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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5984/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUPO GINA e Parte_1
DIPIERRO ANGELICA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NT RE come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nei termini a ritroso assegnati ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 23/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/12/2023, , premesso di aver Parte_1 contratto in data 16/04/2009 matrimonio in IA con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2 rispettivamente il 04/09/2010 e 24/05/2013, e che in data 05/11/2021 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre la revoca del mantenimento posto a proprio carico per il mantenimento della moglie, nonché la riduzione del mantenimento posto in favore della stessa per il mantenimento dei figli, con modifica dei tempi di intrattenimento con gli stessi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, contestando invece la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in proprio favore, nonché di riduzione dell'assegno di mantenimento statuito in favore della prole;
chiedeva quindi che, sul punto, venissero confermati i provvedimenti della separazione, con modifica del diritto di intrattenimento del genitore non collocatario alle condizioni di cui al piano genitoriale contenuto nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 10/04/2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in data 11/05/2024 (con conferma dei provvedimenti della separazione in punto di affidamento, collocamento e mantenimento della prole minorenne e della coniuge, precisazione dei tempi di intrattenimento dei minori con il padre ed avvio di percorsi di supporto alla genitorialità in favore di entrambe le parti a cura dei Consultori Familiari di rispettiva competenza), veniva fissata, ex art. 473 bis. 22, comma III, c.p.c.,
l'udienza di assunzione dei mezzi di prova ammessi;
esaurita l'istruzione, il
Giudice fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale emesso il 05/11/2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle pronunce accessorie, osserva il collegio che sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della richiedente
Controparte_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “ (…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Ne caso di specie, emerge in modo incontrovertibile la forbice reddituale ed economica esistente tra le parti. Il rimane, infatti, stabilmente inserito sul piano lavorativo, percependo Pt_1 redditi da lavoratore dipendente pari, da ultimo, ad € 54.500,00 circa (CUD 2024 reddito lordo 2023) su base annua, con un evidente miglioramento della sua condizione reddituale ed economica rispetto all'epoca della separazione, allorquando documentava redditi annui da lavoro pari a circa € 50.000,00 circa lordi (vedi CUD 2022 redditi 2021) ed era gravato dal pagamento della rata mensile di € 480,00 circa, relativa ad un finanziamento acceso nel corso dell'anno
2019 per l'acquisto di una autovettura (60 rate scadute nel corso del 2024).
Irrilevanti ai fini della valutazione della condizione economica del ricorrente si palesano gli oneri connessi al pagamento di un canone di locazione, in quanto trattasi di spesa prevedibile in sede di omologa degli accordi di separazione, in virtù della disposta assegnazione della casa coniugale (di proprietà del Pt_1 alla;
analogamente, irrilevante si palesa il richiamo ad un ulteriore CP_1 finanziamento non meglio allegato e documentato dalla parte.
Dunque, privo di riscontro probatorio è rimasto l'assunto di parte ricorrente circa il sopravvenuto peggioramento della sua condizione economica e reddituale, a tal fine risultando irrilevante pure l'addotta instaurazione di un nuovo regime di convivenza, in quanto la semplice convivenza dell'onerato con la nuova compagna – per giurisprudenza costante – non comporta ipso iure un mutamento in minus dell'assegno di mantenimento, essendo necessario allegare e provare a tal fine, in concreto, gli oneri derivanti dalla nascita del nuovo nucleo familiare.
Avuto riguardo alla condizione economica della parte istante, invece, risulta ampiamente documentata la deteriore condizione economica e reddituale in cui versa la (vedi Modello 730 2024 redditi 2023 lordi da lavoro CP_1 dipendente pari ad € 5.200,00 circa su base annua), nonché la precarietà della sua condizione lavorativa (assunta con contratto a termine), nonostante l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro già in costanza di matrimonio. La parte ha, da ultimo, documentato la sua assunzione con contratto a tempo determinato il
4.10.2023 come assistente alla poltrona, da cui è derivato un lieve miglioramento della sua condizione reddituale, potendo contare su una retribuzione mensile di €
700,00 – 800,00 circa (vedi buste paga dicembre 2023- febbraio 2024).
Osserva il Collegio che, alla luce dell'istruttoria svolta, pur con il documentato miglioramento del livello stipendiale della , la disparità reddituale CP_1 con il coniuge persiste in modo assai rilevante e la parte istante risulta ancora inserita nel tessuto lavorativo in modo precario con una produzione reddituale esigua, nonostante l'impegno profuso nel vedere migliorata la propria condizione;
emerge, inoltre, come la convenuta si sia dedicata alla crescita e alla cura della prole ancora minorenne, ove si consideri, per stessa ammissione del ricorrente, che per ragioni lavorative lo stesso sia stato spesso impegnato in lunghe trasferte anche all'estero.
Alla luce delle suesposte considerazioni, comparate le attuali capacità reddituali del con quelle della resistente, considerato il miglioramento del monte Pt_1 retributivo annuo della resistente rispetto all'epoca della separazione (in cui poteva contare su redditi lordi annui da lavoro dipendente pari ad € 3.700,00 circa
- mod. 730 2021 redditi 2020), considerate le residuali capacità lavorative della
, anche in virtù del collocamento prevalente della prole presso di sé, CP_1 tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare in favore dell'istante, appare congruo fissare in € 100,00 la misura dell'assegno di divorzio da porre a carico del Pt_1
Con riguardo alla prole, nulla osta alla conferma delle statuizioni assunte in via provvisoria dal G.D. in data 11.5.2024, con conseguente affidamento della prole ad entrambi i genitori, collocamento prevalente della stessa presso la genitrice e regolamentazione adeguata dei tempi di permanenza di e con il Per_1 Per_2 genitore non collocatario.
Il collocamento della prole minorenne presso la giustifica la CP_1 conferma della assegnazione della casa coniugale a quest'ultima.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, il Collegio reputa congruo confermare i provvedimenti della separazione. Sul punto giova evidenziare, che, a fronte della proporzionalità del contributo richiesto al Pt_1 rispetto alle sue capacità economiche e reddituali, le maggiori potenzialità economiche e reddituali maturate dalla , lungi dall'incidere sul CP_1 predetto giudizio di proporzionalità e dal comportare una corrispondente riduzione dell'assegno posto a carico del concorrono a garantire ai figli un migliore Pt_1 soddisfacimento delle loro esigenze di vita (vedi Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 1607 del 24/01/2007, secondo cui “(…)la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge, ma è, valutazione che non è suscettibile di censura nel giudizio di cassazione in quanto motivata correttamente con il rilievo che l'arricchimento professionale della madre affidataria - debitamente preso in considerazione nel rispetto del dettato dell'art. 148 cod. civ. - garantisce alla minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze vitali senza comportare una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.”).
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
16/04/2009 a IA da , nato a [...] il Parte_1
21/05/1979, e nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune IA dell'anno 2009, parte II, serie A, numero 8;
2) affida in modo condiviso i minori (nato il [...]) e Persona_3 Per_4
(nata il [...]) ad entrambi i genitori e
[...] Parte_1
con collocamento prevalente presso il domicilio Controparte_1 materno;
3) Dispone che salvo diversi accordi tra le parti, nel rispetto degli impegni dei genitori e dei minori, il padre potrà intrattenersi con i minori secondo il seguente calendario:
- lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 16,30 alle ore 21,30;
- il secondo e il quarto weekend di ogni mese, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 21:00;
– nel corso delle vacanze natalizie, dal 23 dicembre ore 10:00 al 30 dicembre successivo ore 20:00 negli anni pari;
dal 30 dicembre ore 10:00 al 6 gennaio ore 20:00 negli anni dispari;
- nel corso delle vacanze pasquali, dalle ore 10:00 del giovedì santo alle ore
20:00 del martedì successivo, negli anni dispari;
- nel corso delle vacanze estive, per 20 giorni, anche consecutivi, nei mesi di luglio e di agosto, secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno (analogo periodo spetterà a CP_1
[...]
4) assegna a la casa coniugale sita in IA alla via Controparte_1
HE CA snc;
5) conferma i provvedimenti della separazione in punto di commisurazione degli oneri di mantenimento della prole;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 100,00 su base
[...] mensile, salvo rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. NN RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5984/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LUPO GINA e Parte_1
DIPIERRO ANGELICA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NT RE come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nei termini a ritroso assegnati ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 23/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/12/2023, , premesso di aver Parte_1 contratto in data 16/04/2009 matrimonio in IA con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2 rispettivamente il 04/09/2010 e 24/05/2013, e che in data 05/11/2021 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Chiedeva inoltre la revoca del mantenimento posto a proprio carico per il mantenimento della moglie, nonché la riduzione del mantenimento posto in favore della stessa per il mantenimento dei figli, con modifica dei tempi di intrattenimento con gli stessi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si opponeva al divorzio, contestando invece la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in proprio favore, nonché di riduzione dell'assegno di mantenimento statuito in favore della prole;
chiedeva quindi che, sul punto, venissero confermati i provvedimenti della separazione, con modifica del diritto di intrattenimento del genitore non collocatario alle condizioni di cui al piano genitoriale contenuto nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 10/04/2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in data 11/05/2024 (con conferma dei provvedimenti della separazione in punto di affidamento, collocamento e mantenimento della prole minorenne e della coniuge, precisazione dei tempi di intrattenimento dei minori con il padre ed avvio di percorsi di supporto alla genitorialità in favore di entrambe le parti a cura dei Consultori Familiari di rispettiva competenza), veniva fissata, ex art. 473 bis. 22, comma III, c.p.c.,
l'udienza di assunzione dei mezzi di prova ammessi;
esaurita l'istruzione, il
Giudice fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del Tribunale emesso il 05/11/2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle pronunce accessorie, osserva il collegio che sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della richiedente
Controparte_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “ (…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Ne caso di specie, emerge in modo incontrovertibile la forbice reddituale ed economica esistente tra le parti. Il rimane, infatti, stabilmente inserito sul piano lavorativo, percependo Pt_1 redditi da lavoratore dipendente pari, da ultimo, ad € 54.500,00 circa (CUD 2024 reddito lordo 2023) su base annua, con un evidente miglioramento della sua condizione reddituale ed economica rispetto all'epoca della separazione, allorquando documentava redditi annui da lavoro pari a circa € 50.000,00 circa lordi (vedi CUD 2022 redditi 2021) ed era gravato dal pagamento della rata mensile di € 480,00 circa, relativa ad un finanziamento acceso nel corso dell'anno
2019 per l'acquisto di una autovettura (60 rate scadute nel corso del 2024).
Irrilevanti ai fini della valutazione della condizione economica del ricorrente si palesano gli oneri connessi al pagamento di un canone di locazione, in quanto trattasi di spesa prevedibile in sede di omologa degli accordi di separazione, in virtù della disposta assegnazione della casa coniugale (di proprietà del Pt_1 alla;
analogamente, irrilevante si palesa il richiamo ad un ulteriore CP_1 finanziamento non meglio allegato e documentato dalla parte.
Dunque, privo di riscontro probatorio è rimasto l'assunto di parte ricorrente circa il sopravvenuto peggioramento della sua condizione economica e reddituale, a tal fine risultando irrilevante pure l'addotta instaurazione di un nuovo regime di convivenza, in quanto la semplice convivenza dell'onerato con la nuova compagna – per giurisprudenza costante – non comporta ipso iure un mutamento in minus dell'assegno di mantenimento, essendo necessario allegare e provare a tal fine, in concreto, gli oneri derivanti dalla nascita del nuovo nucleo familiare.
Avuto riguardo alla condizione economica della parte istante, invece, risulta ampiamente documentata la deteriore condizione economica e reddituale in cui versa la (vedi Modello 730 2024 redditi 2023 lordi da lavoro CP_1 dipendente pari ad € 5.200,00 circa su base annua), nonché la precarietà della sua condizione lavorativa (assunta con contratto a termine), nonostante l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro già in costanza di matrimonio. La parte ha, da ultimo, documentato la sua assunzione con contratto a tempo determinato il
4.10.2023 come assistente alla poltrona, da cui è derivato un lieve miglioramento della sua condizione reddituale, potendo contare su una retribuzione mensile di €
700,00 – 800,00 circa (vedi buste paga dicembre 2023- febbraio 2024).
Osserva il Collegio che, alla luce dell'istruttoria svolta, pur con il documentato miglioramento del livello stipendiale della , la disparità reddituale CP_1 con il coniuge persiste in modo assai rilevante e la parte istante risulta ancora inserita nel tessuto lavorativo in modo precario con una produzione reddituale esigua, nonostante l'impegno profuso nel vedere migliorata la propria condizione;
emerge, inoltre, come la convenuta si sia dedicata alla crescita e alla cura della prole ancora minorenne, ove si consideri, per stessa ammissione del ricorrente, che per ragioni lavorative lo stesso sia stato spesso impegnato in lunghe trasferte anche all'estero.
Alla luce delle suesposte considerazioni, comparate le attuali capacità reddituali del con quelle della resistente, considerato il miglioramento del monte Pt_1 retributivo annuo della resistente rispetto all'epoca della separazione (in cui poteva contare su redditi lordi annui da lavoro dipendente pari ad € 3.700,00 circa
- mod. 730 2021 redditi 2020), considerate le residuali capacità lavorative della
, anche in virtù del collocamento prevalente della prole presso di sé, CP_1 tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare in favore dell'istante, appare congruo fissare in € 100,00 la misura dell'assegno di divorzio da porre a carico del Pt_1
Con riguardo alla prole, nulla osta alla conferma delle statuizioni assunte in via provvisoria dal G.D. in data 11.5.2024, con conseguente affidamento della prole ad entrambi i genitori, collocamento prevalente della stessa presso la genitrice e regolamentazione adeguata dei tempi di permanenza di e con il Per_1 Per_2 genitore non collocatario.
Il collocamento della prole minorenne presso la giustifica la CP_1 conferma della assegnazione della casa coniugale a quest'ultima.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, il Collegio reputa congruo confermare i provvedimenti della separazione. Sul punto giova evidenziare, che, a fronte della proporzionalità del contributo richiesto al Pt_1 rispetto alle sue capacità economiche e reddituali, le maggiori potenzialità economiche e reddituali maturate dalla , lungi dall'incidere sul CP_1 predetto giudizio di proporzionalità e dal comportare una corrispondente riduzione dell'assegno posto a carico del concorrono a garantire ai figli un migliore Pt_1 soddisfacimento delle loro esigenze di vita (vedi Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 1607 del 24/01/2007, secondo cui “(…)la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge, ma è, valutazione che non è suscettibile di censura nel giudizio di cassazione in quanto motivata correttamente con il rilievo che l'arricchimento professionale della madre affidataria - debitamente preso in considerazione nel rispetto del dettato dell'art. 148 cod. civ. - garantisce alla minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze vitali senza comportare una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.”).
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
16/04/2009 a IA da , nato a [...] il Parte_1
21/05/1979, e nata a [...] il [...], Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune IA dell'anno 2009, parte II, serie A, numero 8;
2) affida in modo condiviso i minori (nato il [...]) e Persona_3 Per_4
(nata il [...]) ad entrambi i genitori e
[...] Parte_1
con collocamento prevalente presso il domicilio Controparte_1 materno;
3) Dispone che salvo diversi accordi tra le parti, nel rispetto degli impegni dei genitori e dei minori, il padre potrà intrattenersi con i minori secondo il seguente calendario:
- lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 16,30 alle ore 21,30;
- il secondo e il quarto weekend di ogni mese, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 21:00;
– nel corso delle vacanze natalizie, dal 23 dicembre ore 10:00 al 30 dicembre successivo ore 20:00 negli anni pari;
dal 30 dicembre ore 10:00 al 6 gennaio ore 20:00 negli anni dispari;
- nel corso delle vacanze pasquali, dalle ore 10:00 del giovedì santo alle ore
20:00 del martedì successivo, negli anni dispari;
- nel corso delle vacanze estive, per 20 giorni, anche consecutivi, nei mesi di luglio e di agosto, secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno (analogo periodo spetterà a CP_1
[...]
4) assegna a la casa coniugale sita in IA alla via Controparte_1
HE CA snc;
5) conferma i provvedimenti della separazione in punto di commisurazione degli oneri di mantenimento della prole;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 100,00 su base
[...] mensile, salvo rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. NN RA