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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/11/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.283/2024 del Tribunale di Imperia avente ad oggetto «opposizione al decreto ingiuntivo n. 612/2023 emesso in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG»
promossa da
(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p ll'avv. e dall'avv. Francesca Andrea CANTONE presso il cui studio in Milano alla via Dante n.9 è eletto domicilio
–attore/opponente– contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._1 i stud stro n.29 è eletto domicilio
–convenuta/opposta–
Ragioni della decisione
(1) abstract. La (CF/PI: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, premesso di aver ricevuto in notifica, da , il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 612/2023 del 24.12.2023, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1669/2023, per la immediata consegna di copia del contratto sottoscritto di carta revolving n. 374678173313009 e n. 374670278701006 e di copia dell'estratto conto storico, oltre spese di procedura, unitamente a due atti di precetto (uno avente ad oggetto le spese di lite della fase monitoria, pagate integralmente;
l'altro avente ad oggetto la consegna dei contratti relativi alle carte), rilevato di aver riscontrato a mezzo PEC, nei termini di legge, il 10.5.2023, la richiesta relativa alle carte revolving trasmettendo, a , non Controparte_1 essendovi alcuna liberatoria di estinzione, i richiesti contratti e gli estratti conto, eccepita la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo atteso che tutta la documentazione richiesta era stata tempestivamente trasmessa, rilevato che nessuna domanda di consegna di “copia dell'estratto conto storico” era stata svolta dal convenuto/opposto, dedotta una responsabilità di per lite temeraria, Controparte_1 avendo agito in giudizio per mala fede o colpa grave, evocava in giudizio , Controparte_1 instando, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo n. 612/2023 emesso in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG con condanna di
[...]
alla restituzione di quanto corrispostogli in esecuzione del decreto opposto, in via CP_1 subordinata, per la revoca parziale del decreto con riferimento alla consegna degli estratti conto storici di cui alle due carte revolving, con rideterminazione delle spese di lite, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche ex art. 96 cpc 1.1) Si costituiva in giudizio , che, osservato che la non aveva Controparte_1 CP_2 consegnato il contratto completo, ma solo un modulo di richiesta e un contratto parziale, 1 dott. Pasquale LONGARINI ritenuto che l'indicazione da parte della banca del sito tramite cui risalire “alle condizioni generali e al regolamento attualmente vigente” non era idoneo a far venire meno l'obbligo di consegna di copia integrale del contratto sottoscritto dal cliente, dedotta una responsabilità della banca per lite temeraria, avendo resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, instava, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 612/2023 emesso in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG, con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 25.11.2025.
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. A fronte della richiesta di , tramite Controparte_1
l'associazione , di consegna, ex art. 119 TUB, la consegna di “contratto, estratto conto CP_3 storico (dalla apertura ad oggi o alla data di chiusura), eventuale liberatoria di estinzione”, relative alle carte revolving n. 374678173313009 e n. 374670278701006 (doc. n. 3 di parte opponente), l' il 10.5.2023, a mezzo PEC, non Parte_1 essendovi alcuna “liberatoria di estinzione”, trasmetteva entrambi i contratti e gli estratti conto relativi alle carte (docc. 4/9 di parte opponente), come ribadito nello scambio di corrispondenza tra le parti all'esito della notifica del decreto ingiuntivo e di due atti di precetto (docc. 5/6 di parte opponente). 2.1) Premesso che l'intimante (oggi opposto) lamenta una inadeguatezza della documentazione ricevuta, senza specificare le ragioni in base alle quale i contratti e gli estratti conto ricevuti in consegna non erano sufficienti ed idonei, ben potendo chiedere, ex art. 1175 cc, una integrazione del contratto relativo alla seconda carta blu che contava 6 pagine anziché 8, devesi rilevare che il presente giudizio ha per oggetto la consegna dei documenti ex art. 119 TUB. Ebbene, avendo ab origine consegnato l'intera documentazione contrattuale richiesta, la banca ha correttamente ed esaustivamente adempiuto agli obblighi previsti a suo carico ex art. 119 co.4 TUB e 1175 cc. 2.2) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 612/2023, emesso in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG, deve essere revocato, con condanna di alla Controparte_1 restituzione, e per lui del suo legale avv. RUOCCO che le aveva incassate in qualità di antistatario, delle spese di lite della fase monitoria, avendo la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente eseguito, un effetto di “restitutio in integrum” e di ripristino della situazione precedente. 2.3) L'esistenza di variegati e contrapposti orientamenti della giurisprudenza di merito giustifica l'integrale compensazione delle spese, sia della fase monitoria che della fase di merito, il che, peraltro, esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc, richiesta da entrambe le parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) accoglie l'opposizione svolta dalla , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, revoca il de in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG, e, per l'effetto, condanna di
[...]
alla restituzione, e per lui del suo legale avv. RUOCCO, in favor CP_1
, in persona del legale rappresentante pro–tempore, delle spese di Parte_1
2) compensa le spese di lite, sia della fase monitoria che della fase di opposizione, tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti
2 dott. Pasquale LONGARINI elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 26.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI
3 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.283/2024 del Tribunale di Imperia avente ad oggetto «opposizione al decreto ingiuntivo n. 612/2023 emesso in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG»
promossa da
(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p ll'avv. e dall'avv. Francesca Andrea CANTONE presso il cui studio in Milano alla via Dante n.9 è eletto domicilio
–attore/opponente– contro
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._1 i stud stro n.29 è eletto domicilio
–convenuta/opposta–
Ragioni della decisione
(1) abstract. La (CF/PI: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, premesso di aver ricevuto in notifica, da , il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 612/2023 del 24.12.2023, emesso dal Tribunale di Imperia nella procedura RG n. 1669/2023, per la immediata consegna di copia del contratto sottoscritto di carta revolving n. 374678173313009 e n. 374670278701006 e di copia dell'estratto conto storico, oltre spese di procedura, unitamente a due atti di precetto (uno avente ad oggetto le spese di lite della fase monitoria, pagate integralmente;
l'altro avente ad oggetto la consegna dei contratti relativi alle carte), rilevato di aver riscontrato a mezzo PEC, nei termini di legge, il 10.5.2023, la richiesta relativa alle carte revolving trasmettendo, a , non Controparte_1 essendovi alcuna liberatoria di estinzione, i richiesti contratti e gli estratti conto, eccepita la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo atteso che tutta la documentazione richiesta era stata tempestivamente trasmessa, rilevato che nessuna domanda di consegna di “copia dell'estratto conto storico” era stata svolta dal convenuto/opposto, dedotta una responsabilità di per lite temeraria, Controparte_1 avendo agito in giudizio per mala fede o colpa grave, evocava in giudizio , Controparte_1 instando, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo n. 612/2023 emesso in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG con condanna di
[...]
alla restituzione di quanto corrispostogli in esecuzione del decreto opposto, in via CP_1 subordinata, per la revoca parziale del decreto con riferimento alla consegna degli estratti conto storici di cui alle due carte revolving, con rideterminazione delle spese di lite, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche ex art. 96 cpc 1.1) Si costituiva in giudizio , che, osservato che la non aveva Controparte_1 CP_2 consegnato il contratto completo, ma solo un modulo di richiesta e un contratto parziale, 1 dott. Pasquale LONGARINI ritenuto che l'indicazione da parte della banca del sito tramite cui risalire “alle condizioni generali e al regolamento attualmente vigente” non era idoneo a far venire meno l'obbligo di consegna di copia integrale del contratto sottoscritto dal cliente, dedotta una responsabilità della banca per lite temeraria, avendo resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, instava, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della opposizione con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 612/2023 emesso in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG, con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 25.11.2025.
(2) sulla opposizione al decreto ingiuntivo. A fronte della richiesta di , tramite Controparte_1
l'associazione , di consegna, ex art. 119 TUB, la consegna di “contratto, estratto conto CP_3 storico (dalla apertura ad oggi o alla data di chiusura), eventuale liberatoria di estinzione”, relative alle carte revolving n. 374678173313009 e n. 374670278701006 (doc. n. 3 di parte opponente), l' il 10.5.2023, a mezzo PEC, non Parte_1 essendovi alcuna “liberatoria di estinzione”, trasmetteva entrambi i contratti e gli estratti conto relativi alle carte (docc. 4/9 di parte opponente), come ribadito nello scambio di corrispondenza tra le parti all'esito della notifica del decreto ingiuntivo e di due atti di precetto (docc. 5/6 di parte opponente). 2.1) Premesso che l'intimante (oggi opposto) lamenta una inadeguatezza della documentazione ricevuta, senza specificare le ragioni in base alle quale i contratti e gli estratti conto ricevuti in consegna non erano sufficienti ed idonei, ben potendo chiedere, ex art. 1175 cc, una integrazione del contratto relativo alla seconda carta blu che contava 6 pagine anziché 8, devesi rilevare che il presente giudizio ha per oggetto la consegna dei documenti ex art. 119 TUB. Ebbene, avendo ab origine consegnato l'intera documentazione contrattuale richiesta, la banca ha correttamente ed esaustivamente adempiuto agli obblighi previsti a suo carico ex art. 119 co.4 TUB e 1175 cc. 2.2) Conclusivamente, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere accolta ed il decreto ingiuntivo n. 612/2023, emesso in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG, deve essere revocato, con condanna di alla Controparte_1 restituzione, e per lui del suo legale avv. RUOCCO che le aveva incassate in qualità di antistatario, delle spese di lite della fase monitoria, avendo la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente eseguito, un effetto di “restitutio in integrum” e di ripristino della situazione precedente. 2.3) L'esistenza di variegati e contrapposti orientamenti della giurisprudenza di merito giustifica l'integrale compensazione delle spese, sia della fase monitoria che della fase di merito, il che, peraltro, esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc, richiesta da entrambe le parti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) accoglie l'opposizione svolta dalla , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, revoca il de in data 24.12.2023 dal Tribunale di Imperia nella procedura n. 1669/2023 RG, e, per l'effetto, condanna di
[...]
alla restituzione, e per lui del suo legale avv. RUOCCO, in favor CP_1
, in persona del legale rappresentante pro–tempore, delle spese di Parte_1
2) compensa le spese di lite, sia della fase monitoria che della fase di opposizione, tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti
2 dott. Pasquale LONGARINI elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 26.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI
3 dott. Pasquale LONGARINI