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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5937 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est. dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5200/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e
337 ter, c.c.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Nicolosi, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all' atto di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Graziella Coco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata (originariamente rappr. e dif. dall'avv. Maria Rosa Petronio);
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
1 Rimessa la causa in decisione all'udienza del 10.11.2025, alla quale la resistente, unica comparsa a mezzo del proprio difensore, ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 18/05/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la regolamentazione dei diritti afferenti alla figlia minorenne, Persona_1
nata l'[...] dalla relazione con .
[...] Controparte_1
Segnatamente, essendosi interrotto il legame sentimentale tra le parti, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso Per_1
l'abitazione del padre, fissarsi le modalità di frequentazione del genitore non collocatario come indicate in seno al ricorso e porsi a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, in favore del ricorrente, una somma mensile non inferiore ad € 200,00, quale contributo al mantenimento della minore.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, di disporsi una CTU al fine di valutare le capacità genitoriali di . Controparte_1
Costituendosi, con memoria difensiva depositata il 23.08.2024, la convenuta ha contestato quanto dedotto in ricorso dal ricorrente - in particolare opponendosi alla chiesta CTU per valutarne la capacità genitoriale - e ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne, con collocamento presso la propria abitazione e la regolamentazione degli incontri padre-figlia per come indicato in comparsa;
quanto al contributo economico per il mantenimento della figlia la resistente ha chiesto di onerare il ricorrente a tale titolo del Per_1 pagamento in proprio favore di un assegno mensile pari ad € 400,00, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre, collaborando ella solo occasionalmente con un centro estetico e percependo per tale attività circa € 350,00 al mese.
In merito alle condizioni economiche delle parti, la resistente ha poi dedotto di non sapere quanto il ricavi dalla sua attività di tatuatore, evidenziando la mancata produzione in Pt_1
giudizio delle relative dichiarazioni dei redditi.
All'udienza di comparizione del 10.09.2024, sentite le parti, ciascuna assistita dal proprio difensore, entrambe si sono dichiarate disponibili a raggiungere un accordo in merito al
2 regime di affidamento e collocamento della figlia, con annessa regolamentazione degli incontri di quest'ultima con il padre. L'accordo è stato recepito dal Giudice Delegato con ordinanza del 14.09.2024, ove sono state trascritte le seguenti condizioni:
“Il padre preleverà la minore ogni martedì e giovedì dalle 13.30 alle 21 e cenerà con la figlia,
a settimane alterne l'intera giornata della domenica dalle 10 alle 21 o il pomeriggio del sabato dalle 13,30 alle 21, con consegna da parte della madre o della nonna materna.
Durante le vacanze natalizie, la minore pernotterà con il padre per due notti nel periodo dal
23 al 31 dicembre giorni in cui starà con lui e, alternativamente, di anno in anno., dal 31 dicembre al 6 gennaio., i genitori si alterneranno con la bambina per la vigilia di Natale e il giorno di Natale e per la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno. Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore la festività di Pasqua e quella di Pasquetta e pernotterà per una notte con il padre. Dal compimento del secondo anno di età, la minore trascorrerà con il padre due fine settimana al mese con pernottamento, dalle 13,30 del sabato alle 21 della domenica. La bambina trascorrerà una settimana consecutiva con il padre durante l'estate, dopo il compimento dei due anni il periodo sarà di dieci giorni e dopo il terzo anno d'età. 15 giorni anche non consecutivi.
La minore trascorrerà con ciascun genitore i giorni dei loro compleanni e le feste del papà e della mamma”.
Il Giudice Delegato, nella medesima ordinanza, ha dato atto della non necessità di disporsi alcuna CTU in merito alle capacità genitoriali della resistente - atteso il comportamento collaborativo nella ricerca di un accordo con il ricorrente - e ha disposto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre conforme a quanto stabilito in sede di accordo tra le parti e con obbligo a carico del di versare alla resistente un assegno mensile di € 300,00, oltre al Pt_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, disponendo altresì la percezione dell'intero importo dell'AU in favore della ed invitando il resistente a depositare in atti la CP_1
propria documentazione reddituale.
All'udienza del 10.11.2025, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte resistente, la quale ha reiterato la richiesta di pagamento della somma di € 400,00, per
3 il mantenimento della minore, oltre alle spese straordinarie da pagare da parte del ricorrente nella misura del 70 %.
Orbene, con riferimento alle questioni afferenti al regime di affidamento e collocamento della minore, con la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, il Collegio ritiene di recepire interamente l'accordo raggiunto dalle parti.
In merito, poi, alla domanda di mantenimento proposta dalla resistente nell'interesse della figlia, non sembra superfluo rammentare che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nella determinazione del contributo di mantenimento da versare in favore dei figli, bisogna rispettare il principio di proporzionalità reddituale dei genitori e ciò
“richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto” (Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14760).
Il comportamento processuale del ricorrente, il quale, seppur regolarmente costituito in giudizio, non ha inteso depositare la documentazione attestante la propria dichiarazione reddituale, non consente di conoscere l'effettiva disponibilità economica di quest'ultimo; al contrario, appare confermato il rapporto di collaborazione occasionale della resistente, attesa la mancata contestazione specifica di tale circostanza del Pertanto, il Collegio ritiene Pt_1 che l'importo di circa € 350,00 mensili, percepito occasionalmente dalla resistente, non sia idoneo a soddisfare le esigenze della minore e, pertanto, in mancanza di allegazioni da parte del ricorrente, si ritiene congruo stabilire a carico del l'importo mensile di € 400,00, Pt_1
con decorrenza dalla di pubblicazione della sentenza, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, fermo il riparto al 50 % dell'importo dell'AUU tra i genitori, come previsto per legge.
In considerazione dell'andamento e dell'esito complessivo del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5200/2024 R.G.:
prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti in merito al regime di affidamento condiviso, ed al collocamento di nonché della regolamentazione del diritto- Persona_1 dovere di visita del padre e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni stabilite in
4 detto accordo, come integralmente riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse della minore;
pone a carico di con decorrenza dalla data della presente sentenza, il Parte_1
pagamento, in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_1 figlia di un assegno dell'importo di € 400,00 mensili, da corrispondere entro il giorno Per_1
cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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