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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/11/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. EL QU Presidente dott. Calogero D. AT Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 993/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promosso congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, ivi residente a[...] e
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati in
Caltanissetta alla via Calabria s.n. presso lo studio dell'avv. Lavinia Cordaro, che li rappresenta e difende.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del giorno 08.10.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 04.06.2025, Parte_3
e , premesso di avere contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
10.12.1994 in Caltanissetta, trascritto al registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caltanissetta dell'anno 1994, al n.400, parte 2, serie A , e che dalla loro unione nascevano tre figli, e , oggi maggiorenni, Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e non più residenti con i genitori, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso e che di seguito si riportano integralmente:
1) I coniugi si autorizzano vicendevolmente a vivere separati, restando liberi di scegliere la propria residenza e vivere in assoluta indipendenza rispetto all'altro coniuge senza che alcuno dei due abbia diritto di interferire nella vita dell'altro in modo e con
l'obbligo che il proprio comportamento non abbia a costituire ragione di reciproca offesa;
2) La casa coniugale resterà nella piena disponibilità della signora Parte_1
;
[...]
3) Gli arredi, i mobili e quanto contenuto nella abitazione, tranne gli effetti personali del signor che gli verranno consegnati a semplice richiesta, vengono assegnati alla Pt_2 signora;
Parte_1
4) la casa di campagna di contrada Comuni Misteci, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nella disponibilità del signor Pt_2
5) nulla dovrà corrispondersi reciprocamente, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
il signor tuttavia, si impegna a continuare a Pt_2 pagare tutte le bollette relative alle utenze di via Segneri, nonché gli oneri comunali”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
Tanto premesso, la domanda congiunta diretta alla pronuncia di separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 993/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 04.06.2025; prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 21 novembre 2025 .
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. AT EL QU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. EL QU Presidente dott. Calogero D. AT Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 993/2025 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale;
promosso congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, ivi residente a[...] e
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati in
Caltanissetta alla via Calabria s.n. presso lo studio dell'avv. Lavinia Cordaro, che li rappresenta e difende.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del giorno 08.10.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 04.06.2025, Parte_3
e , premesso di avere contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
10.12.1994 in Caltanissetta, trascritto al registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caltanissetta dell'anno 1994, al n.400, parte 2, serie A , e che dalla loro unione nascevano tre figli, e , oggi maggiorenni, Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e non più residenti con i genitori, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale alle condizioni riportate in ricorso e che di seguito si riportano integralmente:
1) I coniugi si autorizzano vicendevolmente a vivere separati, restando liberi di scegliere la propria residenza e vivere in assoluta indipendenza rispetto all'altro coniuge senza che alcuno dei due abbia diritto di interferire nella vita dell'altro in modo e con
l'obbligo che il proprio comportamento non abbia a costituire ragione di reciproca offesa;
2) La casa coniugale resterà nella piena disponibilità della signora Parte_1
;
[...]
3) Gli arredi, i mobili e quanto contenuto nella abitazione, tranne gli effetti personali del signor che gli verranno consegnati a semplice richiesta, vengono assegnati alla Pt_2 signora;
Parte_1
4) la casa di campagna di contrada Comuni Misteci, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nella disponibilità del signor Pt_2
5) nulla dovrà corrispondersi reciprocamente, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
il signor tuttavia, si impegna a continuare a Pt_2 pagare tutte le bollette relative alle utenze di via Segneri, nonché gli oneri comunali”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
Tanto premesso, la domanda congiunta diretta alla pronuncia di separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 993/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 04.06.2025; prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 21 novembre 2025 .
Il Giudice rel. Il Presidente
Calogero D. AT EL QU