Articolo 18 della Legge 7 dicembre 1951, n. 1559
Articolo 15Articolo 19
Versione
30 gennaio 1952
Art. 18.
La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste ferma restando la competenza, in materia, del Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Per l'accertamento delle infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in quanto compatibili.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1952