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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 473/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI BARTOLOMEO VALENTINA, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 05/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo, come integrate da note del
24/09/2025, proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse (e della prole), se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Affidare il figlio ad entrambi i genitori 3. Il minore sarà collocato presso la madre, con specificazione che, quando il padre finirà di scontare la pena, il figlio potrà vederlo ogni voglia che vorrà, previa concertazione con la madre, e potrà decidere anche di pernottare con lui. La Signora Parte_1
non si oppone alla suddetta frequentazione padre-figlio, poiché per sua stessa
[...] ammissione, la situazione del marito non mina l'interesse supremo del minore. Una volta cessata la pena, il minore potrà pernottare dal padre nei fine settimana alternati, il padre potrà, in un giorno infrasettimanale, stare con il minore, nel rispetto delle esigenze di quest'ultimo e le feste (Natale e Pasqua) seguiranno il regime dell'alternanza. Infine, anche le vacanze estive dovranno essere concertate entro il 31 del mese di maggio, e valutare, in base alle esigenze dei genitori, se fare 15 giorni scissi o consecutivi.
4. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
5. Il padre verserà in favore del figlio la somma mensile di euro 250, entro il cinque di ogni mese;
oltre il 50% delle spese straordinarie, come da legge;
6. Le festività seguiranno il regime dell'alternanza”
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Ardea (RM) il 09/07/2009, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.43,
Parte I, dell'anno 2009);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 02/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI BARTOLOMEO VALENTINA, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 05/03/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo, come integrate da note del
24/09/2025, proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse (e della prole), se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Affidare il figlio ad entrambi i genitori 3. Il minore sarà collocato presso la madre, con specificazione che, quando il padre finirà di scontare la pena, il figlio potrà vederlo ogni voglia che vorrà, previa concertazione con la madre, e potrà decidere anche di pernottare con lui. La Signora Parte_1
non si oppone alla suddetta frequentazione padre-figlio, poiché per sua stessa
[...] ammissione, la situazione del marito non mina l'interesse supremo del minore. Una volta cessata la pena, il minore potrà pernottare dal padre nei fine settimana alternati, il padre potrà, in un giorno infrasettimanale, stare con il minore, nel rispetto delle esigenze di quest'ultimo e le feste (Natale e Pasqua) seguiranno il regime dell'alternanza. Infine, anche le vacanze estive dovranno essere concertate entro il 31 del mese di maggio, e valutare, in base alle esigenze dei genitori, se fare 15 giorni scissi o consecutivi.
4. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
5. Il padre verserà in favore del figlio la somma mensile di euro 250, entro il cinque di ogni mese;
oltre il 50% delle spese straordinarie, come da legge;
6. Le festività seguiranno il regime dell'alternanza”
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Ardea (RM) il 09/07/2009, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.43,
Parte I, dell'anno 2009);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 02/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino