Sentenza 4 gennaio 2022
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 16/12/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati:
dott. AM IE Presidente dott.ssa Paola Briguori Consigliere dott. Marco Fratini Consigliere dott.ssa CA DO Primo referendario relatore dott.ssa Primo referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60551 del registro di segreteria, promosso da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale
[...]; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
IN GI (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e SE EN (c.f. fiscale
[...]; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, pag. 2
-appellantecontro
- eredi di RR RO NT (C.F. [...]): Centola EN GE (C.F: [...]), nata a [...] il 17.02.1952, RR IA EL (C.F.: [...]), nata a IC (MT) il 23.8.76, RR AM AR ([...]),
GR (C.F. [...]; Fax: 0832/256273; pec:
valeria.pellegrino@pec.it) e con la stessa elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma al Corso del Rinascimento n. 11
-appellateavverso la sentenza n. n. 2/2022 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata il 04.01.2022 e non notificata Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell udienza in data 10 dicembre 2025, del segretario, dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione con il consenso delle parti,
, per le appellate Ritenuto in
F A T T O
1. Con la sentenza n. 2/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia , che, quale dipendente del Comune di Lecce cessato dal servizio il 31 marzo 2017, aveva chiesto la pag. 3 omesso di considerare:
di cessazione del servizio;
ultimo decennio lavorativo il rateo di 13^ maturato per il periodo 15.590,31 risultante dal prospetto del comune e relativo alle voci accessorie della remunerazione
.
Era quindi dichiarato il diritto alla riliquidazione della pensione, con dei ratei di tredicesima relativi al primo trimestre ICI relativi Inoltre era dichiarato il diritto agli arretrati costituiti dalle differenze tra i ratei pregressi e quelli maggiorati, decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, c on monetaria.
2. Era proposto appello da parte di INPS Violazione erroneo riferimento al contratto collettivo di lavoro privato mancanza dei requisiti di legge per il computo in quota A della pensione della retribuzione di posizione, percepita insufficiente motivazione pag. 4 per la pensione liquidata nel 2017 occorrerebbe far riferimento alla normativa 30.112.1992 n. 503, secondo il quale:
la prima, cd. quota A, è relativa all'anzianità contributiva maturata al all'ultima retribuzione percepita all'atto della cessazione dal lavoro;
contributiva successiva al 31.12.1992 ed è calcolata sulla base delle nuove
/1995.
/1959 si dilungava sulla caratteristica di fissità e continuità della voce retributiva in discorso, senza avvedersi che la retribuzione di posizione non era prevista da alcuna disposizione normativa o regolamentare previgente al 1992.
A tal riguardo non potrebbe darsi rilievo, come ritenuto dal giudice di prime cure, al fatto che la stessa fosse prevista dal CCNL.
che i «contratti collettivi di lavoro», cui si riferiva il riportato art. 15 della legge del 1959, erano quelli allora vigenti nel pubblico impiego, prima della privatizzazione, ed erano quindi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica.
Il contratto collettivo di lavoro, in forza del quale il pensionato aveva percepito la retribuzione di posizione di cui si discute, era un contratto di diritto privato a tutti gli effetti e, come tale, non può aver rilievo in punto di computo della pensione.
In ogni caso il contratto collettivo richiamato in sentenza (quello valido per il triennio 2016-2018, nonché quello del 10 aprile 1996) non era certo in vigore pag. 5 al 31 dicembre 1992, data in relazione alla quale, secondo la normativa richiamata (art. 13 d. lgs. n. 503/1992), va determinata la base pensionabile in quota A della pensione in discorso.
Peraltro, non sarebbe sussistente neanche riportato art. 15, e ritenuto sussistente dalla sentenza gravata, vale a dire la , poiché rivestiva un incarico dirigenziale a tempo determinato e, pertanto, allo scadere del medesimo avrebbe perso la retribuzione di posizione, tornando a percepire lo stipendio da funzionario di categoria D.
Il requisito della continuità presupporrebbe che l'indennità costituisca una componente normale della retribuzione, il che sarebbe inconciliabile con il carattere temporaneo e, peraltro, revocabile dell'incarico attribuito all'interessato. Sul punto, la decisione gravata non fornirebbe adeguata motivazione
di questa Corte.
La retribuzione di posizione in discorso avrebbe potuto essere, al più, ritenuta pensionabile, alla luce del richiamo all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
ndo però alla formazione della sola quota B della pensione, ai sensi del comma 11
/1995.
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e con esso si lamentava la decisione di
.
pag. 6 si calcolerebbe 153/1969. Tale norma espressamente prevede siano escluse dalla base imponibile (richiamata ai fini della pensionabilità) alcune poste specificamente enumerate, tra cui, alla lett. e), figurano «le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati».
Pertanto, il giudice di prime cure non si sarebbe avveduto che le voci retributive oggetto della seconda domanda contenuta in ricorso, vale a dire la retribuzione di risultato e - a maggior ragione -
ta la corresponsione e che vanno considerati esclusi dalla base pensionabile, ai sensi della norma innanzi riportata.
di annullare la sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento.
3. In data 19 novembre 2025 depositavano una memoria, costituendosi in giudizio, le eredi del sig. RR, nelle more deceduto il 20.01.2024, le quali proposti. Quanto al primo essenzialmente richiamavano una recente pronuncia di questa Sezione e le argomentazioni ivi quota B di tutti i trattamenti accessori alla retribuzione dal 1° gennaio 1996,
. 9, l. 335/1995.
sta.
pag. 7 4. 10 dicembre 2025 il difensore delle appellate si riportavano essenzialmente ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.
aver incluso nel calcolo dipendente di categoria D del comune di Lecce, per febbraio 2012 al marzo 2017.
giudice si fonderebbe sul fatto che, in ragione come richiamato dalla l. 335/1995, per la quota A nel caso dei dipendenti enti locali nella retribuzione annua contributiva gli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.
Tuttavia il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto del fatto che la retribuzione di posizione non era prevista da alcuna disposizione normativa o regolamentare previgente al 1992, né potrebbe darsi rilievo, come ritenuto dal Giudice di prime cure, al fatto che la stessa fosse prevista dal CCNL, perché i contratti collettivi non sono più quelli vigenti nel pubblico impiego, recepiti da decreti del Presidente della Repubblica, a cui faceva riferimento la suddetta pag. 8 norma nel 1959. Peraltro il contratto collettivo richiamato dal giudice di primo grado non era in vigore al 31 dicembre 1992.
Inoltre, caratteri di fissità e continuità , soprattutto in dente.
Ciò posto, quanto alle censure formulate, occorre innanzitutto chiarire la normativa di riferimento.
, commi 9, 10 e 11, l. 335/1995 prevede che:
«9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
pag. 9 11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
d.lgs. n. 503/1992 stabilisce che «Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall' INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto».
Come rileva la giurisprudenza «
2, undicesimo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede come la retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi nono e decimo concorra alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, primo comma, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in tal modo recependo la distinzione tra quota A e quota B di pensione. A norma dei commi nono e decimo ed al richiamo ivi contenuto
-, la base pensionabile, con pag. 10 decorrenza dal 1° gennaio 1996, comprende anche i trattamenti accessori alla retribuzione, secondo la composizione vigente per il settore privato, includendo tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
n. 503.
In altri termini, per i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1996, per anni, continua ad applicarsi il sistema pensionistico retributivo, anche in economico già pensionabili secondo le disposizioni precedenti vanno computate anche nella quota A di pensione, mentre quelle divenute pensionabili solo con la legge 8 agosto 1995, n. 335 vanno computate solamente nella quota B» (Sez. II Appello, n. 180/2017).
