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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1327/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. Di Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lecce - Viale Marche 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976202500000171000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2340/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in epigrafe - relativa alle cartelle di pagamento:05920220029725823000 - 05920220032471949000 -05920220033388710000 -
05920230010202270000 -05920230021517340000 - 05920230021931186000 -05920230026903454000
e 05920240022261828000 ed avviso di accertamento Tari n. 489 lamentandone l'illegittmità per nullità della notifica in quanto effettuata da indirizzo pec non costituente domicilio legale di ADER,difetto di motivazione non risultando l'indicazione del bene da sottoporre ad ipoteca ovvero ad altro diritto reale nè la collocazione geografica, della zona censuaria, in cui si trova, della via, dell'eventuale numero civico e dei relativi estremi catastali,violazione procedimentale per omessa notifica degli atti prodromici ed intervenuta prescrizione di tributi,sanzioni ed interessi. Lamenta, inoltre, il mancato rispetto del dispoto di cui all'art.1 comma 537 e seguenti della legge 228/2012 in tema di sospensione delle azioni esecutive.Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita Ader contrastando il ricorso e depositando documentazione: chiede il rigetto e vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Lecce chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie insistendo sull'accogliemnto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la disciplina introdotta dall'art.1 comma 537 e seguenti della legge
228/2012 non può trovare applicazione al caso in esame in quanto all'istanza presentata mediante raccomandata a/r non risulta allegata la cartolina di ricezione della medesima, unico elemento documentale idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia della Riscossione della relativa istanza.
Circa il primo motivo di impugnazione il collegio osserva che l'art. 38, co. 4, lett. b) del D. L. 31 maggio 2010,
n. 78 (convertito con Legge n. 122/2010), ha aggiunto,all'art. 26 - D.P.R. n. 602/73, il comma 2, il qualeprevede che le cartelle di pagamento possono essere notificate via Pec e che non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. La notificazione della cartella esattoriale de quo è avvenuta in conformitàalle previsioni legislative, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
La quaestio iuris inerente il tema della notifica effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un indirizzo
Pec non risultante nei pubblici registri (Reginde, Inipec e Ipa) è stata valutata e decisa dalla Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023, che ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo Pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri;
circostanza, questa, neppure provata dalla contribuente. Invero, nel caso di specie è di assoluta evidenza che i documenti notificati provenivano, certamente, dall'Amministrazione finanziaria, non solo per il loro contenuto, ma anche per l'indicazione riportata nello stesso indirizzo telematico e nella relativa estensione: "Email_4". In merito la Suprema Corte ha anche sottolineato che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri (Email_5) ma da uno diverso (notifica.acc. Email_6), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienzadall'Agenzia delle entrate”. Questa Corte condivide quanto innanzi riportato, perfettamente attinente al caso di specie.
È appena il caso di sottolineare, inoltre, che la prova della sottoscrizione e della firma digitale dell'atto notificato è posta a monte, dal gestore di posta elettronica, e che non è prevista da alcuna norma la sottoscrizione digitale dell'atto notificato.
In ogni caso è pacifico che si è realizzata la conoscenza effettiva dell'atto impugnato;
ed è orientamento ormai univoco della giurisprudenza di legittimità -condiviso e fatto proprio da questa Corte- che "il vizio di notificazione è comunque sanato per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto” (Cass. Civ. sent. n. 11043 del 09.05.2018). Né ricorre l'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione dell'atto impugnato, che non può ricollegarsi ad una qualsiasi sua irregolarità, sussistendo solo quando essa sia del tutto mancante ovvero risulti effettuata secondo forme e modalità tali da non consentire la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico.
Nel merito va evidenziato che l'atto impugnato risulta preceduto dall'avvenuta notifica a parte ricorrente ed a mezzo pec in data 28.02.2025, dell'intimazione di pagamento 05920259002772843000 afferente ai medesimi atti: l'omessa tempestiva impugnazione ha reso definitiva la pretesa creditoria.
