TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2439/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Piazza delle Primule, n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessandro Sargeni, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliata in Latina, Corso Controparte_1 della Repubblica, n. 224, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Galoni, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 03.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Tivoli, n. 662 del 21.04.2023, emesso per l'importo complessivo di Euro 5.135,20, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per vendita di beni. In particolare, la società opponente ha evidenziato l'assenza di prova del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e della consegna dei diversi beni asseritamente forniti. Inoltre, l'opponente ha contestato la prescrizione del credito portato dalla fattura n. 18 del 30.04.2018, emessa per l'importo di Euro 504,26, in considerazione della 2
decorrenza del periodo quinquennale di prescrizione al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 04.05.2023. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria articolata dall'opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nel presente giudizio
[...] evidenziando che il credito azionato risulta comprovato dalle Controparte_1 fatture emesse, integrate dai relativi documenti di trasporto, firmati dal vettore e dal destinatario della fornitura. Pertanto, l'opposta ha chiesto disporsi la conferma del decreto ingiuntivo opposta, in accoglimento della domanda di pagamento proposta.
All'udienza del 03.12.2025, le parti hanno le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per la vendita di beni. 3
A livello documentale, onde provare la sussistenza del contratto alla base del credito, parte opposta ha depositato le fatture emesse e documenti di trasporto relativi alla fornitura espletata, sottoscritti dal conducente e dal destinatario. Va premesso che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, risulta inidonea a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Fermo quanto precede, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio e che, invece, diviene prova ove idoneamente integrato dal relativo documento di trasporto, firmato dal vettore e dal destinatario, che appunto comprova la presa in carico da parte del vettore stesso che la consegna della merce” (Corte App. Firenze, n. 27.04.2017, n. 948, conf. Trib. Roma, 06.12.2019, Trib. Milano, 29.01.2008). Inoltre, con specifico riferimento alla fattura accompagnatoria, è stato rilevato che “le stesse fatture, nel caso in cui […] sono state sottoscritte dalla destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni (consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi (rimasti, tuttavia, indimostrati), è obbligata, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo” (Cass. 10.01.2023, n. 346, conf. Cass. 15.09.2020, n. 19204). Nel caso di specie, la società opposta ha depositato documenti di trasporto, recanti le relative fatture accompagnatorie, con puntuale indicazione della merce venduta, con relativa denominazione, codice identificativo, quantità dei prodotti, prezzo unitario e complessivo degli stessi, della data di consegna della merce al vettore e al destinatario, con sottoscrizione del destinatario acquirente (cfr. doc. C, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In considerazione del carattere analitico di tali documenti, contenenti ogni dettaglio in ordine ai prodotti venduti e al relativo prezzo e muniti della sottoscrizione apposta dall'acquirente, gli stessi devono ritenersi idonea prova del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e della consegna dei beni al destinatario. Inoltre, i richiamati documenti di trasporto non hanno formato oggetto di puntuale contestazione da parte dell'opponente, né le relative sottoscrizioni apposte sono state oggetto di disconoscimento. Va aggiunto che la prova orale formulata dall'opponente in ordine alla mancata effettuazione dei relativi ordinativi all'opposta e alla mancata consegna della merce è risultata inammissibile, in quanto genericamente formulata facendo riferimento massivo ad ogni bene acquistato, in contrasto con circostanze documentalmente provate. Effettuando la somma dei prezzi dei diversi beni venduti, oggetto dei documenti di trasporto recanti la sottoscrizione del destinatario, risulta l'importo complessivo di Euro 4
4.122,95. Risultando gli importi indicati nei documenti di trasporto quantificati con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, il credito dell'opposta deve quantificarsi nell'importo effettivo di Euro 5.029,99.
Fermo quanto precede, va evidenziato che alcuni dei documenti di trasporto depositati dall'opposto risultano privi di sottoscrizione nello spazio dedicato alla firma del destinatario. A tali documenti di trasporto può essere assegnato un valore meramente indiziario, limitato alla spedizione dei relativi prodotti in favore dell'acquirente (cfr. Cass. 18.09.2020, n. 19511, conf. Cass. 06.12.2019, n. 31974). Con riguardo ai prodotti oggetto dei richiamati documenti di trasporto, la prova orale articolata dall'opposta relativamente alla sussistenza del contratto di vendita e alla determinazione del prezzo pattuito è risultata inammissibile, dovendo tenersi conto dei limiti di ammissibilità della prova orale in materia contrattuale di cui agli artt. 2721 e segg. c.c. e considerando l'insussistenza di principio di prova scritta proveniente dall'opponente, la non ricorrenza di ragioni di impossibilità o finanche difficoltà dell'utilizzo della forma scritta, la sottoscrizione apposta dal destinatario in relazione a tutti i diversi documenti di consegna relativi ad ogni ulteriore ordine effettuato dallo stesso acquirente. Dunque, risultando carente la prova della conclusione di contratto di vendita relativamente ai beni indicati e non avendo alcun riscontro il dato indiziario in ordine all'effettiva consegna dei prodotti, deve riscontrarsi la mancata prova del credito in esame, per l'importo complessivo di Euro 105,21.
