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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 941/2025 reg.gen.sez. lavoro, e vertente
TRA
, C.F.: elett.te domiciliata nello in Salerno alla Via Fiume Parte_1 C.F._1
n.15 presso l'Avv. Adele Picardi, dalla quale è rapp.ta e difesa giusta mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 24.3.2024 rep. 37875 Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: pensione anticipata di vecchiaia
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori costituiti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11.2.2025, conveniva in giudizio l'INPS esponendo Parte_1 di aver presentato in data 7.5.2024 domanda di pensione anticipata di vecchiaia, ma che la stessa era stata respinta con decisione del 25/07/2024 poiché la ricorrente, sottoposta a visita, non era stata riconosciuta invalida nella misura pari o superiore all'80%; che avverso tale decisione di reiezione, la ricorrente proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS che non sortiva esito positivo .La signora lamentava che tale decisione era illegittima date le gravissime patologie che la Parte_1 affliggevano e che la rendevano invalida nella misura pari a quella richiesta;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di: ” a) accertare e dichiarare che l'istante è Invalido in misura non inferiore all'80%
e quindi ha diritto ad usufruire dei requisiti ridotti per età. b) per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore- Controparte_2 al pagamento in favore della ricorrente della Pensione di Vecchiaia ex D. Lgs. 503/92, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme via via rivalutate. c) condannare, per le stesse causali, il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al solo Procuratore - Avv. A. Picardi
- che dichiara esserne antistatario. d) sentenza clausolata come per legge.”.
Regolarmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio l'INPS dichiarando che, benché sussistente il requisito contributivo ed anagrafico , la ricorrente non era invalida nella misura dell'80% e concludeva quindi per il rigetto della domanda;
in subordine chiariva che qualora l'assicurata, avente più di 20 anni di contributi, fosse stata riconosciuta invalido all'80% , ai sensi del dl 503/92 la decorrenza della pensione di vecchiaia si sarebbe dovuta collocare ad 1 anno di finestra dal riconoscimento sanitario e previa cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro in corso a quella data.
All'udienza del 6.5.2025 il giudice, ritenuta la necessità di disporre CTU, nominava la dott.ssa
. Persona_2
Acquisita la relazione peritale , all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti e valutata la consulenza del ctu, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
**********
Non essendo contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità assicurativa e di contribuzione, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del dedotto stato invalidante.
Il consulente tecnico, a conclusione delle indagini a lui affidate, ha espresso il parere che le infermità riscontrate nella ricorrente non realizzano nel loro complesso, una permanente riduzione al limite pensionabile della capacità di lavoro dell'assicurata, così ripetendo il giudizio negativo già espresso in sede amministrativa dell'INPS sulla base del quadro patologico dedotto.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico- legali, che vanno tutte condivise. Questi, all'esito della perizia affermava che la ricorrente era affetta dalle seguenti infermità: “Esiti di STEMI inferiore trattato con PCI primaria e DES su coronaria destra, PCI staged di IVA e ramo MO1, in attuale follow-up cardiologico, in soggetto ex tabagista di
20 sigarette al giorno, affetta da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, ateromasia dei TSA
e dislipidemia in buon compenso emodinamico e metabolico;
- Artrosi polidistrettuale associata a multiple discopatie del rachide cervicale e lombare a modesto impegno funzionale;
- Deflessione del tono dell'umore associata ad episodi di ansia generalizzata e a disturbi del sonno notturno.”
Ed invero la parte ricorrente è stata trovata affetta solo dalle modeste malattie accennate, le quali, per la natura, lo stadio e l'entità delle sindromi patologiche valutate anche in relazione alle garanzie di controllo e contenimento offerto dall'uso di appropriati sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età del medesimo -da ritenersi entità patologiche che non determinano una invalidità nella misura dell'80% e non realizzano quindi le condizioni per ottenere il pensionamento di vecchiaia anticipato.
Nulla per le spese di lite, mentre restano a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica. Risulta infatti depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76, commi da 1 a 3 , e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato l'11.2.2025 da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente pro-tempore, così provvede:
1) rigetta la domanda come sopra proposta;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, a definitivo carico del convenuto INPS.
