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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
LA ZO, AT
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 859/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Casa Comunale 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13571 DEL 20.03.2025 IM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente premette di aver ricevuto in data 26/04/2025 la notifica dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato con richiesta di pagamento della somma di € 6.828,00, oltre spese, interessi e sanzioni, relativamente alla imposta Imu per l'anno 2020.
L'accertamento di detta imposta è stato calcolato con atto n. 13571 del 20/03/2025 e la notifica dell'accertamento è stata eseguita il 26/04/2025 in forma cartacea a mezzo del Servizio Postale.
L'istante deduce che in data 30/06/2015 avrebbe comunicato al Comune l'inagibilità degli immobili siti in
Indirizzo_1 snc, Latina Indirizzo_2, Latina Indirizzo_3 e 19, Latina Indirizzo_4, parziale. La situazione di inabitabilità e di mancanza di utenze sarebbe stata ribadita nel 2017 e 2019.
Avverso l'avviso di accertamento ha proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi:
1) Nullità dell'atto impugnato per omessa attivazione del contraddittorio ed eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione dell'art. 6bis del decreto di attuazione Dlgs n. 219/2023 della legge n. 212 del 2000;
L'Ufficio preposto all'Imu del Comune avrebbe respinto qualsiasi contatto e qualsiasi possibilità di esame degli atti e circostanze di fatto ignorando il contribuente;
2) Nullità per omessa dichiarazione di conformità all'originale dell'atto impugnato- Violazione dell'art. 23 D.
Lgs. 82/2005.
L'avviso di accertamento IM sarebbe nullo perchè sulla copia cartacea notificata manca l'apposita attestazione di conformità all'originale detenuto presso l'archivio informatico della pubblica amministrazione ex art. 23 C.A.D. rilasciata peraltro da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
3) Nullità e/o inesistenza dell'avviso per difetto di nomina e sottoscrizione funzionario - Violazione dell'art. 1, comma 87, legge 549/1995. - Nullità per mancanza di forma, mancanza della indicazione e della firma a mezzo stampa del funzionario designato.
Alla prima pagina del provvedimento di accertamento dell'imposta IM impugnato, subito prima del maiuscolo
“accerta per l'anno 2020”, è indicato: “Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 18 agosto 2020 n. 46, di designazione del Funzionario Responsabile IM” accerta per l'anno 2020...”.
Nella successiva pagina 12, si afferma che “La firma autografa in calce al presente atto del Funzionario
Responsabile IM (designazione Delibera del C.C. 18.08.2020) nominato con Deliberazione del
Commissario Straordinario emessa coi poteri di giunta n. 84/2016, è sostituita con l'indicazione a stampa del relativo nominativo, ...e come indicato nella Determinazione n. 638 / 2022 del 5 maggio 2022 del Dirigente del Servizio Entrate”.
In particolare il funzionario responsabile dell'atto impugnato non avrebbe firmato l'atto notificato. Il
Funzionario designato alla sottoscrizione dell'atto impugnato è stato determinato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 18.08.2020, egli però non avrebbe sottoscritto l'atto impugnato;
4) Nullità dell'atto impugnato per omessa attestazione di conformità D.P.C.M. 13/2014 art. 17, art. 23
(Decreto attuazione del CAD);
5) Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e invalidità della firma a mezzo stampa in violazione dell'art.1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
L'avviso di accertamento recherebbe una firma a mezzo stampa che per essere valida dovrebbe essere autorizzata con provvedimento dirigenziale, non allegato all'atto impugnato;
6) Nullità avviso di accertamento per difetto di notifica.
L'avviso, firmato digitalmente e non con firma autografa, sarebbe stato notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria e, pertanto, deve ritenersi privo di sottoscrizione e, dunque, nullo.
L'atto firmato digitalmente non potrebbe essere inviato tramite Posta Ordinaria, ma con le specifiche modalità di legge stabilite dal CAD tramite Pec;
7) Nullità dell'atto omessa notifica atto di rettifica rendita catastale;
8) Illegittimità dell'accertamento per omessa applicazione di legge – Violazione dell'art. 13 co. 3 lett. b) del
DL 201/2011 e dell'art. 1 co. 747 lett. b) della L. 160/2019).
