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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 10994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10994 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14899/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14899/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 10.7.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Romano (c.f.:
, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio C.F._2 RICORRENTE E
(c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3 3.8.1983, con studio in ANt'IA (NA) alla Via Raffaele Viviani n. 21, difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. RESISTENTE E (c.f.: ), in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale dott. , con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, elett.te Controparte_3 domiciliata in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 64, presso lo studio dell'avv. Faustino Manfredonia (c.f.: ) e dell'avv. Claudio Manfredonia (c.f.: C.F._4
), che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 10.7.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 5.7.2023, citava in giudizio Parte_1 l'avv. , deducendo di aver subito danni in conseguenza dell'errata condotta Controparte_1 professionale tenuta dallo stesso.
pagina 1 di 8 L'attore, in particolare, deduceva:
- che, in data 19.3.2018, conferiva all'avv. l'incarico professionale di agire Controparte_1 nei confronti del proprio fratello, per ottenere la condanna di Controparte_4 quest'ultimo al pagamento della somma di 346.000,00 euro;
- che, con scrittura privata del 10.12.2002, aveva concesso in prestito al proprio fratello la somma di 480.000,00 euro, concordando la restituzione della stessa entro e non oltre il 31.12.2007;
- che, tuttavia, nei tempi stabiliti, non riusciva a restituire l'intera somma Controparte_4 di denaro ricevuta in prestito e, con atto del 20.12.2007, si riconosceva debitore della somma di 425.000,00 euro;
- che, a seguito di alcuni pagamenti effettuati nelle more, il debito di si Controparte_4 riduceva a 346.000,00 euro (importo che, con scrittura privata di ricognizione del debito del 20.12.2014, veniva espressamente riconosciuto dal debitore);
- che del tutto inutili erano stati tutti gli inviti al pagamento del quantum debeatur;
- che, con raccomandata A/R del 23.1.2018, l'avv. invitava a CP_1 Controparte_4 restituire la somma di 346.000,00 euro;
- che, riscontrando la suddetta missiva, con lettera fax del 6.3.2018, Controparte_4 riconosceva, ancora una volta, il suo debito, dichiarandosi disponibile al pagamento di quanto dovuto con un pagamento rateale;
- che, tuttavia, poiché le trattative di bonario componimento non approdavano ad alcun risultato, con atto di citazione del 21.3.2018, l'avv. nell'interesse dell'attore, CP_1 proponeva domanda innanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere la condanna di al pagamento della somma dovuta;
Controparte_4
- che l'avv. però, non provvedeva alla costituzione in giudizio nei termini e nelle CP_1 forme di cui all'art. 165 c.p.c.;
- che all'iscrizione della causa a ruolo davanti al Tribunale di NO, provvedeva il convenuto in data 19.6.2018 a mezzo del proprio difensore, il quale, alla prima udienza di comparizione e trattazione del 10.7.2018, che si celebrava in assenza dell'attore in quanto non costituitosi, chiedeva che la causa venisse rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
- che, nell'ambito del predetto giudizio, il convenuto, pur riconoscendo di aver ricevuto a titolo di prestito la somma di 480.000,00 euro, giusta scrittura privata del 10.12.2002, eccepiva la prescrizionale decennale del credito;
- che, nelle more, in data 1.8.2018, l'avv. notificava ad un CP_1 Controparte_4 nuovo atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 6.12.2018, avente ad oggetto lo stesso petitum e la stessa causa petendi del giudizio pendente innanzi al Tribunale di NO, iscritto al n. 4307/18 R.G.;
- che, a quel punto, il procuratore di a mezzo fax dell'8.8.2018, Controparte_4 comunicava che tra le stesse parti e per lo stesso oggetto, era già pendente innanzi al Tribunale di NO il giudizio iscritto al n. 4307/18 R.G., il quale era stato rinviato per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14.2.19;
- che, in data 9.8.2018, pertanto, l'avv. si costituiva tardivamente nel giudizio CP_1 pendente innanzi al Tribunale di NO e formulava, per la prima volta, istanza di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.;
- che il Tribunale di NO, disattesa l'istanza di rimessione in termini, all'udienza del 14.2.2019, decideva la causa, emettendo la sentenza n. 405/2019 del 14.2.2019 con la quale rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Ciò premesso, l'attore chiedeva accertarsi la responsabilità professionale del convenuto deducendo che l'avv. si sarebbe costituito tardivamente nel giudizio iscritto Controparte_1 al ruolo dal convenuto e non avrebbe documentato tempestivamente l'esistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione del credito vantato nei confronti di Controparte_4 In particolare, l'attore chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del “duplice danno economico consistito da un lato nella definitiva perdita del diritto di credito pari ad Euro 346.000,00, dall'altro nella condanna alle spese processuali pari ad Euro 7.277,00”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. , chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attore. In particolare, il convenuto deduceva:
- che, per un mero refuso nella redazione dell'atto introduttivo del giudizio, CP_4
, benché residente a [...], veniva citato in giudizio innanzi al Tribunale di NO;
[...]