Salerno, li 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 941/2025 reg.gen.sez. lavoro, e vertente
TRA
, C.F.: elett.te domiciliata nello in Salerno alla Via Fiume Parte_1 C.F._1
n.15 presso l'Avv. Adele Picardi, dalla quale è rapp.ta e difesa giusta mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar di Fiumicino del 24.3.2024 rep. 37875 Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: pensione anticipata di vecchiaia
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori costituiti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11.2.2025, conveniva in giudizio l'INPS esponendo Parte_1 di aver presentato in data 7.5.2024 domanda di pensione anticipata di vecchiaia, ma che la stessa era stata respinta con decisione del 25/07/2024 poiché la ricorrente, sottoposta a visita, non era stata riconosciuta invalida nella misura pari o superiore all'80%; che avverso tale decisione di reiezione, la ricorrente proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS che non sortiva esito positivo .La signora lamentava che tale decisione era illegittima date le gravissime patologie che la Parte_1 affliggevano e che la rendevano invalida nella misura pari a quella richiesta;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di: ” a) accertare e dichiarare che l'istante è Invalido in misura non inferiore all'80%
e quindi ha diritto ad usufruire dei requisiti ridotti per età. b) per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore- Controparte_2 al pagamento in favore della ricorrente della Pensione di Vecchiaia ex D. Lgs. 503/92, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme via via rivalutate. c) condannare, per le stesse causali, il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al solo Procuratore - Avv. A. Picardi
- che dichiara esserne antistatario. d) sentenza clausolata come per legge.”.
Regolarmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio l'INPS dichiarando che, benché sussistente il requisito contributivo ed anagrafico , la ricorrente non era invalida nella misura dell'80% e concludeva quindi per il rigetto della domanda;
in subordine chiariva che qualora l'assicurata, avente più di 20 anni di contributi, fosse stata riconosciuta invalido all'80% , ai sensi del dl 503/92 la decorrenza della pensione di vecchiaia si sarebbe dovuta collocare ad 1 anno di finestra dal riconoscimento sanitario e previa cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro in corso a quella data.
All'udienza del 6.5.2025 il giudice, ritenuta la necessità di disporre CTU, nominava la dott.ssa
. Persona_2
Acquisita la relazione peritale , all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti e valutata la consulenza del ctu, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
**********
Non essendo contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità assicurativa e di contribuzione, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del dedotto stato invalidante.
Il consulente tecnico, a conclusione delle indagini a lui affidate, ha espresso il parere che le infermità riscontrate nella ricorrente non realizzano nel loro complesso, una permanente riduzione al limite pensionabile della capacità di lavoro dell'assicurata, così ripetendo il giudizio negativo già espresso in sede amministrativa dell'INPS sulla base del quadro patologico dedotto.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico- legali, che vanno tutte condivise. Questi, all'esito della perizia affermava che la ricorrente era affetta dalle seguenti infermità: “Esiti di STEMI inferiore trattato con PCI primaria e DES su coronaria destra, PCI staged di IVA e ramo MO1, in attuale follow-up cardiologico, in soggetto ex tabagista di
20 sigarette al giorno, affetta da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, ateromasia dei TSA
e dislipidemia in buon compenso emodinamico e metabolico;
- Artrosi polidistrettuale associata a multiple discopatie del rachide cervicale e lombare a modesto impegno funzionale;
- Deflessione del tono dell'umore associata ad episodi di ansia generalizzata e a disturbi del sonno notturno.”
Ed invero la parte ricorrente è stata trovata affetta solo dalle modeste malattie accennate, le quali, per la natura, lo stadio e l'entità delle sindromi patologiche valutate anche in relazione alle garanzie di controllo e contenimento offerto dall'uso di appropriati sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età del medesimo -da ritenersi entità patologiche che non determinano una invalidità nella misura dell'80% e non realizzano quindi le condizioni per ottenere il pensionamento di vecchiaia anticipato.
Nulla per le spese di lite, mentre restano a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica. Risulta infatti depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76, commi da 1 a 3 , e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato l'11.2.2025 da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente pro-tempore, così provvede:
1) rigetta la domanda come sopra proposta;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, a definitivo carico del convenuto INPS.
Salerno, li 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
A.M.D'Antonio