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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7194 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia ta.legalmail.it Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 3110/25 all'udienza del 19/6/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 Pt_2 rappresentata e difesa dall'avv. Frencesco Elia anche disgiuntamente all'avv
[...]
IE De AT pec giusta delega in calce al Email_1 ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec t giusta procura alle liti notarile Email_2
RESISTENTE
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/1/25 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
“A) NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti per gli anni 2019 e 2020, pari, rispettivamente ad euro 3713,58 ed euro 3732,17, pretesi dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
CP_1
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Assumeva che percepiva la pensione di inabilità ex art 12 L 118/71 e l'indennità di accompagno;
che negli anni 2019 e 2020 aveva presentato regolare dichiarazione dei redditi;
che con nota del 25/1/21, l' contestava un debito pari ad euro 3709,94 corrisposto a titolo CP_1 di invalidità civile anno 2019; che con nota del 4/11/21 contestava un debito pari ad euro 6890,16 imputato alla pensione di invalidità civile anni 2020-2021 , che con nota del 17/2/22 l' riconosceva un credito di euro 4608,11 imputato a pensione di invalidità anni 2021 e CP_1
2022 con eliminazione del debito precedentemente contestato per l'anno 2021; che all'esito delle note rimanevano i debiti per gli anni 2019 e 2020 rispettivamente per euro 3.713,58 ed euro 3.732,17 ; che non occorreva alcuna autorizzazione del giudice tutelare per l'amministratore di sostegno considerata l'azione volta alla conservazione del patrimonio del beneficiario;
che i redditi per godere della pensione non erano stati superati in quanto non costituiva reddito computabile ai fini della percezione della pensione di inabilità il reddito da casa da abitazione;
che il reddito della ricorrente era stato pari nell'anno 2019 ad euro 16.800,00 e nel 2020 ad euro 14.200,00 rientranti nei limiti di legge;
che trattandosi di prestazione assistenziale non era consentito il recupero dei ratei pagati anteriormente alla comunicazione dell'indebito . Concludeva come sopra . Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'azione, mancando l'autorizzazione CP_1 del giudice tutelare , nel merito era onere di parte ricorrente dimostrare il diritto alle somme ritenute indebite, mentre nell'anno 2018 i redditi erano stati di euro 33.618,00 e nel 2019 di euro 32.800,00 , che tali redditi avevano determinato la revoca della prestazione per gli anni 2019 e 2020 ; che all'indebito di pensione a decorrere dall'1/1/01 trovava applicazione la disciplina di cui all'art 52 L 88/89 come interpretato dall'art 13 L 412 /91,ma trattandosi di indebito assistenziale la normativa era quella dell'art 2033 cc;
che in ogni caso anche se si volevano applicare le norme sull'indebito previdenziale l'indebito sarebbe stato ripetibile in quanto generatosi da omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto alla pensione goduta non avendo la parte ricorrente comunicato i redditi
, né poteva valere a tal fine la presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle NT . Chiedeva il rigetto del ricorso
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Con provvedimento del 25/1/21 l' comunicava che dall'1/1/18 la pensione inv civ era CP_1 stata ricalcolata sulla base della dichiarazione redditi per l' anno 2018 ed era risultato per l'anno 2019 un indebito di euro 3709,94
Con provvedimento del 4/11/21 l' comunicava che dall'1/1/19 la pensione inv civ era CP_1 stata ricalcolata sulla base della dichiarazione redditi per l' anno 2019 ed era risultato per gli anni da gennaio 2020 a novembre 2021 un indebito di euro 6890,16 Con nota del 17/2/22 l' comunicava che dall'1/1/18 la pensione iv civ era ricalcolata ed CP_1 era risultato un credito a favore della ricorrente di euro 4 4608,11 di cui 3723,17 da impurare al 2021 e 875,94 per l'anno 2022 . Ciò detto, la questione relativa alla normativa applicabile all'indebito assistenziale a causa del superamento dei limiti reddituali è stata affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza 13223/20. La sentenza si confà perfettamente all'ipotesi in esame e per chiarezza di esposizione si preferisce riportarla .In essa si legge: <<- Ed infatti se è vero che, come sostiene l' , in CP_1 materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . CP_2
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5. - In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
6. - Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (ord. n. 264/2004).
7. - Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)"'.
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". 10. - Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens".
11. - Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12. - Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. P.); e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13. - Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'NT) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14. - L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. 15. - Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16. - Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17. - Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18. - Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche
o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 " devono comunicare all' soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa."
20. - L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
21. - Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in CP_1 via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 22. - Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. P.).>> Sulla base di quanto affermato, avendo presentato la dichiarazione dei redditi anno 2018 il 9/10/19 ,la dichiarazione redditi anno 2019 il 21/9/20 e la dichiarazione redditi anno 2020 il 20/9/21, essendo l'indebito riferito agli anni 2019 e 2020 ed essendo stato il primo provvedimento di comunicazione di indebito del 25/1/21 per l'indebito del 2019 e del 4/11/21 per l'indebito 2020 nessuna somma era recuperabile prima della comunicazione dei predetti provvedimenti Pertanto il ricorso deve essere accolto e devono essere dichiarata l'irripetibilità dell 'indebito anno 2019 e 2020 L'accoglimento di tale motivo del ricorso esime questo giudice dall'esame del primo motivo del ricorso relativo alla composizione dei redditi Le spese , liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando ,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara l'irripetibilità dell'indebito maturato in data anteriore alle comunicazioni indicate in motivazione per gli anni 2019 e 2020 ; condanna l' al pagamento delle spese di lite ,liquidate in euro 2.143,00 oltre iva cpa e CP_1 spese generali da attribuire ai procuratori antistatari. Roma 19/6/25
Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia ta.legalmail.it Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 3110/25 all'udienza del 19/6/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 Pt_2 rappresentata e difesa dall'avv. Frencesco Elia anche disgiuntamente all'avv
[...]
IE De AT pec giusta delega in calce al Email_1 ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec t giusta procura alle liti notarile Email_2
RESISTENTE
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/1/25 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
“A) NEL MERITO: accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti per gli anni 2019 e 2020, pari, rispettivamente ad euro 3713,58 ed euro 3732,17, pretesi dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
CP_1
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Assumeva che percepiva la pensione di inabilità ex art 12 L 118/71 e l'indennità di accompagno;
che negli anni 2019 e 2020 aveva presentato regolare dichiarazione dei redditi;
che con nota del 25/1/21, l' contestava un debito pari ad euro 3709,94 corrisposto a titolo CP_1 di invalidità civile anno 2019; che con nota del 4/11/21 contestava un debito pari ad euro 6890,16 imputato alla pensione di invalidità civile anni 2020-2021 , che con nota del 17/2/22 l' riconosceva un credito di euro 4608,11 imputato a pensione di invalidità anni 2021 e CP_1
2022 con eliminazione del debito precedentemente contestato per l'anno 2021; che all'esito delle note rimanevano i debiti per gli anni 2019 e 2020 rispettivamente per euro 3.713,58 ed euro 3.732,17 ; che non occorreva alcuna autorizzazione del giudice tutelare per l'amministratore di sostegno considerata l'azione volta alla conservazione del patrimonio del beneficiario;
che i redditi per godere della pensione non erano stati superati in quanto non costituiva reddito computabile ai fini della percezione della pensione di inabilità il reddito da casa da abitazione;
che il reddito della ricorrente era stato pari nell'anno 2019 ad euro 16.800,00 e nel 2020 ad euro 14.200,00 rientranti nei limiti di legge;