- che, dopo la notifica dell'atto di citazione, il procuratore di si adoperava Controparte_4 al fine di addivenire ad una transazione tra le parti, chiedendo un differimento di tre mesi per consentire il pagamento dilazionato della somma;
- che, alla luce di quanto sopra, l'avv. decideva di non costituirsi in giudizio nei CP_1 termini di cui all'art. 165 c.p.c.;
- che, poiché le parti non addivenivano ad alcun accordo, “in spregio agli Controparte_4 accordi intercorsi, provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo innanzi al Tribunale di NO costituendosi nei termini di legge”;
- che, soltanto a seguito della notifica del secondo atto di citazione, avvenuta in data 1.8.2018, il procuratore di a mezzo fax dell'8.8.2018, informava l'avv. Controparte_4 CP_1 dell'avvenuta iscrizione a ruolo della prima causa e, quindi, della pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di NO;
- che l'omessa tempestiva costituzione in giudizio nel primo giudizio “non può essere ascritta a colpa professionale dell'Avv. quanto, piuttosto, alla mala fede della Controparte_1 controparte che, disattendendo gli intervenuti accordi, provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo e nella contumacia dell'attore, odierno ricorrente, chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni”;
- che, contrariamente a quanto consigliato dall'avv. il ricorrente decideva di non CP_1 proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di NO, lasciando che la stessa passasse in giudicato;
- che, quindi, “il rigetto della domanda avanzata dall'odierno ricorrente, nel prefato giudizio, nonché la conseguenziale perdita del credito che lo stesso vantava nei confronti del germano
, per le causali innanzi dedotte, giammai può essere eziologicamente Controparte_4 ricondotta alla errata condotta professionale del deducente, bensì alla mancata rimessione in termini, non concessa dal Tribunale di NO, oltre alla conseguente mancata impugnazione”. In ogni caso il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva il differimento dell'udienza per chiamare in causa la sua assicurazione professionale, onde essere manlevato dalla stessa in caso di condanna. In data 7.3.2024, quindi, si costituiva in giudizio la chiamata in causa,
[...] la quale, dopo essersi associata alle difese dell'avv. Controparte_2 CP_1 chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, rilevava l'operatività della franchigia di 500,00 euro prevista dalla polizza.
pagina 3 di 8 Quindi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, raccolto l'interrogatorio formale dell'attore ed escusso il teste indicato dal convenuto, la causa veniva riservata a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore è infondata e deve essere, quindi, rigettata.
2. La responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento contrattuale che consiste nella violazione da parte del professionista dell'obbligo di svolgere in favore del proprio cliente un'attività di consulenza, ovvero di rappresentanza e assistenza legale;
obblighi, questi, che vengono assunti dall'avvocato in forza di un contratto d'opera intellettuale. Sebbene tradizionalmente una tale obbligazione sia stata classificata come obbligazione di mezzi, dal momento che il professionista-avvocato non si impegna a raggiungere un determinato risultato, bensì a porre in essere un comportamento diligente, che costituisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, tale distinzione è stata progressivamente ed in parte superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15781/2005, 577/2008 e 13533/2011. La dicotomia “obbligazioni di mezzi” e “obbligazioni di risultato”, invero, rilevava soprattutto sotto il profilo dell'onere probatorio, dal momento che, nell'ambito delle obbligazioni di risultato, l'art. 1218 c.c. operava in termini oggettivi e, dunque, il creditore era tenuto ad allegare la mancata esecuzione della prestazione dovuta, mentre il debitore doveva dimostrare che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta, derivante da causa a lui non imputabile;
nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, invece, l'art. 1218 c.c. operava in termini soggettivi, per cui, a fronte dell'allegazione creditoria della negligenza del debitore, quest'ultimo andava esente da responsabilità se dimostrava di essere stato diligente nell'adempimento dell'obbligazione. Orbene, mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma dell'art. 1176 c.c. richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia;
nel caso di obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale, il grado di diligenza richiesto dall'art. 1176 comma 2 c.c. è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità pressoché costante ha chiarito che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei suoi confronti, rilevano le modalità dello svolgimento dell'attività professionale in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass., sentenza n. 18612/2013). Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato positivo sarebbe stato verosimilmente conseguito (cfr. Cass., sentenza n. 6967/2006). In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto che l'attività professionale non sarebbe stata correttamente adempiuta, ma occorre verificare che, qualora il pagina 4 di 8 professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. In mancanza di tale prova, infatti, che deve essere fornita dall'attore, ciò che difetta, ai fini dell'accoglimento della domanda, è la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colpevole del legale (commissiva o omissiva) e la conseguenza in termini di danno che ne sarebbe derivata (cfr. Cass., sentenza n. 2638/2013; nonché nello stesso senso, Cass., n. 2072/2022). In particolare, in caso di omissione colpevole del difensore, quest'ultimo risponde dei danni subiti dal proprio cliente soltanto quando, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva. Come ha più volte osservato la Corte di Cassazione, infatti, “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (…) difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass. 22376/2012)”.
3. Orbene, ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie ed esaminando le risultanze istruttorie di natura per lo più documentale che sono state prodotte, deve osservarsi quanto segue. Nella vicenda in esame, l'attore ha dedotto che l'attività professionale svolta dall'avv. CP_1 è consistita “nell'omessa tempestiva costituzione in giudizio” innanzi al Tribunale di
[...] NO nell'ambito del procedimento n. 4307/18 R.G. (che veniva iscritto a ruolo dal convenuto) e conseguentemente “nell'omessa partecipazione alla prima udienza di comparizione, che ha condizionato in via esclusiva ed irrimediabile, per l' , l'esito dello stesso”, dal Parte_1 momento che lo stesso decadeva dalla possibilità di documentare l'interruzione della prescrizione eccepita dalla difesa convenuto, Controparte_4 I fatti, invero, oltre che documentalmente provati, possono dirsi pressoché pacifici tra le parti del presente giudizio. In particolare, è pacifico tra le parti che l'avv. dopo aver assunto l'incarico CP_1 professionale di recuperare il credito che vantava nei confronti del Parte_1 proprio fratello, notificava l'atto di citazione predisposto nell'interesse del Controparte_4 proprio assistito, ma non provvedeva a curare la successiva iscrizione a ruolo del giudizio. È altresì pacifico che la causa veniva iscritta al ruolo dal convenuto e che la costituzione in giudizio dell'attore, a mezzo dell'avv. avveniva soltanto dopo che la causa era già CP_1 stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Ciò che è oggetto di controversia tra le parti attiene ai motivi per cui tale costituzione in giudizio avvenne tardivamente. L'avv. infatti, ha dedotto che, per un mero refuso nell'atto di citazione dallo stesso CP_1 redatto e notificato, la vocatio in ius di era stata prevista innanzi al Tribunale Controparte_4 di NO (giudice territorialmente incompetente in relazione al luogo di residenza del convenuto), laddove invece la stessa avrebbe dovuto avvenire innanzi al Tribunale di Napoli. Inoltre, l'avv. ha allegato che, dopo aver notificato l'atto introduttivo del giudizio CP_1 contenente il richiamato refuso, era stato contattato dal difensore della controparte che, al fine di tentare una definizione stragiudiziale della vertenza, gli chiedeva un rinvio di tre mesi;
circostanza che veniva prontamente riferita ad e che lo stesso accettava. Parte_1
pagina 5 di 8 Nella comparsa di risposta, in particolare, l'odierno convenuto deduce quanto segue: “si era convenuto che le trattative per una definizione bonaria si sarebbero dovute esaurire nel termine di tre mesi in guisa tale che, se le stesse avessero avuto esito negativo, Parte_1 avrebbe notificato un nuovo atto di citazione. Tale soluzione era stata avanzata proprio dalla difesa di atteso che, così facendo, quest'ultimo avrebbe avuto più tempo per Controparte_4 tacitare le pretese dell'odierno ricorrente ed evitare la rifusione delle spese di lite”. Secondo la prospettazione dell'avv. quindi, il vizio della vocatio in ius e la pendenza CP_1 delle trattative volte al raggiungimento di un accordo lo avrebbero indotto, in buona fede, a non dare seguito al giudizio erroneamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione innanzi al giudice territorialmente incompetente, soprassedendo dall'iscrivere la causa a ruolo e, quindi, dal costituirsi in giudizio per conto dell'attore innanzi al Tribunale di NO. Su tale punto, la versione dei fatti riferita da parte attrice risulta parzialmente differente.
infatti, in sede di interrogatorio formale, pur avendo confermato Parte_1 l'esistenza di trattative tra i due legali volte ad una definizione bonaria della lite (capo 1), ha contestato in maniera netta di aver mai acconsentito ad abbandonare il primo giudizio, per concedere al fratello un termine di tre mesi per pagare spontaneamente il debito (capi 2, 3 e 4):
“non ho mai concesso alcun termine di tre mesi a mio fratello”. Senonché deve dirsi che il refuso concernente la vocatio in ius a cui fa riferimento l'avv. risulta per tabulas dall'atto di citazione del 21.3.2021, notificato ad CP_1 CP_4
in data 17.4.2018, che è stato prodotto dall'odierno attore (cfr. documento allegato sub 7).
[...] È sufficiente leggere tale atto introduttivo, infatti, per rilevare che, nell'intestazione dello stesso, si faceva riferimento al “Tribunale di Napoli” (giudice correttamente individuato in base alla residenza del convenuto che, dal medesimo atto, risultava essere in Napoli “alla Via Augusto Righi n. 22”); mentre, nella seconda pagina, il convenuto veniva erroneamente citato a comparire innanzi al “Tribunale di NO” per l'udienza del 9.7.2018. Quanto invece alla pendenza di trattative volte alla definizione bonaria della vicenda, deve dirsi che le stesse sono state confermate dallo stesso il quale, escusso su richiesta Controparte_4 del convenuto avv. ha parlato espressamente di un “rinvio a tre mesi” della causa. CP_1 All'udienza del 24.10.2024, infatti, il teste ha riferito quanto segue: Controparte_4
“ADR: So che tra gli avvocati e ci fu una trattativa, parlarono soltanto tra CP_1 Persona_1 di loro. Io non ho mai parlato con l'avv. ADR: Non siamo mai arrivati ad un accordo CP_1 con mio fratello perché lo stesso voleva tutta la somma e la voleva tutta insieme. Io invece ero disponibile a restituirgliela a rate. ADR: Ricordo che i due avvocati si misero d'accordo per un rinvio a tre mesi, per consentire il pagamento. ADR: Sapevo che l'avv. aveva iniziato a CP_1 fare la causa nei miei confronti. ADR: Le trattative tra i due avvocati sono durate parecchio”. Orbene, alla luce di tale deposizione, deve ritenersi provato che la mancata iscrizione a ruolo della causa presso il Tribunale di NO e la conseguente omessa costituzione in giudizio dell'attore da parte dell'avv. non furono il risultato di una condotta negligente o CP_1 imperita di quest'ultimo, bensì il frutto di una decisione assunta all'esito di un contatto intercorso con il difensore della controparte e volto ad ottenere la definizione anticipata e stragiudiziale della lite, mediante un adempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento della somma da parte del debitore che, ove fosse andato a buon fine, avrebbe consentito all'odierno attore il vantaggio di conseguire quanto dovuto in tempi certamente più rapidi. La circostanza che, contravvenendo all'accordo raggiunto tra i due difensori “per un rinvio a tre mesi”, il difensore di provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo e, Controparte_4 approfittando della mancata costituzione in giudizio dell'attore, compariva alla prima udienza e pagina 6 di 8 chiedeva il rinvio della causa direttamente per la decisione, al solo fine di pregiudicare le ragioni della controparte, non può essere addebitabile all'odierno convenuto, il quale, infatti, alla luce di quanto si è detto, risulta aver agito in assoluta buona fede, con la diligenza richiesta al professionista di media attenzione e preparazione. A ciò si aggiunga che, in maniera del tutto corretta, l'avv. non appena veniva CP_1 informato dal difensore di dell'avvenuta iscrizione a ruolo del giudizio Controparte_4 innanzi al Tribunale di NO, si costituiva in giudizio nell'interesse del proprio assistito e, dopo aver prodotto la documentazione attestante la fondatezza della pretesa creditoria di Parte_1
e l'interruzione della prescrizione eccepita da controparte, avanzava una formale
[...] richiesta di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c. Tale istanza, invero, veniva disattesa dal Tribunale di NO che, con la sentenza n. 405/2019, resa in data 14.2.2019, motivava il rigetto della stessa, in maniera alquanto laconica ed apodittica, affermando la “assoluta insussistenza dei presupposti di legge (art. 294)”. Senonché, la questione della rimessione in termini non veniva sottoposta all'attenzione della Corte di appello, dal momento che l'odierno attore, – contravvenendo al Parte_1 consiglio dell'avv. che, in qualità di suo legale, lo rendeva edotto della “opportunità di CP_1 interporre appello (come risulta dal documento datato 12.3.2019, sottoscritto dall'odierno attore e dallo stesso prodotto: cfr. documento allegato sub 18)” – decideva di non proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di NO che, pertanto, diventava definitiva. Ed è di tutta evidenza che, ove la Corte di appello, opinando diversamente dal giudice di prime cure, avesse accolto l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'avv. nell'interesse CP_1 di l'esito del giudizio promosso nei confronti di Parte_1 Controparte_4 sarebbe stato del tutto diverso, perché avrebbe consentito certamente all'odierno attore di dimostrare l'intervenuta interruzione della prescrizione eccepita dal debitore, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto. In proposito, è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., “il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra (…) che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile”. Nel caso di specie, da quanto si è detto, risulta chiaramente che la costituzione in giudizio dell'attore non avveniva tempestivamente a causa del comportamento fraudolento della controparte che, dopo la notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 17.4.2018), fingendo di voler adempiere spontaneamente, chiedeva ed otteneva un “rinvio a tre mesi” della causa, proprio per evitare che lo stesso si costituisse tempestivamente in giudizio e presenziasse all'udienza del 10.7.2018. Ne deriva che, sulla scorta della documentazione prodotta, è ben ipotizzabile che la Corte di appello avrebbe potuto ritenere accoglibile l'istanza di rimessione in termini avanzata da e riformare la sentenza del Tribunale di NO. Parte_1 Senonché, la decisione di non proporre appello e di non chiedere al giudice di secondo grado di riconsiderare l'istanza di rimessione in termini, alla luce del comportamento tenuto dalla controparte, fu presa unicamente da nonostante la piena informazione Parte_1 ricevuta dall'avv. CP_1 Quindi, e in conclusione, deve affermarsi che il mancato accoglimento della domanda di condanna di alla restituzione della somma data a mutuo non è da Controparte_4 considerarsi un errore del professionista legale dell'odierno attore e che, in ogni caso, la decisione di rigetto aveva ragionevoli possibilità di trovare riforma in sede di appello, come pagina 7 di 8 consigliato dall'avv. sicché l'opera di quest'ultimo non ha avuto efficienza causale CP_1 rispetto al rigetto della pretesa di parte attrice. Del resto, deve dirsi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità professionale proposta nei confronti dell'avv. , l'attore avrebbe dovuto dimostrare – e non Controparte_1 lo ha fatto (né ha chiesto di farlo) – non soltanto che la domanda avanzata nei confronti del fratello, venne rigettata a causa di un inadempimento ascrivibile al proprio Controparte_4 difensore, ma anche che, se avesse proposto impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di NO, così come gli aveva suggerito di fare l'odierno convenuto, l'atto di appello sarebbe stato senz'altro rigettato. Ne deriva che, in mancanza di una siffatta prova, non può dirsi provato neanche il nesso eziologico tra la condotta colposa contestata all'odierno convenuto e l'evento di danno che l'attore lamenta di aver subito a causa della stessa. Alla luce di quanto sopra, quindi, la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1 nei confronti dell'avv. deve essere rigettata, in quanto la stessa risulta non Controparte_1 provata. Deve invece ritenersi assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa, Controparte_2
4. In ragione della complessità della vicenda e delle motivazioni poste a fondamento della decisione, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 25/11/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14899/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 10.7.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Romano (c.f.:
, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio C.F._2 RICORRENTE E
(c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3 3.8.1983, con studio in ANt'IA (NA) alla Via Raffaele Viviani n. 21, difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. RESISTENTE E (c.f.: ), in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale dott. , con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, elett.te Controparte_3 domiciliata in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 64, presso lo studio dell'avv. Faustino Manfredonia (c.f.: ) e dell'avv. Claudio Manfredonia (c.f.: C.F._4
), che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 10.7.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 5.7.2023, citava in giudizio Parte_1 l'avv. , deducendo di aver subito danni in conseguenza dell'errata condotta Controparte_1 professionale tenuta dallo stesso.
pagina 1 di 8 L'attore, in particolare, deduceva:
- che, in data 19.3.2018, conferiva all'avv. l'incarico professionale di agire Controparte_1 nei confronti del proprio fratello, per ottenere la condanna di Controparte_4 quest'ultimo al pagamento della somma di 346.000,00 euro;
- che, con scrittura privata del 10.12.2002, aveva concesso in prestito al proprio fratello la somma di 480.000,00 euro, concordando la restituzione della stessa entro e non oltre il 31.12.2007;
- che, tuttavia, nei tempi stabiliti, non riusciva a restituire l'intera somma Controparte_4 di denaro ricevuta in prestito e, con atto del 20.12.2007, si riconosceva debitore della somma di 425.000,00 euro;
- che, a seguito di alcuni pagamenti effettuati nelle more, il debito di si Controparte_4 riduceva a 346.000,00 euro (importo che, con scrittura privata di ricognizione del debito del 20.12.2014, veniva espressamente riconosciuto dal debitore);
- che del tutto inutili erano stati tutti gli inviti al pagamento del quantum debeatur;
- che, con raccomandata A/R del 23.1.2018, l'avv. invitava a CP_1 Controparte_4 restituire la somma di 346.000,00 euro;
- che, riscontrando la suddetta missiva, con lettera fax del 6.3.2018, Controparte_4 riconosceva, ancora una volta, il suo debito, dichiarandosi disponibile al pagamento di quanto dovuto con un pagamento rateale;
- che, tuttavia, poiché le trattative di bonario componimento non approdavano ad alcun risultato, con atto di citazione del 21.3.2018, l'avv. nell'interesse dell'attore, CP_1 proponeva domanda innanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere la condanna di al pagamento della somma dovuta;
Controparte_4
- che l'avv. però, non provvedeva alla costituzione in giudizio nei termini e nelle CP_1 forme di cui all'art. 165 c.p.c.;
- che all'iscrizione della causa a ruolo davanti al Tribunale di NO, provvedeva il convenuto in data 19.6.2018 a mezzo del proprio difensore, il quale, alla prima udienza di comparizione e trattazione del 10.7.2018, che si celebrava in assenza dell'attore in quanto non costituitosi, chiedeva che la causa venisse rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
- che, nell'ambito del predetto giudizio, il convenuto, pur riconoscendo di aver ricevuto a titolo di prestito la somma di 480.000,00 euro, giusta scrittura privata del 10.12.2002, eccepiva la prescrizionale decennale del credito;
- che, nelle more, in data 1.8.2018, l'avv. notificava ad un CP_1 Controparte_4 nuovo atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 6.12.2018, avente ad oggetto lo stesso petitum e la stessa causa petendi del giudizio pendente innanzi al Tribunale di NO, iscritto al n. 4307/18 R.G.;
- che, a quel punto, il procuratore di a mezzo fax dell'8.8.2018, Controparte_4 comunicava che tra le stesse parti e per lo stesso oggetto, era già pendente innanzi al Tribunale di NO il giudizio iscritto al n. 4307/18 R.G., il quale era stato rinviato per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14.2.19;
- che, in data 9.8.2018, pertanto, l'avv. si costituiva tardivamente nel giudizio CP_1 pendente innanzi al Tribunale di NO e formulava, per la prima volta, istanza di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.;
- che il Tribunale di NO, disattesa l'istanza di rimessione in termini, all'udienza del 14.2.2019, decideva la causa, emettendo la sentenza n. 405/2019 del 14.2.2019 con la quale rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Ciò premesso, l'attore chiedeva accertarsi la responsabilità professionale del convenuto deducendo che l'avv. si sarebbe costituito tardivamente nel giudizio iscritto Controparte_1 al ruolo dal convenuto e non avrebbe documentato tempestivamente l'esistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione del credito vantato nei confronti di Controparte_4 In particolare, l'attore chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento del “duplice danno economico consistito da un lato nella definitiva perdita del diritto di credito pari ad Euro 346.000,00, dall'altro nella condanna alle spese processuali pari ad Euro 7.277,00”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. , chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attore. In particolare, il convenuto deduceva:
- che, per un mero refuso nella redazione dell'atto introduttivo del giudizio, CP_4
, benché residente a [...], veniva citato in giudizio innanzi al Tribunale di NO;
[...]
- che, dopo la notifica dell'atto di citazione, il procuratore di si adoperava Controparte_4 al fine di addivenire ad una transazione tra le parti, chiedendo un differimento di tre mesi per consentire il pagamento dilazionato della somma;
- che, alla luce di quanto sopra, l'avv. decideva di non costituirsi in giudizio nei CP_1 termini di cui all'art. 165 c.p.c.;
- che, poiché le parti non addivenivano ad alcun accordo, “in spregio agli Controparte_4 accordi intercorsi, provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo innanzi al Tribunale di NO costituendosi nei termini di legge”;
- che, soltanto a seguito della notifica del secondo atto di citazione, avvenuta in data 1.8.2018, il procuratore di a mezzo fax dell'8.8.2018, informava l'avv. Controparte_4 CP_1 dell'avvenuta iscrizione a ruolo della prima causa e, quindi, della pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di NO;
- che l'omessa tempestiva costituzione in giudizio nel primo giudizio “non può essere ascritta a colpa professionale dell'Avv. quanto, piuttosto, alla mala fede della Controparte_1 controparte che, disattendendo gli intervenuti accordi, provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo e nella contumacia dell'attore, odierno ricorrente, chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni”;
- che, contrariamente a quanto consigliato dall'avv. il ricorrente decideva di non CP_1 proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di NO, lasciando che la stessa passasse in giudicato;
- che, quindi, “il rigetto della domanda avanzata dall'odierno ricorrente, nel prefato giudizio, nonché la conseguenziale perdita del credito che lo stesso vantava nei confronti del germano
, per le causali innanzi dedotte, giammai può essere eziologicamente Controparte_4 ricondotta alla errata condotta professionale del deducente, bensì alla mancata rimessione in termini, non concessa dal Tribunale di NO, oltre alla conseguente mancata impugnazione”. In ogni caso il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva il differimento dell'udienza per chiamare in causa la sua assicurazione professionale, onde essere manlevato dalla stessa in caso di condanna. In data 7.3.2024, quindi, si costituiva in giudizio la chiamata in causa,
[...] la quale, dopo essersi associata alle difese dell'avv. Controparte_2 CP_1 chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, rilevava l'operatività della franchigia di 500,00 euro prevista dalla polizza.
pagina 3 di 8 Quindi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, raccolto l'interrogatorio formale dell'attore ed escusso il teste indicato dal convenuto, la causa veniva riservata a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore è infondata e deve essere, quindi, rigettata.
2. La responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento contrattuale che consiste nella violazione da parte del professionista dell'obbligo di svolgere in favore del proprio cliente un'attività di consulenza, ovvero di rappresentanza e assistenza legale;
obblighi, questi, che vengono assunti dall'avvocato in forza di un contratto d'opera intellettuale. Sebbene tradizionalmente una tale obbligazione sia stata classificata come obbligazione di mezzi, dal momento che il professionista-avvocato non si impegna a raggiungere un determinato risultato, bensì a porre in essere un comportamento diligente, che costituisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, tale distinzione è stata progressivamente ed in parte superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15781/2005, 577/2008 e 13533/2011. La dicotomia “obbligazioni di mezzi” e “obbligazioni di risultato”, invero, rilevava soprattutto sotto il profilo dell'onere probatorio, dal momento che, nell'ambito delle obbligazioni di risultato, l'art. 1218 c.c. operava in termini oggettivi e, dunque, il creditore era tenuto ad allegare la mancata esecuzione della prestazione dovuta, mentre il debitore doveva dimostrare che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta, derivante da causa a lui non imputabile;
nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, invece, l'art. 1218 c.c. operava in termini soggettivi, per cui, a fronte dell'allegazione creditoria della negligenza del debitore, quest'ultimo andava esente da responsabilità se dimostrava di essere stato diligente nell'adempimento dell'obbligazione. Orbene, mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma dell'art. 1176 c.c. richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia;
nel caso di obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale, il grado di diligenza richiesto dall'art. 1176 comma 2 c.c. è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità pressoché costante ha chiarito che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei suoi confronti, rilevano le modalità dello svolgimento dell'attività professionale in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass., sentenza n. 18612/2013). Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato positivo sarebbe stato verosimilmente conseguito (cfr. Cass., sentenza n. 6967/2006). In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto che l'attività professionale non sarebbe stata correttamente adempiuta, ma occorre verificare che, qualora il pagina 4 di 8 professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. In mancanza di tale prova, infatti, che deve essere fornita dall'attore, ciò che difetta, ai fini dell'accoglimento della domanda, è la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colpevole del legale (commissiva o omissiva) e la conseguenza in termini di danno che ne sarebbe derivata (cfr. Cass., sentenza n. 2638/2013; nonché nello stesso senso, Cass., n. 2072/2022). In particolare, in caso di omissione colpevole del difensore, quest'ultimo risponde dei danni subiti dal proprio cliente soltanto quando, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva. Come ha più volte osservato la Corte di Cassazione, infatti, “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (…) difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass. 22376/2012)”.
3. Orbene, ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie ed esaminando le risultanze istruttorie di natura per lo più documentale che sono state prodotte, deve osservarsi quanto segue. Nella vicenda in esame, l'attore ha dedotto che l'attività professionale svolta dall'avv. CP_1 è consistita “nell'omessa tempestiva costituzione in giudizio” innanzi al Tribunale di
[...] NO nell'ambito del procedimento n. 4307/18 R.G. (che veniva iscritto a ruolo dal convenuto) e conseguentemente “nell'omessa partecipazione alla prima udienza di comparizione, che ha condizionato in via esclusiva ed irrimediabile, per l' , l'esito dello stesso”, dal Parte_1 momento che lo stesso decadeva dalla possibilità di documentare l'interruzione della prescrizione eccepita dalla difesa convenuto, Controparte_4 I fatti, invero, oltre che documentalmente provati, possono dirsi pressoché pacifici tra le parti del presente giudizio. In particolare, è pacifico tra le parti che l'avv. dopo aver assunto l'incarico CP_1 professionale di recuperare il credito che vantava nei confronti del Parte_1 proprio fratello, notificava l'atto di citazione predisposto nell'interesse del Controparte_4 proprio assistito, ma non provvedeva a curare la successiva iscrizione a ruolo del giudizio. È altresì pacifico che la causa veniva iscritta al ruolo dal convenuto e che la costituzione in giudizio dell'attore, a mezzo dell'avv. avveniva soltanto dopo che la causa era già CP_1 stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Ciò che è oggetto di controversia tra le parti attiene ai motivi per cui tale costituzione in giudizio avvenne tardivamente. L'avv. infatti, ha dedotto che, per un mero refuso nell'atto di citazione dallo stesso CP_1 redatto e notificato, la vocatio in ius di era stata prevista innanzi al Tribunale Controparte_4 di NO (giudice territorialmente incompetente in relazione al luogo di residenza del convenuto), laddove invece la stessa avrebbe dovuto avvenire innanzi al Tribunale di Napoli. Inoltre, l'avv. ha allegato che, dopo aver notificato l'atto introduttivo del giudizio CP_1 contenente il richiamato refuso, era stato contattato dal difensore della controparte che, al fine di tentare una definizione stragiudiziale della vertenza, gli chiedeva un rinvio di tre mesi;
circostanza che veniva prontamente riferita ad e che lo stesso accettava. Parte_1
pagina 5 di 8 Nella comparsa di risposta, in particolare, l'odierno convenuto deduce quanto segue: “si era convenuto che le trattative per una definizione bonaria si sarebbero dovute esaurire nel termine di tre mesi in guisa tale che, se le stesse avessero avuto esito negativo, Parte_1 avrebbe notificato un nuovo atto di citazione. Tale soluzione era stata avanzata proprio dalla difesa di atteso che, così facendo, quest'ultimo avrebbe avuto più tempo per Controparte_4 tacitare le pretese dell'odierno ricorrente ed evitare la rifusione delle spese di lite”. Secondo la prospettazione dell'avv. quindi, il vizio della vocatio in ius e la pendenza CP_1 delle trattative volte al raggiungimento di un accordo lo avrebbero indotto, in buona fede, a non dare seguito al giudizio erroneamente instaurato con la notifica dell'atto di citazione innanzi al giudice territorialmente incompetente, soprassedendo dall'iscrivere la causa a ruolo e, quindi, dal costituirsi in giudizio per conto dell'attore innanzi al Tribunale di NO. Su tale punto, la versione dei fatti riferita da parte attrice risulta parzialmente differente.
infatti, in sede di interrogatorio formale, pur avendo confermato Parte_1 l'esistenza di trattative tra i due legali volte ad una definizione bonaria della lite (capo 1), ha contestato in maniera netta di aver mai acconsentito ad abbandonare il primo giudizio, per concedere al fratello un termine di tre mesi per pagare spontaneamente il debito (capi 2, 3 e 4):
“non ho mai concesso alcun termine di tre mesi a mio fratello”. Senonché deve dirsi che il refuso concernente la vocatio in ius a cui fa riferimento l'avv. risulta per tabulas dall'atto di citazione del 21.3.2021, notificato ad CP_1 CP_4
in data 17.4.2018, che è stato prodotto dall'odierno attore (cfr. documento allegato sub 7).
[...] È sufficiente leggere tale atto introduttivo, infatti, per rilevare che, nell'intestazione dello stesso, si faceva riferimento al “Tribunale di Napoli” (giudice correttamente individuato in base alla residenza del convenuto che, dal medesimo atto, risultava essere in Napoli “alla Via Augusto Righi n. 22”); mentre, nella seconda pagina, il convenuto veniva erroneamente citato a comparire innanzi al “Tribunale di NO” per l'udienza del 9.7.2018. Quanto invece alla pendenza di trattative volte alla definizione bonaria della vicenda, deve dirsi che le stesse sono state confermate dallo stesso il quale, escusso su richiesta Controparte_4 del convenuto avv. ha parlato espressamente di un “rinvio a tre mesi” della causa. CP_1 All'udienza del 24.10.2024, infatti, il teste ha riferito quanto segue: Controparte_4
“ADR: So che tra gli avvocati e ci fu una trattativa, parlarono soltanto tra CP_1 Persona_1 di loro. Io non ho mai parlato con l'avv. ADR: Non siamo mai arrivati ad un accordo CP_1 con mio fratello perché lo stesso voleva tutta la somma e la voleva tutta insieme. Io invece ero disponibile a restituirgliela a rate. ADR: Ricordo che i due avvocati si misero d'accordo per un rinvio a tre mesi, per consentire il pagamento. ADR: Sapevo che l'avv. aveva iniziato a CP_1 fare la causa nei miei confronti. ADR: Le trattative tra i due avvocati sono durate parecchio”. Orbene, alla luce di tale deposizione, deve ritenersi provato che la mancata iscrizione a ruolo della causa presso il Tribunale di NO e la conseguente omessa costituzione in giudizio dell'attore da parte dell'avv. non furono il risultato di una condotta negligente o CP_1 imperita di quest'ultimo, bensì il frutto di una decisione assunta all'esito di un contatto intercorso con il difensore della controparte e volto ad ottenere la definizione anticipata e stragiudiziale della lite, mediante un adempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento della somma da parte del debitore che, ove fosse andato a buon fine, avrebbe consentito all'odierno attore il vantaggio di conseguire quanto dovuto in tempi certamente più rapidi. La circostanza che, contravvenendo all'accordo raggiunto tra i due difensori “per un rinvio a tre mesi”, il difensore di provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo e, Controparte_4 approfittando della mancata costituzione in giudizio dell'attore, compariva alla prima udienza e pagina 6 di 8 chiedeva il rinvio della causa direttamente per la decisione, al solo fine di pregiudicare le ragioni della controparte, non può essere addebitabile all'odierno convenuto, il quale, infatti, alla luce di quanto si è detto, risulta aver agito in assoluta buona fede, con la diligenza richiesta al professionista di media attenzione e preparazione. A ciò si aggiunga che, in maniera del tutto corretta, l'avv. non appena veniva CP_1 informato dal difensore di dell'avvenuta iscrizione a ruolo del giudizio Controparte_4 innanzi al Tribunale di NO, si costituiva in giudizio nell'interesse del proprio assistito e, dopo aver prodotto la documentazione attestante la fondatezza della pretesa creditoria di Parte_1
e l'interruzione della prescrizione eccepita da controparte, avanzava una formale
[...] richiesta di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c. Tale istanza, invero, veniva disattesa dal Tribunale di NO che, con la sentenza n. 405/2019, resa in data 14.2.2019, motivava il rigetto della stessa, in maniera alquanto laconica ed apodittica, affermando la “assoluta insussistenza dei presupposti di legge (art. 294)”. Senonché, la questione della rimessione in termini non veniva sottoposta all'attenzione della Corte di appello, dal momento che l'odierno attore, – contravvenendo al Parte_1 consiglio dell'avv. che, in qualità di suo legale, lo rendeva edotto della “opportunità di CP_1 interporre appello (come risulta dal documento datato 12.3.2019, sottoscritto dall'odierno attore e dallo stesso prodotto: cfr. documento allegato sub 18)” – decideva di non proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di NO che, pertanto, diventava definitiva. Ed è di tutta evidenza che, ove la Corte di appello, opinando diversamente dal giudice di prime cure, avesse accolto l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'avv. nell'interesse CP_1 di l'esito del giudizio promosso nei confronti di Parte_1 Controparte_4 sarebbe stato del tutto diverso, perché avrebbe consentito certamente all'odierno attore di dimostrare l'intervenuta interruzione della prescrizione eccepita dal debitore, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto. In proposito, è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., “il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra (…) che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile”. Nel caso di specie, da quanto si è detto, risulta chiaramente che la costituzione in giudizio dell'attore non avveniva tempestivamente a causa del comportamento fraudolento della controparte che, dopo la notifica dell'atto di citazione (avvenuta in data 17.4.2018), fingendo di voler adempiere spontaneamente, chiedeva ed otteneva un “rinvio a tre mesi” della causa, proprio per evitare che lo stesso si costituisse tempestivamente in giudizio e presenziasse all'udienza del 10.7.2018. Ne deriva che, sulla scorta della documentazione prodotta, è ben ipotizzabile che la Corte di appello avrebbe potuto ritenere accoglibile l'istanza di rimessione in termini avanzata da e riformare la sentenza del Tribunale di NO. Parte_1 Senonché, la decisione di non proporre appello e di non chiedere al giudice di secondo grado di riconsiderare l'istanza di rimessione in termini, alla luce del comportamento tenuto dalla controparte, fu presa unicamente da nonostante la piena informazione Parte_1 ricevuta dall'avv. CP_1 Quindi, e in conclusione, deve affermarsi che il mancato accoglimento della domanda di condanna di alla restituzione della somma data a mutuo non è da Controparte_4 considerarsi un errore del professionista legale dell'odierno attore e che, in ogni caso, la decisione di rigetto aveva ragionevoli possibilità di trovare riforma in sede di appello, come pagina 7 di 8 consigliato dall'avv. sicché l'opera di quest'ultimo non ha avuto efficienza causale CP_1 rispetto al rigetto della pretesa di parte attrice. Del resto, deve dirsi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità professionale proposta nei confronti dell'avv. , l'attore avrebbe dovuto dimostrare – e non Controparte_1 lo ha fatto (né ha chiesto di farlo) – non soltanto che la domanda avanzata nei confronti del fratello, venne rigettata a causa di un inadempimento ascrivibile al proprio Controparte_4 difensore, ma anche che, se avesse proposto impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di NO, così come gli aveva suggerito di fare l'odierno convenuto, l'atto di appello sarebbe stato senz'altro rigettato. Ne deriva che, in mancanza di una siffatta prova, non può dirsi provato neanche il nesso eziologico tra la condotta colposa contestata all'odierno convenuto e l'evento di danno che l'attore lamenta di aver subito a causa della stessa. Alla luce di quanto sopra, quindi, la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1 nei confronti dell'avv. deve essere rigettata, in quanto la stessa risulta non Controparte_1 provata. Deve invece ritenersi assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa, Controparte_2
4. In ragione della complessità della vicenda e delle motivazioni poste a fondamento della decisione, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 25/11/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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