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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2670/2024, cui è riunito il fascicolo di TP recante R.G. n. 4397/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Filomena Parte_1
t. dom. in Marcianise (CE), alla via Monte Matese n. 18, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/04/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 4397/23 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizioni di gravità ex art. 3 co. 3 della L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “condannare l alla corresponsione CP_1 della indennità di accompagnamento e dichiarare il ricorrente totalmente inabil misura dettata dal comma 1 e 3 dell'art. 3 della legge 104/92 con diritto per l'effetto alla corresponsione dei benefici di cui alla predetta normativa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di 1 TP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Depositato l'elaborato peritale integrativo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 02/04/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 05/04/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 11/04/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Nella relazione peritale integrativa, il consulente, preso atto delle doglianze formulate da parte ricorrente e richiamando i chiarimenti già resi all'esito della trasmissione della bozza di consulenza di atp, tenuto conto della documentazione successiva depositata, argomentava puntualmente sulle contestazioni formulate: “1) Il certificato enfatizzato dal legale rappresentante a firma del dott. è di data precedente (18.11.22) all'esame obiettivo Persona_1 del 20.03.23 del ricorrente con one allorquando lo stesso era apparso: … CP_1 lucido, orientato, collaborante, risponde in maniera congru omande poste … limitazione antalgica 2 ai gradi estremi delle grosse articolazioni, passaggi posturali e deambulazione autonoma. Anche al successivo esame obiettivo del 27.11.23 condotto dal sottoscritto il ricorrente era apparso: Soggetto disponibile al colloquio, curato nell'igiene e nell'aspetto. Stato di vigilanza presente. Ideazione e comportamento normale. Facies composita. Linguaggio coerente ed adeguato al livello di istruzione. La coscienza appare integra. Sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio ed in rapporto alle persone. Emotività e suggestionabilità nella norma. Presenza di deficit della memoria, sia di rievocazione (memoria antica) che di fissazione (memoria recente). L'attenzione spontanea appare nella norma. Il giudizio, il ragionamento logico e l'organizzazione del pensiero appaiono conservati. Il soggetto si rende conto del significato e dell'importanza del colloquio nel corso del quale non sono emerse né sono state riferite idee deliranti e/o disturbi dispercettivi (allucinazioni). Tono dell'umore tendente al polo depressivo. Ciò detto, va da sé che quanto rilevato in particolare dal sottoscritto nelle vesti di CTU disdicono o, se non altro, ridimensionano, le condizioni enfatizzate dalla parte dal momento la vascolopatia cerebrale cronica con iniziali labili turbe cognitive, si rendeva all'epoca responsabile solo di qualche deficit mnesico ed un tono dell'umore tendente al polo depressivo. 2) In merito alla “diffusa ipodensità della sostanza bianca periventricolare e dei centri semi ovali su base ipoperfusiva, modicamente ampi gli spazzi subaracnoidei della volta e della base e pericerebellari da atrofia corticale”, emersa alla TAC del P.O. di Marcianise il 28/10/2022 va detto che trattasi di esame strumentale condotto anch'esso prima della valutazione clinica dell' e a quella successiva del sottoscritto nelle vesti di CTU. Da detto esame strumentale emerge CP_1 sost ente una condizione di invecchiamento encefalico su base vascolare tipica dell'anziano ed in massima parte compatibile con l'età. Ciò che rileva in medicina legale non è infatti il dato strumentale, ma piuttosto quanto questo incide sulla validità del soggetto. Nel nostro caso, come già detto, all'esame clinico diretto non emersero condizioni cerebrali deteriorate al punto da rendere il ricorrente non in grado di accudire se stesso ed attendere alle funzioni proprie dell'età. 3) In merito infine al risultato della visita neurologica, richiesta dal sottoscritto in occasione dell'accesso peritale, cui il ricorrente è stato sottoposto in data 22/01/2024 presso l'ambulatorio di Neurologia dell'ASL di Caserta dal Dr.
[...]
(lo stesso che aveva redatto il precedente del 30.09.22 in atti), si ricava che il ricorrente è Persona_2 bropatia di tipo involutivo senile, declino cognitivo, condizione che emergerebbe dalla disamina della TC a suo tempo eseguita senza sottoporre il ricorrente a specifici test ma solo a mera osservazione. Qualsiasi cosa abbia voluto intendere il collega neurologo con la sopradetta diagnosi, resta il fatto che da essa non emergono nuovi elementi, ma solo una condizione clinica già sufficientemente indagata dal sottoscritto che non riduce l'autonomia del ricorrente nei termini richiamati dalla legge. […] Si conferma dunque che il ricorrente è affetto da una vascolopatia cerebrale su base atrofica tipica dell'età responsabile di un iniziale declino cognitivo che, giusto quanto emerso dalla più approfondita visita diretta eseguita dal sottoscritto, non pregiudica la deambulazione autonoma del soggetto né la capacità di attendere alle ordinarie occupazioni. I test completano ma non surrogano il procedimento clinico, l'unico in grado di identificare la diagnosi e la reale gravità della compromissione funzionale traducendola nel danno funzionale permanente che nell'anziano ultra-65enne deve riferirsi alle sole difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, prima di procedere all'individuazione dei presupposti che legittimano il diritto all'indennità di accompagnamento. In altri termini, la valutazione del deficit psico-motorio e della sua ripercussione sull'autonomia personale non può prescindere dalla formulazione di una epicrisi medico- legale che tenga conto di tutti gli elementi raccolti in sede anamnestica e clinica coerentemente coniugati con i dati semiologici obiettivati finalizzati all'esame della compromissione cognitiva, dei sintomi non cognitivi (quali depressione e disturbi comportamentali eventualmente associati) e degli altri indici di disabilità prodotti dalle co-morbilità somatiche, in riferimento agli atti quotidiani della vita ( ) e alla CP_2 deambulazione ( ) più aderenti al dettato normativo rispetto alle sc DL e, Controparte_3
3 di fatto, applicati dal sottoscritto al caso alla nostra osservazione. Dalle risultanze della personale osservazione, e con il conforto di quanto riferito e documentato in atti, emerge che nel ricorrente non risulta ancora evidente la critica compromissione dalle capacità fisica e psichica tale da rendere necessario l'ausilio di terzi per la deambulazione e/o la effettuazione degli atti quotidiani della vita. La vasculopatia cerebrale cronica di cui alla diagnosi in atti, a sua volta, non risulta aver intaccato ancora in misura critica le funzioni superiori (capacità di critica e di giudizio, orientamento temporo-spaziale), per cui deve ritenersi che il ricorrente sia ancora in grado, sia pure con difficoltà gravi, di potersi autodeterminare e provvedere ancor oggi in autonomia alla effettuazione degli atti quotidiani della vita, in rapporto alla sua età”. Pertanto concludeva “confermando il giudizio medico-legale già espresso nei confronti del ricorrente ribadendo che lo stesso non si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, non abbisognando di una assistenza continua potendo svolgere da sé i compiti e le funzioni proprie dell'età. Inoltre, le patologie da cui risulta affetto il ricorrente determinano un processo di svantaggio sociale o di emarginazione inquadrabile nell'ambito dell'art.3, comma 1 della L. 104/92 considerato che la situazione non assume connotazione di gravità tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età. Ciò a decorrere dalla data della domanda e dunque decorrente dal 14.02.23”. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza depositata, comprensiva dei chiarimenti resi, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. In assenza di specifiche contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 25/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2670/2024, cui è riunito il fascicolo di TP recante R.G. n. 4397/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Filomena Parte_1
t. dom. in Marcianise (CE), alla via Monte Matese n. 18, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/04/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 4397/23 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizioni di gravità ex art. 3 co. 3 della L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo all'adito Tribunale di “condannare l alla corresponsione CP_1 della indennità di accompagnamento e dichiarare il ricorrente totalmente inabil misura dettata dal comma 1 e 3 dell'art. 3 della legge 104/92 con diritto per l'effetto alla corresponsione dei benefici di cui alla predetta normativa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di 1 TP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Depositato l'elaborato peritale integrativo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 02/04/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 05/04/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 11/04/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Nella relazione peritale integrativa, il consulente, preso atto delle doglianze formulate da parte ricorrente e richiamando i chiarimenti già resi all'esito della trasmissione della bozza di consulenza di atp, tenuto conto della documentazione successiva depositata, argomentava puntualmente sulle contestazioni formulate: “1) Il certificato enfatizzato dal legale rappresentante a firma del dott. è di data precedente (18.11.22) all'esame obiettivo Persona_1 del 20.03.23 del ricorrente con one allorquando lo stesso era apparso: … CP_1 lucido, orientato, collaborante, risponde in maniera congru omande poste … limitazione antalgica 2 ai gradi estremi delle grosse articolazioni, passaggi posturali e deambulazione autonoma. Anche al successivo esame obiettivo del 27.11.23 condotto dal sottoscritto il ricorrente era apparso: Soggetto disponibile al colloquio, curato nell'igiene e nell'aspetto. Stato di vigilanza presente. Ideazione e comportamento normale. Facies composita. Linguaggio coerente ed adeguato al livello di istruzione. La coscienza appare integra. Sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio ed in rapporto alle persone. Emotività e suggestionabilità nella norma. Presenza di deficit della memoria, sia di rievocazione (memoria antica) che di fissazione (memoria recente). L'attenzione spontanea appare nella norma. Il giudizio, il ragionamento logico e l'organizzazione del pensiero appaiono conservati. Il soggetto si rende conto del significato e dell'importanza del colloquio nel corso del quale non sono emerse né sono state riferite idee deliranti e/o disturbi dispercettivi (allucinazioni). Tono dell'umore tendente al polo depressivo. Ciò detto, va da sé che quanto rilevato in particolare dal sottoscritto nelle vesti di CTU disdicono o, se non altro, ridimensionano, le condizioni enfatizzate dalla parte dal momento la vascolopatia cerebrale cronica con iniziali labili turbe cognitive, si rendeva all'epoca responsabile solo di qualche deficit mnesico ed un tono dell'umore tendente al polo depressivo. 2) In merito alla “diffusa ipodensità della sostanza bianca periventricolare e dei centri semi ovali su base ipoperfusiva, modicamente ampi gli spazzi subaracnoidei della volta e della base e pericerebellari da atrofia corticale”, emersa alla TAC del P.O. di Marcianise il 28/10/2022 va detto che trattasi di esame strumentale condotto anch'esso prima della valutazione clinica dell' e a quella successiva del sottoscritto nelle vesti di CTU. Da detto esame strumentale emerge CP_1 sost ente una condizione di invecchiamento encefalico su base vascolare tipica dell'anziano ed in massima parte compatibile con l'età. Ciò che rileva in medicina legale non è infatti il dato strumentale, ma piuttosto quanto questo incide sulla validità del soggetto. Nel nostro caso, come già detto, all'esame clinico diretto non emersero condizioni cerebrali deteriorate al punto da rendere il ricorrente non in grado di accudire se stesso ed attendere alle funzioni proprie dell'età. 3) In merito infine al risultato della visita neurologica, richiesta dal sottoscritto in occasione dell'accesso peritale, cui il ricorrente è stato sottoposto in data 22/01/2024 presso l'ambulatorio di Neurologia dell'ASL di Caserta dal Dr.
