Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02920/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Spata Lucia Antonella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del decreto prot. n.-OMISSIS-notificato in data 4 dicembre 2023, con il quale la Prefettura di Caltanissetta ha rigettato l'istanza presentata dall'Istituto di Vigilanza privata -OMISSIS-., tesa ad ottenere il rilascio dei titoli di polizia e della qualifica di guardia particolare giurata in favore del ricorrente;
nonché di tutti gli atti a tale sequenza procedimentale collegati in quanto presupposti, connessi, correlati e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa IS AN e udito per la parte resistente il difensore presente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n.-OMISSIS-notificato in data 4 dicembre 2023, con il quale la Prefettura di Caltanissetta ha rigettato l'istanza, presentata dall'Istituto di Vigilanza privata -OMISSIS-., tesa ad ottenere il rilascio dei titoli di polizia e della qualifica di guardia particolare giurata a causa di un procedimento penale a suo carico.
2. Il ricorrente premette, in punto di fatto, di aver sempre prestato servizio come guardia giurata presso diversi istituti di vigilanza, venendo da ultimo assunto alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza privata “-OMISSIS-.” con sede legale in Brescia, che nel mese di gennaio 2023 gli ha convertito il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Con istanza del 09.09.2022 è stato chiesto alla Prefettura di Caltanissetta il rilascio del decreto di nomina di approvazione a Guardia Particolare Giurata e porto di pistola a tassa ridotta.
Con preavviso di rigetto sono stati addotti quali motivi ostativi: l’esistenza di un procedimento penale con rinvio a giudizio presso il Tribunale di Gela per i reati di cui agli artt. 367, 646, 649 bis c.p.p.; pregiudizi di polizia.
Il ricorrente riferisce che, nel gennaio 2022, subiva nella propria abitazione un furto, a seguito del quale sarebbe stata sottratta anche la somma di denaro custodita su mandato e per conto dell'Istituto di Vigilanza privata -OMISSIS- S.p.A. A seguito dell’accaduto il ricorrente avrebbe sporto denuncia ma ne sarebbe stato anche denunciato da parte della -OMISSIS- S.p.A. poiché ritenuto responsabile dell’ammanco; da ciò ne sarebbe scaturito un procedimento penale a suo carico.
3. Il diniego è stato impugnato con il ricorso in epigrafe con il quale si denunciano i seguenti vizi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 138 DEL T.U.L.P.S. APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931 N.773. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DÌ MOTIVAZIONE, PER INGIUSTIZIA E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE, PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.
Nel caso di specie, l’Autorità di P.S. si sarebbe limitata solo a dare atto dell’esistenza di un procedimento penale, senza avere riguardo alcuno ai fatti sottesi e senza fornire motivazione in ordine alle ragioni da cui fare derivare il diniego, che sarebbe stato applicato con automatismo.
4. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con memoria, ha difeso la correttezza del proprio operato.
5. In vista dell’udienza parte ricorrente ha prodotto una ulteriore memoria.
6. Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
7. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
In via generale si rappresenta come, per consolidata e condivisa giurisprudenza in materia di detenzione e porto di armi " l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di circolare armati di cui all'art. 699 del codice penale ed all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza. Il legislatore ha quindi affidato alla ridetta Autorità il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al citato divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto o di detenzione dell'arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza " (TAR Sicilia, II, 27.01.2023, n. 221).
Quanto poi, nello specifico, al titolo di guardia giurata, la giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. TAR Sicilia, IV, 12 agosto 2024, n. 2443) ha precisato, con indirizzo costante, i seguenti principi:
- le guardie giurate, ai sensi dell'art. 138 del R.D. n. 773 del 1931, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, considerato che l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure;
- la buona condotta, che l'art. 138 del R.D. n. 773 del 1931 eleva a presupposto per l'emissione del decreto di nomina a guardia giurata, è nozione di ampia latitudine, che investe nel suo complesso lo stile di vita del soggetto dovendo essere valutata con un approccio finalistico al tipo di autorizzazione o abilitazione che deve essere rilasciata; è perciò pretesa una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa (cfr. Cons. St., III, 25 gennaio 2023, n. 840);
- il giudizio alla base di un provvedimento di divieto è un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del giudizio di pericolosità sociale, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta; non è pertanto richiesto necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell'interessato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, IV, 8 luglio 2024, n.2150; Consiglio di Stato, III, 10 luglio 2018, n. 4215).
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, per ottenere la licenza di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T. U. 18 giugno 1931 n. 773, indicati nell’art. 138 seguente.
Ciò posto, la valutazione dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata deve essere esercitata da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi nell'uso delle armi o nell'esercizio delle funzioni (Cons. Stato, IV, 5 luglio 2000, n. 3709).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, la valutazione ampiamente discrezionale in ordine all'insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di affidabilità richiesti per il mantenimento del titolo di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di armi, è stata nel caso di specie esaurientemente motivata sulla base delle risultanze acquisite nell'istruttoria, con preciso riferimento alla pendenza di un procedimento penale per appropriazione indebita e simulazione di reato attinente un presunto furto avente ad oggetto proprio somme di denaro tenute in custodia per conto di un Istituto di Vigilanza. A prescindere, pertanto, dall’epilogo del predetto procedimento penale di cui, ad oggi, non si hanno notizie, non appare a questo Collegio irragionevole la valutazione operata dall’amministrazione al tempo della emissione e della notifica del provvedimento impugnato in quanto la specificità del reato contestato rispetto al bene della vita che la guardia giurata è chiamata a proteggere è elemento idoneo a sorreggere la prognosi inferenziale di inidoneità allo svolgimento della funzione.
Il giudizio posto alla base di tale provvedimento impugnato non è un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 12.6.2020; 25.8.2020, n. 5200; Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977).
Tutto ciò posto, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e sorretto da evidenze che ben possono generare allarme e legittimare provvedimenti cautelari di questo tipo, attesa la discrezionalità dell’amministrazione nell'apprezzare se la persona sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. IV, Sent., 07/01/2025, n. 15).
9. In definitiva, alla luce dell’esigenza prioritaria di tutela dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, la valutazione dell’amministrazione di inaffidabilità del ricorrente non risulta manifestamente incongrua o illogica, e come tale, è insindacabile in sede di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto, restando impregiudicata la possibilità per il ricorrente di sottoporre nuovamente all’esame dell’amministrazione la vicenda, alla luce anche delle risultanze penali sopravvenute.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
IS AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS AN | FR BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.