Lo stato di fatto di alcuni immobili sarebbe stata comunicata al Comune di Latina con dichiarazione del
20.06.2015 relativamente agli immobili siti in Indirizzo_1 snc, Latina Indirizzo_2, Via dei Marsi 5 e Indirizzo_4 parziale, per essi quindi l'imposta dovrebbe essere dimezzata per l'anno di cui alla dichiarazione di inutilizzabilità e per i successivi periodi di inutilizzabilità dell'immobile.
9) Difetto di motivazione dell'atto.
Esso non indicherebbe gli immobili oggetto dell'imposta e le ragioni del rigetto delle richieste diminuzioni al
50% della imposizione applicabile invece di diritto.
Il Comune di Latina si è costituito in giudizio, replicando alle censure di parte ricorrente.
All'udienza del 30.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo può essere disatteso. Non coglie nel segno, neppure, la eccezione di nullità degli atti gravati per difetto del contraddittorio.
In proposito le Sezioni unite della suprema Corte hanno affermato, in maniera univoca, che il contraddittorio preventivo è circoscritto alle sole ipotesi di "accesso", "ispezione" o "verifica" nei "locali destinati all'esercizio dell'attività" del contribuente, perché costituisce uno strumento a tutela dello stesso contribuente e di garanzia di una più efficiente azione impositiva da parte dell'Amministrazione finanziaria. (Cfr. Cassazione, Sezioni
Unite, nr. 18184/2013; nr. 15311/2014; nr. 2483/15).
Tale orientamento, che trae origine dall'interpretazione letterale della norma, riguarda la peculiarità delle attività di controllo, caratterizzate dall'intromissione autoritativa dell'Amministrazione finanziaria presso i locali dell'attività d'impresa, alla ricerca di elementi valutativi sfavorevoli al contribuente. L'invasività del controllo è controbilanciata proprio dal contraddittorio preventivo, finalizzato a correggere, adeguare e chiarire gli elementi acquisiti presso i locali aziendali, nell'interesse comune del contribuente e della stessa amministrazione Finanziaria. Nel caso in esame, non rileva alcuna forma di controllo cosiddetta "invasiva", ma una verifica, peraltro, automatizzata, per la quale non sussiste, normativamente, un obbligo preventivo di contraddittorio, sanzionato con la nullità "derivata" degli atti.
Gli avvisi di accertamento IM per omesso/parziale versamento, in quanto atti di mera liquidazione del quantum dovuto in base alla situazione patrimoniale afferente il soggetto passivo del rapporto tributario, rientrano nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione quindi non soggetti al preventivo contraddittorio informato.
Il comune di Latina al riguardo eccepisce che la contribuente non avrebbe presentato alcuna istanza di autotutela e che il Servizio Entrate non avrebbe negato il contatto con l'istante, che non avrebbe verificato la propria posizione tributaria prima dell'emissione degli accertamenti gravati.
Né sussisterebbero i presupposti richiesti per beneficiare della riduzione IM richiesta.
In relazione al secondo e al quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa la evidente identità e connessione, sulla mancanza di attestazione di conformità ex art. 23 D.Lgs. 82/2005, si osserva che tale norma riguarda solo le copie informatiche e quelle analogiche di documenti informatici, e non gli atti formati e notificati in originale cartaceo.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento IM risulta notificato in forma cartacea originale, recante l'indicazione a stampa del responsabile del tributo e il numero di protocollo generale del Comune di Latina, che garantiscono la validità e la riferibilità dell'atto al procedimento amministrativo di emissione;
sullo stesso
è presente il protocollo interno dell'Ente che assegna al documento, quali fonte di prova per l'affidabilità e la opponibilità a terzi: la data certa e la provenienza certa (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 3 marzo 2022, n. 7006).
Nelle ipotesi in cui l'atto sia generato da sistema informatico e venga poi stampato su carta e sottoscritto con firma autografa oppure stampato con indicazione a stampa del responsabile, esso è da considerare pari all'originale cartaceo, per cui non serve l'attestazione di conformità ex art. 23 CAD, attesa l'unicità e riferibilità all'Ente (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. V, 22 aprile 2021, n. 10714; Cass. Civ., Sez. V, 3 marzo
2022, n. 7006; Cass. 10714/2021, Cass. 7006/2022).
L'avviso trasmesso alla Contribuente è stato redatto dal Comune in modalità cartacea e sottoscritto con indicazione a stampa del nominativo del responsabile del Tributo, in conformità all'art.1, comma 87, della
Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Gli articoli richiamati nel quarto motivo, alla luce di quanto considerato, sono inconferenti.
Non merita adesione anche il terzo motivo in quanto nell'atto impugnato risultano indicati gli estremi del conferimento di poteri al responsabile del tributo e gli estremi della determinazione che ha ratificato l'indicazione della firma a stampa degli accertamenti.
In caso di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, l'art. 1, comma 87, del D. Lgs. n. 549/1995, equipara alla firma autografa l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, insieme alla fonte dei dati utilizzati, con apposito provvedimento di livello dirigenziale, pertanto come eccepito dalla difesa del
Comune, non è necessario alcun provvedimento che autorizzi la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile (Cass., Sez. 6-5, 25 ottobre 2021, n. 29820; Cass., Sez.
5, 14 maggio 2019, n. 12756; Cass., Sez. 6- 5, 31 agosto 2017, n. 20628).
Nel caso di specie il Comune ha allegato che con deliberazione commissariale n. 84 del 16 marzo 2016 è stato nominato il funzionario responsabile delle imposte IM, TASI e dell'Imposta Unica Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al quale sono stati affidate le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi in questione nonché di sottoscrivere anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti.
Con la deliberazione del consiglio comunale n. 46/2020 del 18 agosto 2020, è stato nominato il funzionario responsabile dell'Imposta comunale propria (IM) introdotta dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi dell'art. 1, comma 778 della predetta L. n. 160/2019.
Nelle proprie difese il Comune di Latina allega di aver autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, con determinazione 638/2022, la sostituzione della firma autografa del funzionario responsabile del tributo, designato con la citata deliberazione commissariale emanata coi poteri di giunta n. 84 del 16 marzo 2016, con l'indicazione a stampa del relativo nominativo sugli avvisi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni riguardanti l'Imposta Municipale Propria, quale componente IUC, soggetta al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 71 del 05.09.2014.
La disciplina della firma a stampa degli atti impositivi degli enti locali (art. 1, comma 87, della legge n.
549/1995) non prevede l'allegazione agli stessi del provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione, essendo sufficiente la sola indicazione della fonte dei poteri.
Per quanto concerne il quinto e sesto motivo è possibile rinviare alle considerazioni già espresse in relazione al terzo mezzo, costituendo una ripetizione/specificazione delle medesime censure.
In ogni caso, si osserva ancora che l'attività di accertamento tributario degli enti locali è disciplinato dall'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, in particolare prevede che gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali siano "sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo”.
L'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 prevede che "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".
L'articolo 1, comma 87, della legge n. 549/1995, prevede che ''La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".
La firma a stampa è, quindi, ammessa dalla disciplina (art. 1, comma 87, Legge 28 dicembre 1995, n. 549) come sostitutiva della firma autografa, con indicazione della fonte dei poteri che autorizza il funzionario a sottoscrivere l'atto in questo modo.
Nell'atto impugnato nelle premesse viene indicata la delibera del consiglio comunale attributiva della designazione di funzionario responsabile IM (cfr: “Vista la Deliberazione del consiglio comunale 18 agosto
2020 n. 46, di designazione del Funzionario Responsabile IM”), nel timbro è riportata la determinazione dirigenziale autorizzativa delle funzioni del funzionario predetto (“La firma autografa in calce al presente atto del Funzionario Responsabile IM nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario emessa coi poteri di giunta n. 84/2016, è sostituita con l'indicazione a stampa del relativo nominativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e come indicato nella Determinazione n.
638/2022 del 5 maggio 2022 del Dirigente del Servizio Entrate”).
Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (cfr. Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
I tributi regionali o locali possono essere firmati a stampa ove:
- gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati;
- il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
- gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.
Condizioni che risultano rispettate nel caso in esame.
Quanto al dedotto vizio di notifica (sesto motivo) nel richiamare quanto appena osservato, si osserva che la sottoscrizione autografa del funzionario può essere validamente sostituita dalla indicazione a stampa del suo nominativo, né risulta alcuna norma che impedisca la notifica dell'avviso di accertamento sottoscritto in tal modo per posta ordinaria.
Sul settimo motivo, persuade la tesi del Comune intimato secondo cui nella vicenda in esame non si discute di variazioni catastali, ma solo di variazioni toponomastiche d'ufficio, che non devono essere necessariamente notificate al singolo contribuente.
Per quanto concerne l'ottavo mezzo non si ravvisano le condizioni per fruire dell'agevolazione richiesta per l'inagibilità degli immobili richiesti, in quanto possono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati,
i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 24, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e quindi gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. Cass. Sent. n. 5804 del 24/2/2023).
L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo. dell'immobile stesso, che risulta oggettivamente e assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
Pertanto per fruire delle predette agevolazioni non è sufficiente che l'immobile versi in uno stato di fatiscenza di fabbricati, per cui lo stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
La disciplina delle agevolazioni è dettata dall'articolo 13, comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011, trascritto nel regolamento IM del Comune di Latina, relativo alle annualità in contestazione, secondo cui “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità”.
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, la condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile.
Nel caso di specie la ricorrente ha inoltrato solo una relazione dello stato dei luoghi, inerente alla non fruibilità
e inabitabilità dell'immobile. Tuttavia secondo il Comune le condizioni di inagibilità dichiarate non sarebbero conformi al dettato normativo, essendo superabili con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.
Anche il distacco dalle utenze non sarebbe sufficiente a far ritenere l'immobile come inagibile, trattandosi di un'evenienza riconducibile alle scelte del proprietario e che, per essere modificata, non richiede l'esecuzione di opere edilizie.
La richiamata ordinanza sindacale n. 15724/2015, pur rappresentando un atto di conoscenza da parte del
Comune, non costituisce di per sé prova sufficiente ai fini della riduzione IM per inagibilità/inabilità, in quanto la normativa richiede una dichiarazione specifica del contribuente, corraborata da una perizia tecnica che evidenzi lo stato di inagibilità o inabitabilità nei termini predetti nella presente nota. Solo se l'inagibilità risulta inequivocabilmente nota al Comune e riferita al periodo d'imposta contestato, la riduzione può essere riconosciuta. Nulla di tutto ciò nel caso in esame.
In assenza di tali requisiti, la semplice esistenza dell'ordinanza non soddisfa le condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell'agevolazione.
A sostegno di tali considerazioni il Comune richiama alcuni contratti di locazione relativi ad alcuni immobili dichiarati inagibili nel periodo indicato dalle dichiarazioni IM, che dimostrerebbero la fruibilità degli edifici
(immobile 148.62.19 contratto 3T/3838 dal 01/08/2014 al 31/07/2015; immobile 148.47.31 contratto 3T/7123 dal 01/10/2015 al 30/09/2019; immobile 148.62.11 contratto 3T/40 dal 01/10/2016 al 30/09/2022; immobile
148.68.13 contratto 3T/40 dal 01/10/2016 al 30/09/2022; immobile 148.62.20 contratto 3T/2537 dal
15/06/2017 al 14/03/2018; immobile 148.62.20 contratto 3T/9977 dal 01/11/2022 al 31/10/2025).
In relazione al nono motivo l'accertamento impugnato contiene elementi idonei a individuare l'iter logico- giuridico che ha condotto alle pretese impositive del Comune di Latina, ivi comprese indicazioni in ordine agli elementi che hanno condotto alla determinazione del valore degli immobili in oggetto, le aliquote applicate, il numero dei mesi di possesso, la tipologia di violazione commessa con i pertinenti riferimenti normativi.
Non sussiste quindi il difetto di motivazione dedotto perché l'atto impugnato indica in maniera puntuale e dettagliata i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che sono alla base della emissione.
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 2000 oltre oneri di legge.
Latina 30/01/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
LA ZO, AT
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 859/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Casa Comunale 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13571 DEL 20.03.2025 IM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente premette di aver ricevuto in data 26/04/2025 la notifica dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato con richiesta di pagamento della somma di € 6.828,00, oltre spese, interessi e sanzioni, relativamente alla imposta Imu per l'anno 2020.
L'accertamento di detta imposta è stato calcolato con atto n. 13571 del 20/03/2025 e la notifica dell'accertamento è stata eseguita il 26/04/2025 in forma cartacea a mezzo del Servizio Postale.
L'istante deduce che in data 30/06/2015 avrebbe comunicato al Comune l'inagibilità degli immobili siti in
Indirizzo_1 snc, Latina Indirizzo_2, Latina Indirizzo_3 e 19, Latina Indirizzo_4, parziale. La situazione di inabitabilità e di mancanza di utenze sarebbe stata ribadita nel 2017 e 2019.
Avverso l'avviso di accertamento ha proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi:
1) Nullità dell'atto impugnato per omessa attivazione del contraddittorio ed eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione dell'art. 6bis del decreto di attuazione Dlgs n. 219/2023 della legge n. 212 del 2000;
L'Ufficio preposto all'Imu del Comune avrebbe respinto qualsiasi contatto e qualsiasi possibilità di esame degli atti e circostanze di fatto ignorando il contribuente;
2) Nullità per omessa dichiarazione di conformità all'originale dell'atto impugnato- Violazione dell'art. 23 D.
Lgs. 82/2005.
L'avviso di accertamento IM sarebbe nullo perchè sulla copia cartacea notificata manca l'apposita attestazione di conformità all'originale detenuto presso l'archivio informatico della pubblica amministrazione ex art. 23 C.A.D. rilasciata peraltro da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
3) Nullità e/o inesistenza dell'avviso per difetto di nomina e sottoscrizione funzionario - Violazione dell'art. 1, comma 87, legge 549/1995. - Nullità per mancanza di forma, mancanza della indicazione e della firma a mezzo stampa del funzionario designato.
Alla prima pagina del provvedimento di accertamento dell'imposta IM impugnato, subito prima del maiuscolo
“accerta per l'anno 2020”, è indicato: “Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 18 agosto 2020 n. 46, di designazione del Funzionario Responsabile IM” accerta per l'anno 2020...”.
Nella successiva pagina 12, si afferma che “La firma autografa in calce al presente atto del Funzionario
Responsabile IM (designazione Delibera del C.C. 18.08.2020) nominato con Deliberazione del
Commissario Straordinario emessa coi poteri di giunta n. 84/2016, è sostituita con l'indicazione a stampa del relativo nominativo, ...e come indicato nella Determinazione n. 638 / 2022 del 5 maggio 2022 del Dirigente del Servizio Entrate”.
In particolare il funzionario responsabile dell'atto impugnato non avrebbe firmato l'atto notificato. Il
Funzionario designato alla sottoscrizione dell'atto impugnato è stato determinato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 18.08.2020, egli però non avrebbe sottoscritto l'atto impugnato;
4) Nullità dell'atto impugnato per omessa attestazione di conformità D.P.C.M. 13/2014 art. 17, art. 23
(Decreto attuazione del CAD);
5) Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e invalidità della firma a mezzo stampa in violazione dell'art.1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
L'avviso di accertamento recherebbe una firma a mezzo stampa che per essere valida dovrebbe essere autorizzata con provvedimento dirigenziale, non allegato all'atto impugnato;
6) Nullità avviso di accertamento per difetto di notifica.
L'avviso, firmato digitalmente e non con firma autografa, sarebbe stato notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria e, pertanto, deve ritenersi privo di sottoscrizione e, dunque, nullo.
L'atto firmato digitalmente non potrebbe essere inviato tramite Posta Ordinaria, ma con le specifiche modalità di legge stabilite dal CAD tramite Pec;
7) Nullità dell'atto omessa notifica atto di rettifica rendita catastale;
8) Illegittimità dell'accertamento per omessa applicazione di legge – Violazione dell'art. 13 co. 3 lett. b) del
DL 201/2011 e dell'art. 1 co. 747 lett. b) della L. 160/2019).
Lo stato di fatto di alcuni immobili sarebbe stata comunicata al Comune di Latina con dichiarazione del
20.06.2015 relativamente agli immobili siti in Indirizzo_1 snc, Latina Indirizzo_2, Via dei Marsi 5 e Indirizzo_4 parziale, per essi quindi l'imposta dovrebbe essere dimezzata per l'anno di cui alla dichiarazione di inutilizzabilità e per i successivi periodi di inutilizzabilità dell'immobile.
9) Difetto di motivazione dell'atto.
Esso non indicherebbe gli immobili oggetto dell'imposta e le ragioni del rigetto delle richieste diminuzioni al
50% della imposizione applicabile invece di diritto.
Il Comune di Latina si è costituito in giudizio, replicando alle censure di parte ricorrente.
All'udienza del 30.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo può essere disatteso. Non coglie nel segno, neppure, la eccezione di nullità degli atti gravati per difetto del contraddittorio.
In proposito le Sezioni unite della suprema Corte hanno affermato, in maniera univoca, che il contraddittorio preventivo è circoscritto alle sole ipotesi di "accesso", "ispezione" o "verifica" nei "locali destinati all'esercizio dell'attività" del contribuente, perché costituisce uno strumento a tutela dello stesso contribuente e di garanzia di una più efficiente azione impositiva da parte dell'Amministrazione finanziaria. (Cfr. Cassazione, Sezioni
Unite, nr. 18184/2013; nr. 15311/2014; nr. 2483/15).
Tale orientamento, che trae origine dall'interpretazione letterale della norma, riguarda la peculiarità delle attività di controllo, caratterizzate dall'intromissione autoritativa dell'Amministrazione finanziaria presso i locali dell'attività d'impresa, alla ricerca di elementi valutativi sfavorevoli al contribuente. L'invasività del controllo è controbilanciata proprio dal contraddittorio preventivo, finalizzato a correggere, adeguare e chiarire gli elementi acquisiti presso i locali aziendali, nell'interesse comune del contribuente e della stessa amministrazione Finanziaria. Nel caso in esame, non rileva alcuna forma di controllo cosiddetta "invasiva", ma una verifica, peraltro, automatizzata, per la quale non sussiste, normativamente, un obbligo preventivo di contraddittorio, sanzionato con la nullità "derivata" degli atti.
Gli avvisi di accertamento IM per omesso/parziale versamento, in quanto atti di mera liquidazione del quantum dovuto in base alla situazione patrimoniale afferente il soggetto passivo del rapporto tributario, rientrano nella definizione di atti automatizzati di pronta liquidazione quindi non soggetti al preventivo contraddittorio informato.
Il comune di Latina al riguardo eccepisce che la contribuente non avrebbe presentato alcuna istanza di autotutela e che il Servizio Entrate non avrebbe negato il contatto con l'istante, che non avrebbe verificato la propria posizione tributaria prima dell'emissione degli accertamenti gravati.
Né sussisterebbero i presupposti richiesti per beneficiare della riduzione IM richiesta.
In relazione al secondo e al quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa la evidente identità e connessione, sulla mancanza di attestazione di conformità ex art. 23 D.Lgs. 82/2005, si osserva che tale norma riguarda solo le copie informatiche e quelle analogiche di documenti informatici, e non gli atti formati e notificati in originale cartaceo.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento IM risulta notificato in forma cartacea originale, recante l'indicazione a stampa del responsabile del tributo e il numero di protocollo generale del Comune di Latina, che garantiscono la validità e la riferibilità dell'atto al procedimento amministrativo di emissione;
sullo stesso
è presente il protocollo interno dell'Ente che assegna al documento, quali fonte di prova per l'affidabilità e la opponibilità a terzi: la data certa e la provenienza certa (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 3 marzo 2022, n. 7006).
Nelle ipotesi in cui l'atto sia generato da sistema informatico e venga poi stampato su carta e sottoscritto con firma autografa oppure stampato con indicazione a stampa del responsabile, esso è da considerare pari all'originale cartaceo, per cui non serve l'attestazione di conformità ex art. 23 CAD, attesa l'unicità e riferibilità all'Ente (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. V, 22 aprile 2021, n. 10714; Cass. Civ., Sez. V, 3 marzo
2022, n. 7006; Cass. 10714/2021, Cass. 7006/2022).
