Art. 2.
Per i funzionari ed impiegati di ruolo in servizio all'estero, i quali nel periodo di cui sopra avessero percepito assegni in valuta locale in misura superiore a quella fissata in conformita' all'art. 1, le differenze in piu' percepite si intendono acquisite entro i limiti del cento per cento degli assegni risultanti dall'applicazione delle disposizioni specificate nello stesso art. 1.
Per i funzionari ed impiegati di ruolo in servizio all'estero, i quali nel periodo di cui sopra avessero percepito assegni in valuta locale in misura superiore a quella fissata in conformita' all'art. 1, le differenze in piu' percepite si intendono acquisite entro i limiti del cento per cento degli assegni risultanti dall'applicazione delle disposizioni specificate nello stesso art. 1.