quanto segue :
La ES , cameriera di sala, premesso di aver lavorato con il ricorrente Testimone_1 all' IDEA Hotel in Via Stalingrado a dal giugno '21 a fine maggio '23, ha dichiarato di aver CP_1 visto occuparsi dei siti web e della organizzazione dei rapporti con i clienti quale “revenue Pt_1 manager;
che quando venne assunta era stato lui a farle vedere dove fossero i dispositivi di protezione individuale;
che per qualunque problema in struttura si faceva riferimento a sia Pt_1 per questioni di piccola manutenzione per la quale aveva anche autonomia di spesa: se serviva
4 qualcosa - una lampadina o dei piatti - si rivolgevano a lui che provvedeva immediatamente. Non sapeva se per tali spese dovesse chiedere l'autorizzazione ai superiori. Ha confermato che Pt_1 fosse addetto alla organizzazione del personale precisando che dava direttive sia verbali che scritte al personale, come ad esempio accadeva per i turni e all'organizzazione degli orari. Ha affermato avere fatto con lui il colloquio di assunzione e di aver saputo da lui l'esito positivo del colloquio;
di non sapere se inviasse giornalmente all'ufficio paghe il conto delle ore lavorate, ma che senz'altro lo faceva a fine mese;
che programmava il piano ferie di tutto il personale;
predisponeva i corsi di aggiornamento;
verificava anche il buon andamento dei vari reparti;
che era molto presente in struttura;
aveva anche rapporti diretti con i fornitori del ristorante;
che era lui a decidere gli orari di apertura, di chiusura e di riposo anche se non sapeva dire se fosse sempre lui ad inviare la relativa comunicazione al Comune. Ha precisato che a fine giornata gli incassi venivano lasciati al receptionist di turno e di non sapere se avesse o meno la delega per i Pt_1 versamenti, nè deleghe fiscali per l'Agenzia delle Entrate nè se predisponesse o meno i rendiconti da inviare in amministrazione;
ha confermato che era a rapportarsi con il pubblico in caso Pt_1 di lamentele, ma di non sapere se fosse lui a rispondere alle recensioni pervenute via web.
La ES ha poi affermato che si occupava anche dei turni per la pulizia delle camere e Pt_1 degli spazi comuni pur non ricordando se queste ultime fossero o meno affidate ad una ditta esterna;
alla pulizia delle camere provvedevano invece dipendenti dell'hotel; non sapeva dire se si occupasse di tutte le attività sopra citate su incarico diretto della proprietà; sicuramente, Pt_1 per quel che vedeva, riteneva che agisse in autonomia non risultandole che dovesse chiedere autorizzazioni ad alcuno. Ha poi dichiarato di non sapere se si occupasse anche della gestione delle richieste dei clienti e delle prenotazioni, se fosse addetto ai check-in e ai check-out e se fornisse anche informazioni agli ospiti durante il soggiorno;
spesso l'aveva visto in reception;
parimenti non era certa che fosse sua la responsabilità della tenuta della cassa e della predisposizione del conto ai clienti in transito, o che desse ai clienti anche informazioni relative ad attrazioni turistiche ma riteneva che lo fosse in quanto era lui “il referente un po' per tutto in hotel: era lui l'unico puto di riferimento che avevamo”. Confermava infine che si interfacciava con la Pt_1 governante e con lo chef ed anche con la responsabile dell'Ufficio del personale dott.ssa , e Per_1 che inoltre era il responsabile del reparto pulizia delle camere e del reparto ristorazione;
per la reception l'unico referente era ed a lui facevano riferimento tutti gli addetti a tale servizio;
Pt_1
5 si occupava anche di amministrare il reparto piani in quanto lo vedeva interfacciarsi con le varie governanti;
si rapportava con tutti i fornitori, non solo con quelli del reparto ristorante, circostanza a lei nota per essersi rivolta a lui non solo per questioni relative al ristorante ma anche per altro.
Precisava infine di aver visto coordinare i vari reparti sin dal giugno 2021. Pt_1
La ES , che ha lavorato presso Idea Hotel di dal marzo 2018 Testimone_2 CP_1 al settembre 2020 come addetta al ricevimento, ha dichiarato di aver conosciuto come
Pt_1 direttore dell'hotel, di aver fatto con lui il colloquio per essere assunta come receptionist;
di aver ricevuto direttive da che disponeva anche il cambiamento delle tariffe e gliele
Pt_1 comunicava. Sempre si occupava del sito web e teneva i contatti con i clienti acquisiti e
Pt_1 con i nuovi clienti. Occupava l'ufficio del direttore, dove lei lo vedeva lavorare tutti i giorni. Ha confermato di ritenere che fosse il responsabile della sicurezza, perché era stato lui a farle
Pt_1 firmare i relativi fogli all'atto dell'assunzione di cui pure si era occupato personalmente;
ha altresì confermato che teneva i contatti con lo studio TR di Cagliari proprio valendosi di
Pt_1
aveva organizzato un corso on line sulla sicurezza. Gli attestati le erano stati inviati Pt_1 proprio da con una mail da lui firmata. Era ancora che provvedeva Pt_1 Pt_1 immediatamente, su loro richiesta, alla piccola manutenzione senza necessità di autorizzazione e confermava di aver assistito in alcune occasioni alla gestione da parte sua anche di problemi di manutenzione straordinaria;
non era invece a conoscenza dell'esistenza di speciali procedure di autorizzazione che lui dovesse seguire. Ha poi dichiarato che per quanto a sua conoscenza era che si occupava della organizzazione, amministrazione e gestione del personale inviando Pt_1 mail, facendo i colloqui dopo aver ricevuto personalmente i curricula e decidendo sulle assunzioni.
si occupava poi di gestire i turni e le ferie, aveva rapporti con l'amministrazione, Pt_1 programmava il piano ferie di tutto il personale della reception e della ristorazione, e forse, ma la ES non ne era sicura, programmava anche quelle degli addetti alle camere;
era ad Pt_1 occuparsi di verificare il buon andamento e l' efficienza dei reparti, era sempre presente ed ogni giorno si informava su come procedesse il lavoro.
Era ancora a tenere i contatti con i fornitori del ristorante, era lui che firmava le Pt_1 bolle;
sempre lui gestiva gli orari di apertura e di chiusura del ristorante anche se la ES non sapeva dire se tali orari fossero anche da lui stesso decisi o indicati dall'amministrazione;
6 confermava che fosse ad effettuare i versamenti precisando che gli incassi li Pt_1 consegnavano sempre a lui che a tal fine aveva anche una cassaforte del suo ufficio.
Era sempre che controllava i pagamenti, inviava fatture e solleciti e gestiva Pt_1 eventuali contestazioni su addebiti e carte di credito;
gestiva anche i rapporti con i clienti in caso di lamentele;
si occupava del sito web della struttura, della gestione della pulizia delle camere e degli spazi comuni e della manutenzione all'interno dell'hotel. Tutte le attività descritte erano esercitate da in autonomia. Pt_1
La ES ha invece negato di aver mai conosciuto né sentito nominare il IG.
[...]
, che la convenuta indica quale proprio dirigente, mentre aveva visto in struttura il IG Per_2
(altra figura apicale) una sola volta. Parte_5
Ha negato che fosse addetto alla reception o si occupasse lui di gestire richieste e Pt_1 prenotazioni effettuate via telefono, via email ovvero on line, in quanto tale attività era demandata a chi come lei faceva la receptionist mentre lui faceva il direttore;
idem per le operazioni di check-in e check-out; non era lui che forniva agli ospiti le informazioni durante il soggiorno e neppure si occupava dei pagamenti e della redazione del conto ai clienti , che erano sempre attività proprie del ricevimento: al più controllava la cassa. Neppure era lui a fornire ai Pt_1 clienti informazioni per le attrazioni o i luoghi di interesse turistico né provvedeva per i clienti all'acquisto di biglietti per eventi vari.
Il ricorrente si rapportava con la governante, con lo chef e con l'ufficio personale. Lei lo vedeva prendere abitualmente decisioni riguardo alla ristorazione, non sapeva dire se lo facesse anche per il reparto pulizia delle camere. Ha affermato di non aver mai visto la dott.ssa , di Per_1 aver visto solo una volta in Hotel la signora la sig e la sig. , quest'ultima Pt_6 CP_3 unitamente al IG. Pt_3
ON La ES , consulente esterno e direttore del personale per dal 2012, ha Tes_3 confermato che nel periodo 2015 – 2022 tutti i reparti dell'hotel erano sottoposti a controllo e gestione del direttore generale mentre gestiva il settore Persona_2 Parte_5 commerciale. era presente in struttura circa una volta al mese, alternandosi con la Per_2 dott.ssa mentre era presente in struttura più raramente;
lei stessa era CP_3 Pt_3 presente in struttura più o meno ogni mese;
in qualità di addetto alla reception, in concreto, Pt_1 aveva svolto prevalentemente le seguenti mansioni: - gestione delle richieste e prenotazioni delle
7 camere effettuate al telefono, online o via email;
- gestione, registrazione degli arrivi (check-in) e delle partenze (check out); - fornire le informazioni richieste dall'ospite durante il soggiorno;
- funzioni amministrative contabili come la tenuta della cassa, la redazione del conto ai clienti in transito;
- fornire informazioni riguardo le attrazioni del posto, dei luoghi di interesse e in caso occuparsi dell'acquisto di biglietti per spettacoli teatrali, concerti, prenotazioni escursioni, etc;
- rapporti operativi con vari reparti e figure che operano all'interno della struttura: in particolare si interfacciava con la governante addetta alla gestione di tutto il reparto sistemazione e pulizia camere e si interfacciava altresì con lo chef che presiedeva il reparto ristorazione;
inoltre era solito interloquire con l'amministrazione e l'ufficio del personale che lei stessa dirigeva.
Mai il sig. era stato nominato responsabile del reparto “pulizie delle camere” o
Pt_1 della ristorazione;
non era lui che si occupava della gestione delle prenotazioni che era gestita da un apposito ufficio booking a Milano;
si occupava dei check-in e dei check-out, forniva
Pt_1 indicazioni agli ospiti, teneva la cassa e redigeva il conto ai clienti, forniva informazioni per attrazioni e luoghi di interesse e acquistava biglietti per eventi;
come per tutti gli addetti alla reception anche si rapportava con la governante, con lo chef e con lei come responsabile
Pt_1 dell'ufficio personale;
non era mai stato nominato responsabile del reparto pulizia delle
Pt_1 camere e della ristorazione;
la pulizia camere era affidata ad una ditta esterna. Il menù veniva definito dalla IG. e dallo chef mentre si limitava a comunicarlo ai clienti. Da CP_3 Pt_1 remoto era possibile controllare lo svolgimento dell'attività della struttura in quanto esisteva un ufficio a Roma che permetteva di effettuare controlli tramite il programma PR .
Negava che a che era stato assunto come addetto alla reception fosse stato Pt_1 richiesto di svolgere funzioni ulteriori e aggiungeva che semmai lui aveva spontaneamente fatto il cameriere in sala per aiutare la fidanzata che lavorava al ristornate.
Le era capitato di telefonare al numero fisso dell'hotel (presente in reception e anche in un ufficio attiguo usato per la parte amministrativa) e talvolta aveva risposto dalla reception o Pt_1 dall' ufficio destinato al “referente”, figura ricoperta da negli ultimi due anni di lavoro Pt_1 mentre in precedenza dalla IG e quindi dalla IG CP_3 Per_3 era privo di autonomia ed ogni decisone doveva essere condivisa ed approvata da Pt_1 per la parte commerciale ovvero da per la parte operativa o ancora dalla IG Pt_3 Per_2
8 per la parte amministrativa e da lei stessa per le questioni relative al personale: lui Parte_7 doveva interfacciarsi con tutti questi soggetti.
Negli ultimi due anni faceva da tramite diretto con i vari referenti;
in precedenza i Pt_1 contatti venivano tenuti tramite una mail aziendale alla quale peraltro potevano accedere tutti. non era mai stato nominato “revenue manager” perché non aveva autonomia decisionale Pt_1 sulle tariffe. Per qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali esposte doveva sempre interfacciarsi con il sig. e/o con il Direttore Generale IG. che davano Parte_8 Per_2
o negavano l'autorizzazione. non aveva mai avuto alcuna autonomia di spesa, neppure per quelle minime;
Pt_1 doveva acquisire i preventivi che venivano sottoposti alla o a e CP_3 Per_2
l'autorizzazione di spesa arrivava da loro;
la ES escludeva che coordinasse le attività di Pt_1 manutenzionein quanto per tali problematiche esisteva un responsabile della manutenzione di una società esterna, il signor . non si occupava di amministrare il reparto piani, Testimone_4 Pt_1 che era sempre stato gestito dalla responsabile delle risorse umane, sig.ra , oppure Persona_4 dalle varie governanti che si erano avvicendate. predisponeva i turni di lavoro per gli addetti alla reception e le inviava le presenze a Pt_1 fine mese per la predisposizione delle buste paga. I rapporti con i fornitori invece erano sempre stati tenuti direttamente dal Direttore Generale sig. . Era la stessa ES a Persona_2 decidere con riguardo alle assunzioni , peraltro confrontandosi comunque sempre con la proprietà. si limitava a raccogliere i curricula e a fare i colloqui, poi inviava tutto a lei. Pt_1
Per quanto riguarda gli incassi era che andava in banca ma con deleghe già firmate
Pt_1 da che gli venivano inviate dalla signora Pt_3 Pt_7 non è mai diventato assistente alla direzione, ruolo che in azienda non esiste;
Pt_1 piuttosto negli ultimi due anni era diventato “referente in loco” e cioè tramite tra reception ed azienda. non è mai stato revenue manager per l'azienda; delle tariffe si occupava l'ufficio
Pt_1 booking di Milano;
non si era mai occupato della sicurezza, di cui si occupava la stessa
Pt_1 ES insieme a studi esterni, in particolare con lo studio TR di Cagliari. negli ultimi due anni le inviava il dettaglio delle ore lavorate dagli addetti alla
Pt_1 reception mensilmente e non più giornalmente. Non era ad occuparsi del buon andamento
Pt_1
e della efficienza dei piani: se ne occupava la e dopo di lei la gli ordini per CP_3 Per_3
9 il ristorante li faceva lo chef e li inviava all'ufficio acquisti che era a Roma;
per tutte le attività di cui si è occupato non aveva autonomia di scelta nè di operatività. Pt_1
La ES , ha lavorato all'Idea Hotel di prima come cameriera Testimone_5 CP_1 poi come governante da fine ottobre 2013 fino a fine maggio 2019, non quale dipendente della ON ma sempre di ditte esterne.
Ha dichiarato di aver sentito i nomi e ma di non averli mai visti in Per_2 Pt_3 struttura;
era addetto alla reception, l'aveva visto ricevimento come gli altri addetti alla Pt_1 reception;
si rivolgeva alla reception per avere informazioni sulla situazione delle camere per capire ad esempio se qualche ospite si fermava oppure no, ed erano ovvero qualunque Pt_1 altro dei ragazzi del ricevimento a darle le necessarie indicazioni.
Per tutto quanto riguardava la manutenzione c'era il IG , dipendente di Testimone_4 una ditta esterna. Non era ad occuparsi di verificare che le camere fossero agibili;
se ne Pt_1 occupava lei stessa. Era sempre lei la referente delle cameriere ai piani;
per quanto riguardvaa i turni e le ferie li decideva insieme a loro e poi mandava il prospetto all'ufficio personale.