[...]
(lo stesso che aveva redatto il precedente del 30.09.22 in atti), si ricava che il ricorrente è Persona_2 bropatia di tipo involutivo senile, declino cognitivo, condizione che emergerebbe dalla disamina della TC a suo tempo eseguita senza sottoporre il ricorrente a specifici test ma solo a mera osservazione. Qualsiasi cosa abbia voluto intendere il collega neurologo con la sopradetta diagnosi, resta il fatto che da essa non emergono nuovi elementi, ma solo una condizione clinica già sufficientemente indagata dal sottoscritto che non riduce l'autonomia del ricorrente nei termini richiamati dalla legge. […] Si conferma dunque che il ricorrente è affetto da una vascolopatia cerebrale su base atrofica tipica dell'età responsabile di un iniziale declino cognitivo che, giusto quanto emerso dalla più approfondita visita diretta eseguita dal sottoscritto, non pregiudica la deambulazione autonoma del soggetto né la capacità di attendere alle ordinarie occupazioni. I test completano ma non surrogano il procedimento clinico, l'unico in grado di identificare la diagnosi e la reale gravità della compromissione funzionale traducendola nel danno funzionale permanente che nell'anziano ultra-65enne deve riferirsi alle sole difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, prima di procedere all'individuazione dei presupposti che legittimano il diritto all'indennità di accompagnamento. In altri termini, la valutazione del deficit psico-motorio e della sua ripercussione sull'autonomia personale non può prescindere dalla formulazione di una epicrisi medico- legale che tenga conto di tutti gli elementi raccolti in sede anamnestica e clinica coerentemente coniugati con i dati semiologici obiettivati finalizzati all'esame della compromissione cognitiva, dei sintomi non cognitivi (quali depressione e disturbi comportamentali eventualmente associati) e degli altri indici di disabilità prodotti dalle co-morbilità somatiche, in riferimento agli atti quotidiani della vita ( ) e alla CP_2 deambulazione ( ) più aderenti al dettato normativo rispetto alle sc DL e, Controparte_3
3 di fatto, applicati dal sottoscritto al caso alla nostra osservazione. Dalle risultanze della personale osservazione, e con il conforto di quanto riferito e documentato in atti, emerge che nel ricorrente non risulta ancora evidente la critica compromissione dalle capacità fisica e psichica tale da rendere necessario l'ausilio di terzi per la deambulazione e/o la effettuazione degli atti quotidiani della vita. La vasculopatia cerebrale cronica di cui alla diagnosi in atti, a sua volta, non risulta aver intaccato ancora in misura critica le funzioni superiori (capacità di critica e di giudizio, orientamento temporo-spaziale), per cui deve ritenersi che il ricorrente sia ancora in grado, sia pure con difficoltà gravi, di potersi autodeterminare e provvedere ancor oggi in autonomia alla effettuazione degli atti quotidiani della vita, in rapporto alla sua età”. Pertanto concludeva “confermando il giudizio medico-legale già espresso nei confronti del ricorrente ribadendo che lo stesso non si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, non abbisognando di una assistenza continua potendo svolgere da sé i compiti e le funzioni proprie dell'età. Inoltre, le patologie da cui risulta affetto il ricorrente determinano un processo di svantaggio sociale o di emarginazione inquadrabile nell'ambito dell'art.3, comma 1 della L. 104/92 considerato che la situazione non assume connotazione di gravità tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età. Ciò a decorrere dalla data della domanda e dunque decorrente dal 14.02.23”. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza depositata, comprensiva dei chiarimenti resi, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. In assenza di specifiche contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che il ricorso va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 25/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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