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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/07/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2637/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2637 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Costa, giusta
[...] C.F._1 procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
(P. Iva n. ), in persona del suo l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1 via Kennedy, 56/D, Rende (CS), presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Di Giorno che la rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 14.4.2025.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 conveniva in giudizio la spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
731/2022, emesso in data 17.05.2022 dal Tribunale di Cosenza con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 62.162,84, in favore della ricorrente, quale credito fondato su n. 9 fatture per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento della domanda, l'opponente eccepiva l'insussistenza del credito, rilevando che dai pagina 1 di 8 controlli eseguiti fossero emerse gravi incongruenze nel calcolo dei consumi, atteso che, a fronte di un presunto credito pari ad € 62.252,95, sarebbe risultato un credito sul totale, pari a complessivi 37.891 metri cubi, in favore dell'odierno opponente;
che, in particolare, nel mese di marzo 2021 era Pt_1 stato cambiato il contatore, che il prezzo della materia prima applicato in fattura era difforme dal dato contrattuale e che gli importi addebitati nelle fatture azionate non corrispondevano ai dati dei consumi effettivi;
che dalla perizia di parte espletata risultava che i dati espressi da nelle fatture CP_1 contestate (per i mesi da settembre 2020 a gennaio 2022) riportassero una fatturazione per complessivi
118.371 smc, con una eccedenza per 36.173 smc rispetto al consumo effettivo.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Deduceva, in particolare, che la aveva effettuato, in favore dell' Controparte_1 [...]
, la somministrazione per le utenze sita in Via Motta, 4, Cosenza (CS), Parte_1
PDR (punto di riconsegna gas) n. 00882606165062 e PDR (punto di riconsegna gas) n.
00882604124178; che, in riferimento al PDR n. 00882606165062, risultavano non pagate le fatture n.
16039/2021, n. 16744/2021, n. 50452/2021, n. 108/2022 e n. 6053/2022, per un importo di € 60.612,06, mentre, in riferimento al PDR n. 00882604124178 risultavano non pagate le fatture n. 107/2022, n.
6052/2022, n. 12665/2022 e n. 22508/2022, per un importo di € 1.550,78, quindi per un totale complessivo pari ad € 62.162,84; che la aveva sempre richiesto all'utente l'invio della Controparte_1 lettura del misuratore, ma l' , solo con comunicazione Parte_1 del 29/12/2021, a seguito di innumerevoli solleciti, aveva inviato le foto del misuratore;
eccepiva che la società opposta era carente di legittimazione passiva in merito alla contestazione dei consumi, atteso che la Società di vendita non si occupava dell'attività di misura dei consumi, ma si limitava a calcolare gli importi dovuti dagli utenti sulla scorta dei dati forniti dal Distributore locale, Italgas Reti S.p.a., sul sistema Gasonline o, in alternativa, su quanto comunicato dai clienti;
rilevava che i dati riportati nelle fatture sottese al decreto ingiuntivo erano corretti e risultavano dalle letture periodiche effettuate presso l'utenza del debitore, nonchè dalle foto del misuratore inviate dal distributore, in data 02/03/2021, al momento del cambio del misuratore e inviate dall'utente in data 29/12/2021, a seguito di sollecito da parte della convenuta;
che nelle fatture emesse dalla per ogni mese, era riportato il Controparte_1 consumo del contatore del periodo di riferimento;
che, pertanto, il credito vantato dalla società risultava dal calcolo dei consumi risultanti dalle fatture, sulla base dei dati inviati dall'Italgas Reti S.p.a. alla
Società di vendita e delle letture periodiche comunicate dall'utente, in applicazione delle condizioni pagina 2 di 8 economiche di fornitura, presenti nei contratti di fornitura, sottoscritti dall'opponente al momento della stipula degli stessi;
che la perizia di parte allegata dall'opponente non era congruente rispetto ai dati effettivi, né rispondeva al vero la circostanza della mancata restituzione o compensazione di somme vantate a credito dall' , atteso che, per 8 mesi da Maggio 2021 sino a Novembre 2021, la parte Pt_1 opponente non aveva pagato alcuna somma per i consumi effettuati, in ragione della compensazione di ogni somma maturata a debito dell'utente con il credito di € 17.169,31.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna dell'opponente alla somma che fosse risultata dovuta.
Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante c.t.u..
All'udienza del 14.4.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito oggetto del decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento della somma di € 62.162,84, fondato su n. 9 fatture per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas, per le utenze sita in Via Motta, 4, Cosenza (CS), PDR (punto di riconsegna gas) n.
00882606165062 e PDR (punto di riconsegna gas) n. 00882604124178, in forza dei contratti conclusi tra la e l' . Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 8 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
In particolare, l' opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la società Pt_1 fornitrice, relativo alla somministrazione di gas naturale presso le utenze sita in Via Motta, 4, Cosenza
(CS), ma ha eccepito l'inidoneità della documentazione allegata a fondamento del decreto ingiuntivo a fornire l'esatta dimostrazione del credito, trattandosi di mere fatture contenenti l'addebito di consumi in base a letture “stimate” e non effettive del contatore, nonché l'incongruenza delle somme addebitate rispetto ai consumi effettivi imputabili all'ente.
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass., n. 19154 del 19.7.2018).
In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr.
Cass. civ., n. 13193 del 16.6.2011).
pagina 4 di 8 Inoltre, in relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
n.3090/79; Cass. n.3261/79).
D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
Ciò posto, alla stregua dei criteri di riparto dell'onere della prova, a fronte della contestazione delle fatture da parte dell'utente, l'ente fornitore è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, producendo la documentazione dei consumi relativi all'utenza.
Da parte sua, l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione, dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello recato nella fattura.
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha allegato una consulenza di parte, a firma dell'ing. Per_1 che ha esaminato le fatture emesse in relazione al periodo Settembre 2020/Gennaio 2022,
[...] rilevando che, per i soli mesi di settembre 2020, marzo 2021 e dicembre 2021 fossero stati calcolati i consumi derivanti da “Autolettura” e che, rispetto agli altri periodi, i consumi fossero stati stimati su base meramente presuntiva, sicchè era risultata una fatturazione per complessivi 118.371 smc, con una eccedenza per 36.173 smc rispetto al consumo effettivo.
Nel corso del presente giudizio è stata, poi, espletata c.t.u. al fine di valutare la congruità della quantificazione del corrispettivo dovuto per la fornitura di gas naturale presso le utenze intestate all' opponente, previa acquisizione della certificazione dei consumi rilevati e riferibili alla Pt_1 fornitura di gas naturale dell'utenza per il periodo di riferimento, in possesso del distributore, mediante l'applicazione delle condizioni contrattuali, così da rilevare l'eventuale differenza con le somme indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo
Il c.t.u., ing. con procedimento logico ed immune da vizi che appare condivisibile da Persona_2 questo giudicante, ha esaminato le fatture emesse in riferimento ai due
PDR (punto di riconsegna) n. 00882606165062 e n. 00882604124178, per la fornitura del gas pagina 5 di 8 all' , sita in Via Motta, 4, Cosenza (CS), al fine di Parte_1 verificare i consumi effettivi e provvedere all'eventuale riconteggio dei consumi registrati e riportati nelle fatture.
Ha, quindi, accertato che, in data 30/09/2020, come risulta dalla fattura pagata n. 47824 del 12/10/2020 allegata agli atti, la lettura del contatore, ricavata da autolettura, era pari a 712.333 mc;
che, in data
02/03/2021, sia stato sostituito il contatore per il punto di riconsegna n. 0088260615062 e che il consumo fatturato stimato dal 30/09/2020 al 28/02/2021 risultasse pari a 45.826 mc stimati (758.159 mc
- 712.333 mc), in relazione al quale è stata emessa la fattura 16744 del 12/04/2021 dell'importo di
8.466,52 euro
La rilevando che il consumo reale (autolettura) dal 30/09/2020 al 28/02/2021 era Controparte_1 minore di quello stimato, ha emesso una nuova fattura n. 22595 del 11/05/2021 con i consumi reali forniti da autolettura dal 30/09/2020 (Autolettura=712.333 mc) al 30/04/2021 (Autolettura=0 mc), sicchè il consumo reale (da autolettura) dal 30/09/2020 al 30/04/2021 è risultato di 34.378 mc, con una Parte differenza di 21.197,441404 in più di consumi fatturati (pari ad un totale di 55.556 mc stimati), rispetto a quelli effettivamente consumati, tanto che la società opposta ha emesso una fattura di -
17.189,31 €, riconoscendo un credito di pari importo sulle fatture emesse dal 30/04/2021 al 30/11/2021.
Per effetto delle autoletture comunicate nei giorni 30/04/2021, 31/05/2021 e 31/12/2021, è stato ricavato il consumo reale dal 31/05/2021 al 31/12/2021 pari a 32.307 mc che, sommati a quelli intercorrenti tra il
30/09/2020 e il 30/04/2021, pari a 34.378 mc, determina un consumo di 69.685 mc.
In ultimo, in data 12/02/2022 è stata emessa la fattura n.6053 del 12/02/2022 dell'importo di 18.359,32 euro che consente di ricavare il consumo totale reale pari a 80.480 mc (69.685+10.795) mc.
Sulla seconda fornitura con punto di riconsegna PDR n. 00882604124178, matricola n.
ELS17B2531812769, sono state emesse le fatture relative al periodo compreso tra il 30/11/2021 e il
31/03/2022, per un consumo totale di 828,00 mc, pari ad € 1.550,78.
Il c.t.u. ha, quindi, proceduto al ricalcolo delle fatture non pagate applicando le tariffe ARERA “Gas-
Condomini”, esaminando le singole voci presenti negli “Elementi di dettaglio” delle fatture ed individuando, per ognuna di esse, il costo unitario sulla scorta della documentazione recuperata.
In merito al criterio utilizzato, ha evidenziato che le chiamate che concorrono alla quantificazione delle fatture sono: la quota fissa (QVD), la quota variabile (QVD), la materia prima gas (Cmem), la
Componente CCR, la quota fissa dei costi di trasporto e gestione contatore, la quota variabile distribuzione per le singole fasce, le altre quote variabili di distribuzione di trasporto e gestione del contatore, la componente UG2, la quota energia per le singole fasce e le altre quote energia per gli oneri di sistema. Tutte queste voci sono state ricavate dalle tabelle trimestrali della Regione Calabria pagina 6 di 8 (ARERA). A questi valori sono state aggiunte le accise, le addizionali Regionali e le altre voci indicate nelle partite varie qualora presenti.
Sulla scorta di tali elementi, il c.t.u. ha quantificato l'importo dovuto per i consumi relativi al PDR n.
0088260615062, calcolato in funzione delle voci presenti negli elementi di dettaglio delle fatture contestate, in misura pari ad € 47.539,47, mentre per il punto di consegna PDR n. 00882604124178 ha confermato i consumi indicati nelle fatture determinati da autoletture, pari a 828,00 mc, corrispondenti all'importo di € 1.550,78.
Consegue che, sulla scorta del ricalcolo operato dal c.t.u. – sulla scorta di una metodologia corretta e dettagliata che si condivide interamente - in relazione ai consumi reali riferiti ai due
PDR (punto di riconsegna) n. 00882606165062 e n. 00882604124178, per la fornitura del gas all' , sita in Via Motta, 4, Cosenza (CS), risulta un Parte_1 debito complessivo pari ad € 49.090,25, superiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto (pari ad € 62.162,84).
In conclusione, l'opposizione proposta dall' va Parte_1 parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 731/2022, emesso in data 17.05.2022 dal
Tribunale di Cosenza deve essere revocato, con contestuale condanna dell' Parte_1
al pagamento, in favore della della somma di € 49.090,25, oltre
[...] Controparte_1 interessi al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, avuto riguardo sia alla riduzione del credito ingiunto, sia alle ragioni della decisione, nonché tenuto conto del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dall' Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 731/2022, emesso in data 17.05.2022 dal Tribunale di
[...]
Cosenza:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 731/2022, emesso in data 17.05.2022
[...] dal Tribunale di Cosenza;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 49.090,25, oltre interessi al tasso legale, dalla scadenza delle CP_1 singole fatture fino al soddisfo;
pagina 7 di 8 3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno.
Cosenza, 18.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2637 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Costa, giusta
[...] C.F._1 procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
(P. Iva n. ), in persona del suo l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1 via Kennedy, 56/D, Rende (CS), presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Di Giorno che la rappresenta e difende in virtù di mandato posto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 14.4.2025.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1 conveniva in giudizio la spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
731/2022, emesso in data 17.05.2022 dal Tribunale di Cosenza con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 62.162,84, in favore della ricorrente, quale credito fondato su n. 9 fatture per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento della domanda, l'opponente eccepiva l'insussistenza del credito, rilevando che dai pagina 1 di 8 controlli eseguiti fossero emerse gravi incongruenze nel calcolo dei consumi, atteso che, a fronte di un presunto credito pari ad € 62.252,95, sarebbe risultato un credito sul totale, pari a complessivi 37.891 metri cubi, in favore dell'odierno opponente;
che, in particolare, nel mese di marzo 2021 era Pt_1 stato cambiato il contatore, che il prezzo della materia prima applicato in fattura era difforme dal dato contrattuale e che gli importi addebitati nelle fatture azionate non corrispondevano ai dati dei consumi effettivi;
che dalla perizia di parte espletata risultava che i dati espressi da nelle fatture CP_1 contestate (per i mesi da settembre 2020 a gennaio 2022) riportassero una fatturazione per complessivi
118.371 smc, con una eccedenza per 36.173 smc rispetto al consumo effettivo.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Deduceva, in particolare, che la aveva effettuato, in favore dell' Controparte_1 [...]
, la somministrazione per le utenze sita in Via Motta, 4, Cosenza (CS), Parte_1
PDR (punto di riconsegna gas) n. 00882606165062 e PDR (punto di riconsegna gas) n.
00882604124178; che, in riferimento al PDR n. 00882606165062, risultavano non pagate le fatture n.
16039/2021, n. 16744/2021, n. 50452/2021, n. 108/2022 e n. 6053/2022, per un importo di € 60.612,06, mentre, in riferimento al PDR n. 00882604124178 risultavano non pagate le fatture n. 107/2022, n.
6052/2022, n. 12665/2022 e n. 22508/2022, per un importo di € 1.550,78, quindi per un totale complessivo pari ad € 62.162,84; che la aveva sempre richiesto all'utente l'invio della Controparte_1 lettura del misuratore, ma l' , solo con comunicazione Parte_1 del 29/12/2021, a seguito di innumerevoli solleciti, aveva inviato le foto del misuratore;
eccepiva che la società opposta era carente di legittimazione passiva in merito alla contestazione dei consumi, atteso che la Società di vendita non si occupava dell'attività di misura dei consumi, ma si limitava a calcolare gli importi dovuti dagli utenti sulla scorta dei dati forniti dal Distributore locale, Italgas Reti S.p.a., sul sistema Gasonline o, in alternativa, su quanto comunicato dai clienti;
rilevava che i dati riportati nelle fatture sottese al decreto ingiuntivo erano corretti e risultavano dalle letture periodiche effettuate presso l'utenza del debitore, nonchè dalle foto del misuratore inviate dal distributore, in data 02/03/2021, al momento del cambio del misuratore e inviate dall'utente in data 29/12/2021, a seguito di sollecito da parte della convenuta;
che nelle fatture emesse dalla per ogni mese, era riportato il Controparte_1 consumo del contatore del periodo di riferimento;
che, pertanto, il credito vantato dalla società risultava dal calcolo dei consumi risultanti dalle fatture, sulla base dei dati inviati dall'Italgas Reti S.p.a. alla
Società di vendita e delle letture periodiche comunicate dall'utente, in applicazione delle condizioni pagina 2 di 8 economiche di fornitura, presenti nei contratti di fornitura, sottoscritti dall'opponente al momento della stipula degli stessi;
che la perizia di parte allegata dall'opponente non era congruente rispetto ai dati effettivi, né rispondeva al vero la circostanza della mancata restituzione o compensazione di somme vantate a credito dall' , atteso che, per 8 mesi da Maggio 2021 sino a Novembre 2021, la parte Pt_1 opponente non aveva pagato alcuna somma per i consumi effettuati, in ragione della compensazione di ogni somma maturata a debito dell'utente con il credito di € 17.169,31.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna dell'opponente alla somma che fosse risultata dovuta.
Espletati gli incombenti di rito e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante c.t.u..
All'udienza del 14.4.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito oggetto del decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento della somma di € 62.162,84, fondato su n. 9 fatture per consumi relativi al rapporto di somministrazione di gas, per le utenze sita in Via Motta, 4, Cosenza (CS), PDR (punto di riconsegna gas) n.
00882606165062 e PDR (punto di riconsegna gas) n. 00882604124178, in forza dei contratti conclusi tra la e l' . Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 8 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
In particolare, l' opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la società Pt_1 fornitrice, relativo alla somministrazione di gas naturale presso le utenze sita in Via Motta, 4, Cosenza
(CS), ma ha eccepito l'inidoneità della documentazione allegata a fondamento del decreto ingiuntivo a fornire l'esatta dimostrazione del credito, trattandosi di mere fatture contenenti l'addebito di consumi in base a letture “stimate” e non effettive del contatore, nonché l'incongruenza delle somme addebitate rispetto ai consumi effettivi imputabili all'ente.
Ciò posto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass., n. 19154 del 19.7.2018).
In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (cfr.
Cass. civ., n. 13193 del 16.6.2011).
pagina 4 di 8 Inoltre, in relazione al valore probatorio della fattura, l'orientamento senz'altro prevalente è nel senso di ritenere che le semplici fatture possano costituire prova dei crediti in questione limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo o dell'ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio a cognizione piena (cfr. Cass.
n.3090/79; Cass. n.3261/79).
D'altra parte, la giurisprudenza riconosce che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. Civ., n. 9593 del 20.4.2004).
Ciò posto, alla stregua dei criteri di riparto dell'onere della prova, a fronte della contestazione delle fatture da parte dell'utente, l'ente fornitore è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, producendo la documentazione dei consumi relativi all'utenza.
Da parte sua, l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione, dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello recato nella fattura.
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha allegato una consulenza di parte, a firma dell'ing. Per_1 che ha esaminato le fatture emesse in relazione al periodo Settembre 2020/Gennaio 2022,
[...] rilevando che, per i soli mesi di settembre 2020, marzo 2021 e dicembre 2021 fossero stati calcolati i consumi derivanti da “Autolettura” e che, rispetto agli altri periodi, i consumi fossero stati stimati su base meramente presuntiva, sicchè era risultata una fatturazione per complessivi 118.371 smc, con una eccedenza per 36.173 smc rispetto al consumo effettivo.
Nel corso del presente giudizio è stata, poi, espletata c.t.u. al fine di valutare la congruità della quantificazione del corrispettivo dovuto per la fornitura di gas naturale presso le utenze intestate all' opponente, previa acquisizione della certificazione dei consumi rilevati e riferibili alla Pt_1 fornitura di gas naturale dell'utenza per il periodo di riferimento, in possesso del distributore, mediante l'applicazione delle condizioni contrattuali, così da rilevare l'eventuale differenza con le somme indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo
Il c.t.u., ing. con procedimento logico ed immune da vizi che appare condivisibile da Persona_2 questo giudicante, ha esaminato le fatture emesse in riferimento ai due
PDR (punto di riconsegna) n. 00882606165062 e n. 00882604124178, per la fornitura del gas pagina 5 di 8 all' , sita in Via Motta, 4, Cosenza (CS), al fine di Parte_1 verificare i consumi effettivi e provvedere all'eventuale riconteggio dei consumi registrati e riportati nelle fatture.
Ha, quindi, accertato che, in data 30/09/2020, come risulta dalla fattura pagata n. 47824 del 12/10/2020 allegata agli atti, la lettura del contatore, ricavata da autolettura, era pari a 712.333 mc;
che, in data
02/03/2021, sia stato sostituito il contatore per il punto di riconsegna n. 0088260615062 e che il consumo fatturato stimato dal 30/09/2020 al 28/02/2021 risultasse pari a 45.826 mc stimati (758.159 mc
- 712.333 mc), in relazione al quale è stata emessa la fattura 16744 del 12/04/2021 dell'importo di
8.466,52 euro
La rilevando che il consumo reale (autolettura) dal 30/09/2020 al 28/02/2021 era Controparte_1 minore di quello stimato, ha emesso una nuova fattura n. 22595 del 11/05/2021 con i consumi reali forniti da autolettura dal 30/09/2020 (Autolettura=712.333 mc) al 30/04/2021 (Autolettura=0 mc), sicchè il consumo reale (da autolettura) dal 30/09/2020 al 30/04/2021 è risultato di 34.378 mc, con una Parte differenza di 21.197,441404 in più di consumi fatturati (pari ad un totale di 55.556 mc stimati), rispetto a quelli effettivamente consumati, tanto che la società opposta ha emesso una fattura di -
17.189,31 €, riconoscendo un credito di pari importo sulle fatture emesse dal 30/04/2021 al 30/11/2021.
