Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 79
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità notifica per indirizzo PEC non valido

    La notifica via PEC è valida se effettuata da un indirizzo da cui sia chiaramente evincibile il mittente, anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri. La parte ricorrente non ha provato alcun pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa. La conoscenza effettiva dell'atto è stata raggiunta e il vizio di notifica è sanato per raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato rigettato nel merito.

  • Rigettato
    Violazione procedimentale per omessa notifica atti prodromici e prescrizione

    L'atto impugnato risulta preceduto dall'intimazione di pagamento notificata a mezzo PEC in data 28.02.2025, afferente ai medesimi atti. L'omessa tempestiva impugnazione di tale intimazione ha reso definitiva la pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Mancato rispetto legge 228/2012 su sospensione azioni esecutive

    La disciplina introdotta dall'art.1 comma 537 e seguenti della legge 228/2012 non trova applicazione in quanto all'istanza presentata non risultava allegata la cartolina di ricezione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 79
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo