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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, seconda sezione civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: dr. Vito COLUCCI Presidente dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 783/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 congiuntamente rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv.
MO BO
APPELLANTI
E
1 c.f. , p.iva IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dott. , nella sua qualità di procuratore in virtù di procura del 14/04/2021 Controparte_2 conferita dal dott. a rogito Notaio di Persona_1 Persona_2
Milano rep. n. 6745 – racc. n. 4737 rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Roberto Pasca di Magliano
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2559/2023 pubblicata in data 09.06.2023 (Contratti bancari). sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 05.06.2025 riservata al Collegio per la decisione con successiva ordinanza del 02.07.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 21.04.2015 la società in persona del Parte_4
legale rappresentante pro tempore nonché i sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 [...]
, quali fideiussori, premesso di aver intrattenuto con il Banco di Parte_3
Napoli spa il rapporto di conto corrente n. 1000/6346 e collegati conti anticipi, nel corso dei quali la avrebbe compiuto varie irregolarità in violazione della normativa sulla CP_3
trasparenza bancaria ( illegittimo esercizio dello ius variandi, illegittima capitalizzazione degli interessi, illegittima conversione della capitalizzazione degli interessi in altra capitalizzazione, postergazione delle operazioni di accredito, superamento del TSU ex L.
n. 108/96, arbitraria e scorretta condotta della banca, nullità delle fideiussioni per vessatorietà e violazione del principio di buona fede da parte della banca anche con
2 riferimento all'importo massimo garantito ), convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Salerno il Banco di Napoli spa per sentir:
1. “Accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità
e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente, con
riferimento al tasso debitorio, alla relativa capitalizzazione, all'anatocismo, agli
interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute, nonché a tutte le altre spese
addebitate, così come evidenziato in narrativa;
2. sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle
clausole relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente
onerosi e, comunque non espressamente concordati, in riferimento al conto corrente
ordinario, per violazione degli artt. 1418, 1346, 1175, 1337, 1375, 1283, 1284 e 2697
c.c. nonché dell'art. 117 TUB e dell'art. 2 Cost., anche perché posti in violazione dei
principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3. in ogni caso ed in ragione di quanto sopra, accertare e dichiarare l'esatto dare –
avere tra le parti, con ogni effetto e conseguenza restitutoria e ripetitoria in danno della
banca e, pertanto, condannare la alla ripetizione di tutte le somme indebitamente CP_3
pretese e addebitate in danno del correntista, secondo quanto risulterà dal ricalcolo e
dalla ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi, con rivalutazione ed
interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
4. accertare e dichiarare privi di effetto i contratti di fideiussione di cui in premessa,
giacché nulli e/o inefficaci, per le causali tutte dedotte in narrativa;
5. sempre nel merito e con riferimento alla condotta tenuta dalla banca convenuta, così
come descritta in narrativa, accertare e dichiarare, in ogni caso, la violazione dei
3 principi di correttezza e buona fede contrattuale e, per l'effetto, condannare la banca
convenuta al risarcimento dei danni conseguenti, in favore degli odierni attori, mediante
la corresponsione della somma che sarà accertata in corso di causa, all'esito di
espletanda CTU, ovvero ritenuta equa e di Giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso S.G., C.A. e Iva, con
attribuzione.”
2. Si costituiva il Banco di Napoli Spa che impugnava e contestava l'avverso atto di citazione in ogni circostanza di fatto e diritto, e ne chiedeva il rigetto;
con riferimento ai garanti, eccepiva la genericità delle eccezioni da essi sollevate e la natura autonoma delle garanzie prestate, che comunque non potevano considerarsi omnibus ma specifiche negli importi e in relazione ai rapporti garantiti. La convenuta spiegava inoltre domanda riconvenzionale per la condanna degli attori con vincolo di solidarietà al pagamento delle somme dovute nel complessivo importo di € 170.132,31 oltre interessi convenzionali.
La causa veniva trattata con l'espletamento di CTU e successiva integrazione.
3. Con sentenza n. 2559/2023 pubblicata il 09.06.2023 il Tribunale così provvedeva:
“1) Dichiara inammissibile la domanda dei garanti , Parte_1 Parte_2
e di condanna alla ripetizione dell'indebito; 2)
[...] Parte_3
Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n.
1000/6346 alla data del 18/2/2015 da complessivi € 80.372,21 a debito della società
correntista in complessivi € 57.464,68 a debito della 3) Rigetta le Parte_4
altre domande attoree;
4) Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto,
condanna la , e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore del Parte_3 [...]
[..
[...] di complessivi € 147.224,48 (derivante dalla somma del saldo debitore Parte_5
del conto corrente n. 1000/6346 e dai contratti di concessione di linea di credito per
anticipo su fatture), per i garanti entro i limiti degli importi massimi garantiti dalle
garanzie da essi sottoscritte, oltre interessi al tasso contrattuale dal 18/2/2015 fino
all'effettivo soddisfo;
5) ND la , Parte_4 Parte_1 Parte_2
e al pagamento, in solido tra loro, in favore del
[...] Parte_3
BANCO DI NAPOLI S.P.A., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.887,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 759,00, rimborso spese
generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.; 6) Pone definitivamente
le spese di C.T.U. a carico della di , di Parte_4 Parte_1 Parte_2
e di ”.
[...] Parte_3
4. Con atto di citazione notificato il 14.07.2023 la sentenza è stata appellata da
[...]
, e i quali, articolando un unico Pt_1 Parte_2 Parte_3
motivo di gravame, hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata e disattesa ogni avversa istanza, eccezione e/o
deduzione, così decidere e provvedere:
1. in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la richiamata produzione
(rectius: schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003;
provvedimento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005; rapporti di fideiussioni)
alla luce e per l'effetto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Civile, n. 10790, del 4 maggio 2017, nonché, alla luce e per gli effetti del combinato
disposto di cui agli artt. 153 e 294 c.p.c..
5
2. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione, nei
limiti e nella parte innanzi evidenziata e specificata, della sentenza impugnata, anche,
qualora ritenuto, con adeguata cauzione;
3. nel merito, riformare la sentenza di primo grado, nei termini innanzi indicati e
prospettati e, conseguentemente:
- accogliere il proposto appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ovvero,
segnatamente, in accoglimento dell'eccezione di nullità parziale (rectius: nullità delle
contestate clausole rivenienti dalle intese illecite) e/o inefficacia - di tutti i rapporti
(fideiussorii) di garanzia oggetto di causa, anche, se ritenuto opportuno e/o necessario,
previo preliminare accertamento del comportamento anticoncorrenziale (ed illegittimo)
dell'opposta banca garantita, nella fattispecie de qua, nei termini di cui ai motivi di
impugnazione, dichiarare - accertata l'eccepita nullità parziale - anche per gli effetti del
riviviscente art. 1957 c.p.c., che nulla è dovuto all'odierna Banca opposta;
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre
rimborso S.G., CPA ed Iva, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
5. Si è costituita , quale società incorporante il Banco di Napoli Controparte_1
spa, che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese.
Il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali, rinviando all'udienza del 05.06.2025 davanti a sé
per la rimessione della causa in decisione. Successivamente, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con provvedimento del 02.07.2025 ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
6
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con un unico “motivo globale (di rito) di appello” -- Erronea ricostruzione dei fatti
compiuta dal Giudice di primo grado - Omesso, incompleto e/o erroneo apprezzamento
delle risultanze documentali e processuali - Violazione ed erronea interpretazione
dell'art. 2697 (anche in combinato disposto con gli artt. 115-116 c.p.c.), nonché
(violazione ed erronea interpretazione) dall'art. 1936 e ss. del Codice Civile, nonché,
dell'art. 1419 c.c. – “cui fa seguito” l'eccezione di nullita' parziale, per violazione della
normativa antitrust, nei termi di poi specificati, dei rapporti di garanzia oggetto di
causa”, gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato le garanzie da essi prestate alla come contratti autonomi di Parte_4
garanzia, facendo in contrario rilevare che in ciascuno schema contrattuale era prevista la clausola “ a prima richiesta” ma non anche la specificazione “senza eccezioni”, che la giurisprudenza di legittimità ritiene indice indispensabile per qualificare la garanzia come autonoma.
Chiedendo pertanto alla Corte di accertare che le garanzie avevano natura fidejussoria, gli appellanti fanno poi rilevare che “la riforma della sentenza impugnata, nei termini
innanzi specificati (rectius: qualificazione dei rapporti oggetto di causa quali mere
fideiussioni,) è richiesta al fine di evitare il passaggio in giudicato sul punto, alla luce
dell'eccezione (di nullità parziale dei medesimi rapporti per violazione della normativa
antitrust) di seguito sollevata”, ed hanno quindi formulato “eccezione di nullia' parziale
di tutti rapporti oggetto di causa per violazione della normativa antitrust”. In particolare hanno dedotto la nullità delle fideiussioni da essi rilasciate su moduli a garanzia delle operazioni bancarie in quanto conformi allo schema di contratto predisposto
7 dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto assolutamente contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n.
287/1990 (c.d. legge antitrust); hanno evidenziato che tutti i contratti di garanzia riproducevano le clausole ritenute nulle;
hanno sostenuto che la nullità era confugurabile non soltanto per le fidejussioni 'omnibus' ma anche per quelle 'specifiche'; hanno dichiarato di aver prodotto con l'atto di appello lo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 e i contratti di fidejussione, “ in conformità all'arresto delle Sezioni Unite sull'art. 345,
comma 3, cpc - ovvero SU n. 10790/2017” sul rilievo che si trattava di documenti
'indispensabili' nel senso cui faceva riferimento anche Cass. n. 11749/2019.
7. In via preliminare va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza in ordine alle statuizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del dispositivo, ovvero alla declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dai garanti, alla rideterminazione del saldo del conto corrente a debito della società correntista, al rigetto delle altre domande della società, all'accoglimento della riconvenzionale dell'Istituto di credito per il pagamento del saldo debitore del conto a carico della oltre Parte_4
che alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
8. L'appello proposto dai garanti va rigettato.
8.1. Rileva la Corte che:
- con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado i garanti, deducendo che i contratti erano “articolati per clausole vessatorie ed illegittime, derogatorie rispetto alla
disciplina legale della fidejussione”, “ prestate a fronte di obbligazioni principali
8 invalide”, idonee a creare “un evidente squilibrio in danno del garante, sanzionabile,
quantomeno, con l'inefficacia”, “la palese vessatorietà della clausola” e la violazione
“del principio di buona fede anche in caso di determinazione di importo massimo
garantito previsto in misura esorbitante ( plafond di garanzia sproporzionato in
relazione al debito garantito) costituendo un vero e proprio abuso nei confronti del
fidejussore”, ed evidenziando altresì che “ la previsione dell'importo massimo garantito
non esclude, in ogni caso, l'inefficacia della garanzia con riferimento ad operazioni
assolutamente imprevedibili al momento del sorgere del rapporto fidejiussorio…”,
avevano chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare privi di effetto i contratti di
fideiussione di cui in premessa, giacché nulli e/o inefficaci, per le causali tutte dedotte in
narrativa”.
- La nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito la inammissibilità della dedotta CP_3
invalidità delle fidejussioni per la ragione che nella specie si trattava di contratti autonomi di garanzia, privi di accessorietà rispetto al rapporto principale, ed aveva altresì contestato la fondatezza della doglianza sull'importo massimo garantito facendo rilevare che le garanzie prestate non erano 'omnibus' ma specifiche e con previsione dei limiti di garanzia.
- Il Tribunale, qualificati i rapporti come contratti autonomi di garanzia e rilevato che esse erano tutte specifiche con previsione di un importo massimo, aveva rigettato la domanda di nullità delle garanzie come derivata dalla invalidità del rapporto principale.
- Il punto relativo alla qualificazione delle garanzie è stato impugnato dai garanti al fine di ottenere dalla Corte di Appello una sentenza che, verificata la loro natura fidejussoria,
ne dichiari la nullità per violazione della normativa antitrust in quanto i contratti,
9 predisposti mediante una modulistica rispondente allo schema ABI del 2003,
contenevano clausole -- la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 cc, la clausola c.d. di sopravvivenza e la clausola c.d. di reviviscenza -- che erano state ritenute contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, co.2, lett.a), della L.
n. 287/1990 (c.d. legge antitrust ).
8.2. Per come emerge chiaramente dalla narrativa che precede, la nullità che gli appellanti chiedono alla Corte di dichiarare è evidentemente fondata su una causa petendi affatto diversa rispetto a quella che fu dedotta ed esaminata in primo grado, e pertanto,
integrando una domanda nuova, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc.
- Sono del resto inammissibili anche le produzioni documentali che sostengono la dedotta nullità.
Ed infatti, nel sistema introdotto dal dL n. 83/2012 conv.in L. n. 183/2012 la possibilità di produrre documenti nuovi in appello non deriva dalla loro 'indispensabilità' ai fini della decisione, cui fanno riferimento le sentenze Cass.SU n. 10790 e Cass. 11714/2019
richiamate dagli appellanti che però riguardano vicende ricadenti nella normativa ormai abrogata, ma dalla concreta dimostrazione di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte ( cfr. art. 345,co.3, cpc nel testo in vigore).
- Ne consegue che, avendo gli appellanti ancorato la invocata declaratoria di nullità/
inefficacia delle garanzie non già alla erroneità della decisione del Tribunale che rigettò
la domanda di nullità per la vessatorietà come dedotta in primo grado e che, non avendo costituito oggetto di impugnazione, è ormai passata in giudicato, ma all'”accoglimento
dell'eccezione di nullità parziale ( rectius: nullità delle contestate clausole rinvenienti
10 dalle intese illecite)”(…)“ previo accertamento del comportamento anticoncorrenziale
(ed illegittimo ) della banca garantita” ( cfr. conclusioni dell'atto di gravame pag. 23,
riproposte nelle note scritte di precisazione delle conclusioni ), la nuova prospettazione giuridica del vizio dei contratti non può essere esaminata.
8.3. Per mera completezza va richiamato il principio, di recente espresso dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. 2025/1851 ), per cui “La nullità parziale del contratto di
fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è
rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali
necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta
della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto
fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha
natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo
officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente
ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” ( cfr. pure su quest'ultimo profilo Cass. 2024/8023 e 2025/835).
Ne consegue che, in difetto della necessaria documentazione, il giudice di primo grado non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità parziale dei contratti e che, in difetto di tempestive eccezione ex art. 1957 cc, non avrebbe potuto dichiarare estinte le garanzie.
8.4. Deve, infine, ritenersi che l'ulteriore profilo di nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c. prospettato con riferimento alla previsione contenuta negli artt. 33, co. 2, lett. t)
e 36 del Codice del Consumo sul presupposto che gli appellanti rivestano la qualifica di
“consumatori”, non possa essere esaminato essendo stato sollevato dagli appellanti nella comparsa conclusionale, e quindi tardivamente e al di fuori del rituale contraddittorio,
11 con la conseguenza che, in disparate la mancata dimostrazione della qualità di
“consumatore” da parte di ciascun appellante ( cfr. Cass. 2025/25612; SU 2023/5868;
Cass. 2020/742), è stato comunque impedito alla banca (il “professionista”) di provare che le clausole furono oggetto di specifica trattativa caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività, al fine di escludere l'applicazione della menzionata disciplina di tutela (cfr. Cass. 2010/6802; 2018/11259).
- Anche su questa nuova prospettazione va in ogni caso esclusa la possibilità, per il giudice, di sollevare d'ufficio la questione di nullità, per il principio espresso dal Giudice
di legittimità ( cfr. Cass. 2025/1851; 2024/8023) già richiamato al precedente punto 8.3.
9. Al rigetto del gravame consegue la condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Alla liquidazione si procede in dispositivo secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto che il valore della causa è compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, con riferimento all'attività difensiva effettivamente svolta, con applicazione dei parametri medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
10. Sussistono infine le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13,
co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte degli appellanti di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa
impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
12 nei confronti di avverso la sentenza del Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Salerno n.2559/2023, ogni diversa domanda o eccezione reietta, così
provvede:
1. RIGETTA L'APPELLO;
2. AN gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell' appellato, a titolo di compenso, in CP_4
complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Assunta NICCOLI dott. Vito COLUCCI
13