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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16191 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De FA AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1179 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 28 maggio
2025, vertente
TRA
quale procuratrice speciale di Parte_1 Pt_2
e , con l'avv. Marco Meduri;
[...] Parte_1
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'avv. Andrea Colletti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
; CP_2
ER TA
E
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Rosaria Tagliavia;
ER TA
OGGETTO: domanda di pagamento di indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nella qualità di procuratrice di Parte_1
e ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, Parte_2 Parte_1
1 la esponendo che: 1) in data 06.11.2007 è deceduta in Palermo Controparte_3
, che aveva sottoscritto una polizza vita n. 0881058 (366C “Bussola certo”) con Persona_1
Contr la per l'importo complessivo di € 255.366,667, nella quale erano Controparte_1 indicati quali beneficiari i minori di cittadinanza congolese, e Parte_2 Parte_1
nipoti della ricorrente;
2) di aver incaricato l'Avv. Mariangela Lupo di occuparsi della
[...] liquidazione delle polizze in favore dei citati minori;
3) l'avvocato ha promosso in Congo la nomina della ricorrente quale tutrice ed erroneamente fatto legalizzare la nomina presso il Tribunale di
Palermo anziché l'ambasciata del Congo;
4) dopo i suddetti adempimenti, l'Avv. avrebbe CP_2 provveduto a far liquidare la polizza, ma mai ne sarebbe venuta in possesso in quanto Parte_3 la stessa sarebbe stata raggirata dall'Avv. ; 5) il procedimento penale scaturito dalla CP_2 denuncia-querela nei confronti dell'Avv. è stato archiviato per intervenuta prescrizione del CP_2 reato;
6) sussisterebbe una responsabilità della compagnia assicurativa per aver liquidato i premi assicurativi in forza di un provvedimento senza alcun valore giuridico in Italia e comunque ad un soggetto non legittimato.
Tanto premesso, parte ricorrente instava per la condanna della compagnia Controparte_1
a liquidare in favore di e la somma della polizza n.
[...] Parte_2 Parte_1
0881058 per l'importo complessivo di € 255.366,67.
Si è costituita in giudizio la contestando le domande avverse Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto nonché prescritte e, contestualmente, ha chiamato in causa l'agenzia di di Palermo e l'Avv. per essere manlevata nell'eventualità CP_4 CP_2 di condanna.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si sono costituiti sia CA MO dei HI di IE SP che , opponendosi alle domande formulate nei loro confronti. CP_2
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario e, quindi, assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della procura speciale rilasciata in favore di atteso che dalla stessa risulta in maniera esplicita e chiara il Parte_1 conferimento del potere di riscuotere il credito con attribuzione del potere di compiere ogni formalità e adempimento necessario, che non può non estendersi al piano processuale.
2. Parte attrice reclama il pagamento di indennizzo assicurativo dovuto in virtù della polizza vita sul presupposto che il precedente pagamento non sarebbe opponibile.
2 Nello specifico, parte attrice eccepisce l'inopponibilità del precedente pagamento in quanto effettuato a soggetto ( che al momento dell'erogazione non Parte_1 Parte_1 poteva considerarsi rappresentante legale, attesa l'assenza di legalizzazione della sentenza resa da
Autorità straniera che ha riconosciuto il predetto soggetto come tutrice dei minori;
precisa, poi, che la predetta somma sarebbe stata distratta dall'avv. CP_2
Invero, parte attrice deduce che la sentenza straniera non era stata legalizzata alla stregua dell'art. 33 (rubricato <>), co. 2, della D.P.R. n. 445/2000
(recante < amministrativa>>), a mente del quale <<Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero>>.
Il predetto Testo Unico richiama la Legge n. 15 del 1968 (artt. 15 e 17), in merito alla quale la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7943/1997) ha precisato che <le firme sugli atti ed i documenti formati all'estero da autorità straniere e da far valere nello Stato sono legalizzate (ossia, ricevono l'attestazione ufficiale della legale qualità di colui che ha apposto la propria firma, nonché dell'autenticità della firma stessa) dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero>>.
3. La difesa del terzo chiamato deduce che al caso di specie non sarebbe pertinente la CP_2 legalizzazione, trattandosi di sentenza.
Invero, al caso in esame è applicabile l'art. 64 (rubricato <<Riconoscimento di sentenze straniere>>) della L. n. 218/1995, (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”),
a mente del quale <La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
3 g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico>>.
Pertanto, l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza straniera è automatica, salvo le contestazioni soggette all'azione di cui all'art. 67 della Legge in esame.
In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua – salvo l'ipotesi di adozioni di minori - la L. n. 218/1995, nell'abrogare (ex art. 73), a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. 796 ss. del codice di rito, dettati in tema di delibazione di sentenze straniere, ha sostituito ad essi, con gli artt. 64 e seguenti, un riconoscimento "tendenzialmente" automatico di tale pronunce al loro passaggio in giudicato nell'ordinamento di origine, e limitando la esigenza di uno specifico accertamento dei requisiti richiesti alle sole situazioni di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento, ovvero a quella in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata, e delineando quindi, in via meramente eventuale, allo scopo, un procedimento innanzi alla corte d'appello.
Hanno effetto in Italia anche i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
4. Tuttavia, il meccanismo del riconoscimento automatico della sentenza straniera non dispensa dalla legalizzazione della stessa.
Al riguardo, appare dirimente richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19100/2017), secondo cui <Ai sensi della Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con l. n. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur aderente alla Convenzione>>.
5. Ebbene, preso atto che della sentenza straniera recante nomina a tutore dei minori di
[...] non sussisteva legalizzazione, il pagamento avvenuto alla stessa, nella Parte_1 qualità di rappresentante legale degli allora minorenni e Parte_2 Parte_1 non risulterebbe opponibile agli stessi, oggi divenuti maggiorenni, in quanto avvenuto sulla base di un titolo non spendibile nell'ordinamento italiano.
4 La procedura della traduzione in italiano presso il Tribunale di Palermo è, invero, del tutto inefficace in quanto non conforme al richiamato dettato normativo.
6. La è divenuta procuratrice speciale dei nipoti, intanto Parte_1 divenuti maggiorenni, con atto notarile estero, di cui risulta la legalizzazione (cfr. fascicolo attoreo), in data 4/5/2020.
Sulla base di tale circostanza di fatto va delibata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e dai terzi chiamati.
Attualmente, a norma dell'art. 2952, co. 2 c.c, i diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato il diritto a chiedere la prestazione. Tuttavia, questo termine prescrizionale è stato più volte rimodulato dall'emanazione del codice. Inizialmente, l'art. in esame prevedeva un termine di prescrizione di un anno. Con l'entrata in vigore della Legge n. 166/2008, tale termine è stato esteso a due anni;
poi, è stato ulteriormente innalzato a 10 anni per i soli contratti di assicurazione sulla vita (art. 22, co. 14, della L. n. 221/2012).
A questo punto, occorre individuare il termine di prescrizione ratione temporis applicabile, tenendo conto che il contraente della polizza è deceduto nel novembre 2007 e che da tale data è sorto il diritto al pagamento: ne consegue che essendo la riforma entrata in vigore nell'ottobre 2008, la fattispecie ricade nel termine di prescrizione annuale.
In assenza di una rappresentanza legale avente efficacia in Italia, ritiene il giudicante che sia applicabile l'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942, n. 1, c.c., relativa ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità.
Tuttavia, tenuto conto della data di intervenuta maggiore età ( nato il [...], Parte_2 ha raggiunto la maggiore età il 09.01.2018 e nata a [...] [...], ha Parte_1 raggiunto la maggiore età il 04.06.2020), pur considerando la sospensione sopra richiamata, il termine annuale di prescrizione ratione temporis applicabile è, comunque, maturato: per Pt_2
rispetto alla richiesta di pagamento dell'indennizzo intervenuta in data 29/03/2021 e per
[...] rispetto alla data di introduzione del giudizio nel 2023, senza che tra la Parte_1 richiesta del marzo 2021 e l'introduzione del presente giudizio nel 2023 siano stati documentati atti interruttivi della prescrizione.
7. Conclusivamente, la domanda attorea va respinta.
Dal rigetto della domanda principale consegue l'assorbimento della domanda di manleva.
5 In ogni rapporto processuale le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della dell'incertezza interpretativa sul termine di prescrizione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa integralmente le spese in tutti i rapporti processuali.
Così deciso in Roma addì, 05/10/2025.
Il giudice
CA De FA AR
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. CA De FA AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1179 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 28 maggio
2025, vertente
TRA
quale procuratrice speciale di Parte_1 Pt_2
e , con l'avv. Marco Meduri;
[...] Parte_1
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'avv. Andrea Colletti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
; CP_2
ER TA
E
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Rosaria Tagliavia;
ER TA
OGGETTO: domanda di pagamento di indennizzo assicurativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nella qualità di procuratrice di Parte_1
e ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, Parte_2 Parte_1
1 la esponendo che: 1) in data 06.11.2007 è deceduta in Palermo Controparte_3
, che aveva sottoscritto una polizza vita n. 0881058 (366C “Bussola certo”) con Persona_1
Contr la per l'importo complessivo di € 255.366,667, nella quale erano Controparte_1 indicati quali beneficiari i minori di cittadinanza congolese, e Parte_2 Parte_1
nipoti della ricorrente;
2) di aver incaricato l'Avv. Mariangela Lupo di occuparsi della
[...] liquidazione delle polizze in favore dei citati minori;
3) l'avvocato ha promosso in Congo la nomina della ricorrente quale tutrice ed erroneamente fatto legalizzare la nomina presso il Tribunale di
Palermo anziché l'ambasciata del Congo;
4) dopo i suddetti adempimenti, l'Avv. avrebbe CP_2 provveduto a far liquidare la polizza, ma mai ne sarebbe venuta in possesso in quanto Parte_3 la stessa sarebbe stata raggirata dall'Avv. ; 5) il procedimento penale scaturito dalla CP_2 denuncia-querela nei confronti dell'Avv. è stato archiviato per intervenuta prescrizione del CP_2 reato;
6) sussisterebbe una responsabilità della compagnia assicurativa per aver liquidato i premi assicurativi in forza di un provvedimento senza alcun valore giuridico in Italia e comunque ad un soggetto non legittimato.
Tanto premesso, parte ricorrente instava per la condanna della compagnia Controparte_1
a liquidare in favore di e la somma della polizza n.
[...] Parte_2 Parte_1
0881058 per l'importo complessivo di € 255.366,67.
Si è costituita in giudizio la contestando le domande avverse Controparte_1 perché infondate in fatto ed in diritto nonché prescritte e, contestualmente, ha chiamato in causa l'agenzia di di Palermo e l'Avv. per essere manlevata nell'eventualità CP_4 CP_2 di condanna.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si sono costituiti sia CA MO dei HI di IE SP che , opponendosi alle domande formulate nei loro confronti. CP_2
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario e, quindi, assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della procura speciale rilasciata in favore di atteso che dalla stessa risulta in maniera esplicita e chiara il Parte_1 conferimento del potere di riscuotere il credito con attribuzione del potere di compiere ogni formalità e adempimento necessario, che non può non estendersi al piano processuale.
2. Parte attrice reclama il pagamento di indennizzo assicurativo dovuto in virtù della polizza vita sul presupposto che il precedente pagamento non sarebbe opponibile.
2 Nello specifico, parte attrice eccepisce l'inopponibilità del precedente pagamento in quanto effettuato a soggetto ( che al momento dell'erogazione non Parte_1 Parte_1 poteva considerarsi rappresentante legale, attesa l'assenza di legalizzazione della sentenza resa da
Autorità straniera che ha riconosciuto il predetto soggetto come tutrice dei minori;
precisa, poi, che la predetta somma sarebbe stata distratta dall'avv. CP_2
Invero, parte attrice deduce che la sentenza straniera non era stata legalizzata alla stregua dell'art. 33 (rubricato <>), co. 2, della D.P.R. n. 445/2000
(recante < amministrativa>>), a mente del quale <<Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero>>.
Il predetto Testo Unico richiama la Legge n. 15 del 1968 (artt. 15 e 17), in merito alla quale la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7943/1997) ha precisato che <le firme sugli atti ed i documenti formati all'estero da autorità straniere e da far valere nello Stato sono legalizzate (ossia, ricevono l'attestazione ufficiale della legale qualità di colui che ha apposto la propria firma, nonché dell'autenticità della firma stessa) dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero>>.
3. La difesa del terzo chiamato deduce che al caso di specie non sarebbe pertinente la CP_2 legalizzazione, trattandosi di sentenza.
Invero, al caso in esame è applicabile l'art. 64 (rubricato <<Riconoscimento di sentenze straniere>>) della L. n. 218/1995, (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”),
a mente del quale <La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
3 g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico>>.
Pertanto, l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza straniera è automatica, salvo le contestazioni soggette all'azione di cui all'art. 67 della Legge in esame.
In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua – salvo l'ipotesi di adozioni di minori - la L. n. 218/1995, nell'abrogare (ex art. 73), a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. 796 ss. del codice di rito, dettati in tema di delibazione di sentenze straniere, ha sostituito ad essi, con gli artt. 64 e seguenti, un riconoscimento "tendenzialmente" automatico di tale pronunce al loro passaggio in giudicato nell'ordinamento di origine, e limitando la esigenza di uno specifico accertamento dei requisiti richiesti alle sole situazioni di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento, ovvero a quella in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata, e delineando quindi, in via meramente eventuale, allo scopo, un procedimento innanzi alla corte d'appello.
Hanno effetto in Italia anche i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
4. Tuttavia, il meccanismo del riconoscimento automatico della sentenza straniera non dispensa dalla legalizzazione della stessa.
Al riguardo, appare dirimente richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19100/2017), secondo cui <Ai sensi della Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con l. n. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur aderente alla Convenzione>>.
5. Ebbene, preso atto che della sentenza straniera recante nomina a tutore dei minori di
[...] non sussisteva legalizzazione, il pagamento avvenuto alla stessa, nella Parte_1 qualità di rappresentante legale degli allora minorenni e Parte_2 Parte_1 non risulterebbe opponibile agli stessi, oggi divenuti maggiorenni, in quanto avvenuto sulla base di un titolo non spendibile nell'ordinamento italiano.
4 La procedura della traduzione in italiano presso il Tribunale di Palermo è, invero, del tutto inefficace in quanto non conforme al richiamato dettato normativo.
6. La è divenuta procuratrice speciale dei nipoti, intanto Parte_1 divenuti maggiorenni, con atto notarile estero, di cui risulta la legalizzazione (cfr. fascicolo attoreo), in data 4/5/2020.
Sulla base di tale circostanza di fatto va delibata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e dai terzi chiamati.
Attualmente, a norma dell'art. 2952, co. 2 c.c, i diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato il diritto a chiedere la prestazione. Tuttavia, questo termine prescrizionale è stato più volte rimodulato dall'emanazione del codice. Inizialmente, l'art. in esame prevedeva un termine di prescrizione di un anno. Con l'entrata in vigore della Legge n. 166/2008, tale termine è stato esteso a due anni;
poi, è stato ulteriormente innalzato a 10 anni per i soli contratti di assicurazione sulla vita (art. 22, co. 14, della L. n. 221/2012).
A questo punto, occorre individuare il termine di prescrizione ratione temporis applicabile, tenendo conto che il contraente della polizza è deceduto nel novembre 2007 e che da tale data è sorto il diritto al pagamento: ne consegue che essendo la riforma entrata in vigore nell'ottobre 2008, la fattispecie ricade nel termine di prescrizione annuale.
In assenza di una rappresentanza legale avente efficacia in Italia, ritiene il giudicante che sia applicabile l'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942, n. 1, c.c., relativa ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità.
Tuttavia, tenuto conto della data di intervenuta maggiore età ( nato il [...], Parte_2 ha raggiunto la maggiore età il 09.01.2018 e nata a [...] [...], ha Parte_1 raggiunto la maggiore età il 04.06.2020), pur considerando la sospensione sopra richiamata, il termine annuale di prescrizione ratione temporis applicabile è, comunque, maturato: per Pt_2
rispetto alla richiesta di pagamento dell'indennizzo intervenuta in data 29/03/2021 e per
[...] rispetto alla data di introduzione del giudizio nel 2023, senza che tra la Parte_1 richiesta del marzo 2021 e l'introduzione del presente giudizio nel 2023 siano stati documentati atti interruttivi della prescrizione.
7. Conclusivamente, la domanda attorea va respinta.
Dal rigetto della domanda principale consegue l'assorbimento della domanda di manleva.
5 In ogni rapporto processuale le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della dell'incertezza interpretativa sul termine di prescrizione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa integralmente le spese in tutti i rapporti processuali.
Così deciso in Roma addì, 05/10/2025.
Il giudice
CA De FA AR
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