Infine, l'eccezione di prescrizione articolata dall'opponente risulta manifestamente infondata e deve essere rigettata, risultando il credito del venditore per il pagamento del corrispettivo pattuito sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Alla luce di quanto indicato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dunque revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di Euro 5.029,99. Come indicato in sede monitoria dall'opposta, devono essere applicati gli interessi moratori, quantificati in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, in relazione alle fatture non saldate. La normativa indicata risulta applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. 5
Rientrano in tale nozione i rapporti contrattuali oggetto del caso di specie, relativi a vendita tra imprese di prodotti di commercio. Ciò posto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 prevede in tali ipotesi l'applicazione di interessi moratori, quantificati secondo la previsione di cui all'art. 2, let. e) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per “interessi legali di mora: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”. Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Conseguentemente, sull'importo delle singole fatture depositate, dal giorno successivo alla scadenza del rispettivo termine di pagamento e fino al soddisfo, devono intendersi decorrenti gli interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 14.10.2021, n. 28226, conf. Cass. 24.10.2019, n. 27326, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911). Nel caso di specie, nella difesa della parte opponente non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. 6
Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 5.029,99, oltre interessi, come indicati in parte motiva;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 04.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2439/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Piazza delle Primule, n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessandro Sargeni, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliata in Latina, Corso Controparte_1 della Repubblica, n. 224, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Galoni, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 03.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Tivoli, n. 662 del 21.04.2023, emesso per l'importo complessivo di Euro 5.135,20, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per vendita di beni. In particolare, la società opponente ha evidenziato l'assenza di prova del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e della consegna dei diversi beni asseritamente forniti. Inoltre, l'opponente ha contestato la prescrizione del credito portato dalla fattura n. 18 del 30.04.2018, emessa per l'importo di Euro 504,26, in considerazione della 2
decorrenza del periodo quinquennale di prescrizione al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 04.05.2023. Conseguentemente, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria articolata dall'opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nel presente giudizio
[...] evidenziando che il credito azionato risulta comprovato dalle Controparte_1 fatture emesse, integrate dai relativi documenti di trasporto, firmati dal vettore e dal destinatario della fornitura. Pertanto, l'opposta ha chiesto disporsi la conferma del decreto ingiuntivo opposta, in accoglimento della domanda di pagamento proposta.
All'udienza del 03.12.2025, le parti hanno le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, incombeva dunque sulla società opposta dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, relativo a corrispettivo per la vendita di beni. 3
A livello documentale, onde provare la sussistenza del contratto alla base del credito, parte opposta ha depositato le fatture emesse e documenti di trasporto relativi alla fornitura espletata, sottoscritti dal conducente e dal destinatario. Va premesso che, in ipotesi di contestazione relativa all'esistenza o all'entità del credito, la fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, risulta inidonea a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione della pretesa creditoria vantata (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, conf. Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Fermo quanto precede, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio e che, invece, diviene prova ove idoneamente integrato dal relativo documento di trasporto, firmato dal vettore e dal destinatario, che appunto comprova la presa in carico da parte del vettore stesso che la consegna della merce” (Corte App. Firenze, n. 27.04.2017, n. 948, conf. Trib. Roma, 06.12.2019, Trib. Milano, 29.01.2008). Inoltre, con specifico riferimento alla fattura accompagnatoria, è stato rilevato che “le stesse fatture, nel caso in cui […] sono state sottoscritte dalla destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni (consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi (rimasti, tuttavia, indimostrati), è obbligata, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo” (Cass. 10.01.2023, n. 346, conf. Cass. 15.09.2020, n. 19204). Nel caso di specie, la società opposta ha depositato documenti di trasporto, recanti le relative fatture accompagnatorie, con puntuale indicazione della merce venduta, con relativa denominazione, codice identificativo, quantità dei prodotti, prezzo unitario e complessivo degli stessi, della data di consegna della merce al vettore e al destinatario, con sottoscrizione del destinatario acquirente (cfr. doc. C, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In considerazione del carattere analitico di tali documenti, contenenti ogni dettaglio in ordine ai prodotti venduti e al relativo prezzo e muniti della sottoscrizione apposta dall'acquirente, gli stessi devono ritenersi idonea prova del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e della consegna dei beni al destinatario. Inoltre, i richiamati documenti di trasporto non hanno formato oggetto di puntuale contestazione da parte dell'opponente, né le relative sottoscrizioni apposte sono state oggetto di disconoscimento. Va aggiunto che la prova orale formulata dall'opponente in ordine alla mancata effettuazione dei relativi ordinativi all'opposta e alla mancata consegna della merce è risultata inammissibile, in quanto genericamente formulata facendo riferimento massivo ad ogni bene acquistato, in contrasto con circostanze documentalmente provate. Effettuando la somma dei prezzi dei diversi beni venduti, oggetto dei documenti di trasporto recanti la sottoscrizione del destinatario, risulta l'importo complessivo di Euro 4
4.122,95. Risultando gli importi indicati nei documenti di trasporto quantificati con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, il credito dell'opposta deve quantificarsi nell'importo effettivo di Euro 5.029,99.
Fermo quanto precede, va evidenziato che alcuni dei documenti di trasporto depositati dall'opposto risultano privi di sottoscrizione nello spazio dedicato alla firma del destinatario. A tali documenti di trasporto può essere assegnato un valore meramente indiziario, limitato alla spedizione dei relativi prodotti in favore dell'acquirente (cfr. Cass. 18.09.2020, n. 19511, conf. Cass. 06.12.2019, n. 31974). Con riguardo ai prodotti oggetto dei richiamati documenti di trasporto, la prova orale articolata dall'opposta relativamente alla sussistenza del contratto di vendita e alla determinazione del prezzo pattuito è risultata inammissibile, dovendo tenersi conto dei limiti di ammissibilità della prova orale in materia contrattuale di cui agli artt. 2721 e segg. c.c. e considerando l'insussistenza di principio di prova scritta proveniente dall'opponente, la non ricorrenza di ragioni di impossibilità o finanche difficoltà dell'utilizzo della forma scritta, la sottoscrizione apposta dal destinatario in relazione a tutti i diversi documenti di consegna relativi ad ogni ulteriore ordine effettuato dallo stesso acquirente. Dunque, risultando carente la prova della conclusione di contratto di vendita relativamente ai beni indicati e non avendo alcun riscontro il dato indiziario in ordine all'effettiva consegna dei prodotti, deve riscontrarsi la mancata prova del credito in esame, per l'importo complessivo di Euro 105,21.
Infine, l'eccezione di prescrizione articolata dall'opponente risulta manifestamente infondata e deve essere rigettata, risultando il credito del venditore per il pagamento del corrispettivo pattuito sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Alla luce di quanto indicato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dunque revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di Euro 5.029,99. Come indicato in sede monitoria dall'opposta, devono essere applicati gli interessi moratori, quantificati in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, in relazione alle fatture non saldate. La normativa indicata risulta applicabile al caso di specie, alla luce del disposto di cui all'art. 2, let. a) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per “transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. 5
Rientrano in tale nozione i rapporti contrattuali oggetto del caso di specie, relativi a vendita tra imprese di prodotti di commercio. Ciò posto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 prevede in tali ipotesi l'applicazione di interessi moratori, quantificati secondo la previsione di cui all'art. 2, let. e) del D.Lgs. n. 231 del 2002, per cui si deve intendere per “interessi legali di mora: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali”. Con riguardo alla decorrenza degli interessi così previsti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Conseguentemente, sull'importo delle singole fatture depositate, dal giorno successivo alla scadenza del rispettivo termine di pagamento e fino al soddisfo, devono intendersi decorrenti gli interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Non si riscontrano i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, in base all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 14.10.2021, n. 28226, conf. Cass. 24.10.2019, n. 27326, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911). Nel caso di specie, nella difesa della parte opponente non è dato riscontrare mala fede o colpa grave, non potendo le stesse essere affermate soltanto alla luce dell'infondatezza delle tesi prospettate. 6
Inoltre, con riguardo all'art. 96, comma 1, c.p.c., non è emersa la prova di danni specificamente subiti dalle parti e posti in rapporto di connessione causale con le difese articolate nel presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di Euro 5.029,99, oltre interessi, come indicati in parte motiva;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 04.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli