Art. 6. (Disciplina transitoria per lo svolgimento
abbinato delle elezioni europee, regionali ed
amministrative del 2004). 1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;
c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
d) si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) , b) , d) ed f) , e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 , convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453 ; si applica, altresi', l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994 , convertito dalla legge n. 453 del 1994 ;
e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994 , convertito dalla legge n. 453 del 1994 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento".
Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;
f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53 , nonche' del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ;
g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purche' prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedi' al venerdi' antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all' articolo 1, commi 1 , 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 , e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 .
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):
«Art. 30. ( Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20 , e legge 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma primo e terzo, lettera a) , 13, n. 5, e 14, comma secondo). - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) due urne del tipo descritto nell'art. 32;
9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.».
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 , convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative):
«Art. 1. - 1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, e' disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , cosi' come modificato dall' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , e dall' art. 9 della legge 16 gennaio 1921, n. 15 , debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , cosi' come sostituito dall' art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39 , decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;
b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalita' ed i termini indicati nell' art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ;
c) (lettera abrogata);
d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'art. 33 del testo unico, cosi' come modificato dall' art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , e dall' art. 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 534 ;
e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53 , e del testo unico;
f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonche' le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.
2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994 , convertito dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2. - 1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e' stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire.
Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento.
2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.
3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.
4. Con le stesse modalita' si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.
5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.».
- La legge 8 marzo 1989, n. 95 , reca: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 570.» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1989, n. 64.
- La legge 21 marzo 1990, n. 53 , reca: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1990, n. 68.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957, n. 139, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione):
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di eruro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di eruro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quttro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all' art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei compensi degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
- Si riporta il testo dell' art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli orgni delle amministrazioni comunali.):
« Art. 53 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , art. 45, e legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 28). - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgomberato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver rivevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.».
abbinato delle elezioni europee, regionali ed
amministrative del 2004). 1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;
c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
d) si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) , b) , d) ed f) , e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 , convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453 ; si applica, altresi', l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994 , convertito dalla legge n. 453 del 1994 ;
e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994 , convertito dalla legge n. 453 del 1994 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento".
Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;
f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53 , nonche' del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ;
g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purche' prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedi' al venerdi' antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all' articolo 1, commi 1 , 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 , e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 .
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):
«Art. 30. ( Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20 , e legge 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma primo e terzo, lettera a) , 13, n. 5, e 14, comma secondo). - Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) due urne del tipo descritto nell'art. 32;
9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.».
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 , convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative):
«Art. 1. - 1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, e' disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , cosi' come modificato dall' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , e dall' art. 9 della legge 16 gennaio 1921, n. 15 , debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , cosi' come sostituito dall' art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39 , decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;
b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalita' ed i termini indicati nell' art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ;
c) (lettera abrogata);
d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'art. 33 del testo unico, cosi' come modificato dall' art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , e dall' art. 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 534 ;
e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53 , e del testo unico;
f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonche' le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.
2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994 , convertito dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2. - 1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e' stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire.
Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento.
2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.
3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.
4. Con le stesse modalita' si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.
5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.».
- La legge 8 marzo 1989, n. 95 , reca: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 570.» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1989, n. 64.
- La legge 21 marzo 1990, n. 53 , reca: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1990, n. 68.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 reca: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957, n. 139, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione):
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di eruro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di eruro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quttro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all' art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei compensi degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
- Si riporta il testo dell' art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli orgni delle amministrazioni comunali.):
« Art. 53 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , art. 45, e legge 23 marzo 1956, n. 136 , art. 28). - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgomberato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver rivevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.».