1, comma 13, l. n. 335/1995 ha previsto che le pensioni di coloro che, come il sig. RR, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo sulla base delle disposizioni già vigenti al 17 agosto 1995.
Inoltre è da considerare anche che «con la c.d. riforma Fornero, è stato introdotto il sistema contributivo pro-rata per tutti i lavoratori.
I che:
decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive pag. 11 maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo .
Per effetto di tale disposizione, le pensioni liquidate dal 2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si componevano inizialmente di tre quote:
- una prima quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per una aliquota corrispondente alla anzianità maturata alla data del 31dicembre 1992;
- una seconda quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993;
-
maturata successivamente al 31 dicembre 2011» (Sez. III Appello, n.
498/2023).
Avendo con il passaggio al sistema contributivo per tutti creato in alcuni casi contenere, il legislatore è intervenuto con la legge di stabilità per il 2015, riformando omma 2, seguente periodo:
«In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa» (art.1, c.707, l. n.190/2014).
pag. 12 Nel caso di specie è pacifico in atti, come da provvedimento prodotto, che il sig. RR godesse di una pensione liquidata con il sistema retributivo.
Orbene, dovendo tuttavia delimitare da INPS, queste sono da respingere.
Come osservato da questa Sezione con la sentenza n. 30/2025 i dipendenti degli enti locali erano iscritti alla soppressa C.P.D.E.L. e la disciplina del trattamento pensionistico rinviene pacificamente la propria fonte normativa negli artt. 15 e 16 della l. n.1077/1959 (e fino alla soppressione del citato conv. con mod. in l. n.
131/1983).
«4.3. Pertanto, in base alle disposizioni da ultimo citate, per i dipendenti degli enti locali la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti annualmente dovuti al dipendente disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro
La giurisprudenza di questa Corte ha così ritenuto che, a differenza di quanto previsto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ai fini della sua inclusione nella base pensionabile per i trattamenti pensionistici degli iscritti alla ex in questione soddisfi due condizioni:
la prima, che sia stato corrisposto e assoggettato a contribuzione in modo dente in relazione alla qualifica ricoperta;
pag. 13 la seconda, che la sua corresponsione sia legittimata da disposizioni di legge o di regolamento o di contrattazione collettiva (nazionale o locale/aziendale) di lavoro (in termini, sent. n. 19/2001 di questa Sezione;
. Sicilia; sent. n. 63/2016 della II
/QM delle SS.RR. in sede giurisd.)».
Nel caso dei dirigenti degli enti locali condizioni sopra richieste e concorre come emolumento a determinare la retribuzione annua contributiva ai fini del suo trattamento pensionistico e ad essere considerata nel calcolo della quota A.
Tale conclusione non risulta sconfessata dal fatto che i contratti collettivi che prevedono detta indennità non siano quelli a cui si riferiva 1077/1959.
Detta norma prevede come si calcola la retribuzione annua contributiva e stabilisce che essa è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro. E allora questa norma stabilisce come fare il calcolo della retribuzione annua e cosa debba essere considerato e il riferimento alle norme e ai contratti collettivi deve essere inteso alla tipologia di fonti da cui prendere le voci retributive per ciascun dipendente e, quindi, quella tipologia di fonti vigente in costanza di rapporto di lavoro. Occorre dare una lettura dinamica della norma.
Del resto i contratti collettivi hanno nel tempo cambiato natura perché nel pubblico impiego si è passato a un rapporto di lavoro c.d. contrattualizzato.
pag. 14 Se tale passaggio fosse stato determinante a neutralizzare il riferimento ai contratti collettivi, allora prevista prima della c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego.
Inoltre, svolto la
incide sul carattere di continuità dirigente comporta la percezione di una data retribuzione e in quella è compresa in modo continuativo l : è una sua componente strutturale. Né può in altro senso sostenersi che, avendo svolto da dirigente che ne deriva non possa essere considerata ai fini contributivi. E in quella retribuzione è La giurisprudenza spiega tale principio in tema di svolgimento di mansioni superiore, affermando che «
i trenta giorni e sia attribuito con formale provvedimento, trova esplicito fondamento normativo nei sensi richiesti dalla norma.
