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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16097 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA UI nato a [...] il [...] CA OM nato a [...] il [...] CA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA ET, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 giugno 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 13 maggio 2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati - CA IO, CA UI e CA IC - in ordine al reato di cui all'art. 218 legge fall., contestato al punto dieci dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando in anni due la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall.; confermava nel resto la decisone di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati Penale Sent. Sez. 5 Num. 16097 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 09/01/2024 in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (e di ricorso abusivo al credito) loro rispettivamente ascritti - con esclusione dei reati di cui agli artt. 217 e 223, comma 2, legge Fall., contestati ai capi 11 e 12, per i quali venivano assolti per insussistenza dei fatti - condannandoli alla ritenuta pena di giustizia ed alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni tre. 2. Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, gli imputati, articolando le censure, con atti separati, in due motivi che sono riproposti in maniera identica per ogni ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge in relazione agli artt. 223 comma 1 e 2 n. 2 legge fall., 2639 cod. civ., 1 cod. pen. e art. 14 preleggi. Evidenziano i ricorrenti che la decisione impugnata è viziata relativamente all'individuazione della fattispecie penalmente rilevante e, in particolare, con riferimento alla qualifica soggettiva di "amministratore di fatto" attribuita ai ricorrenti. Invero, le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale sono indefinitamente ed alternativamente ancorate all'individuazione di ruoli diversi - di amministratore di fati:o, co-amministratore di fatto, concorrente extraneus - ai quali si rapportano i fatti di bancarotta distrattiva. La Corte territoriale si limita ad imputare il ruolo di amministratore di fatto facendo solo riferimento al potere di emettere assegni, laddove invece, ai fini della prova, necessitano ben altri indici sintomatici della funzione gestoria svolta;
addebita la responsabilità penale per le condotte distrattive utilizzando in maniera inadeguata tutl:e le possibili qualifiche sopra citate, svilendo così il distinguo operato dalla norma penale che, in virtù del principio di tassatività, è volta ad individuare figure diverse, dotate di autonomi tratti identificativi. Il ruolo attribuito, alternativamente indicato come "amministratore, co-amministratore di fatto o concorrente estraneo", non è mai definito in maniera univoca, né giustificato dalla riferibilità a condotte latu sensu sintomatiche delle funzioni ricoperte nelle varie società coinvolte (stante il riferimento alla suggestiva figura della bancarotta "per travaso" tratteggiata in virtù dell'inconsistente ipotesi di una "società erede" dell'altra). Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il ruolo di concorrente estraneo, poiché anche in relazione ad esso la motivazione è evanescente. In tal modo la sentenza impugnata ha violato il principio di tassatività, laddove viene affermata la responsabilità penale dell'imputato a prescindere dalla specifica qualificazione delle condotte dei singoli. 2.2. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione a due elementi, la finalità distrattiva desunta dalla mancata prova della destinazione delle somme ed il ritenuto ruolo di amministratore di fatto del CA UI, desunto dal potere di firma al medesimo attribuito. 2 Si evidenzia come il richiamo della giurisprudenza (Cass. Sez. V n. 669/2021) operato dalla Corte territoriale - afferente alla presunzione della natura clistrattiva dei prelievi di denaro in mancanza della prova contraria da parte dell'imprenditore - evidenzia ancor di più il difetto motivazionale della sentenza, posto che la doglianza addotta concerne i presupposti di fatto e di diritto sfociati nell'addebito delle presunte condotte distrattive, della cui natura non si intende discutere nella presente sede. Dall'intera motivazione offerta dai giudici di merito non si comprende in riferimento a quali elementi di fatto e di diritto siano stati ritenuti esistenti sia l'ipotizzato complesso sistema di società, che avrebbero operato secondo un meccanismo di "bancarotta per travaso", sia i ruoli svolti dall'imputato nelle vicende societarie ipotizzate nel capo di imputazione. Inoltre, si evidenzia come l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto al ricorrente sia desunta dalla Corte territoriale sulla base della stessa condotta di emissione degli assegni e come al contempo tale attività sia considerata quale diretta espressione ed esplicazione concreta della medesima qualifica;
tutto ciò in mancanza di un ragionamento logico deduttivo che, prendendo le mosse dalla realtà processuale accertata nei precedenti gradi di giudizio, possa giungere a logiche conseguenze e determinazioni in ordine alla sussistenza o meno dei reati ascritti in rubrica. In sostanza, la Corte territoriale si è limitata ad una mera adesione alle valutazioni già espresse dal Tribunale, senza tener conto delle doglianze prospettate dalla difesa: nella sentenza impugnata, si dà atto solamente dell'emissione dei titoli bancari a firma del ricorrente, che assurge a prova regina di tutti i reati contestati, nonostante la complessità delle contestazioni mosse e la pluralità delle società coinvolte. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del dott. Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. Essi, infatti, sono nel loro complesso infondati e, peraltro, sono perfettamente sovrapponibili tra loro, nonostante sollevino questioni che avrebbero meritato specifico confronto rispetto alla posizione di ciascuno degli imputati. 3 Si procederà quindi alla trattazione unitaria delle questioni dedotte con i ricorsi, salve le eventuali precisazioni che si dovessero rendere necessarie per ciascuno dei ricorrenti. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo i giudici di merito, nelle conformi pronunce, dato adeguato conto della selezione effettuata a fronte dell'imputazione con ipotesi accusatorie alternative. Invero, va detto, che è innanzitutto l'imputazione a contemplare in via alternativa le diverse qualità per le quali si sono attribuite le condotte criminose agli imputati (amministratore, amministratore di fatto, co-amministratore, concorrente extraneus) ed alcuni di tali ruoli sono indicati non già con riferimento alla società il cui fallimento è stato posto a base degli illeciti fallimentari contestati, ovvero la G.M.C. Mediterranea Costruzioni s.r.l. (dichiarata fallita il 23.12.2012), ma rispetto ad altre società, comunque ricondotte agli imputati, che sono risultate parimenti coinvolte nella complessiva e complessa vicenda oggetto del presente processo. Il motivo in scrutinio, per altro verso, neppure considera che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa (tra le tante, Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378 - 01). Né si tiene conto del fatto che la condotta distrattiva, oggetto della fattispecie di reato contestata e alla quale si riferisce il ricorso, non muta nella sua oggettiva portata penalmente rilevante a seconda della qualità dell'agente che la pone in essere. L'Accusa si è limitata - in un'evidente ottica di chiarezza, a fronte delle possibili evoluzioni istruttorie - a contestare in via alternativa il ruolo degli imputati„ diversificando peraltro le varie posizioni;
con la conseguenza che il motivo formulato, invece, negli atti di ric:orso in modo identico e generico per tutti, finisce per caratterizzarsi per aspecificità. Peraltro, nel caso di UI CA - rispetto alla cui posizione si appuntano in buona sostanza le censure- la prospettazione accusatoria alternativa afferisce unicamente alla qualifica di amministratore di fatto o di concorrente, avendo egli effettivamente rivestito la carica di amministratore di diritto dal 12.2.2008 al 7.10.2009 e dal 7.10.2011 al 23.10.2012; ed è in tale ambito che rientrano alcune delle condotte contestate, come quella di settembre 2009, avente ad oggetto la cessione di azienda in favore della KR s.r.l. per il corrispettivo di euro 30.000, mai versato, definita dai giudici di merito società erede, riconducibile sempre alla medesima famiglia CA, che avrebbe preso il posto della società fallita. 4 In realtà, anche in relazione a CA IC e CA UC l'alternativa si riduce a tali termini, essendo anche ad essi contestato cli avere agito, in via principale si potrebbe dire, in qualità di amministratori di fatto - CA IC arche di diritto per alcuni periodi - o comunque quali concorrenti estranei. L'equivalenza di tali due qualità - amministratore di fatto e concorrente estraneo - sotto il profilo fattuale rispetto alla condotta illecita contestata, la si trova, peraltro, nella sostanza, già affermata da questa Corte in quelle pronunce in cui si è ritenuta possibile la riqualificazione della qualifica di amministratore di fatto in quella di concorrente estraneo, affermando che una tale diversa qualificazione non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 18770 del 22/12/2014 -dep. 06/05/2015-, Rv. 264073 - 01). D'altra parte, nel caso di specie, tenuto conto della tipologia della condotta contestata - bancarotta per distrazione, rispetto alla quale si appunta la censura in scrutinio - la qualifica di amministratore di fatto oppure di concorrente estraneo non incide sull'elemento soggettivo, richiesto per l'integrazione di tale fattispecie di reato. Invero, anche per la fattispecie di reato ascrivibile al concorrente estraneo è richiesto il dolo generico, consistente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus (Sez. 5 n. 26501, RV 281555). D'altronde nella specie -come si è detto- i giudici di merito hanno ben chiarito i ruoli effettivamente rivestiti dai ricorrenti. A fronte di ammissibile contestazione alternativa - che non si è risolta in una contestazione generica - vi è la ricostruzione della vicenda operata nella pronuncia impugnata che, lungi dal valutare acriticamente quella di primo grado, ha inteso piuttosto recepirla condividendone l'impostazione. Peraltro, si evince dalle sentenze e dall'atto di appello, che la Corte territoriale si è limitata a sottolineare determinati profili, perché le deduzioni difensive contenute nell'impugnazione avevano già trovato adeguate ed esaurienti argomentazioni nella pronuncia di primo grado, nella quale si erano, in particolare, evidenziati i collegamenti esistenti tra le varie società riconducibili alla famiglia CA - a partire dalla DI CA s.n.c., la capostipite delle imprese della famiglia CA, alla quale era succeduta la A.L.N. Costruzioni, sempre riconducibile alla famiglia CA, anch'essa dichiarata fallita, nel 2010; tale società era stata costituita per recepire le attività della prima, della quale la G.M.C. Mediterranea Costruzioni era, a sua volta, una naturale prosecuzione. Nel 2012 veniva poi dichiarato anche il fallimento della G.M.C. e l'attività era traslata nell'altra società-erede, KR s.r.I., costituita sempre dai medesimi soggetti facenti capo alla famiglia CA (formalmente amministrata da EM RD e CA IC, 5 nella quale era confluita, in virtù di contratto di cessione, altra azienda, della Naedil, appartenente sempre alla medesima compagine). Sulla base di tali collegamenti, che contribuivano a dare conto dei ruoli rivestiti dagli imputati anche in relazione alla società fallita, i giudici di merito giungevano a delineare un preciso disegno di spoliazione di tale società, avvalorato, in particolare, dai numerosi movimenti bancari che avevano consentito di evidenziare trasferimenti totalmente privi di corrispondenza nelle scritture contabili;
peraltro, dopo il 2009 non erano state più tenute le scritture contabili, con conseguente impossibilità per gli organi fallimentari di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (da qui la ravvisata sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per "travaso", con 150.00Ci euro portati da assegni emessi senza giustificazione e in favore direttamente dei componenti della famiglia CA, IO, IC e UI). 1.2. Né alcunché di specifico aggiunge il secondo motivo dei ricorsi allorquando contesta la motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della qualifica di amministratore di fatto in capo ai ricorrenti, in tal modo implicitamente palesando che una scelta è stata effettuata dai giudici di merito. Le deduzioni difensive si limitano a assumere che la motivazione sarebbe insufficiente, perché fondata unicamente - quanto a LL UI, unica pos zione a cui si fa cenno anche nei ricorsi proposti nell'interesse degli altri imputati - sul potere di firma sui conti correnti della società e sulle altre operazioni effettivamente eseguite, tra le quali l'emissione di assegni, privi di giustificazione, a propria discrezione ed anche a proprio beneficio;
si lamenta, in altri termini, che il ruolo di amministratore di fatto di CA UI sarebbe stato desunto dallo stesso fatto che egli aveva emesso gli assegni oggetto della condotta distrattiva. Si assume in buona sostanza che la motivazione della sentenza impugnata sia incorsa in una sorta di circolarità argomentativa. L'assunto è privo di fondamento, giacché i giudici di merito hanno desunto proprio dalla circostanza che CA UI aveva in svariate occasioni, proprio in virtù del potere generalizzato di firma conferitogli allorquando non rivestiva alcuna carica formale, effettuato prelievi o emesso assegni non giustificabili con le esigenze societarie, anche direttamente in proprio favore, elementi sintomatici del suo ruolo apicale e gestorio di fatto. D'altronde, dalla complessiva ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito emerge che la posizione di CA UI, come quella degli altri imputati, va inquadrata nell'ambito complessivo della vicenda - di cui si è già fatto cenno nei precedente paragrafo - i cui tratti di evidente illiceità contribuiscono a tracciare segnali indicativi dei pieni ed effettivi coinvolgimenti dei componenti della famiglia CA anche nella società in questione. Da qui l'infondatezza anche del secondo motivo in scrutinio, che nel resto rimane del tutto generico, limitandosi a citare la giurisprudenza di questa Corte in materia di 6 bancarotta distrattiva, senza operare alcun aggancio argomentativo alle vicende oggetto del presente procedimento e a prospettare profili in diritto con riferimento del tutto distonici rispetto al caso di specie. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/1/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LA ET, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 giugno 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 13 maggio 2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati - CA IO, CA UI e CA IC - in ordine al reato di cui all'art. 218 legge fall., contestato al punto dieci dell'imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando in anni due la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall.; confermava nel resto la decisone di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati Penale Sent. Sez. 5 Num. 16097 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 09/01/2024 in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (e di ricorso abusivo al credito) loro rispettivamente ascritti - con esclusione dei reati di cui agli artt. 217 e 223, comma 2, legge Fall., contestati ai capi 11 e 12, per i quali venivano assolti per insussistenza dei fatti - condannandoli alla ritenuta pena di giustizia ed alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni tre. 2. Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, gli imputati, articolando le censure, con atti separati, in due motivi che sono riproposti in maniera identica per ogni ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamentano violazione di legge in relazione agli artt. 223 comma 1 e 2 n. 2 legge fall., 2639 cod. civ., 1 cod. pen. e art. 14 preleggi. Evidenziano i ricorrenti che la decisione impugnata è viziata relativamente all'individuazione della fattispecie penalmente rilevante e, in particolare, con riferimento alla qualifica soggettiva di "amministratore di fatto" attribuita ai ricorrenti. Invero, le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale sono indefinitamente ed alternativamente ancorate all'individuazione di ruoli diversi - di amministratore di fati:o, co-amministratore di fatto, concorrente extraneus - ai quali si rapportano i fatti di bancarotta distrattiva. La Corte territoriale si limita ad imputare il ruolo di amministratore di fatto facendo solo riferimento al potere di emettere assegni, laddove invece, ai fini della prova, necessitano ben altri indici sintomatici della funzione gestoria svolta;
addebita la responsabilità penale per le condotte distrattive utilizzando in maniera inadeguata tutl:e le possibili qualifiche sopra citate, svilendo così il distinguo operato dalla norma penale che, in virtù del principio di tassatività, è volta ad individuare figure diverse, dotate di autonomi tratti identificativi. Il ruolo attribuito, alternativamente indicato come "amministratore, co-amministratore di fatto o concorrente estraneo", non è mai definito in maniera univoca, né giustificato dalla riferibilità a condotte latu sensu sintomatiche delle funzioni ricoperte nelle varie società coinvolte (stante il riferimento alla suggestiva figura della bancarotta "per travaso" tratteggiata in virtù dell'inconsistente ipotesi di una "società erede" dell'altra). Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il ruolo di concorrente estraneo, poiché anche in relazione ad esso la motivazione è evanescente. In tal modo la sentenza impugnata ha violato il principio di tassatività, laddove viene affermata la responsabilità penale dell'imputato a prescindere dalla specifica qualificazione delle condotte dei singoli. 2.2. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione a due elementi, la finalità distrattiva desunta dalla mancata prova della destinazione delle somme ed il ritenuto ruolo di amministratore di fatto del CA UI, desunto dal potere di firma al medesimo attribuito. 2 Si evidenzia come il richiamo della giurisprudenza (Cass. Sez. V n. 669/2021) operato dalla Corte territoriale - afferente alla presunzione della natura clistrattiva dei prelievi di denaro in mancanza della prova contraria da parte dell'imprenditore - evidenzia ancor di più il difetto motivazionale della sentenza, posto che la doglianza addotta concerne i presupposti di fatto e di diritto sfociati nell'addebito delle presunte condotte distrattive, della cui natura non si intende discutere nella presente sede. Dall'intera motivazione offerta dai giudici di merito non si comprende in riferimento a quali elementi di fatto e di diritto siano stati ritenuti esistenti sia l'ipotizzato complesso sistema di società, che avrebbero operato secondo un meccanismo di "bancarotta per travaso", sia i ruoli svolti dall'imputato nelle vicende societarie ipotizzate nel capo di imputazione. Inoltre, si evidenzia come l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto al ricorrente sia desunta dalla Corte territoriale sulla base della stessa condotta di emissione degli assegni e come al contempo tale attività sia considerata quale diretta espressione ed esplicazione concreta della medesima qualifica;
tutto ciò in mancanza di un ragionamento logico deduttivo che, prendendo le mosse dalla realtà processuale accertata nei precedenti gradi di giudizio, possa giungere a logiche conseguenze e determinazioni in ordine alla sussistenza o meno dei reati ascritti in rubrica. In sostanza, la Corte territoriale si è limitata ad una mera adesione alle valutazioni già espresse dal Tribunale, senza tener conto delle doglianze prospettate dalla difesa: nella sentenza impugnata, si dà atto solamente dell'emissione dei titoli bancari a firma del ricorrente, che assurge a prova regina di tutti i reati contestati, nonostante la complessità delle contestazioni mosse e la pluralità delle società coinvolte. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del dott. Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati. Essi, infatti, sono nel loro complesso infondati e, peraltro, sono perfettamente sovrapponibili tra loro, nonostante sollevino questioni che avrebbero meritato specifico confronto rispetto alla posizione di ciascuno degli imputati. 3 Si procederà quindi alla trattazione unitaria delle questioni dedotte con i ricorsi, salve le eventuali precisazioni che si dovessero rendere necessarie per ciascuno dei ricorrenti. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo i giudici di merito, nelle conformi pronunce, dato adeguato conto della selezione effettuata a fronte dell'imputazione con ipotesi accusatorie alternative. Invero, va detto, che è innanzitutto l'imputazione a contemplare in via alternativa le diverse qualità per le quali si sono attribuite le condotte criminose agli imputati (amministratore, amministratore di fatto, co-amministratore, concorrente extraneus) ed alcuni di tali ruoli sono indicati non già con riferimento alla società il cui fallimento è stato posto a base degli illeciti fallimentari contestati, ovvero la G.M.C. Mediterranea Costruzioni s.r.l. (dichiarata fallita il 23.12.2012), ma rispetto ad altre società, comunque ricondotte agli imputati, che sono risultate parimenti coinvolte nella complessiva e complessa vicenda oggetto del presente processo. Il motivo in scrutinio, per altro verso, neppure considera che, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa (tra le tante, Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378 - 01). Né si tiene conto del fatto che la condotta distrattiva, oggetto della fattispecie di reato contestata e alla quale si riferisce il ricorso, non muta nella sua oggettiva portata penalmente rilevante a seconda della qualità dell'agente che la pone in essere. L'Accusa si è limitata - in un'evidente ottica di chiarezza, a fronte delle possibili evoluzioni istruttorie - a contestare in via alternativa il ruolo degli imputati„ diversificando peraltro le varie posizioni;
con la conseguenza che il motivo formulato, invece, negli atti di ric:orso in modo identico e generico per tutti, finisce per caratterizzarsi per aspecificità. Peraltro, nel caso di UI CA - rispetto alla cui posizione si appuntano in buona sostanza le censure- la prospettazione accusatoria alternativa afferisce unicamente alla qualifica di amministratore di fatto o di concorrente, avendo egli effettivamente rivestito la carica di amministratore di diritto dal 12.2.2008 al 7.10.2009 e dal 7.10.2011 al 23.10.2012; ed è in tale ambito che rientrano alcune delle condotte contestate, come quella di settembre 2009, avente ad oggetto la cessione di azienda in favore della KR s.r.l. per il corrispettivo di euro 30.000, mai versato, definita dai giudici di merito società erede, riconducibile sempre alla medesima famiglia CA, che avrebbe preso il posto della società fallita. 4 In realtà, anche in relazione a CA IC e CA UC l'alternativa si riduce a tali termini, essendo anche ad essi contestato cli avere agito, in via principale si potrebbe dire, in qualità di amministratori di fatto - CA IC arche di diritto per alcuni periodi - o comunque quali concorrenti estranei. L'equivalenza di tali due qualità - amministratore di fatto e concorrente estraneo - sotto il profilo fattuale rispetto alla condotta illecita contestata, la si trova, peraltro, nella sostanza, già affermata da questa Corte in quelle pronunce in cui si è ritenuta possibile la riqualificazione della qualifica di amministratore di fatto in quella di concorrente estraneo, affermando che una tale diversa qualificazione non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e quello ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 18770 del 22/12/2014 -dep. 06/05/2015-, Rv. 264073 - 01). D'altra parte, nel caso di specie, tenuto conto della tipologia della condotta contestata - bancarotta per distrazione, rispetto alla quale si appunta la censura in scrutinio - la qualifica di amministratore di fatto oppure di concorrente estraneo non incide sull'elemento soggettivo, richiesto per l'integrazione di tale fattispecie di reato. Invero, anche per la fattispecie di reato ascrivibile al concorrente estraneo è richiesto il dolo generico, consistente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus (Sez. 5 n. 26501, RV 281555). D'altronde nella specie -come si è detto- i giudici di merito hanno ben chiarito i ruoli effettivamente rivestiti dai ricorrenti. A fronte di ammissibile contestazione alternativa - che non si è risolta in una contestazione generica - vi è la ricostruzione della vicenda operata nella pronuncia impugnata che, lungi dal valutare acriticamente quella di primo grado, ha inteso piuttosto recepirla condividendone l'impostazione. Peraltro, si evince dalle sentenze e dall'atto di appello, che la Corte territoriale si è limitata a sottolineare determinati profili, perché le deduzioni difensive contenute nell'impugnazione avevano già trovato adeguate ed esaurienti argomentazioni nella pronuncia di primo grado, nella quale si erano, in particolare, evidenziati i collegamenti esistenti tra le varie società riconducibili alla famiglia CA - a partire dalla DI CA s.n.c., la capostipite delle imprese della famiglia CA, alla quale era succeduta la A.L.N. Costruzioni, sempre riconducibile alla famiglia CA, anch'essa dichiarata fallita, nel 2010; tale società era stata costituita per recepire le attività della prima, della quale la G.M.C. Mediterranea Costruzioni era, a sua volta, una naturale prosecuzione. Nel 2012 veniva poi dichiarato anche il fallimento della G.M.C. e l'attività era traslata nell'altra società-erede, KR s.r.I., costituita sempre dai medesimi soggetti facenti capo alla famiglia CA (formalmente amministrata da EM RD e CA IC, 5 nella quale era confluita, in virtù di contratto di cessione, altra azienda, della Naedil, appartenente sempre alla medesima compagine). Sulla base di tali collegamenti, che contribuivano a dare conto dei ruoli rivestiti dagli imputati anche in relazione alla società fallita, i giudici di merito giungevano a delineare un preciso disegno di spoliazione di tale società, avvalorato, in particolare, dai numerosi movimenti bancari che avevano consentito di evidenziare trasferimenti totalmente privi di corrispondenza nelle scritture contabili;
peraltro, dopo il 2009 non erano state più tenute le scritture contabili, con conseguente impossibilità per gli organi fallimentari di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (da qui la ravvisata sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per "travaso", con 150.00Ci euro portati da assegni emessi senza giustificazione e in favore direttamente dei componenti della famiglia CA, IO, IC e UI). 1.2. Né alcunché di specifico aggiunge il secondo motivo dei ricorsi allorquando contesta la motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della qualifica di amministratore di fatto in capo ai ricorrenti, in tal modo implicitamente palesando che una scelta è stata effettuata dai giudici di merito. Le deduzioni difensive si limitano a assumere che la motivazione sarebbe insufficiente, perché fondata unicamente - quanto a LL UI, unica pos zione a cui si fa cenno anche nei ricorsi proposti nell'interesse degli altri imputati - sul potere di firma sui conti correnti della società e sulle altre operazioni effettivamente eseguite, tra le quali l'emissione di assegni, privi di giustificazione, a propria discrezione ed anche a proprio beneficio;
si lamenta, in altri termini, che il ruolo di amministratore di fatto di CA UI sarebbe stato desunto dallo stesso fatto che egli aveva emesso gli assegni oggetto della condotta distrattiva. Si assume in buona sostanza che la motivazione della sentenza impugnata sia incorsa in una sorta di circolarità argomentativa. L'assunto è privo di fondamento, giacché i giudici di merito hanno desunto proprio dalla circostanza che CA UI aveva in svariate occasioni, proprio in virtù del potere generalizzato di firma conferitogli allorquando non rivestiva alcuna carica formale, effettuato prelievi o emesso assegni non giustificabili con le esigenze societarie, anche direttamente in proprio favore, elementi sintomatici del suo ruolo apicale e gestorio di fatto. D'altronde, dalla complessiva ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito emerge che la posizione di CA UI, come quella degli altri imputati, va inquadrata nell'ambito complessivo della vicenda - di cui si è già fatto cenno nei precedente paragrafo - i cui tratti di evidente illiceità contribuiscono a tracciare segnali indicativi dei pieni ed effettivi coinvolgimenti dei componenti della famiglia CA anche nella società in questione. Da qui l'infondatezza anche del secondo motivo in scrutinio, che nel resto rimane del tutto generico, limitandosi a citare la giurisprudenza di questa Corte in materia di 6 bancarotta distrattiva, senza operare alcun aggancio argomentativo alle vicende oggetto del presente procedimento e a prospettare profili in diritto con riferimento del tutto distonici rispetto al caso di specie. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/1/2024.