L'avviso trasmesso alla Contribuente è stato redatto dal Comune in modalità cartacea e sottoscritto con indicazione a stampa del nominativo del responsabile del Tributo, in conformità all'art.1, comma 87, della
Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Gli articoli richiamati nel quarto motivo, alla luce di quanto considerato, sono inconferenti.
Non merita adesione anche il terzo motivo in quanto nell'atto impugnato risultano indicati gli estremi del conferimento di poteri al responsabile del tributo e gli estremi della determinazione che ha ratificato l'indicazione della firma a stampa degli accertamenti.
In caso di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, l'art. 1, comma 87, del D. Lgs. n. 549/1995, equipara alla firma autografa l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, insieme alla fonte dei dati utilizzati, con apposito provvedimento di livello dirigenziale, pertanto come eccepito dalla difesa del
Comune, non è necessario alcun provvedimento che autorizzi la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile (Cass., Sez. 6-5, 25 ottobre 2021, n. 29820; Cass., Sez.
5, 14 maggio 2019, n. 12756; Cass., Sez. 6- 5, 31 agosto 2017, n. 20628).
Nel caso di specie il Comune ha allegato che con deliberazione commissariale n. 84 del 16 marzo 2016 è stato nominato il funzionario responsabile delle imposte IM, TASI e dell'Imposta Unica Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al quale sono stati affidate le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi in questione nonché di sottoscrivere anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti.
Con la deliberazione del consiglio comunale n. 46/2020 del 18 agosto 2020, è stato nominato il funzionario responsabile dell'Imposta comunale propria (IM) introdotta dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi dell'art. 1, comma 778 della predetta L. n. 160/2019.
Nelle proprie difese il Comune di Latina allega di aver autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, con determinazione 638/2022, la sostituzione della firma autografa del funzionario responsabile del tributo, designato con la citata deliberazione commissariale emanata coi poteri di giunta n. 84 del 16 marzo 2016, con l'indicazione a stampa del relativo nominativo sugli avvisi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni riguardanti l'Imposta Municipale Propria, quale componente IUC, soggetta al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 71 del 05.09.2014.
La disciplina della firma a stampa degli atti impositivi degli enti locali (art. 1, comma 87, della legge n.
549/1995) non prevede l'allegazione agli stessi del provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione, essendo sufficiente la sola indicazione della fonte dei poteri.
Per quanto concerne il quinto e sesto motivo è possibile rinviare alle considerazioni già espresse in relazione al terzo mezzo, costituendo una ripetizione/specificazione delle medesime censure.
In ogni caso, si osserva ancora che l'attività di accertamento tributario degli enti locali è disciplinato dall'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, in particolare prevede che gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali siano "sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo”.
L'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 prevede che "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".
L'articolo 1, comma 87, della legge n. 549/1995, prevede che ''La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".
La firma a stampa è, quindi, ammessa dalla disciplina (art. 1, comma 87, Legge 28 dicembre 1995, n. 549) come sostitutiva della firma autografa, con indicazione della fonte dei poteri che autorizza il funzionario a sottoscrivere l'atto in questo modo.
Nell'atto impugnato nelle premesse viene indicata la delibera del consiglio comunale attributiva della designazione di funzionario responsabile IM (cfr: “Vista la Deliberazione del consiglio comunale 18 agosto
2020 n. 46, di designazione del Funzionario Responsabile IM”), nel timbro è riportata la determinazione dirigenziale autorizzativa delle funzioni del funzionario predetto (“La firma autografa in calce al presente atto del Funzionario Responsabile IM nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario emessa coi poteri di giunta n. 84/2016, è sostituita con l'indicazione a stampa del relativo nominativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e come indicato nella Determinazione n.
638/2022 del 5 maggio 2022 del Dirigente del Servizio Entrate”).
Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (cfr. Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
I tributi regionali o locali possono essere firmati a stampa ove:
- gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati;
- il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
- gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.
Condizioni che risultano rispettate nel caso in esame.
Quanto al dedotto vizio di notifica (sesto motivo) nel richiamare quanto appena osservato, si osserva che la sottoscrizione autografa del funzionario può essere validamente sostituita dalla indicazione a stampa del suo nominativo, né risulta alcuna norma che impedisca la notifica dell'avviso di accertamento sottoscritto in tal modo per posta ordinaria.
Sul settimo motivo, persuade la tesi del Comune intimato secondo cui nella vicenda in esame non si discute di variazioni catastali, ma solo di variazioni toponomastiche d'ufficio, che non devono essere necessariamente notificate al singolo contribuente.
Per quanto concerne l'ottavo mezzo non si ravvisano le condizioni per fruire dell'agevolazione richiesta per l'inagibilità degli immobili richiesti, in quanto possono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati,
i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 24, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e quindi gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. Cass. Sent. n. 5804 del 24/2/2023).
L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo. dell'immobile stesso, che risulta oggettivamente e assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
Pertanto per fruire delle predette agevolazioni non è sufficiente che l'immobile versi in uno stato di fatiscenza di fabbricati, per cui lo stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
La disciplina delle agevolazioni è dettata dall'articolo 13, comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011, trascritto nel regolamento IM del Comune di Latina, relativo alle annualità in contestazione, secondo cui “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità”.
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, la condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile.
Nel caso di specie la ricorrente ha inoltrato solo una relazione dello stato dei luoghi, inerente alla non fruibilità
e inabitabilità dell'immobile. Tuttavia secondo il Comune le condizioni di inagibilità dichiarate non sarebbero conformi al dettato normativo, essendo superabili con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.
Anche il distacco dalle utenze non sarebbe sufficiente a far ritenere l'immobile come inagibile, trattandosi di un'evenienza riconducibile alle scelte del proprietario e che, per essere modificata, non richiede l'esecuzione di opere edilizie.
La richiamata ordinanza sindacale n. 15724/2015, pur rappresentando un atto di conoscenza da parte del
Comune, non costituisce di per sé prova sufficiente ai fini della riduzione IM per inagibilità/inabilità, in quanto la normativa richiede una dichiarazione specifica del contribuente, corraborata da una perizia tecnica che evidenzi lo stato di inagibilità o inabitabilità nei termini predetti nella presente nota. Solo se l'inagibilità risulta inequivocabilmente nota al Comune e riferita al periodo d'imposta contestato, la riduzione può essere riconosciuta. Nulla di tutto ciò nel caso in esame.
In assenza di tali requisiti, la semplice esistenza dell'ordinanza non soddisfa le condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell'agevolazione.
A sostegno di tali considerazioni il Comune richiama alcuni contratti di locazione relativi ad alcuni immobili dichiarati inagibili nel periodo indicato dalle dichiarazioni IM, che dimostrerebbero la fruibilità degli edifici
(immobile 148.62.19 contratto 3T/3838 dal 01/08/2014 al 31/07/2015; immobile 148.47.31 contratto 3T/7123 dal 01/10/2015 al 30/09/2019; immobile 148.62.11 contratto 3T/40 dal 01/10/2016 al 30/09/2022; immobile
148.68.13 contratto 3T/40 dal 01/10/2016 al 30/09/2022; immobile 148.62.20 contratto 3T/2537 dal
15/06/2017 al 14/03/2018; immobile 148.62.20 contratto 3T/9977 dal 01/11/2022 al 31/10/2025).
In relazione al nono motivo l'accertamento impugnato contiene elementi idonei a individuare l'iter logico- giuridico che ha condotto alle pretese impositive del Comune di Latina, ivi comprese indicazioni in ordine agli elementi che hanno condotto alla determinazione del valore degli immobili in oggetto, le aliquote applicate, il numero dei mesi di possesso, la tipologia di violazione commessa con i pertinenti riferimenti normativi.
Non sussiste quindi il difetto di motivazione dedotto perché l'atto impugnato indica in maniera puntuale e dettagliata i presupposti di fatto nonché le ragioni giuridiche che sono alla base della emissione.
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 2000 oltre oneri di legge.
Latina 30/01/2026