Art. 7.
Il termine di tempo stabilito per la trasmissione all'Ente nazionale serico dei dati previsti dall' art. 11 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261 , puo' essere prorogato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per l'industria e il commercio.
Il termine di tempo stabilito per la trasmissione all'Ente nazionale serico dei dati previsti dall' art. 11 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261 , puo' essere prorogato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per l'industria e il commercio.