Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5055 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domi- _1 ciliato in Palermo, VIA GOETHE N.32 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. REINA
MARIA CONCETTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata CP in Palermo, VIA C. BATTISTI N. 59 90040 CAPACI, presso lo studio dell'Avv. VASSALLO
ANTONINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2024 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 14/02/2023, della sentenza non definitiva n.
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che la IA della coppia, , nata a Parte_2
Palermo in data 16.12.2006, nelle more del presente giudizio ha raggiunto la maggiore età, non va emessa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col geni- tore non convivente.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile , sez. I, 18 febbraio 2008 , n. 3934).
Nel caso di specie, pacifica è la convivenza della IA col padre e pertanto Parte_2 va adottato il relativo provvedimento di assegnazione dell'immobile sito in Capaci, via A.
Meli n. 69, a questi, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preser- vazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che
[...]
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno a titolo di concorso al Pt_3 mantenimento della IA della coppia, mentre di mantenimento in pro- CP prio favore.
4.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
4.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Quanto al figlio maggiorenne, va aggiunto che con la maggiore età la prole acquista la capacità di autodeterminarsi e di attivarsi per mantenersi, ma la relativa presunzione può essere superata ove si dimostri la non raggiunta indipendenza economica del figlio, con onere della prova della non autosufficienza a carico della parte richiedente (Corte appello ,
Campobasso , 09/01/2023 , n. 8).
Nel caso di specie, svolge la professione di barista con contratto a _1 tempo indeterminato e reddito lordo dichiarato per l'anno d'imposta 2023 pari a €
15.138,00 (imposta netta € 1.118,00), per l'anno d'imposta 2022 pari a € 15.116,00 (im-
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile posta netta € 481,00), per l'anno d'imposta 2021 pari a € 15.236,00 (imposta netta €
304,00). Egli vive nella casa coniugale insieme ai due figli e sopporta interamente il peso economico del mutuo gravante sull'immobile (sebbene in comproprietà con la moglie).
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche di , la CP medesima ha dichiarato di essere inoccupata ma di svolgere, seppur a chiamata, attività di colf/badante, senza un regolare contratto;
ella, inoltre, vive in un immobile condotto in lo- cazione.
Data l'età (51 anni) e la capacità lavorativa specifica (in considerazione dell'esperienza maturata alla luce dei pregressi rapporti di lavoro), facilmente potrà reperire una occupa- zione confacente alla propria capacità lavorativa (già verosimilmente in atto, sebbene non contrattualizzata, tenuto conto dell'opacità delle sue dichiarazioni a fronte della capacità di sostenere i costi di autonoma abitazione, nonostante la mancata percezione di sussidi pub- blici). Nessun rilievo in concreto assume peraltro l'accertata invalidità, stante la percentuale e la ininfluente ricaduta sull'abilità al lavoro.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, non è emersa la prova di una situazione di ef- fettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi che giustifichi il riconosci- mento di un assegno di mantenimento in favore della resistente.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, delle esigenze di mantenimento di un figlio appena maggiorenne e della sua convivenza col pa- dre, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai co- niugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della accertata insussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche e dei ridotti tempi di permanenza della IA con la madre, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimen- to dovuto da in favore di in complessivi euro CP _1
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della IA , somma Parte_2 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
La medesima va obbligata, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 709/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
assegna la casa coniugale sita in Capaci via A. Meli n. 69 a;
_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP _1
, la complessiva somma di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al manteni-
[...] mento della IA della coppia;
Parte_2 dichiara tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- CP stenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; rigetta la domanda di mantenimento personale spiegata da;
CP dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 06/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile