CASS
Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2024, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RB CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IN SA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Alessandro Catarsi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1524 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a CO ES la misura della custodia cautelare in carcere per il reato pluriaggravato di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e per quello di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.a. In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi dell'intraneità dell'indagato al clan camorristico NO operante nel territorio di Castellamare di Stabia e Pompei sulla base delle risultanze dell'attività di intercettazione e videoripresa svolta nel corso delle indagini preliminari, nonché del concorso in una estorsione realizzata con altri componenti del sodalizio ai danni di un imprenditore del medesimo territorio, fatto per la prova del quale, oltre che le citate intercettazioni, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati in contestazione. Anzitutto il ricorrente eccepisce l'omessa confutazione da parte dell'ordinanza impugnata dei rilievi svolti con la memoria depositata all'udienza del 26 luglio 2023. In secondo luogo contraddittoria sarebbe l'attribuzione al CO di ruolo di accompagnatore ed autista del EL UI, posto che lo stesso Tribunale ha contestualmente riconosciuto che tali funzioni venivano svolte dal cugino di quest'ultimo. I giudici del riesame non avrebbero poi considerato, ai fini della prova della stabilità del vincolo associativo, come l'indagato si sia stabilito nel 2022 in Toscana, dove vive con la moglie e svolge regolare attività lavorativa. Carente sarebbe anche la prova dell'affectio societatis, non avendo gli stessi giudici identificato quale sarebbe il consapevole contributo prestato dal CO alla realizzazione delle finalità del sodalizio, tanto più che gli atti restituirebbero l'assenza di contatti tra lo stesso e gli altri presunti affiliati. Contraddittoria sarebbe poi l'interpretazione di una conversazione intercettata tra i EL EL nel corso della quale si assume che il UI non andrebbe da nessuna parte se non accompagnato dall'indagato, individuato nel "Ciccia" evocato dai conversanti. Infatti è lo stesso Tribunale, in altro passaggio motivazionale, ad evidenziare come l'appellativo del CO sarebbe in realtà quello di "Cipollino", non potendosi dunque egli identificare con il menzionato "Ciccia". Quanto all'episodio estorsivo contestato, l'affermazione del coinvolgimento attivo nella vicenda 1 dell'indagato sarebbe del tutto apodittica e la motivazione dell'ordinanza conseguentemente solo apparente. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura applicata. Il mancato esame delle produzioni difensive sullo stabilimento in Toscana dell'indagato avrebbe di fatto portato il Tribunale ad omettere la valutazione dell'attualità delle suddette esigenze, mentre totalmente omessa sarebbe la motivazione sull'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Sul punto i giudici del riesame nemmeno avrebbero tenuto conto dell'incensuratezza del CO e del ristretto arco temporale nel quale avrebbe commesso i reati contestatigli, nonché del tempo trascorso dalla loro consumazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti. 2. Va anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze posta a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2 3. Alla luce degli illustrati principi devono dunque ritenersi inammissibili le censure del ricorrente tese a confutare l'interpretazione fornita dai giudici del riesame del contenuto delle captazioni considerate ai fini dell'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato all'indagato. Delle menzionate intercettazioni il Tribunale ha infatti dato una lettura tutt'altro che illogica nel senso dell'intraneità del CO al sodalizio camorristico e della sua partecipazione all'estorsione ai danni della Edil GM. Mere censure in fatto sono poi quelle relative alla presunta contraddittorietà del provvedimento impugnato in merito al ruolo associativo dell'indagato, posto che il Tribunale non ha mai sostenuto che il CO fosse l'unico autista ed accompagnatore del EL. Manifestamente infondata è infine l'obiezione per cui il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente confuso l'indagato con altra persona nel riferire allo stesso il contenuto della conversazione intercettata tra i EL EL, posto che l'appellativo "Cipollina" è il soprannome attribuito al CO, mentre "Ciccio" è semplicemente il diminutivo del suo nome proprio e non si comprende perché non possano essere stati alternativamente utilizzati entrambi per riferirsi a lui all'interno del sodalizio. 4. E' invece parzialmente fondata la prima doglianza del ricorrente, ossia quella relativa all'omessa confutazione dei rilievi svolti con la memoria presentata all'udienza del 26 luglio 2023 ed alla mancata considerazione della documentazione depositata in allegato alla medesima. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, c.p.p., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). In tal senso la doglianza è invero infondata con riguardo a quei rilievi che attenevano la consistenza indiziaria, trattandosi di censure di cui il ricorrente non ha saputo evidenziare la decisività, posto che il Tribunale non ha valorizzato in alcun modo la presunta partecipazione dell'indagato ad un "summit" asseritamente tenutosi il 20 febbraio 2020, mentre il fatto che alcuno dei collaboratori di giustizia lo abbia chiamato in causa è circostanza di per sé neutra nella sua generica prospettazione. Quanto poi alla stabilità della partecipazione all'associazione del CO ed al suo ruolo concorsuale nella consumazione dell'estorsione contestatagli l'ordinanza ha ampiamente motivato, rispondendo implicitamente ai rilievi formulati con la memoria. Il ricorso coglie invece nel segno nel censurare l'omessa considerazione da parte del giudice del riesame della documentazione attraverso cui la difesa intendeva 3 dimostrare, ai fini dell'inconfigurabilità delle esigenze cautelari in ragione del sopravvenuto distacco dal contesto camorristico, come il CO, successivamente all'epoca di consumazione della estorsione si fosse trasferito in Toscana con la famiglia ed ivi avesse avviato una regolare attività lavorativa. E' indubbio che i fatti documentati dall'indagato siano rilevanti ai fini della prognosi cautelare in quanto astrattamente idonei a superare la presunzione relativa contemplata dall'art. 275 comma 3 c.p.p. ponendo il tema dell'effettiva attualità delle esigenze cautelari. 5. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6/12/2023
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IN SA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Alessandro Catarsi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1524 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a CO ES la misura della custodia cautelare in carcere per il reato pluriaggravato di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e per quello di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.a. In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi dell'intraneità dell'indagato al clan camorristico NO operante nel territorio di Castellamare di Stabia e Pompei sulla base delle risultanze dell'attività di intercettazione e videoripresa svolta nel corso delle indagini preliminari, nonché del concorso in una estorsione realizzata con altri componenti del sodalizio ai danni di un imprenditore del medesimo territorio, fatto per la prova del quale, oltre che le citate intercettazioni, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati in contestazione. Anzitutto il ricorrente eccepisce l'omessa confutazione da parte dell'ordinanza impugnata dei rilievi svolti con la memoria depositata all'udienza del 26 luglio 2023. In secondo luogo contraddittoria sarebbe l'attribuzione al CO di ruolo di accompagnatore ed autista del EL UI, posto che lo stesso Tribunale ha contestualmente riconosciuto che tali funzioni venivano svolte dal cugino di quest'ultimo. I giudici del riesame non avrebbero poi considerato, ai fini della prova della stabilità del vincolo associativo, come l'indagato si sia stabilito nel 2022 in Toscana, dove vive con la moglie e svolge regolare attività lavorativa. Carente sarebbe anche la prova dell'affectio societatis, non avendo gli stessi giudici identificato quale sarebbe il consapevole contributo prestato dal CO alla realizzazione delle finalità del sodalizio, tanto più che gli atti restituirebbero l'assenza di contatti tra lo stesso e gli altri presunti affiliati. Contraddittoria sarebbe poi l'interpretazione di una conversazione intercettata tra i EL EL nel corso della quale si assume che il UI non andrebbe da nessuna parte se non accompagnato dall'indagato, individuato nel "Ciccia" evocato dai conversanti. Infatti è lo stesso Tribunale, in altro passaggio motivazionale, ad evidenziare come l'appellativo del CO sarebbe in realtà quello di "Cipollino", non potendosi dunque egli identificare con il menzionato "Ciccia". Quanto all'episodio estorsivo contestato, l'affermazione del coinvolgimento attivo nella vicenda 1 dell'indagato sarebbe del tutto apodittica e la motivazione dell'ordinanza conseguentemente solo apparente. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura applicata. Il mancato esame delle produzioni difensive sullo stabilimento in Toscana dell'indagato avrebbe di fatto portato il Tribunale ad omettere la valutazione dell'attualità delle suddette esigenze, mentre totalmente omessa sarebbe la motivazione sull'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Sul punto i giudici del riesame nemmeno avrebbero tenuto conto dell'incensuratezza del CO e del ristretto arco temporale nel quale avrebbe commesso i reati contestatigli, nonché del tempo trascorso dalla loro consumazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti. 2. Va anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze posta a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2 3. Alla luce degli illustrati principi devono dunque ritenersi inammissibili le censure del ricorrente tese a confutare l'interpretazione fornita dai giudici del riesame del contenuto delle captazioni considerate ai fini dell'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato all'indagato. Delle menzionate intercettazioni il Tribunale ha infatti dato una lettura tutt'altro che illogica nel senso dell'intraneità del CO al sodalizio camorristico e della sua partecipazione all'estorsione ai danni della Edil GM. Mere censure in fatto sono poi quelle relative alla presunta contraddittorietà del provvedimento impugnato in merito al ruolo associativo dell'indagato, posto che il Tribunale non ha mai sostenuto che il CO fosse l'unico autista ed accompagnatore del EL. Manifestamente infondata è infine l'obiezione per cui il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente confuso l'indagato con altra persona nel riferire allo stesso il contenuto della conversazione intercettata tra i EL EL, posto che l'appellativo "Cipollina" è il soprannome attribuito al CO, mentre "Ciccio" è semplicemente il diminutivo del suo nome proprio e non si comprende perché non possano essere stati alternativamente utilizzati entrambi per riferirsi a lui all'interno del sodalizio. 4. E' invece parzialmente fondata la prima doglianza del ricorrente, ossia quella relativa all'omessa confutazione dei rilievi svolti con la memoria presentata all'udienza del 26 luglio 2023 ed alla mancata considerazione della documentazione depositata in allegato alla medesima. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, c.p.p., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). In tal senso la doglianza è invero infondata con riguardo a quei rilievi che attenevano la consistenza indiziaria, trattandosi di censure di cui il ricorrente non ha saputo evidenziare la decisività, posto che il Tribunale non ha valorizzato in alcun modo la presunta partecipazione dell'indagato ad un "summit" asseritamente tenutosi il 20 febbraio 2020, mentre il fatto che alcuno dei collaboratori di giustizia lo abbia chiamato in causa è circostanza di per sé neutra nella sua generica prospettazione. Quanto poi alla stabilità della partecipazione all'associazione del CO ed al suo ruolo concorsuale nella consumazione dell'estorsione contestatagli l'ordinanza ha ampiamente motivato, rispondendo implicitamente ai rilievi formulati con la memoria. Il ricorso coglie invece nel segno nel censurare l'omessa considerazione da parte del giudice del riesame della documentazione attraverso cui la difesa intendeva 3 dimostrare, ai fini dell'inconfigurabilità delle esigenze cautelari in ragione del sopravvenuto distacco dal contesto camorristico, come il CO, successivamente all'epoca di consumazione della estorsione si fosse trasferito in Toscana con la famiglia ed ivi avesse avviato una regolare attività lavorativa. E' indubbio che i fatti documentati dall'indagato siano rilevanti ai fini della prognosi cautelare in quanto astrattamente idonei a superare la presunzione relativa contemplata dall'art. 275 comma 3 c.p.p. ponendo il tema dell'effettiva attualità delle esigenze cautelari. 5. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, sezione del riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6/12/2023