Per effetto delle autoletture comunicate nei giorni 30/04/2021, 31/05/2021 e 31/12/2021, è stato ricavato il consumo reale dal 31/05/2021 al 31/12/2021 pari a 32.307 mc che, sommati a quelli intercorrenti tra il
30/09/2020 e il 30/04/2021, pari a 34.378 mc, determina un consumo di 69.685 mc.
In ultimo, in data 12/02/2022 è stata emessa la fattura n.6053 del 12/02/2022 dell'importo di 18.359,32 euro che consente di ricavare il consumo totale reale pari a 80.480 mc (69.685+10.795) mc.
Sulla seconda fornitura con punto di riconsegna PDR n. 00882604124178, matricola n.
ELS17B2531812769, sono state emesse le fatture relative al periodo compreso tra il 30/11/2021 e il
31/03/2022, per un consumo totale di 828,00 mc, pari ad € 1.550,78.
Il c.t.u. ha, quindi, proceduto al ricalcolo delle fatture non pagate applicando le tariffe ARERA “Gas-
Condomini”, esaminando le singole voci presenti negli “Elementi di dettaglio” delle fatture ed individuando, per ognuna di esse, il costo unitario sulla scorta della documentazione recuperata.
In merito al criterio utilizzato, ha evidenziato che le chiamate che concorrono alla quantificazione delle fatture sono: la quota fissa (QVD), la quota variabile (QVD), la materia prima gas (Cmem), la
Componente CCR, la quota fissa dei costi di trasporto e gestione contatore, la quota variabile distribuzione per le singole fasce, le altre quote variabili di distribuzione di trasporto e gestione del contatore, la componente UG2, la quota energia per le singole fasce e le altre quote energia per gli oneri di sistema. Tutte queste voci sono state ricavate dalle tabelle trimestrali della Regione Calabria pagina 6 di 8 (ARERA). A questi valori sono state aggiunte le accise, le addizionali Regionali e le altre voci indicate nelle partite varie qualora presenti.
Sulla scorta di tali elementi, il c.t.u. ha quantificato l'importo dovuto per i consumi relativi al PDR n.
0088260615062, calcolato in funzione delle voci presenti negli elementi di dettaglio delle fatture contestate, in misura pari ad € 47.539,47, mentre per il punto di consegna PDR n. 00882604124178 ha confermato i consumi indicati nelle fatture determinati da autoletture, pari a 828,00 mc, corrispondenti all'importo di € 1.550,78.
Consegue che, sulla scorta del ricalcolo operato dal c.t.u. – sulla scorta di una metodologia corretta e dettagliata che si condivide interamente - in relazione ai consumi reali riferiti ai due
PDR (punto di riconsegna) n. 00882606165062 e n. 00882604124178, per la fornitura del gas all' , sita in Via Motta, 4, Cosenza (CS), risulta un Parte_1 debito complessivo pari ad € 49.090,25, superiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto (pari ad € 62.162,84).
In conclusione, l'opposizione proposta dall' va Parte_1 parzialmente accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 731/2022, emesso in data 17.05.2022 dal
Tribunale di Cosenza deve essere revocato, con contestuale condanna dell' Parte_1
al pagamento, in favore della della somma di € 49.090,25, oltre
[...] Controparte_1 interessi al tasso legale, dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, avuto riguardo sia alla riduzione del credito ingiunto, sia alle ragioni della decisione, nonché tenuto conto del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dall' Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 731/2022, emesso in data 17.05.2022 dal Tribunale di
[...]
Cosenza:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall' Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 731/2022, emesso in data 17.05.2022
[...] dal Tribunale di Cosenza;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 49.090,25, oltre interessi al tasso legale, dalla scadenza delle CP_1 singole fatture fino al soddisfo;
pagina 7 di 8 3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, per metà ciascuno.
Cosenza, 18.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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