TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2198 /2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IONA ANGELA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 in Abbiategrasso (MI), via Stampa n. 11
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIGNORINI CAMILLA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Quistello (MN) via C. Battisti n.9
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 22.4.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1 collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla piccola Entrambi i genitori avranno Per_1
pagina 1 di 4 diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e tenere la figlia con sé a weekend Pt_1 alternati da sabato mattina alle ore 10:00 fino a domenica alle ore 21:00 oppure nel momento in cui frequenterà la scuola materna, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina. Curando di dare idoneo preavviso alla madre. In questa settimana il padre terrà la bambina anche nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00. Nella settimana del weekend di competenza della madre, il padre terrà la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00; sempre salvo i migliori accordi tra le parti.
3) Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà due settimane da scegliersi nel periodo da giugno a settembre, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, salvo impegni sopravvenuti di lavoro o altro, dopo tale data, che potrebbero far rivedere il piano ferie e di cui verrà data immediata comunicazione all'altro genitore.
4) Quanto alle festività natalizie, verranno trascorse per metà con il padre e per l'altra metà con la madre, alternando di anno in anno i seguenti periodi salvo il giorno di Natale e la Vigilia alternata: dalla mattina del 23/12 alla sera del
30/12 negli anni pari col padre;
dalla sera del 30/12 alla sera del 06/01 negli anni dispari col padre.
5) Quanto alle vacanze scolastiche pasquali, verrà seguito il criterio dell'alternanza, e precisamente Pasqua negli anni pari con il papà e Pasquetta negli anni dispari col papà così come per i ponti (che, ove possibile, saranno trascorsi dal genitore a cui compete il fine settimana collegato al ponte), salvo diverso accordo tra i genitori. In ogni caso i genitori, durante i periodi di vacanza con hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la destinazione Per_1 di villeggiatura, di avvisare l'altro genitore dell'arrivo a destinazione e comunque si impegnano ad essere reperibili al proprio cellulare o ad altro numero di rete fissa che vorranno fornire, affinché l'altro genitore possa contattare giornalmente la figlia.
6) Il signor potrà chiamare /videochiamare ogni giorno, per quanto possibile nella fascia oraria tra le Pt_1 Per_1
20,00 e le 20,30, anche nei periodi di vacanza in cui starà con la madre. Quando la telefonata non dovesse Per_1 essere possibile, la madre curerà di far richiamare non appena possibile. Stessa cosa valgasi per la madre Per_1 quando la bambina si trova presso il padre;
7) ciascun genitore dovrà comunicare preventivamente all'altro il periodo, luogo e l'indirizzo in cui si recherà in vacanza con la minore entro il 30 maggio di ogni anno, da confermarsi la settimana prima della partenza, ed assicurare un contatto telefonico giornaliero tra e l'altro genitore;
Per_1
8) i genitori si obbligano a comunicare ogni eventuale cambio di residenza o domicilio;
9) ogni genitore si obbliga a garantire il rapporto affettivo fra la minore e i parenti dell'altro genitore;
pagina 2 di 4 10) Il signor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di euro Pt_1 Per_1
250,00 al mese, rivalutabili annualmente secondo l'Indice ISTAT a far data dal mese di giugno 2026, oltre al 50%
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di secondo Per_1 quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
11) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
12) il signor richiederà, con l'eventuale necessaria collaborazione della SI , l'accesso al Pt_1 CP_1 fascicolo sanitario della bambina, programmando insieme la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie alla bambina;
13) i genitori iscriveranno alla scuola materna e successivamente alla scuola primaria presenti nel territorio Per_1 ove risiede o nel Comune di residenza di uno dei genitori;
14) l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla SI , CP_1
15) Le spese legali saranno compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido e al mantenimento della figlia minore (nata Per_1 il 29 marzo 2022).
Il Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti all'interesse della prole. Non vi sono, difatti, in quanto non emersi, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia essendo stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e avendo le parti concordato modalità di incontro padre-figlia tali da garantire che la minore abbiano entrambi i genitori quali figure di riferimento per la sua crescita.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Visto l'esito del giudizio è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese. pagina 3 di 4 Così deciso in data 25.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2198 /2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IONA ANGELA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 in Abbiategrasso (MI), via Stampa n. 11
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIGNORINI CAMILLA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Quistello (MN) via C. Battisti n.9
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 22.4.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1 collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla piccola Entrambi i genitori avranno Per_1
pagina 1 di 4 diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà vedere e tenere la figlia con sé a weekend Pt_1 alternati da sabato mattina alle ore 10:00 fino a domenica alle ore 21:00 oppure nel momento in cui frequenterà la scuola materna, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, riaccompagnandola a scuola il lunedì mattina. Curando di dare idoneo preavviso alla madre. In questa settimana il padre terrà la bambina anche nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00. Nella settimana del weekend di competenza della madre, il padre terrà la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00; sempre salvo i migliori accordi tra le parti.
3) Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà due settimane da scegliersi nel periodo da giugno a settembre, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, salvo impegni sopravvenuti di lavoro o altro, dopo tale data, che potrebbero far rivedere il piano ferie e di cui verrà data immediata comunicazione all'altro genitore.
4) Quanto alle festività natalizie, verranno trascorse per metà con il padre e per l'altra metà con la madre, alternando di anno in anno i seguenti periodi salvo il giorno di Natale e la Vigilia alternata: dalla mattina del 23/12 alla sera del
30/12 negli anni pari col padre;
dalla sera del 30/12 alla sera del 06/01 negli anni dispari col padre.
5) Quanto alle vacanze scolastiche pasquali, verrà seguito il criterio dell'alternanza, e precisamente Pasqua negli anni pari con il papà e Pasquetta negli anni dispari col papà così come per i ponti (che, ove possibile, saranno trascorsi dal genitore a cui compete il fine settimana collegato al ponte), salvo diverso accordo tra i genitori. In ogni caso i genitori, durante i periodi di vacanza con hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la destinazione Per_1 di villeggiatura, di avvisare l'altro genitore dell'arrivo a destinazione e comunque si impegnano ad essere reperibili al proprio cellulare o ad altro numero di rete fissa che vorranno fornire, affinché l'altro genitore possa contattare giornalmente la figlia.
6) Il signor potrà chiamare /videochiamare ogni giorno, per quanto possibile nella fascia oraria tra le Pt_1 Per_1
20,00 e le 20,30, anche nei periodi di vacanza in cui starà con la madre. Quando la telefonata non dovesse Per_1 essere possibile, la madre curerà di far richiamare non appena possibile. Stessa cosa valgasi per la madre Per_1 quando la bambina si trova presso il padre;
7) ciascun genitore dovrà comunicare preventivamente all'altro il periodo, luogo e l'indirizzo in cui si recherà in vacanza con la minore entro il 30 maggio di ogni anno, da confermarsi la settimana prima della partenza, ed assicurare un contatto telefonico giornaliero tra e l'altro genitore;
Per_1
8) i genitori si obbligano a comunicare ogni eventuale cambio di residenza o domicilio;
9) ogni genitore si obbliga a garantire il rapporto affettivo fra la minore e i parenti dell'altro genitore;
pagina 2 di 4 10) Il signor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di euro Pt_1 Per_1
250,00 al mese, rivalutabili annualmente secondo l'Indice ISTAT a far data dal mese di giugno 2026, oltre al 50%
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse di secondo Per_1 quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
11) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
12) il signor richiederà, con l'eventuale necessaria collaborazione della SI , l'accesso al Pt_1 CP_1 fascicolo sanitario della bambina, programmando insieme la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie alla bambina;
13) i genitori iscriveranno alla scuola materna e successivamente alla scuola primaria presenti nel territorio Per_1 ove risiede o nel Comune di residenza di uno dei genitori;
14) l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla SI , CP_1
15) Le spese legali saranno compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido e al mantenimento della figlia minore (nata Per_1 il 29 marzo 2022).
Il Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti all'interesse della prole. Non vi sono, difatti, in quanto non emersi, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia essendo stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e avendo le parti concordato modalità di incontro padre-figlia tali da garantire che la minore abbiano entrambi i genitori quali figure di riferimento per la sua crescita.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Visto l'esito del giudizio è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese. pagina 3 di 4 Così deciso in data 25.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 4 di 4