Le differenze retributive in tal senso corrisposte possiedono, altresì, i caratteri delle funzioni ed effettivamente corrisposte stabilmente ed ininterrottamente per effetto della sentenza del TAR di Palermo n.1772 del 1998, eseguita dal Comune di Palermo (nei limiti della prescrizione quinquennale) con pag. 15 determinazione dirigenziale n.624 del 1999.
primo giudice per escludere le differenze retributive dalla retribuzione annua contributiva al fine della determinazione della base pensionabile, non fa riferimento alla retribuzione spettante come remunerazione correlata al livello o qualifica funzionale di inquadramento, ma alla che, nella specie, non può che essere quella riconosciuta dal Comune come spettante
» (Sez. Appello Sicilia n. 20/2004).
I principi sopra espressi trovano a maggior ragione applicazione nel caso di un incarico svolto con apposito conferimento e relativo contratto, seppur a tempo determinato.
Anche la giurisprudenza delle SS.RR. (n. 39/2017/QM) per individuare il carattere di continuità richiama quella giuslavoristica, ovvero Cass. Civ., Sez.
Lav., 31.01.2014, n. 2133, per la quale il carattere della continuità deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso ed alla sua correlazione alla prestazione lavorativa ordinaria.
Conseguentemente, in ragione di quanto sopra illustrato, il collegio ritiene di 2.
di primo grado recupero ICI, relativi al 2016 e percepiti nel 2017, fossero da includere nella retribuzione media pensionabile rilevante per il calcolo della quota B.
ente sostiene infatti che la quota B si calcolerebbe con riferimento alle voci , che espressamente prevede siano pag. 16 escluse dalla base imponibile (richiamata ai fini della pensionabilità) alcune poste specificamente enumerate, tra cui, alla lett. e), figurano «le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati».
Pertanto, rientrando per il recupero ICI nella categoria produttività, di cui sarebbe incerta la corresponsione, dovrebbero essere esclusi dalla base pensionabile.
Ciò posto, occorre considerare che l. 153/1969, da intendersi richiamato dal sono
escluse dalla base imponibile:
«omissis e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decretolegge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;».
Conseguentemente, si deve far riferimento a quelle voci previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello per ritenerle escluse dalla base pensionabile.
pag. 17 Orbene, l ICI p, d.lgs n. 446/1997, secondo il quale i comuni con regolamento potevano «p)
prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto».
Pertanto la sua previsione non discende da contratti collettivi aziendali o di secondo livello, ma da apposita disposizione normativa (anche successivamente al periodo che qui interessa vi sono norme in tal senso, vedi anche da art. 1, comma 1091, l. 145/2018).
Allo stesso modo non discende dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello la retribuzione di risultato.
Questa è stabilita dai CCNL (artt. 26 e 29 CCNL del 1999, art. 53 CCNL 20162018, secondo il quale, ove spettante, la retribuzione di risultato fa parte della struttura della retribuzione dei dirigenti).
Pertanto anche la retribuzione di risultato deve essere considerata pensionabile e inclusa per il calcolo della quota B. Tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati art. 15 e 16 l.
1077/59, lo stesso rientra quindi nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall'1.01.96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 l. 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione così come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge.
3. deve essere rigettato.
Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della materia, decisa solo
pag. 18
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale ,
definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta appello;
- spese compensate.
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 10 dicembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
CA DO AM IE
(firma digitale) (firma digitale)
DECRETO
dispone detto art. 52, a tutela delle parti private.
Il Presidente
AM IE
Depositata in Segreteria il Il Dirigente legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.
pag. 19 Roma, lì Il Dirigente