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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8951 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello all'udienza del 9.10.25;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 12.1.25, con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che:
la prova testimoniale dedotta dall'opponente (richiesta, peraltro, non reiterata nelle conclusioni) non è ammissibile poiché non articolata per capi;
entrambe le parti hanno chiesto decidersi la causa;
non essendosi svolta istruttoria la causa può essere decida ai sensi dell'art. 281 sexies cpc senza necessità di ulteriori difese;
ha emesso la seguente
SENTENZA
sentenza proc. n. / r.g. pag. 1 nella causa civile iscritta al n. 24209 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, C.F. , residente Parte_1 C.F._1
ad Ischia (NA) alla Via Enea, 31, elett.te dom.to in Napoli al Viale
Privato delle Fiorentine a Chiaia, 11, nello studio dell'Avv. Fabio
Olivares, (C.F. che lo rapp.ta e difende in C.F._2
virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
, cod. fisc.: , elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Giacomo
Matteotti n.19 presso lo studio dell'Avv. Stefano Esposito (c.f.
[...]
), dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura C.F._4
separata allegata alla comparsa di costituzione.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
46.908 a titolo di compenso professionale, al netto degli acconti percepiti per € 13.535, per l'attività di avvocato svolta nell'ambito dei seguenti giudizi: R.G. R.G. 10832/2020, Tribunale di Napoli;
R.G.
12455/2022, Tribunale di Napoli;
R.G. 4721/2023, Tribunale di sentenza proc. n. / r.g. pag. 2 Napoli;
R.G. 4817/2022, Corte di Appello di Napoli;
R.G. 3228/2023,
Tribunale di Napoli;
R.G. 10342/2023, Tribunale di Napoli;
R.G.
11850/2023, Tribunale di Napoli;
R.G. 14649/2023, Tribunale di
Napoli; R.G. 13427/2023, Tribunale di Napoli.
L'opponente ha dedotto che:
al conferimento dell'incarico, per ciascun giudizio, l'Avv. CP_1
sottoponeva al Sig. un preventivo di spesa,
[...] Parte_1
che questi accettava sottoscrivendo al contempo la procura alle liti;
il preventivo di spesa veniva redatto dal professionista secondo criteri di complessità medio o bassa, senza alcuna maggiorazione per la difesa verso più parti aventi la medesima posizione processuale;
nel corso del rapporto, inoltre, il Sig. versava, Parte_1
per ciascuno dei procedimenti ex adverso indicati, numerosi acconti, che l'Avv. però non ha richiamato;
CP_1
quanto innanzi argomentato dall'opponente è comprovato dalla richiesta del saldo compensi a tutto il 31 dicembre 2023 inoltrata dal professionista al cliente con nota del 02 febbraio 2024, con la quale l'Avv. precisava al Sig. che “i CP_1 Parte_1
compensi dovuti e maturati al 31.12.2023 erano pari a complessivi €
11.971,04;
in ordine ai singoli giudizi osservava analiticamente:
a) per il Giudizio R.G. 10832/2020 – Tribunale di Napoli –
[...]
– avente ad oggetto la revisione delle tabelle Controparte_2
sentenza proc. n. / r.g. pag. 3 millesimali, il professionista in sede di conferimento dell'incarico predisponeva prospetto di parcella, pari ad € 9.275,78 ed il Sig. Pt_1
versava in acconto la complessiva somma di € 7.400,00 per cui, tenuto conto che ad aprile del 2024 il cliente revocava al professionista il mandato e che il giudizio attualmente pende e volge per la fase decisoria, che sarà trattata da altro avvocato costituitosi in sostituzione dell'Avv. dal prospetto di parcella accettato dal cliente al CP_1
conferimento dell'incarico dovrà essere detratta la voce relativa alla fase decisoria, nonché gli acconti versati, per cui oggi il Sig. Pt_1
nulla deve per tale giudizio, ma deve avere per differenza la somma di
€ 852,93;
b) per il Giudizio R.G. 12455/2022 – Tribunale di Napoli –
[...]
– avente ad oggetto la revoca di donazioni, il Controparte_3
professionista in sede di conferimento dell'incarico predisponeva prospetto di parcella pari ad € 12.370,23 ed il Sig. versava in Pt_1
acconto la complessiva somma di € 3.870,00 per cui, tenuto conto che ad aprile del 2024 il cliente revocava al professionista il mandato, il giudizio attualmente pende e la fase istruttoria e decisionale sarà trattata da altro avvocato costituitosi in sostituzione dell'Avv. CP_1
dal prospetto di parcella accettato dal cliente al conferimento dell'incarico dovranno essere detratte le voci relative alla fase istruttoria (almeno il 50%) e fase decisoria (per intero), nonché gli acconti versati, per cui oggi il Sig. dovrebbe per differenza la Pt_1
somma di € 3.650,30;
sentenza proc. n. / r.g. pag. 4 c) per il Giudizio R.G. 4817/2022 – Corte di Appello di Napoli –
– avente ad oggetto impugnativa Controparte_2
ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. il Sig. impugna e Parte_1
contesta il prospetto di parcella predisposto dall'Avv. , CP_1
in complessivi € 6.947,56, in quanto nel corso del giudizio ha versato acconti per € 1.500,00 e per non aver trattato il professionista tutte e quattro le fasi processuali, ma solo ed esclusivamente le prime due, per essergli stato revocato il mandato ad aprile del 2024, per cui oggi il Sig. dovrebbe per differenza la somma di € 1.498,49; Pt_1
d) per il Giudizio R.G.E. 4721/2023 – Tribunale di Napoli –
[...]
– avente ad oggetto pignoramento presso terzi, Controparte_2
il professionista al conferimento dell'incarico predisponeva prospetto di parcella per l'intera fase processuale che quantificava in € 1.017,80, ma poiché il cliente versava in acconto la somma di € 500,00 e poiché il professionista, al quale veniva revocato l'incarico ad aprile 2024, non curava tutte le fasi del processo, essendo stato sostituito da altro difensore, il Sig. deve la minor somma di € 8,90; Parte_1
e) per il Giudizio R.G. 3228/2023 – Tribunale di Napoli –
[...]
– avente ad oggetto opposizione a precetto, il Controparte_2
professionista al conferimento dell'incarico predisponeva prospetto di parcella, che sottoponeva al cliente e da questi accettato, pari ad €
3.037,84, il Sig. versava acconti per € 1.015,40 per, cui avendo Pt_1
revocato l'incarico ad aprile 2024, la fase decisionale del giudizio dovrà essere detratta dal compenso per cui il Sig. dovrebbe la Pt_1
somma di € 1.449,05 comprensiva di oneri fiscali;
sentenza proc. n. / r.g. pag. 5 f) per il Giudizio R.G. 10342/2023 – Tribunale di Napoli –
[...]
– avente ad oggetto ricorso per decreto CP_4
ingiuntivo, il professionista al conferimento dell'incarico predisponeva prospetto di parcella che quantificava in € 1.071,80 comprensivo di fiscali di legge) che veniva dal Sig. accettato;
Pt_1
il d.i. veniva però opposto ed inoltre, con sentenza n. 5750/2024, il
Tribunale di Napoli ha condannato sia il che l'Avv. al Pt_1 CP_1
pagamento in favore della delle spese di lite per il precetto Parte_2
notificato invalidamente dall'avv. CP_1
g) per il Giudizio R.G. 11850/2023 – Tribunale di Napoli –
[...]
– avente ad oggetto la revisione delle tabelle Controparte_2
millesimali, il professionista al conferimento dell'incarico predisponeva prospetto di parcella che sottoponeva al cliente e da questi accettato pari ad € 3.037,84, in pendenza della lite il Sig. Pt_1
revocava al professionista il mandato e versava in acconto la somma di € 1.136,30, per cui per la fase decisionale nulla è dovuto essendo tale fase trattata da altro difensore costituitosi in sostituzione dell'Avv.
, per cui oggi il Sig. dovrebbe per differenza la somma di CP_1 Pt_1
€ 1.328,25 comprensiva di oneri fiscali;
h) per il Giudizio R.G. 14649/2023 – Tribunale di Napoli –
[...]
– avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, Controparte_2
il compenso è conforme a quanto concordato tra le parti;
i) per il Giudizio R.G. 13427/2020 – Tribunale di Napoli –
[...]
– avente ad oggetto opposizione a decreto Controparte_2
sentenza proc. n. / r.g. pag. 6 ingiuntivo ad istanza nulla è dovuto a titolo di compenso Parte_2
professionale, in quanto seppur il compenso è conforme a quanto concordato tra le parti al conferimento dell'incarico, all'esito del giudizio di opposizione, si concluderà con la condanna del al Pt_1
pagamento delle spese di lite;
il Sig. versava all'Avv. Pt_1 CP_1
anche la ulteriore somma di € 1.600,00; ne deriva, quindi, che il Sig. deve la minor somma di € 5.482,06; Parte_1
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che:
i preventivi, effettivamente redatti dall'Avv. sulla base dei CP_1
vigenti parametri forensi, non venivano mai sottoscritti dal Cliente;
pertanto essi non hanno valore e l'avv. è legittimato a richiedere CP_1
l'intera somma spettantele secondo le vigenti tariffe;
nella nota del 02/02/2024 l'Avv. indicava al sig. CP_1 Pt_1
limitatamente ai giudizi ancora in corso, i compensi ulteriormente maturati per le nuove attività compiute al 31/12/2023 rispetto a quelli dovuti e richiesti per le attività precedenti già espletate;
in ordine ai singoli giudizi osservava analiticamente:
a) non è affatto vero che non spettano all'Avv. le competenze CP_1
per la fase decisoria per non avere quest'ultima trattato tale fase, considerato che all'udienza del 12/12/23, tenutasi in modalità cartolare, l'Avv. precisava le conclusioni e chiedeva CP_1
sentenza proc. n. / r.g. pag. 7 introitarsi la causa a sentenza;
gli acconti versati dal sig. Pt_1
per tale giudizio sono pari a soli € 2.700,00 essendo le altre somme duplicazioni o somme versate per altre attività;
b) non sarebbe corretto detrarre dalle competenze dovute all'Avv. per tale giudizio il 50% del compenso previsto per la fase di CP_1
trattazione ed istruttoria, considerato che l'Avv. in tale CP_1
giudizio, ha redatto e depositato le tre memorie ex art.183 comma
6 c.p.c., un'istanza per chiarimenti in ordine alla prova e intimava finanche i testi;
alcuna somma è invece stata richiesta dall'Avv. per la fase decisionale;
l'acconto di € 3.870,00 è già stato CP_1
detratto con il ricorso per D.I.;
c) nulla osserva;
d) per tale giudizio è stato richiesto dall'Avv. un compenso per CP_1
un'unica fase;
per tale giudizio l'Avv. non ha ricevuto alcun CP_1
acconto;
e) alcuna somma è stata richiesta dall'Avv. per la fase CP_1
decisionale; gli acconti versati all'Avv. per € 1.015,40 sono CP_1
stati regolarmente detratti;
f) l'ammontare richiesto è quello liquidato dal Tribunale con l'ingiunzione di pagamento;
alcun accertamento giudiziale su un'assunta responsabilità professionale dell'Avv. è mai CP_1
intervenuta;
g) non è affatto vero che non spettano all'Avv. le competenze CP_1
della fase decisoria per non avere quest'ultima trattato tale fase, considerato che, all'udienza del 05/03/2024, tenutasi in modalità
sentenza proc. n. / r.g. pag. 8 cartolare, l'Avv. precisava le conclusioni;
gli acconti versati CP_1
all'Avv. per € 1.136,30 sono stati regolarmente detratti;
CP_1
h) nulla osserva;
i) non vi è prova della responsabilità professionale dell'avv. CP_1
nemmeno precisata;
alcuna contestazione, infine, viene mossa dall'opponente all'importo richiesto dall'Avv. per l'attività stragiudiziale espletata nei CP_1
confronti della VA ST;
il sig. ha anche prodotto una ricevuta di pagamento di € Pt_1
1.600,00 assumendo trattarsi di un acconto per le somme dovute relativamente ai giudizi per i quali è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo poi opposto, pur essendo ben consapevole che trattavasi invece di somme dovute all'Avv. per giudizi CP_1
precedenti e diversi da quelli oggetto del presente giudizio;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che il preventivo non restituito sottoscritto dal cliente assume il valore di una mera proposta contrattuale non accettata dalla controparte.
Il compenso dovuto all'avv. pertanto, andrà liquidato in base CP_1
alle tariffe vigenti tenendo conto della parcella approvata dal
Consiglio dell'Ordine e delle contestazioni specificamente proposte dall'opponente alla stregua della documentazione prodotta.
Esaminiamo pertanto i singoli giudizi.
sentenza proc. n. / r.g. pag. 9 Giudizio R.G. 10832/2020.
La fase decisionale è dovuta per la metà non avendo l'avv. CP_1
redatto le difese finali.
Talune delle somme indicate come versate in acconto sono effettivamente delle duplicazioni.
E', pertanto, dovuta la somma di € 12.933 (18133-2200-3200).
Giudizio R.G. 12455/2022.
La fase istruttoria è dovuta per la metà non avendo l'avv. CP_1
provveduto all'escussione dei testi.
E' riconosciuto il versamento di un acconto di € 3.870,00.
E', pertanto, dovuta la somma di € 5.080 (9850-900-3870).
Giudizio R.G. 4817/2022.
Non è contestata l'effettuazione delle sole prime due fasi del giudizio.
E' riconosciuto il versamento di un acconto di € 1.500,00.
E', pertanto, dovuta la somma di € 555 (5809-3754-1500).
Giudizio R.G.E. 4721/2023.
La fase istruttoria è dovuta per la metà non avendo il legale concluso la medesima.
Non è provato il versamento di un acconto.
sentenza proc. n. / r.g. pag. 10 E', pertanto, dovuta la somma di € 973 (1403-430).
Giudizio R.G. 3228/2023.
Non è contestata l'effettuazione di sole tre fasi.
Non è contestato il versamento di un acconto.
E', pertanto, dovuta la somma di € 2.361 (3376-1015).
Giudizio R.G. 10342/2023.
L'ammontare richiesto è quello liquidato dal Tribunale con l'ingiunzione di pagamento.
Non vi è prova della dedotta colpa professionale.
E', pertanto, dovuta la somma di € 567.
Giudizio R.G. 11850/2023.
La fase decisionale è dovuta per la metà non avendo l'avv. CP_1
redatto le difese finali.
Non è contestato il versamento di un acconto.
E', pertanto, dovuta la somma di € 3.041 (5077-900-1136).
Giudizio R.G. 14649/2023.
Non vi sono contestazioni.
E', pertanto, dovuta la somma di € 1.696.
Giudizio R.G. 13427/2020.
sentenza proc. n. / r.g. pag. 11 Non vi sono contestazioni.
Il cattivo esito della lite non esclude il diritto al pagamento.
E', pertanto, dovuta la somma di € 1.696.
L'attività stragiudiziale espletata nei confronti della VA ST non è contestata.
E', pertanto, dovuta la somma di € 567.
L'ulteriore somma di € 1.600,00 versata dal è stata imputata Pt_1
dall'Avv. a pregresse attività professionali delle quali, però, non CP_1
vi è prova.
Tale somma va, quindi, detratta dal totale.
In definitiva è dovuta la minor somma di € 27.869
(12.933+5.080+555+973+2361+567+3041+1696+1696+567-1600) oltre accessori di legge ed interessi legali dalla domanda trattandosi di credito non liquido.
Il d.i. opposto va, conseguentemente, revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
sentenza proc. n. / r.g. pag. 12 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 5040/24 emesso in data 25.9.24 proposta da Parte_1
nei confronti di con atto di citazione notificato il
[...] CP_1
4.11.24 , così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 27.869 oltre s.g., IVA e CPA ed CP_1
interessi al tasso legale dalla domanda;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.261 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 9.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. / r.g. pag. 13