Ne deriva il rigetto del ricorso.Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 750/00 in favore di ciascuna delle controparti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1327/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. Di Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lecce - Viale Marche 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05976202500000171000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2340/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in epigrafe - relativa alle cartelle di pagamento:05920220029725823000 - 05920220032471949000 -05920220033388710000 -
05920230010202270000 -05920230021517340000 - 05920230021931186000 -05920230026903454000
e 05920240022261828000 ed avviso di accertamento Tari n. 489 lamentandone l'illegittmità per nullità della notifica in quanto effettuata da indirizzo pec non costituente domicilio legale di ADER,difetto di motivazione non risultando l'indicazione del bene da sottoporre ad ipoteca ovvero ad altro diritto reale nè la collocazione geografica, della zona censuaria, in cui si trova, della via, dell'eventuale numero civico e dei relativi estremi catastali,violazione procedimentale per omessa notifica degli atti prodromici ed intervenuta prescrizione di tributi,sanzioni ed interessi. Lamenta, inoltre, il mancato rispetto del dispoto di cui all'art.1 comma 537 e seguenti della legge 228/2012 in tema di sospensione delle azioni esecutive.Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita Ader contrastando il ricorso e depositando documentazione: chiede il rigetto e vittoria di spese.
Si è costituito il Comune di Lecce chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie insistendo sull'accogliemnto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la disciplina introdotta dall'art.1 comma 537 e seguenti della legge
228/2012 non può trovare applicazione al caso in esame in quanto all'istanza presentata mediante raccomandata a/r non risulta allegata la cartolina di ricezione della medesima, unico elemento documentale idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia della Riscossione della relativa istanza.
Circa il primo motivo di impugnazione il collegio osserva che l'art. 38, co. 4, lett. b) del D. L. 31 maggio 2010,
n. 78 (convertito con Legge n. 122/2010), ha aggiunto,all'art. 26 - D.P.R. n. 602/73, il comma 2, il qualeprevede che le cartelle di pagamento possono essere notificate via Pec e che non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. La notificazione della cartella esattoriale de quo è avvenuta in conformitàalle previsioni legislative, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
La quaestio iuris inerente il tema della notifica effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un indirizzo
Pec non risultante nei pubblici registri (Reginde, Inipec e Ipa) è stata valutata e decisa dalla Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023, che ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo Pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri;
circostanza, questa, neppure provata dalla contribuente. Invero, nel caso di specie è di assoluta evidenza che i documenti notificati provenivano, certamente, dall'Amministrazione finanziaria, non solo per il loro contenuto, ma anche per l'indicazione riportata nello stesso indirizzo telematico e nella relativa estensione: "Email_4". In merito la Suprema Corte ha anche sottolineato che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri (Email_5) ma da uno diverso (notifica.acc. Email_6), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienzadall'Agenzia delle entrate”. Questa Corte condivide quanto innanzi riportato, perfettamente attinente al caso di specie.
È appena il caso di sottolineare, inoltre, che la prova della sottoscrizione e della firma digitale dell'atto notificato è posta a monte, dal gestore di posta elettronica, e che non è prevista da alcuna norma la sottoscrizione digitale dell'atto notificato.
In ogni caso è pacifico che si è realizzata la conoscenza effettiva dell'atto impugnato;
ed è orientamento ormai univoco della giurisprudenza di legittimità -condiviso e fatto proprio da questa Corte- che "il vizio di notificazione è comunque sanato per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto” (Cass. Civ. sent. n. 11043 del 09.05.2018). Né ricorre l'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione dell'atto impugnato, che non può ricollegarsi ad una qualsiasi sua irregolarità, sussistendo solo quando essa sia del tutto mancante ovvero risulti effettuata secondo forme e modalità tali da non consentire la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico.
Nel merito va evidenziato che l'atto impugnato risulta preceduto dall'avvenuta notifica a parte ricorrente ed a mezzo pec in data 28.02.2025, dell'intimazione di pagamento 05920259002772843000 afferente ai medesimi atti: l'omessa tempestiva impugnazione ha reso definitiva la pretesa creditoria.
Ne deriva il rigetto del ricorso.Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 750/00 in favore di ciascuna delle controparti.