che trattandosi di prestazione assistenziale non era consentito il recupero dei ratei pagati anteriormente alla comunicazione dell'indebito . Concludeva come sopra . Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'azione, mancando l'autorizzazione CP_1 del giudice tutelare , nel merito era onere di parte ricorrente dimostrare il diritto alle somme ritenute indebite, mentre nell'anno 2018 i redditi erano stati di euro 33.618,00 e nel 2019 di euro 32.800,00 , che tali redditi avevano determinato la revoca della prestazione per gli anni 2019 e 2020 ; che all'indebito di pensione a decorrere dall'1/1/01 trovava applicazione la disciplina di cui all'art 52 L 88/89 come interpretato dall'art 13 L 412 /91,ma trattandosi di indebito assistenziale la normativa era quella dell'art 2033 cc;
che in ogni caso anche se si volevano applicare le norme sull'indebito previdenziale l'indebito sarebbe stato ripetibile in quanto generatosi da omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto alla pensione goduta non avendo la parte ricorrente comunicato i redditi
, né poteva valere a tal fine la presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle NT . Chiedeva il rigetto del ricorso
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Con provvedimento del 25/1/21 l' comunicava che dall'1/1/18 la pensione inv civ era CP_1 stata ricalcolata sulla base della dichiarazione redditi per l' anno 2018 ed era risultato per l'anno 2019 un indebito di euro 3709,94
Con provvedimento del 4/11/21 l' comunicava che dall'1/1/19 la pensione inv civ era CP_1 stata ricalcolata sulla base della dichiarazione redditi per l' anno 2019 ed era risultato per gli anni da gennaio 2020 a novembre 2021 un indebito di euro 6890,16 Con nota del 17/2/22 l' comunicava che dall'1/1/18 la pensione iv civ era ricalcolata ed CP_1 era risultato un credito a favore della ricorrente di euro 4 4608,11 di cui 3723,17 da impurare al 2021 e 875,94 per l'anno 2022 . Ciò detto, la questione relativa alla normativa applicabile all'indebito assistenziale a causa del superamento dei limiti reddituali è stata affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza 13223/20. La sentenza si confà perfettamente all'ipotesi in esame e per chiarezza di esposizione si preferisce riportarla .In essa si legge: <<- Ed infatti se è vero che, come sostiene l' , in CP_1 materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall . CP_2
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5. - In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
6. - Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (ord. n. 264/2004).
7. - Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)"'.
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". 10. - Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens".
11. - Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12. - Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. P.); e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13. - Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero CP_1 dell'Economia, Agenzia dell'NT) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14. - L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato. 15. - Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16. - Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17. - Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18. - Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche
o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del " Casellario dell'Assistenza" " per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 " devono comunicare all' soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa."
20. - L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
21. - Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in CP_1 via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere. 21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 22. - Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. P.).>> Sulla base di quanto affermato, avendo presentato la dichiarazione dei redditi anno 2018 il 9/10/19 ,la dichiarazione redditi anno 2019 il 21/9/20 e la dichiarazione redditi anno 2020 il 20/9/21, essendo l'indebito riferito agli anni 2019 e 2020 ed essendo stato il primo provvedimento di comunicazione di indebito del 25/1/21 per l'indebito del 2019 e del 4/11/21 per l'indebito 2020 nessuna somma era recuperabile prima della comunicazione dei predetti provvedimenti Pertanto il ricorso deve essere accolto e devono essere dichiarata l'irripetibilità dell 'indebito anno 2019 e 2020 L'accoglimento di tale motivo del ricorso esime questo giudice dall'esame del primo motivo del ricorso relativo alla composizione dei redditi Le spese , liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando ,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara l'irripetibilità dell'indebito maturato in data anteriore alle comunicazioni indicate in motivazione per gli anni 2019 e 2020 ; condanna l' al pagamento delle spese di lite ,liquidate in euro 2.143,00 oltre iva cpa e CP_1 spese generali da attribuire ai procuratori antistatari. Roma 19/6/25
Il giudice