Sentenza breve 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 08/04/2026, n. 6355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6355 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02765/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2765 del 2026, proposto da
“ Collatina Parking ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
– della determinazione dirigenziale del Municipio Roma IV – U.O. Amministrativa E.Q. Attività Produttive, Mercati, Commercio – Servizio Attività produttive, Mercati, Commercio, Ufficio Laboratori, Rep. CE/235/2026 del 04/02/2026, prot. CE/13835/2026, recante “ Divieto di prosecuzione dell’attività di deposito esercitata in Via della Zampogna S.N.C. – Collatina Parking S.r.l. – SCIA di subingresso prot. CE/2025/60588 del 14/05/2025 ” e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IU IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di rito, la società ricorrente avversava la d.d. rep. n. CE/235 del 4 febbraio 2026 con la quale il Municipio IV di Roma Capitale, dichiarava inefficace la SCIA di subingresso prot. n. CE/60588 del 14 maggio 2025 – depositata dalla legale rappresentante della medesima presso lo SUAP municipale per l’esercizio, sulla superficie sita in Roma alla via della Zampogna s.n.c., dell’attività di deposito di autoveicoli – sulla base della presupposta nota prot. n. CE/13144 del 29 ottobre 2025 della direzione tecnica municipale con la quale quella struttura comunicava la non compatibilità dell’attività ivi svolta con la destinazione edilizio-urbanistica dell’area la quale, a mente dell’art. 85 delle vigenti N.T.A. al P.R.G. capitolino, sarebbe finalizzata a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.
In via di fatto, la ricorrente esponeva di aver sempre svolto (dapprima in forma consortile attraverso il “ Consorzio Centro Raccolta C.C.R. ” e, in seguito, in via autonoma) l’attività di gestione di aree destinate a sosta, parcheggio e rimessaggio di autoveicoli, anche attraverso la custodia, il deposito, la movimentazione, la demolizione dei veicoli e la rivendita degli autoricambi usati.
Detta attività, proseguiva la ricorrente, era inizialmente svolta presso l’area pubblica di via Salviati in Roma per poi, in seguito a ordinanza sindacale n. 333 del 17 novembre 1997, essere trasferita presso l’area in questione che la ricorrente, da quel momento in poi, utilizzava per attività di parcheggio e deposito veicoli, attività da ultimo legittimata con SCIA per apertura di attività di deposito autoveicoli e parcheggio a lunga sosta a cielo aperto presentata da “ C.C.R .” il 7 agosto 2024 alla quale, con SCIA depositata il 14 maggio 2025, subentrava la ricorrente, sempre nello svolgimento di attività di “ rimessaggio a cielo aperto ”.
Con comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 del 31 ottobre 2025, però, l’ufficio municipale competente contestava alla ricorrente la conformità edilizio-urbanistica dell’area ove l’attività veniva svolta, comunicazione alla quale replicava, con memoria procedimentale, parte ricorrente affermando che l’attività di cui trattasi non sarebbe consistita in un deposito di veicoli, bensì in un parcheggio a cielo aperto, privo di movimentazione e custodia, e quindi non rientrante nella categoria di attività contestata.
Col provvedimento avversato, tuttavia, l’ufficio municipale competente inibiva gli effetti della SCIA di subingresso in quanto la destinazione impressa all’area dagli strumenti urbanistici vigenti – “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” – non avrebbe consentito, a mente dell’art. 85 delle N.T.A. al P.R.G. vigente di Roma Capitale, lo svolgimento di attività di deposito di autoveicoli e l’asserita destinazione dell’area a parcheggio non sarebbe stata supportata da alcuna produzione documentale a sostegno.
Contro l’atto impugnato parte ricorrente deduceva i seguenti mezzi di censura.
Con il primo, ella si doleva dell’incompetenza dell’autorità emanante il provvedimento, sostenendo che, nei fatti, esso sarebbe stato adottato non dall’ufficio competente, bensì dalla direzione tecnica municipale, senza alcuna autonoma istruttoria o valutazione da parte dell’ufficio deputato a verificare la legittimità dei titoli abilitativi di natura commerciale.
Con il secondo, ella lamentava la violazione del termine di 60 giorni che l’art. 19 della legge n. 241/1990 pone per l’adozione di provvedimenti inibitori dell’attività intrapresa in forza di SCIA.
Con il terzo, ella deduceva la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e dei connessi diritti di partecipazione procedimentale che la legge riconosce agli amministrati e che, nel caso di specie, sarebbero stati conculcati dall’omessa considerazione prestata dall’amministrazione al contributo partecipativo fornito dall’interessata.
Con il quarto, ella contestava la violazione del principio di legittimo affidamento e l’illogicità, la contraddittorietà e l’insufficiente istruttoria che avrebbero accompagnato, nel caso di specie, l’azione amministrativa.
A parere della ricorrente, l’attività da ella svolta sarebbe stata insediata sull’area in questione sin dal 1997 proprio su disposizione dell’autorità comunale la quale poi, per quasi trent’anni, non ha avuto nulla da eccepire in ordine alla destinazione urbanistica della stessa salvo poi, col provvedimento in questione, inibire l’attività commerciale ivi svolta, con conseguente violazione del legittimo affidamento nutrito dalla ricorrente.
Inoltre, anche a voler considerare la destinazione urbanistica impressa all’area dall’art. 85 delle N.T.A., questa sarebbe pienamente compatibile con l’attività da ella svolta, non inibendo la destinazione a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” l’insediamento sulla stessa di un parcheggio privato.
Oltretutto, proseguiva la ricorrente, la maggior parte dell’area ove essa esercita l’attività di parcheggio avrebbe, in realtà, destinazione a “Infrastrutture tecnologiche” la quale non escluderebbe l’utilizzo della medesima quale parcheggio di autoveicoli.
Con il sesto motivo, veniva lamentato il travisamento dei presupposti ed il difetto di istruttoria, avendo l’amministrazione, a giudizio della parte, omesso alcuna verifica in ordine al reale svolgimento di attività di parcheggio sull’area in questione.
Con il settimo motivo, veniva denunciata l’omessa allegazione del parere della direzione tecnica municipale, l’esiguità del termine concesso per presentare osservazioni e, più in generale, ella lamentava di non essere stata messa nelle condizioni di poter efficacemente controdedurre ai motivi ostativi ravvisati dall’amministrazione.
Con l’ottavo motivo, ella si doleva della sproporzione della misura adottata, la quale non aveva tenuto in alcun modo in conto possibili misure di conformazione dell’attività intrapresa.
Infine, si concludeva il ricorso con la domanda di sospensione cautelare degli effetti dell’atto avversato.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, con produzione documentale e memoria difensiva nei termini di cui all’art. 55 comma 5 c.p.a..
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, fissata per la discussione dell’incidente cautelare, il Collegio dava avviso di possibile definizione dell’affare con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, dopo la discussione tra le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Nessuna delle censure mosse in ricorso coglie nel segno.
Principiando dai motivi di ricorso attinenti al merito della vicenda contenziosa in esame, giova osservare che la destinazione urbanistica dell’immobile contraddistinto in catasto al foglio 608, particella 61 – su cui la ricorrente esercita l’attività in questione e come risultante dal certificato di destinazione urbanistica proprio da ella allegato agli atti di causa – è “ per la quasi totalità ” quella a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e, solo per una minima parte, essa è destinata ad “Infrastrutture tecnologiche”.
Sul punto, l’art. 85, comma 1, delle N.T.A. al vigente P.R.G. è inequivoco nell’ammettere nelle aree aventi la prima delle due destinazioni sopra indicate esclusivamente le seguenti attività: “ a) istruzione di base (…); b) attrezzature di interesse comune (…); c) attrezzature religiose (…); d) verde pubblico (…); e) verde sportivo; f) parcheggi pubblici (Da realizzarsi a raso, alberati con DA=” alberi ogni 100 mq.); g) attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; h) parcheggi privati (da realizzare nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989) ”.
In tale elencazione delle attività consentite non appaiono in alcun modo sussumibili né la destinazione dell’area a deposito di autoveicoli né quella a parcheggio privato, quantomeno con le caratteristiche dell’attività asseritamente esercitata dalla ricorrente.
Infatti, anche a voler tralasciare la circostanza per cui la SCIA commerciale depositata il 7 agosto 2024 dal Consorzio “ C.C.R .” – alla quale l’odierna ricorrente ha avuto subingresso in forza della SCIA da ella presentata il 14 maggio 2025 – aveva ad oggetto l’attività di deposito a cielo aperto di autoveicoli, e comunque volendo ritenere comprovata la destinazione a parcheggio privato impressa dall’odierna ricorrente, né l’attività di deposito veicoli né quella di parcheggio (la cui interruzione la parte ricorrente ha, peraltro, paventato a sostegno delle esigenze cautelari mosse in questa sede) sono compatibili con la destinazione di gran lunga prevalente dell’area.
In particolare, quanto all’utilizzo dell’immobile quale parcheggio privato, ad esso osta la circostanza che, a mente della citata norma tecnica, nelle aree aventi tale destinazione urbanistica possono essere impiantati parcheggi privati purché interrati e pertinenziali agli edifici circostanti, giusta rinvio ai presupposti definiti dall’art. 9 della legge n. 122/1989.
Né vale invocare la pregressa attività di autodemolizione e rottamazione svolta in forza dell’ordinanza sindacale n. 333 del 17 novembre 1997.
Essa, infatti, svolta su di un’area più estesa (insistente sulle particelle 39, 40rata, 42, 61rata e 132), è compatibile solo con la più limitata destinazione a infrastrutture tecnologiche le quali a mente dell’art. 102 delle N.T.A. al vigente P.R.G., non a caso, comprendono anche, tra quelle consentite, anche gli impianti per “ autodemolizione e rottamazione ”.
Da quanto sopra discende la completa infondatezza di tutte le censure inerenti il difetto di istruttoria, di motivazione e di lesione del legittimo affidamento mosse da parte ricorrente mentre, per quanto concerne la dedotta violazione dei termini per l’esercizio del potere inibitorio dell’attività condotta in forza di SCIA, neppure essa è fondata essendo evidente che, nella fattispecie, il provvedimento non sia stato assunto nell’esercizio dei poteri derivanti dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 – ovvero vietando la “ prosecuzione dell’attività ” e rimuovendo “ gli eventuali effetti dannosi di essa ” in caso di “ accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 ” – ma alle condizioni previste dall’art. 21- novies della legge n. 241/1990 che, come noto, consente di esercitare poteri repressivi ed inibitori degli effetti dell’attività intrapresa in forza di SCIA anche una volta decorso il termine di 60 giorni, sempreché l’atto di autotutela lato sensu adottato venga emanato entro il termine, applicabile ratione temporis alla fattispecie, di dodici mesi dalla presentazione della SCIA, termine che, nel caso di specie, appare rispettato.
Non appare inutile comunque soggiungere che parte ricorrente non ha avanzato alcuna doglianza in ordine alla sussistenza delle altre condizioni previste per l’esercizio legittimo del potere previsto dall’art. 21- novies della l. cit., sicché tale aspetto si pone al di fuori del perimetro dell’oggetto del presente giudizio.
Ancora, non colgono nel segno neppure le doglianze di carattere procedimentale, a cominciare con quella con cui è stata dedotta l’esiguità del termine concesso dall’amministrazione per far pervenire memorie scritte e documenti (dieci giorni), termine quest’ultimo evidentemente calibrato su quello previsto ex lege dall’art. 10- bis della legge n. 241/1990 per replicare ad eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Neppure può ritenersi che l’amministrazione abbia pretermesso il contenuto delle osservazioni prodotte, rilevando che, aldilà della conformità agli strumenti urbanistici della destinazione a parcheggio indicata dalla ricorrente per l’area in questione, essa non fosse stata in alcun modo comprovata documentalmente (e tanto nonostante la ricorrente avesse concluso sin dal mese di marzo 2025 un contratto con un soggetto terzo per consentire a quest’ultimo il parcheggio, dietro corresponsione di un canone, di bus turistici sulla propria area, documento pertanto che non le sarebbe costato soverchia fatica allegare alle memorie procedimentali inviate in riscontro alla comunicazione del 31 ottobre 2025).
Infine, quanto al dedotto vizio di incompetenza, neppure questo sussiste in ossequio al principio, del tutto pacifico in giurisprudenza, secondo cui la conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile ove si svolge l’attività commerciale “ è condizione indispensabile per l'avvio e la permanenza dell'attività commerciale. La decadenza dell'autorizzazione commerciale è legittima se, alla data di adozione del provvedimento, persistono difformità significative rispetto alla normativa urbanistica-edilizia ” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- ter , n. 1301/2026).
In conclusione, quindi, l’intero gravame è privo di fondamento e va, di conseguenza, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE LL, Presidente
IU IC, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU IC | GE LL |
IL SEGRETARIO