Il colloquio per l'assunzione l'aveva fatto con la governante che c'era prima di lei e lei stessa faceva i colloqui per assumere le cameriere ai piani così come al governante che ha preso il suo posto.
Aveva sentito parlare dello studio TR, che era stato presente in struttura solo una volta.
Il ES , assistente di direzione in albergo, ha lavorato Testimone_6
ON alle dipendenze di dall'aprile 2018 al settembre 2024.
Premesso di essere stato collega di conosceva che credeva
Pt_1 Persona_2 essere una sorta di amministratore delegato che teneva i contatti con la proprietà; non conosceva il sig l'aveva visto in hotel un paio di volte all'anno; sapeva che in alcune Parte_5 Per_2 occasioni determinati clienti avessero chiesto di per farsi riservare una camera ovvero
Pt_1 una sala riunioni;
c'era un solo cellulare aziendale a disposizione del direttore e nessuno di loro lo usava. In reception c'era il telefono fisso;
capitava non raramente che coprisse dei turni in
Pt_1 reception, al mattino, molto più raramente al pomeriggio, ed allora effettivamente provvedeva lui ai check-in o ai check-out; chi si trova in reception fornisce informazioni agli ospiti: gli era capitato di essere presente in occasioni nelle quali era in reception e forniva le informazioni che un
Pt_1 cliente gli chiedeva;
per la reception la figura di riferimento era quanto alla cassa ad ogni
Pt_1
10 fine turno c'era una chiusura e, se era presente, anche vi provvedeva;
sempre si Pt_1 Pt_1 occupava del conto dei clienti in transito;
confermava che il rapporto con la dott.ssa era Per_1 continuo nel tempo anche se non ne sapeva specificare la frequenza;
si interfacciava sia Pt_1 con la governante sia con lo chef, anche se tutti gli addetti alla reception si interfacciavano con tali figure;
ogni reparto aveva un suo responsabile e era il collegamento con i reparti. Pt_1
Ricordava che inizialmente la dott.ssa era presente in hotel una volta ogni due o tre Per_1 mesi, in seguito una o due volte al mese;
referenti della reception erano state la signora
[...]
prima e duccessivamente la signora per quanto riguardava le spese CP_3 Per_3 occorreva l'approvazione della direzione;
la direttiva generale sulle tariffe era fornita da un apposito ufficio revenue a Milano oppure direttamente da era capitato che Pt_3 Pt_1 procedesse a delle modifiche “sotto data” ad esempio per un giorno ma non di più.
Per la scelta dei portali sui quali veicolare le informazioni sicuramente c'era uno scambio tra e proprietà/revenue; sulle spese occorreva sempre l'approvazione della proprietà, Pt_1 anche per quelle di minima entità; per i lavori da fare riceveva il preventivo e lo girava alla Pt_1 proprietà e poi prendeva l'appuntamento per l'esecuzione dei lavori e relazionava sulla esecuzione delle opere. Se c'era qualche disservizio noi lo segnalavamo a ed era lui stesso che diceva Pt_1 che doveva ricevere l'avallo della proprietà: se c'era da fare qualche lavoro lui diceva che dovevamo attendere l'assenso della proprietà, salvo che per acquisti davvero minimi.
Per ogni reparto c'era un responsabile;
era la figura di collegamento;
era Pt_1 Pt_1 anche il riferimento del ricevimento e i turni li faceva lui;
gli ordini partivano dai reparti, venivano girati a e lui li trasmetteva alla proprietà; per quanto riguarda ricevimento e ristorazione era Pt_1 che provvedeva ai colloqui per le assunzioni, la decisone era poi delle risorse umane e cioè Pt_1 della dott.ssa ; Per_1
ON Il ES , receptionist, ha lavorato alle dipendenze di dal 2016 al 2018 e da Tes_7 giugno 2021 a maggio 2023 e ha dichiarato quanto segue: era stato collega di che era il Pt_1 direttore;
come receptionist non aveva mai cambiato le tariffe, neppure sapeva come si facesse per cui se c'erano problemi mi rivolgeva a che era in un suo ufficio. Ciò accadeva Pt_1 quotidianamente.
Aveva partecipato a corsi sulla sicurezza e sull'aspetto sanitario tenuti dallo studio TR e gli aveva fornito il link per accedervi. Se c'era qualche disservizio (aria condizionata ovvero Pt_1
11 un forno in cucina) aveva visto parlare con le ditte che dovevano intervenire, Pt_1 accompagnandole anche a verificare le varie situazioni ma nulla sapeva circa i preventivi di spesa e le necessarie autorizzazioni;
quanto alla piccola manutenzione invece c'era una “cassa direzione”
a cui accedeva solo L'aveva visto prendere dei contanti da lì per andare a comprare ad Pt_1 esempio delle pile: era certo che sulle spese per la piccola manutenzione avesse Pt_1 autonomia.
*********
Tali le dichiarazioni testimoniali, non smentite dalle prove documentali, la descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente che ne emerge porta ad escludere che avesse funzioni Pt_1 direttive con attribuzione di alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa e contribuisse alla definizione degli obiettivi dell'azienda, né risulta che egli avesse svolto, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi.
E' pure carente la prova della sua effettiva autonomia decisionale e dell'avvenuta attribuzione al ricorrente, anche solo in fatto, della gestione, del coordinamento e del controllo di diversi settori e servizi dell'azienda con ampi poteri discrezionali.
Per contro deve escludersi che i testimoni abbiano descritto mansioni prettamente operative nel comparto della reception, come sostenuto dalla convenuta, in quanto dalle loro dichiarazioni è emerso che a per tutto il periodo erano attribuite sia iniziativa che Pt_1 autonomia operativa in determinati settori, oltre a funzioni di coordinamento e controllo su taluni reparti (reception in primis), pur nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute dai superiori;
parimenti è emerso che per tali attività era era richiesta una particolare competenza professionale, riconosciuta al ricorrente dalla convenuta solo da ultimo.
A fronte delle specifiche allegazioni in tal senso controparte si è infatti limitata a dedurre
(offrendo la relativa prova) che l'odierno ricorrente, addetto alla reception, avesse svolto anche attività di coordinamento ma solo di contorno, mentre dalle dichiarazioni dei testi è emerso come, pur in un naturale percorso di crescita professionale, tali attività di coordinamento e controllo fossero presenti sin dall'origine e con carattere di prevalenza su quelle di receptionist, pure svolte da in modo occasionale. Pt_1
12 Appare dunque corretto l'inquadramento del ricorrente al 2° livello del CCNL del settore
Turismo, con decorrenza dall'01.11.2015 sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022 ed è in astratto fondata la domanda volta ad ottenere il relativo trattamento retributivo.
E' stata, quindi, disposta CTU contabile al fine di quantificare le differenze retributive spettanti al ricorrente, inquadrato al 2° livello del CCNL del settore Turismo, con decorrenza dall'01.11.2015 sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022.
I conteggi del CTU, di cui alla nota di deposito del 11.9.2025, in questa sede non contestati quanto ad accuratezza matematica, possono essere recepiti in sede di decisione e conducono alla conclusione dell'assenza di differenze retributive.
La relativa domanda pertanto deve essere respinta.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate e gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna con il vincolo della solidarietà.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- Accerta e dichiara il diritto del IG. al riconoscimento del 2° livello del CCNL Parte_1 del settore Turismo, con decorrenza dall'01.11.2015 e sino alla data delle dimissioni del 16.12.2022
- Rigetta nel resto il ricorso.
- Compensa tra le parti le spese di lite e pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, e in via solidale tra loro, le spese di CTU, come liquidate in atti.
- Termine di giorni sessanta per deposito motivazione.
Savona, 30/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
PA TO Di EN
13